Art. 75
(Responsabilità penale dei componenti del Governo)

Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere.

Contenuto

L’art. 75 disciplina la procedura con cui il Primo ministro e i ministri sono sottoposti alla giurisdizione ordinaria per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni. Come nella disciplina vigente (art. 96 Cost.), è necessaria in tal caso l’autorizzazione del Parlamento; essa è richiesta anche dopo che tali soggetti siano cessati dalla carica.

I cambiamenti introdotti sono dovuti ad un adattamento del sistema vigente al complesso della riforma. Così, l’autorizzazione a procedere è attribuita in via esclusiva al Senato; inoltre, si prevede che le norme di procedura necessarie all’attuazione della disposizione siano dettate da una legge bicamerale, invece che con legge costituzionale.

Infine viene espressamente stabilito che la stessa procedura prevista per i componenti del Governo debba essere seguita anche per le persone ad esso estranee che hanno concorso nei reati ministeriali.

Dibattito in Commissione

L’articolo in esame non ha suscitato particolari discussioni all’interno della Commissione. Una riflessione si è aperta solo sull’opportunità di mutare la fonte che disciplina la procedura per la sottoposizione dei componenti del Governo alla giurisdizione ordinaria. L’emendamento Elia IV. 0. 8. 11. 3 (p. 1989) proponeva in proposito di ripristinare la competenza della legge costituzionale, anche per evitare problemi di coordinamento con la disciplina vigente, che è dettata appunto da tale fonte. La valutazione della Commissione è stata però che una simile previsione avrebbe rischiato di irrigidire eccessivamente la disciplina in materia (Pellegrino, 1990), e si è ritenuto perciò preferibile mantenere l’attribuzione alla legge bicamerale, in analogia con quanto previsto in materia di conflitto di interessi per il Presidente della Repubblica e per gli stessi componenti del Governo.

Si ricordi inoltre che la proposta originaria del relatore non prevedeva l’espressa estensione della disciplina dettata dall’articolo ai soggetti esterni al Governo che abbiano partecipato al reato in concorso con i suoi componenti; essa è stata introdotta a partire dallo stesso emendamento Elia sopra ricordato, che è stato approvato in questa sua parte nella seduta del 25 giugno (p. 1991).


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