Titolo IV

IL PARLAMENTO

Sezione I
Le Camere

(Artt. 77-89)

Art. 77
(Composizione del Parlamento e sedute comuni)

Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.

La legge promuove l’equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.

Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Contenuto

Composizione del Parlamento (comma primo)

L'art. 77 individua la struttura del Parlamento, stabilendo che questo si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. L'articolo fissa altresì il principio dell'elezione, a suffragio universale e diretto, di entrambe le Camere. Esso determina pertanto la scelta per un sistema bicamerale, che configura il passaggio dall'attuale regime di bicameralismo perfetto (la Costituzione vigente prevede infatti un'identità funzionale e, nella sostanza, strutturale tra Camera e Senato) ad un regime di bicameralismo differenziato.

Dall'impianto generale del sistema bicamerale delineato dalla Commissione derivano:

Rappresentanza elettiva dei sessi (comma secondo)

Il secondo comma dell'articolo 77 introduce il principio dell'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi. Si tratta di una disposizione che ha subìto diverse modifiche, essenzialmente di forma, nel passaggio dal testo esaminato dal Comitato sul Parlamento al testo finale licenziato dalla Commissione. In particolare, mentre il testo originario attribuiva alle leggi elettorali ed alle altre leggi il compito di prevedere strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi, ora l'art. 77 stabilisce che è la legge (non necessariamente quella elettorale) che promuove "direttamente" tale equilibrio nella rappresentanza elettiva.

Parlamento in seduta comune (comma terzo)

La disposizione relativa alle sedute comuni del Parlamento ha mantenuto la propria formulazione originaria, contenuta nel testo base adottato dalla Commissione. Il terzo comma dell'articolo stabilisce infatti la necessità di tassativa indicazione in Costituzione dei casi in cui il Parlamento si riunisce in seduta comune. Sulla base del testo approvato dalla Commissione, sono espressamente previsti i seguenti casi:

a. deliberazione dello stato di guerra (art. 66, primo comma , lett. m) ed art. 100, primo comma);

b. giuramento del Presidente della Repubblica (art. 67, ottavo comma);

c. messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica (art. 72, secondo comma).

Inoltre, si segnala che l'art. 81, quarto comma, prevede che le riunioni del Parlamento in seduta comune siano presiedute dal Presidente della Camera, mentre i commi secondo e terzo dell'art. 83 disciplinano la pubblicità e segretezza delle sedute e la validità delle deliberazioni.

Dibattito in Commissione

L'approvazione del primo comma dell'art. 77 non ha creato particolari occasioni di discussione sul sistema bicamerale, essendosi tale dibattito svolto prevalentemente in occasione dell'esame di altri articoli (quali, ad esempio, gli artt. 79 e 89, sulla composizione ordinaria ed "integrata" del Senato; l'art. 88, sulle funzioni "consultive" e di nomina del solo Senato; l'art. 93, sulla richiesta di esame dei progetti di legge da parte del Senato; l'art. 105, sui poteri delle Commissioni d'inchiesta). La Commissione, nel corso dei propri lavori, ha manifestato un ampio consenso sulla scelta della composizione bicamerale del Parlamento, tanto che il primo comma dell'articolo in esame non ha subito alcuna modifica, sin dalla sua prima stesura in sede di Comitato ad hoc.

Da parte del gruppo della rifondazione comunista, sono stati presentati, con riferimento al testo approvato il 30 giugno 1997, una serie di emendamenti che proponevano comunque di modificare la struttura complessiva del Parlamento, sostituendo al principio "bicamerale" quello "monocamerale". In tal senso, in via preliminare rispetto alla votazione dell'art. 77, è stato posto in votazione (proposta Marchetti, 2402) e respinto il "principio monocamerale".

La Commissione non ha recepito la proposta, contenuta in diversi emendamenti presentati al testo di giugno, di rafforzare il collegamento tra Parlamento e regioni, istituendo una "camera delle autonomie territoriali" formata da rappresentanti degli enti territoriali, non direttamente eletti dal corpo elettorale.

È stato invece accolto da parte di quasi tutti i gruppi presenti in Commissione, nonostante la presentazione di molti emendamenti soppressivi del comma nel testo approvato il 30 giugno, il principio dell'equilibrio nella rappresentanza elettiva tra i sessi, pur essendo da chiarire se il compito, affidato al legislatore, di promuovere l'equilibrio nella rappresentanza elettiva comporti l'adozione di misure idonee a favorire un "equilibrio numerico" nella presentazione delle candidature, ovvero la fissazione di un "tetto" minimo di rappresentanti appartenenti al medesimo sesso da eleggere in Parlamento.


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