Art. 68
(Disposizioni volte ad evitare conflitti di interessi

e assegno e dotazione del Presidente della Repubblica)

La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità.

L’assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere.

Contenuto

Rimane immutata la disciplina costituzionale vigente in relazione all’assegno e alla dotazione del Presidente della Repubblica, recata dall’art. 84, co. 3, della Costituzione e dal secondo comma dell’articolo del progetto di riforma in esame.

Del tutto nuove e significative sono invece le disposizioni recate dal primo comma dell’articolo. Esse demandano ad una legge bicamerale il compito di dettare una disciplina idonea ad evitare l’insorgere di conflitti tra gli interessi pubblici e gli interessi privati della persona chiamata a ricoprire la carica di Presidente della Repubblica. Tale legge potrà anche prevedere specifiche condizioni di ineleggibilità e incompatibilità, che si vanno ad aggiungere a quelle previste dal secondo comma del precedente articolo 67. Si noti che quest’ultima disposizione prevede già un’incompatibilità di portata molto generale, che coinvolge tutte le cariche, gli uffici e le attività pubbliche o private, sicché sembra che le ulteriori incompatibilità individuate dalla legge dovranno fare riferimento a situazioni più specifiche.

Si ricordi che l’art. 73, co. 7, reca una disposizione analoga a quella in esame anche per le persone chiamate a ricoprire cariche di governo, rimettendo peraltro l’intera materia dell’incompatibilità alla legge bicamerale. Nell’insieme, appare quindi con chiarezza la preoccupazione del legislatore costituzionale di dettare le basi per la predisposizione di un’efficace disciplina che impedisca preventivamente la possibilità che le più alte cariche dell’esecutivo possano trovarsi nella situazione di dover gestire materie in relazione alle quali hanno rilevanti interessi privati come cittadini.

Dibattito in Commissione

Il più accentuato rilievo dato alle cariche monocratiche del Presidente della Repubblica e del Primo ministro, la valorizzazione delle leadership, l’autonomo processo di "personalizzazione" della politica: sono queste le ragioni attinenti al nuovo assetto politico-istituzionale che sono apparse decisive nello spingere la Commissione a costituzionalizzare la previsione di una specifica disciplina volta a prevenire l’insorgere di conflitti di interesse.

L’accordo sulla necessità di tale previsione è stato generalizzato. Su singoli aspetti si sono peraltro registrate posizioni distinte. Nel corso della prima fase dei lavori il gruppo di Forza Italia ha prospettato l’opportunità di deferire la materia ad una legge costituzionale, invece che bicamerale, per sottrarla al mutare delle maggioranze politiche (Pera, 1905). Alcuni esponenti del gruppo della Sinistra democratica hanno poi sostenuto l’opportunità di prevedere la possibilità di disporre limitazioni allo stesso diritto di proprietà del Presidente della Repubblica, in modo da offrire maggiori garanzie di esclusione degli interessi privati. I proponenti non hanno peraltro insistito sul punto, ritenendo che un’analoga possibilità sia già offerta dal vigente articolo 42 della Costituzione, laddove si prevede che per motivi di interesse generale si possano disporre limiti alla proprietà privata (si vedano l’emendamento Passigli, S. 71. 5, e l’intervento del senatore Passigli, 2653).


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