Art. 58
(Competenze legislative dello Stato e delle Regioni)

Spetta allo Stato la potestà legislativa in riferimento a:

a) politica estera e rapporti internazionali;

b) cittadinanza, immigrazione e condizione giuridica dello straniero;

c) elezioni del Parlamento europeo;

d) difesa e Forze armate;

e) disciplina della concorrenza;

f) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;

g) organi costituzionali ed istituzionali dello Stato e relative leggi elettorali;

h) referendum statale;

i) bilancio ed ordinamento tributari e contabili propri;

l) princìpi dell'attività amministrativa statale;

m) pesi, misure e determinazione del tempo;

n) coordinamento informativo, statistico ed informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale;

o) ordine pubblico e sicurezza;

p) ordinamento civile e penale, ordinamenti giudiziari e relative giurisdizioni;

q) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province;

r) determinazione dei livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono comunque essere garantiti in tutto il territorio nazionale;

s) grandi reti di trasporto;

t) poste e telecomunicazioni;

u) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;

v) tutela dei beni culturali ed ambientali.

Spetta allo Stato determinare con legge la disciplina generale relativa a: istruzione, università e professioni; ricerca scientifica e tecnologica; trattamenti sanitari, tutela della salute e controllo delle sostanze alimentari; tutela e sicurezza del lavoro; tutela dell'ambiente e dell'ecosistema; protezione civile; ordinamento sportivo.

Spetta inoltre allo Stato la potestà legislativa per la tutela di imprescindibili interessi nazionali e quella ad esso attribuita da altre disposizioni della Costituzione.

Lo Stato e le Regioni disciplinano con leggi, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali.

Spetta alla Regione la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente attribuita alla potestà legislativa dello Stato.

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo della Repubblica può sostituirsi ad organi delle Regioni, delle Province e dei Comuni, nel caso che da inadempienze derivi pericolo per l'incolumità e la sicurezza pubblica.

Contenuto

L'art. 58 ripartisce la competenza legislativa tra lo Stato e le Regioni, rovesciando il criterio della Costituzione vigente. L'art. 117 Cost., infatti, individua espressamente le materie riguardo alle quali le Regioni possono legiferare, riservando la competenza generale allo Stato. La decisione di utilizzare il criterio inverso (elencazione tassativa delle competenze della normazione statale, attribuzione di quella residuale alle Regioni) rappresenta uno degli elementi qualificanti della riforma in senso "federale" dell'ordinamento della Repubblica.

Competenza statale (commi 1-4)

L'articolo in esame è strutturato secondo i seguenti principi:

  1. Elenco delle competenze legislative statali. Il primo comma contiene un elenco di settori nei quali lo Stato ha la potestà legislativa. Le competenze non menzionate rientrano (secondo quanto previsto dal comma quinto) nella potestà legislativa regionale. La formulazione del primo comma nasce dalla volontà della Commissione di uscire dalla logica dell'attuale art. 117 Cost., attraverso due scelte precise. Da un lato, si evita ogni riferimento alle "materie" statali e si definiscono, invece, le "competenze" legislative dello Stato; dall'altro, si individua un ambito per l'intervento diretto dello Stato, che può essere ripartito in tre grandi settori (soggettività internazionale dello Stato, sua organizzazione, fissazione di regole e standard in relazione ai diritti sociali, economici e civili). Tale elenco, d'altra parte, deve essere letto in parallelo con l'art. 90 del testo proposto dalla Commissione, che, definendo le procedure legislative statali, individua i settori nei quali si prevede l'approvazione di leggi da parte delle due Camere (e quindi con la partecipazione dei rappresentanti delle autonomie);
  2. Le discipline generali di competenza statale. Il secondo comma dell'articolo in esame individua un ambito di competenze sulle quali, pur esplicandosi l'autonomia regionale, è data facoltà allo Stato di dettare la disciplina generale. In tali settori, la potestà legislativa delle Regioni dovrà muoversi all'interno delle linee generali dettate dalla legislazione statale. Un meccanismo diverso di "ripartizione" delle funzioni legislative viene invece individuato dal comma quarto, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e organizzazione di attività culturali, in cui lo Stato e le Regioni sono chiamati ad intervenire con le proprie leggi "ciascuno nel proprio ambito";
  3. Introduzione di una "clausola di chiusura". Il comma terzo, infine, stabilisce che spetta allo Stato la competenza legislativa in tutti gli altri casi indicati dalla Costituzione e prevede la possibilità che esso intervenga con proprie leggi, ogni volta che ciò sia reso necessario da "imprescindibili" interessi nazionali; si tratta di una norma di tutela dell'ordinamento, da attivarsi di fronte ad avvenimenti non preventivabili, che garantisce l'utilizzo dello strumento legislativo statale, nel caso di situazioni eccezionali, anche nei settori di competenza normativa regionale. Tale facoltà non deve peraltro essere confusa con il previsto potere sostitutivo del Governo, che è disposto in relazione alle sole funzioni amministrative dall'ultimo comma del medesimo articolo 58. La norma attribuisce infatti al Governo la possibilità di sostituirsi agli organi di Regioni, Province e Comuni in caso di loro inadempienze, da cui possa derivare pericolo per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

Competenza regionale (commi 5 e 6)

Il comma quinto sancisce la competenza legislativa generale delle Regioni, per tutte le materie non espressamente attribuite allo Stato, mentre il comma sesto individua i limiti entro i quali l'autonomia normativa loro conferita si può esplicare, sancendo il divieto di ostacolare o impedire la libera circolazione delle persone e delle cose all'interno del territorio nazionale (si tratta dei limiti già vigenti ai sensi dell'art. 120 dell'attuale Costituzione, che viene interamente riprodotto con poche correzioni di carattere formale). Cadono invece i limiti di ordine più generale individuati dal primo comma del vigente art. 117, che prescriveva esplicitamente che le leggi delle Regioni non dovessero essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle altre Regioni. Si rammenta comunque che, ai sensi del successivo art. 59, è prevista la possibilità per il Governo, per le altre Regioni e per i Comuni di fare ricorso alla Corte costituzionale qualora la legge della Regione si riveli invasiva delle rispettive competenze.

Dibattito in Commissione

Una volta scartati il modello confederale e la proposta di differenziare da Regione a Regione (tramite statuti da approvare con legge costituzionale) la potestà legislativa regionale, la Commissione ha operato la scelta di procedere ad un'elencazione ampia e dettagliata delle competenze riservate allo Stato.

La discussione si è quindi incentrata su singoli punti del quadro complessivo, e ha in particolar modo riguardato l'opportunità di includere od escludere singole materie dall'elenco di quelle riservate allo Stato. Si segnalano, in particolare, i dibattiti apertisi sulle seguenti questioni: