Art. 67
(Durata in carica e modalità di elezione del Presidente della Repubblica)

Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta.

Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L’ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.

Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indìce l’elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza.

Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.

I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive sono regolati dalla legge al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati.

È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun

candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.

In caso di morte o di impedimento permanente di uno dei candidati, la legge disciplina la procedura per la sostituzione e per l’eventuale rinvio della data dell’elezione. Se l’evento si verifica nel periodo compreso tra il primo turno e il ballottaggio, il procedimento elettorale è riaperto e la nuova elezione è indetta per una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione di riapertura.

Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l’ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali.

Il procedimento elettorale e le altre modalità di applicazione del presente articolo sono regolati con legge approvata dalle due Camere.

Contenuto

Durata in carica e condizioni di eleggibilità (commi primo e secondo)

A norma dell'art. 67, primo comma, la durata in carica del Presidente della Repubblica viene ridotta, rispetto alla Costituzione vigente, da sette a sei anni. La sfasatura di tale durata rispetto a quella quinquennale delle Camere (art. 80, primo comma) comporta in via tendenziale la non contestualità delle elezioni di tali organi.

Le condizioni di eleggibilità sono individuate dal successivo secondo comma, e richiedono il compimento del quarantesimo anno di età e il godimento dei diritti civili e politici. Inoltre, non può essere eletto Presidente della Repubblica chi lo sia già stato due volte. Quanto all'incompatibilità con quest'ufficio, essa viene esplicitamente estesa, rispetto alla disciplina vigente, anche ad ogni attività privata. Il primo comma del successivo articolo 68 stabilisce poi che altre condizioni di ineleggibilità e incompatibilità potranno essere fissate con legge bicamerale al fine specifico di evitare la possibilità che si vengano a determinare situazioni di conflitto tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici.

Modalità di elezione

Gli aspetti fondamentali di innovazione, rispetto al sistema vigente, sono quelli del sistema elettorale e della presentazione delle candidature. Riguardo al primo, il comma sesto prevede che l'elezione avvenga con il sistema del doppio turno con ballottaggio, nel secondo turno, tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti.

Quanto alle candidature, il quarto comma individua quattro categorie di soggetti abilitati a presentarle:

1) gruppi parlamentari (è sufficiente un gruppo costituito in una Camera);

2) cittadini, in numero di almeno cinquecentomila;

3) parlamentari, rappresentanti presso il Parlamento europeo eletti in Italia;

4) consiglieri regionali, presidenti delle Province e sindaci.

Per le ultime due categorie, è previsto che una legge detti disposizioni in merito al numero dei presentatori e alle modalità di presentazione delle candidature.

Particolarmente importante è la disciplina relativa al caso di morte o impedimento permanente di uno dei candidati. Al proposito vengono mantenuti distinti i casi in cui l'evento occorra prima del primo turno oppure tra questo e il secondo.

In caso di evenienza nel periodo compreso tra primo turno e ballottaggio, il settimo comma prevede che si proceda senz'altro al rinvio delle elezioni e alla riapertura del procedimento elettorale, con indizione delle elezioni stesse tra il sessantesimo ed il novantesimo giorno successivo alla riapertura. Nel caso in cui l’evento preceda il primo turno di votazione, il testo fa rinvio alla legge per disciplinare la sostituzione del candidato e l’eventuale rinvio della competizione elettorale.

Altrettanto significative sono le norme di principio recate dal comma quinto a tutela della parità di condizioni tra i diversi candidati durante la campagna elettorale. Vengono al proposito rimessi alla legge i due aspetti del finanziamento e dell'accesso ai mezzi radiotelevisivi. Quanto a quest'ultimo aspetto, viene stabilito che debba essere garantita la completa parità di condizioni tra tutti i candidati.

L'indizione dell'elezione è effettuata dal Presidente del Senato. La scelta del Presidente del Senato si giustifica con il ruolo di garanzia che viene attribuito a questa camera nel nuovo sistema di "bicameralismo imperfetto" che viene disegnato dal progetto di riforma.

L'assunzione delle funzioni del Presidente della Repubblica avviene l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, tranne il caso di elezioni per vacanza della carica, nel qual caso essa avviene il settimo giorno successivo alla proclamazione dei risultati elettorali.

Il testo dell'articolo in esame prevede infine un rinvio alla legge approvata dalle due Camere, per la determinazione del procedimento elettorale e delle altre modalità applicative dell'articolo stesso.

Dibattito in Commissione

La discussione in Commissione si è concentrata sui seguenti argomenti:

  1. la questione della durata in carica, prevista in un primo tempo uguale a quella delle Camere e che alcuni avrebbero invece voluto prolungare od abbreviare ulteriormente;
  2. il problema della rieleggibilità, che diversi commissari avevano proposto di escludere, completamente o per le elezioni immediatamente successive al termine del mandato.

Peraltro, impostasi la scelta semipresidenzialista, un punto centrale della discussione è divenuto quello dei soggetti abilitati a presentare le candidature. Nel testo presentato inizialmente dal relatore era ricompresa un'unica categoria di soggetti, costituita dai componenti degli organi rappresentativi dei vari enti costitutivi della Repubblica: parlamentari, consiglieri regionali, presidenti di province e sindaci. Sul punto, un'ipotesi totalmente alternativa era quella, avanzata in alcuni emendamenti, di prevedere la selezione dei candidati tramite lo svolgimento delle elezioni primarie.

In seguito, si è scelta la strada di individuare altri soggetti abilitati alla presentazione delle candidature alla presidenza: i gruppi parlamentari e un certo numero di cittadini. L'aggiunta delle candidature popolari appare motivata dalla scelta di fornire ai cittadini un ulteriore strumento di democrazia diretta, ed è stata sostenuta in un primo momento dai gruppi dei Verdi e di Rifondazione comunista (emendamenti Pieroni IV. 1. 32 e Cossutta IV. 1. 7, esaminati nel corso della prima fase dei lavori, p. 1906). L'introduzione delle due modifiche, e in particolare di quella relativa ai gruppi parlamentari, ha incontrato l'opposizione di alcuni esponenti del gruppo di Forza Italia (Schifani, 2631).


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