Art. 71
(Controfirma ministeriale)

Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.

Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo.

Contenuto

L’art. 71 dispone, come la Costituzione vigente (art. 89), che gli atti del Presidente della Repubblica devono essere controfirmati dal ministro che ne propone l’adozione. Tuttavia, mentre la formula utilizzata nel testo attuale ha posto, sin dall'inizio della sua applicazione, dubbi interpretativi legati alla necessità o meno di controfirma di tutti gli atti presidenziali, quella contenuta nella proposta di riforma chiarisce che tale obbligo è necessario solo per gli atti che il Presidente adotta su proposta del Primo ministro o dei ministri.

Inoltre, il secondo comma individua espressamente alcuni atti "propri" del Presidente della Repubblica, che come tali non devono essere sottoposti alla controfirma. Tra questi si segnalano:

Gli altri atti sottratti alla controfirma ministeriale sono quelli della convocazione in via straordinaria di ciascuna Camera (art. 82), dell’autorizzazione alla presentazione dei disegni di legge (art. 66, lett. e)), quelli con cui vengono accreditati o ricevuti i diplomatici e ratificati i trattati internazionali (art. 66, lett. p)), e con cui si concede la grazia e si commutano le pene (art. 66, lett. n)).

Si osserva inoltre che non vengono indicati, nell’elenco, gli atti adottati dal Capo dello Stato in qualità di presidente dei consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.

Infine si segnala che l’espressione "le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione" sembra potersi utilmente riferire solo a quella di cinque giudici della Corte costituzionale (art. 135, co. 1). Le uniche altre nomine previste nella proposta di riforma riguardano infatti il Primo ministro e i ministri. Esclusa espressamente la controfirma nell'ipotesi di nomina del Primo ministro (ai sensi dello stesso secondo comma), per quanto riguarda i secondi vale il combinato disposto del primo comma dell’articolo in esame e della lett. c) dell’art. 66, che implica al contrario la sottoposizione di tali nomine alla controfirma del Primo ministro: infatti, tutti gli atti del Presidente adottati su proposta del Primo ministro devono essere controfirmati.

Dibattito in Commissione

Dopo la scelta per il modello semipresidenziale sono stati presentati diversi emendamenti (Fontan C. 74.19, Boato C. 74.3, Bielli C. 74.7, Palma C. 74.8, Peruzzotti S. 74.9, Zecchino S. 74.21, Monticone S. 64.3, Pivetti C. 74.32), volti, in un modo o nell’altro, a ridurre il numero delle categorie di atti per i quali non sussiste l’obbligo di controfirma; essi peraltro non sono stati sostenuti nel corso dell’ulteriore dibattito, e l’impianto complessivo dell'articolo in esame è rimasto immutato.


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