Art. 63
(Istituzione di nuove Regioni, Province e Comuni)

Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza della popolazione di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni esistenti.

Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale, e con l'approvazione della maggioranza della popolazione della Regione interessata espressa mediante referendum, si può modificare la denominazione delle Regioni esistenti e si possono creare nuove Regioni, con popolazione rispettivamente non inferiore ad un milione di abitanti.

Con legge approvata dalle due Camere, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni dei Comuni interessati espressa mediante referendum, si può consentire che Comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra.

Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle rispettive popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.

Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessate, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere.

Contenuto

L'art. 63 detta la disciplina relativa alle procedure per la creazione di nuovi Comuni, Province o Regioni, e per la modifica delle relative circoscrizioni o denominazioni.

Il primo comma individua la procedura per la creazione di nuove Regioni tramite la fusione di Regioni esistenti, che resta sostanzialmente analoga a quella vigente (art. 132, co. 1), prevedendo che essa debba avvenire con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni direttamente interessate. L'unica differenza consiste nella soppressione della previsione che la procedura debba essere avviata su richiesta dei Consigli comunali (che, nel sistema vigente, devono rappresentare almeno un terzo delle popolazioni regionali). L'iniziativa della legge costituzionale di fusione delle Regioni spetterà quindi ai soggetti abilitati ad esercitarla in generale per tutte le leggi.

Analoga è anche la disciplina dettata dal secondo comma, che riguarda la creazione di nuove Regioni tramite la divisione di Regioni esistenti e la modifica delle denominazioni delle Regioni medesime.

Infine, per quanto riguarda l'ambito regionale, il comma 3 dispone che il distacco di uno o più Comuni da una Regione, e la loro aggregazione ad un'altra possa avvenire su richiesta dei Comuni interessati, con legge bicamerale, sentite entrambe le Assemblee regionali e con l'approvazione delle popolazioni dei Comuni - e non, come pure era stato prospettato, di una o di entrambe le Regioni.

La creazione di nuovi Comuni, la modifica dei loro confini e denominazioni avviene invece con legge regionale - come nella disciplina vigente (art. 133, co. 2). L’intervento delle rispettive popolazioni diviene tuttavia vincolante, mentre attualmente esso è solo consultivo. Inoltre, mentre nessun limite è posto alla creazione di nuovi Comuni per fusione di quelli esistenti, per la creazione di comuni per scorporo di una parte del territorio comunale è previsto (analogamente a quanto disposto per le Regioni) un limite minimo di abitanti, stabilito con legge bicamerale.

Per quanto riguarda l’istituzione di nuove province, l'innovazione principale è costituita dal fatto che la competenza viene spostata dalla legge statale a quella regionale, e che l'iniziativa potrà essere esercitata non più soltanto dai Comuni interessati, ma anche dalle Province coinvolte.

Dibattito in Commissione

I punti principali su cui si è incentrato il dibattito in Commissione hanno riguardato la modifica dei confini regionali tramite "trasferimento" di Comuni da una ad altra Regione, e la previsione di limiti di popolazione per la creazione di nuove Regioni.

Quanto al primo punto, si ricordi che la proposta fatta propria dal relatore era quella di richiedere la legge costituzionale per ogni modifica dei confini regionali, nella preoccupazione che la possibile coesistenza di regimi differenziati di autonomia regionale determinasse una sorta di "fuga" dei Comuni dalle Regioni meno avanzate ed autonome alle altre (Morando, p. 2385). Peraltro, superata la proposta di radicale differenziazione dell'autonomia delle varie Regioni delineatasi in un primo momento, si è deciso che non fosse in definitiva necessario questo aggravamento procedurale, e si è quindi sostanzialmente tornati, con gli aggiustamenti del caso, alla disciplina vigente (Zeller, p. 2389).

Si ricordi che, tra le disposizioni transitorie, tutte poi accantonate, ve ne era una che prevedeva che la potestà legislativa regionale in merito all’istituzione e alla modifica delle Province potesse essere esercitata solo a decorrere dal quinto anno successivo all’entrata in vigore della riforma.

In modo analogo, il limite di popolazione per la creazione di nuove Regioni per scorporo di una parte del territorio di quelle esistenti era stato in un primo momento fissato in due milioni di abitanti; i

numerosi emendamenti volti a ridurre tale limite o ad eliminarlo completamente hanno però indotto a riportarlo a quello attuale.

Quanto alla creazione di nuovi Comuni, nella proposta avanzata dal relatore era previsto un diverso valore del pronunciamento delle popolazioni interessate, vincolante per il caso di scorporo, solo consultivo in quello di fusione; la Commissione ha ritenuto però che anche in questo secondo caso il referendum dovesse avere valore vincolante (conseguentemente, l'unica differenza residua consiste nella previsione di un numero minimo di abitanti per il caso di scorporo, limite non previsto per quello di fusione).

Infine è stata modificata anche la procedura inizialmente prospettata per le leggi regionali con cui si istituiscono nuove province o se ne mutano la circoscrizione o la denominazione. Nel testo originario esse avrebbero dovuto essere adottate d'intesa con i Comuni proponenti e sentite le Province interessate; quello attuale prevede invece semplicemente l'iniziativa di Comuni o Province: viene cioè estesa anche alle Province interessate la facoltà di iniziativa limitata precedentemente ai soli Comuni, e, corrispondentemente, eliminato l'obbligo di acquisire il parere delle medesime Province.


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