Sezione II

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
i Comuni, le Province e le Regioni

Art. 76
(Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,

i Comuni, le Province e le Regioni)

La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, i Comuni, le Province e le Regioni è formata da Ministri, sindaci e presidenti di Regioni e Province. Promuove intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo e svolge le altre funzioni previste dalla legge.

La Conferenza è presieduta dal Primo ministro, da un Ministro da questi delegato ovvero dal vicepresidente, eletto tra i rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni. È convocata dal Primo ministro, anche su richiesta del vicepresidente.

Contenuto

L’art. 76 prevede l’istituzione di un nuovo organismo a rilevanza costituzionale, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni, con compiti di coordinamento tra gli organi di governo dei vari enti territoriali costitutivi della Repubblica ai sensi dell’art. 55. A tal fine, la Conferenza permanente promuove le intese che si dimostrino opportune ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo. Peraltro, la legge può assegnarle ulteriori compiti.

La Conferenza è composta di ministri e organi di vertice degli enti territoriali autonomi (Presidenti di Regioni e Province, Sindaci); è presieduta dal Primo ministro o da un ministro da lui delegato ovvero da un vicepresidente, eletto tra i rappresentanti degli enti territoriali autonomi, che può anche chiedere la convocazione della Conferenza stessa.

Con l’istituzione della Conferenza disciplinata dall’articolo in esame si prevede pertanto una possibilità di intervento dei rappresentanti delle autonomie territoriali a livello di organi esecutivi, che trova un parallelo, sotto il profilo dell'attività legislativa, nel Senato nella sua composizione integrata dai rappresentanti delle autonomie territoriali (art. 89). Si intende così attivare processi di co-decisione nelle materie riservate all’intervento dello Stato, ma nelle quali sono direttamente coinvolti gli interessi degli enti territoriali, offrendo ai loro rappresentanti una sede istituzionale in cui far valere le proprie esigenze.

Dibattito in Commissione

La decisione di collocare l'articolo in esame nel Titolo dedicato al Governo è stata assunta, dalla Commissione, in sede di approvazione delle proposte di coordinamento del testo. L'articolo è stato infatti predisposto e discusso nel corso dei lavori dedicati al tema del Parlamento e delle fonti normative, in connessione con l'esame della riforma del Senato. Come si è già osservato, si trattava infatti di due aspetti distinti di un unico disegno, finalizzato a precostituire sedi idonee a dare voce agli enti territoriali autonomi presso gli organi centrali dello Stato, al doppio livello del potere legislativo ed esecutivo.

Nel merito della disciplina recata, va ricordato che nella seduta del 2 ottobre è stato discussa una proposta Mattarella-Bressa, alternativa rispetto al testo elaborato dalla relatrice (Dentamaro, 2579). La proposta era in sostanza volta a costituzionalizzare la più recente disciplina legislativa in materia di Conferenze permanenti Stato-Regioni e Stato-Città e autonomie locali, introdotta dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Dettava quindi una disciplina più complessa e articolata di quella poi approvata, e se ne distingueva per i seguenti aspetti:

  1. più precisa individuazione dei componenti della Conferenza (l'intero Consiglio dei ministri, tutti i Presidenti di Regione, nonché i Presidenti delle province autonome, un pari numero di rappresentanti delle Province e dei Comuni);
  2. individuazione di finalità specifiche delle intese promosse dalla conferenza (coordinamento delle rispettive competenze e svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune);
  3. attribuzione di ulteriori e incisive competenze (conclusione di accordi, scambio di dati e informazioni, espressione di pareri sugli schemi di decreto legislativo e di regolamento, determinazione dei criteri di ripartizione delle risorse finanziarie assegnate a regioni ed enti locali).

La maggioranza della Commissione si è però dimostrata contraria all'eccessivo irrigidimento della materia che sarebbe conseguito alla costituzionalizzazione di una disciplina tanto dettagliata. In particolare veniva fatto notare che l'attribuzione alla Conferenza della possibilità di concludere accordi vincolanti tra il Governo e gli enti territoriali avrebbe rischiato di comprimere indebitamente il ruolo del sistema di rappresentanza diretta di questi ultimi nell'ambito della sessione integrata del Senato (Servello, 2580). Analoga obiezione veniva formulata in merito all'attribuzione ad essa della competenza a determinare i criteri di ripartizione delle risorse tra gli enti territoriali (Villone, 2580).


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