Titolo II

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
(Artt. 64-72)

Art. 64
(Elezione diretta del Presidente della Repubblica)

 Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto.

Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età.

Contenuto

L'articolo 64, primo comma, prevede l'elezione diretta, a suffragio universale, del Presidente della Repubblica; il secondo comma individua i soggetti aventi diritto di voto, riproducendo, nella sostanza, la disposizione contenuta nel primo comma dell'art. 48 della Parte prima della Costituzione.

Viene così abbandonato il sistema vigente, che prevede l'elezione del Capo dello Stato da parte del Parlamento in seduta comune integrato da rappresentanti delle Regioni (art. 83, commi primo e secondo della Costituzione). La scelta operata, in connessione con il mantenimento dell'istituto della "fiducia" della Camera politica al Governo, definisce preliminarmente l'impianto essenziale della nuova forma di governo della Repubblica e comporta la sua ascrizione al novero dei regimi "semipresidenziali".

Dibattito in Commissione

L’opzione per una forma di governo di tipo semipresidenziale ha prevalso rispetto ad altri possibili soluzioni: il sistema presidenziale, di modello statunitense, con la netta separazione tra potere legislativo ed esecutivo; quello del governo del premier, eletto direttamente dal corpo elettorale, come avviene in Israele, o con l'investitura informale del leader del partito vincitore delle elezioni, di tipo inglese; quello del cancellierato tedesco, che si muove nell'ambito del sistema parlamentare, ma rafforza la posizione del capo del Governo.

Tutte queste opzioni hanno trovato, nel corso della discussione in Commissione, il sostegno di diverse componenti politiche. Tuttavia, la scelta si è concentrata, a partire dalla prima fase dei lavori in Commissione, sull'alternativa semipresidenzialismo/governo del premier:

La contrapposizione tra i sostenitori delle due ipotesi ha condotto il relatore Salvi a prospettare, al termine dei lavori del Comitato sulla forma di governo, un testo base che contemplava un doppio articolato, nel quale entrambe le ipotesi venivano svolte compiutamente. Con i voti determinanti del gruppo della Lega nord, che fino a quel momento si era astenuta dal partecipare ai lavori della Commissione, e di singoli esponenti della maggioranza, nella seduta della Commissione del 4 giugno è prevalsa l'opzione semipresidenzialista. Peraltro, nella predisposizione del testo definitivo si è tenuto conto delle esigenze avanzate dai sostenitori dell'ipotesi minoritaria, temperando i poteri di diretto indirizzo politico conferiti al Presidente eletto a suffragio universale e accentuando quelli di garanzia (vedi art. 65).

Va inoltre segnalato che, a partire dall'inizio dell'esame delle questioni legate alla forma di Governo, la discussione è stata condotta in connessione con quella sul futuro sistema elettorale della Camera politica. Tale aspetto appariva in effetti difficilmente trascurabile nel contesto del progetto di governo del premier, che richiedeva un'esatta definizione delle modalità attraverso le quali far valere l'indicazione del capo del Governo da parte degli elettori. Anche una volta scartata l'ipotesi del premierato, parte delle forze della maggioranza consideravano comunque necessario accompagnare l'introduzione del semipresidenzialismo con l'indicazione di uno specifico sistema elettorale (quello maggioritario a doppio turno), che ad essi ne appariva il più opportuno complemento (D'Alema, 1263 ss.).

L'opposizione non solo dei gruppi della minoranza, ma anche di alcune forze minori della maggioranza, ha però impedito che si introducessero in Costituzione norme di principio in materia elettorale. In particolare la maggioranza della Commissione ha respinto, dopo una discussione molto articolata, nella seduta del 24 giugno 1997 l'articolo aggiuntivo IV.12.03 presentato dall'on. Mussi ed altri, finalizzato a costituzionalizzare il principio secondo cui la maggioranza dei seggi della Camera dei deputati è assegnata con il sistema del doppio turno maggioritario uninominale (p. 1878 - 1899). Al termine della sessione estiva dei lavori della Commissione (seduta del 30 giugno 1997) sono stati tuttavia presentati due documenti di intenti sulla materia elettorale.

Il primo documento, a firma di Mattarella, Berlusconi, Nania, Dentamaro, Loiero, Cossutta, Pieroni, Boselli e Salvi (p. 2182), definiva i seguenti principi cui dovrebbe ispirarsi una nuova legge elettorale per la Camera dei deputati:

Il secondo documento, a firma di D'Amico, Spini, Passigli e Occhetto (p. 2182), ha richiamato l'attenzione delle Camere sulla necessità di accompagnare la revisione della parte seconda della Costituzione con una riforma della legislazione elettorale che si fondi su una formula di doppio turno; ciò al fine di ridurre la frammentazione del sistema partitico e di accentuare le tendenze bipolari, per favorire l'omogeneità delle maggioranze di governo.

I documenti in questione sono stati discussi ma non sono stati posti in votazione.

Si segnala infine che gli emendamenti presentati e discussi in seno alla Commissione dopo l'approvazione del testo di giugno hanno riproposto, nella sostanza, l'opposizione di singoli gruppi alla scelta semipresidenzialista prevalsa; tali emendamenti (tra gli altri: Diliberto C. 67.4 e Marino S. 67.6, che sono stati votati e respinti) proponevano la reintroduzione dell'elezione indiretta del Presidente della Repubblica, da parte delle Camere eventualmente integrate da altri soggetti istituzionali. La maggioranza della Commissione ha peraltro ritenuto di non rimettere in discussione la decisione già assunta, e il testo approvato a giugno è stato riconfermato con la sola aggiunta del secondo comma.


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