Art. 69
(Disposizioni per il caso di morte o impedimento
del Presidente della Repubblica)

Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.

In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L’elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell’evento o della dichiarazione di impedimento.

L’impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all’unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale.

Contenuto

Il punto principale di innovazione della disciplina relativa al caso di morte o impedimento del Presidente della Repubblica consiste nell'individuazione di una specifica procedura per giungere alla dichiarazione dell’impedimento permanente.

Restano infatti sostanzialmente ferme le disposizioni recate dalla vigente Costituzione: la supplenza del Presidente del Senato, in ogni caso in cui il Presidente della Repubblica non possa adempiere alle proprie funzioni (art. 86, primo comma della Costituzione vigente); l’indizione entro breve termine dell’elezione del nuovo Presidente in caso di morte o impedimento permanente (art. 86, secondo comma, Cost.). Riguardo a quest’ultimo punto, la competenza viene attribuita al Presidente del Senato e non a quello della Camera, in coerenza con quanto disposto dal precedente art. 67, terzo comma; inoltre, il termine viene ridotto da quindici a dieci giorni.

La novità essenziale risiede quindi nell’aggiunta di un terzo comma all’articolo. Esso risolve il problema generato dal silenzio della Costituzione vigente sulle modalità con cui si giunge alla decisione riguardante l’impedimento permanente del Presidente. La scelta della Commissione è stata quella di affidare la competenza di tale dichiarazione ad un collegio formato dal Presidente della Camera dei deputati, da quello del Senato della Repubblica e da quello della Corte costituzionale. Perché si possa procedere alla dichiarazione di impedimento permanente, il collegio deve pronunciarsi all’unanimità.

Dibattito in Commissione

Nel corso dell’esame in Commissione non sono sorte sostanziali contrapposizioni sulla disciplina proposta dall’articolo in esame. Si devono però ricordare le proposte di modifica recate da alcuni emendamenti.

Il gruppo Forza Italia ha con propri emendamenti proposto l’istituzione della figura del Vicepresidente della Repubblica, cui naturalmente verrebbero attribuite le funzioni sostitutive che spettano al Presidente del Senato nel testo approvato; in questo contesto viene anche previsto un diverso collegio competente a dichiarare l’impedimento permanente del Presidente, ed una particolare procedura per giungere alla eventuale sostituzione del Vicepresidente, in caso di sua impossibilità a svolgere le funzioni presidenziali.

Altri emendamenti di singoli parlamentari prevedevano invece di modificare il testo meno radicalmente, assegnando il compito di giudicare dell’impedimento del Presidente alla Corte costituzionale.


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