Art. 59
(Impugnazione diretta delle leggi statali e regionali)

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

Quando un Comune, una Provincia o una Regione ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di una Regione invada la propria competenza stabilita da norme costituzionali, può promuovere la questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Contenuto

L'art. 59 disciplina la possibilità per lo Stato e gli enti territoriali autonomi di ricorrere direttamente alla Corte costituzionale contro le leggi statali o regionali che essi ritengano eccedere le rispettive competenze. Le differenze essenziali rispetto all'attuale assetto della materia (art. 127 Cost. vigente e art. 2 della L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1) riguardano l'estensione a Comuni e Province della possibilità di impugnare leggi statali o regionali e la previsione che il Governo possa ricorrere alla Corte solo successivamente alla pubblicazione della legge regionale - modifica che si accompagna alla soppressione della procedura di controllo preventivo delle leggi regionali da parte dello stesso Governo.

A norma del vigente art. 127 della Costituzione, ogni legge regionale è inviata al Commissario governativo che deve apporvi il visto entro trenta giorni; in questo termine il Governo, ove ritenga che la legge ecceda la competenza della Regione o contrasti con l'interesse nazionale, può rinviarla al Consiglio regionale, e, se questo la riapprova, può promuovere entro 15 giorni la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. Il testo proposto elimina quindi la possibilità di ricorso per contrasto di interessi (peraltro mai concretamente sfruttata), coerentemente con la soppressione della norma che vincola la potestà legislativa regionale al rispetto degli interessi nazionali, e tutta la procedura di controllo ed influenza preventivi sulla libera esplicazione dell'autonomia normativa regionale, prevedendo che il ricorso possa essere promosso solo successivamente alla pubblicazione della legge (entro sessanta giorni).

Quanto alle Regioni, l'attuale disciplina (L. cost. n. 1/1948) prevede che la Giunta deliberi di ricorrere alla Corte costituzionale, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione avverso una legge o un atto avente valore di legge dello Stato, nel termine di sessanta giorni avverso una legge d'altra Regione, che invadano la sfera della sua competenza. La nuova disciplina mantiene fermo l'oggetto della tutela (la competenza assegnata dalla Costituzione), ma amplia il termine entro il quale la Regione può promuovere la questione di legittimità di una legge statale, parificandolo a quello previsto per il ricorso avverso le leggi regionali (nonché, nel nuovo assetto, a quello dato allo Stato).

Coerentemente con il riconoscimento della pari rilevanza dell'autonomia di Comuni e Province, che ai sensi del nuovo art. 55 hanno anch'essi propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, la possibilità di promuovere la questione di costituzionalità viene estesa a tali enti.

La disciplina in materia di tutela costituzionale delle prerogative degli enti territoriali autonomi, qui affrontata nella prospettiva dell'attività legislativa, si completa in quella dell'attività amministrativa con le disposizioni recate dalle lettere c) e d) dell'art. 134, che prevedono la competenza della Corte a giudicare sui conflitti di attribuzione in cui siano parte le Regioni o Comuni e Province (per questa seconda possibilità si fa rinvio ad una legge costituzionale che dovrà individuare i casi e i modi in cui Province e Comuni saranno tutelati).

Dibattito in Commissione

In Commissione è emerso un ampio accordo sulla necessità di eliminare il controllo preventivo del Governo sulle leggi regionali e, nel quadro del nuovo statuto di autonomia degli enti territoriali minori, di garantire ad essi una tutela diretta da parte della Corte costituzionale.

Nel passaggio dal testo di giugno a quello attuale l'articolo è restato sostanzialmente immutato, nonostante i diversi emendamenti volti a sottrarre a Comuni e Province la possibilità di promuovere la questione di costituzionalità, o a modificare il criterio alla cui stregua tale questione deve essere giudicata (estendendolo non solo alle leggi invasive della competenza, ma anche a quelle lesive dell'autonomia degli enti territoriali). L'unica modifica sostanziale apportata in questa fase è consistita nell'eliminazione dell'individuazione espressa dell'organo dell'ente territoriale competente a promuovere la questione di legittimità costituzionale. È infatti caduto il riferimento alla "deliberazione della rispettiva Assemblea" contenuto nel testo originario (d'altronde si noti che per Stato e Regione, nel vigente sistema, sono competenti i rispettivi organi esecutivi, e non quelli legislativi).


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