Art. 61
(Intese delle Regioni con altre Regioni o Stati esteri)

La legge regionale disciplina le forme e i modi delle intese con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

La legge regionale disciplina le forme e i modi degli accordi della Regione, nelle materie di sua competenza, con Stati o con enti territoriali interni ad un altro Stato, nel

rispetto delle norme di procedura stabilite da legge approvata dalle due Camere. Tale legge disciplina le modalità con cui il Governo esprime il proprio preventivo assenso, anche in forma tacita, e determina i casi di recesso dagli accordi che il Governo può richiedere alla Regione con atto motivato.

Contenuto

L'articolo 61 conferisce alle Regioni la facoltà di disciplinare con proprie leggi la possibilità di stipulare intese con altre Regioni e accordi con Stati stranieri o con loro enti territoriali.

Si tratta di due previsioni che non trovano riscontro nel vigente testo costituzionale, e che costituiscono due importanti momenti di esplicazione della nuova autonomia regionale. La seconda di esse va in particolare ad intaccare il tradizionale "monopolio" statale in materia di rapporti internazionali.

Da questo punto di vista, bisogna sottolineare che la proposta non prevede un'esplicita individuazione di finalità specifiche o materie preferenziali in cui questa nuova facoltà potrà essere esercitata, lasciando alla legge regionale piena libertà di disciplinarne le forme e i modi. Peraltro le leggi regionali in materia dovranno conformarsi alle norme procedurali dettate da una legge statale bicamerale che dovrà prevedere il previo assenso del Governo alla stipula degli accordi e i casi nei quali sarà obbligatorio il recesso della Regione dall'accordo medesimo, ove il Governo lo richieda.

Criteri per l'esercizio di questa facoltà di intervento diretto del Governo sulla facoltà accordata alle Regioni sono costituiti dalla previsione che il previo assenso potrà essere anche tacito, e dalla necessità di motivare la richiesta di recesso.

La facoltà di stipulare accordi internazionali è riferita sia agli Stati che non appartengono all'Unione europea che a quelli che ne sono membri, e va vista in connessione con il nuovo ruolo che il successivo art. 116 attribuisce alle Regioni nella formazione ed attuazione degli atti comunitari relativi alle materie di loro competenza.

Dibattito in Commissione

L'attribuzione di queste nuove facoltà alle Regioni non ha suscitato forti opposizioni in Commissione, come dimostra anche la relativa scarsità di emendamenti soppressivi presentati. Quanto alla fonte normativa cui è attribuita la disciplina della materia, si ricordi che il relatore aveva inizialmente proposto di rimetterla alla competenza statutaria.

Più numerosi gli emendamenti volti a modificare la disciplina relativa agli elementi procedurali e sostanziali che la legge regionale e i conseguenti accordi dovranno necessariamente contenere. Peraltro né quelli volti a ridurre l'ambito di intervento del Governo, né quelli (più numerosi) volti ad aggravare la procedura, mediante l'introduzione di ulteriori adempimenti o la partecipazione di altri organi, sono stati accolti dalla Commissione.

Si ricordi infine che, in occasione della discussione relativa alla partecipazione delle Regioni al processo di unificazione europea, si era prospettata la possibilità di procedere, in sede di coordinamento finale, ad inserire nel testo dell'articolo in esame la previsione che una legge bicamerale disciplini le modalità con cui le Regioni partecipano alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione di trattati internazionali diversi da quelli attinenti all'Unione europea.


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