Seconda sezione: Schede di lettura degli articoli
(I titoli degli articoli sono stati introdotti nella redazione del dossier per facilitare la lettura del testo)

PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE
Ordinamento federale della Repubblica

Titolo I - Comune, Provincia, Regione, Stato
(Artt. 55-63)

Art. 55
(Enti costitutivi della Repubblica)

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.

Roma è la Capitale della Repubblica.

Contenuto

L'art. 55 individua l'organizzazione territoriale della Repubblica, che è costituita (e non ripartita, come stabilisce l'attuale art. 114 Cost.) da Comuni, Province, Regioni e Stato. Gli enti costitutivi della Repubblica sono elencati in ordine non "casualmente" invertito rispetto all'art. 114 della Costituzione vigente, a dimostrazione del ruolo centrale attribuito alle autonomie territoriali dalla proposta di riforma della Costituzione.

Tale orientamento di fondo si riscontra anche in altre due innovazioni di principio:

  1. la nuova collocazione sistematica del Titolo dedicato agli enti territoriali, che diviene il primo della Parte seconda della Costituzione;
  2. la nuova denominazione di tale Parte, che diviene "Ordinamento federale della Repubblica".

L'art. 55 sancisce i principi fondamentali del nuovo assetto dell'organizzazione territoriale della Repubblica, statuendo pertanto che gli enti territoriali sono "costitutivi" della Repubblica, e non ne rappresentano semplici ripartizioni. Tali enti sono posti tutti sullo stesso piano, essendo enti autonomi con poteri e funzioni proprie, che vengono sanciti dalla stessa Costituzione (secondo comma). Si tratta di significative novità rispetto al testo costituzionale vigente.

Il terzo comma prevede, infine, la costituzionalizzazione della designazione di Roma come capitale della Repubblica.

Dibattito in Commissione

La scelta complessivamente operata dalla Commissione rappresenta non solo l'abbandono dell'attuale assetto regionalistico della forma di Stato italiana, ma anche il rigetto della possibile opzione confederale, che avrebbe comportato un più deciso ridimensionamento del ruolo delle istituzioni centrali.

All'individuazione dei principi del nuovo ordinamento, si è giunti attraverso una discussione in seno alla Commissione, che si è incentrata sulle seguenti questioni:

Riguardo a quest'ultima questione, si è in concreto avviata una riflessione sulla necessità di attribuire alle Province l'identica rilevanza costituzionale di Comuni e Regioni e, all'inverso, sull'opportunità di porre sullo stesso piano anche altri enti, la cui rilevanza è riconosciuta in altre parti del testo costituzionale. La proposta di sopprimere il riferimento alle Province è stata dapprima formalizzata, nel corso della prima fase dei lavori della Commissione, conclusasi a giugno, con un emendamento respinto nella seduta del 17 giugno (D'Amico, 1376). Quindi, in numerosi emendamenti presentati da deputati e senatori appartenenti a gruppi diversi. Il gruppo della Rifondazione comunista (2330) ha invece chiesto l'introduzione delle aree metropolitane tra gli enti costitutivi della Repubblica.

Quanto agli altri punti, è stata anzitutto preclusa, all'inizio della seconda fase dei lavori (successiva all'approvazione del testo di giugno), la scelta dell'ipotesi secessionista. Gli emendamenti, presentati da vari esponenti del gruppo Lega nord, che prevedevano la possibilità di secessione, sono stati infatti considerati inammissibili, al pari di quelli volti ad introdurre il diritto all’autodeterminazione, perché incidenti sui principi dettati dalla prima parte della Costituzione (si veda, in proposito, la discussione alle pp. 2205-2213).

Si è invece registrato il consenso della maggioranza della Commissione sull'ipotesi federale. Soltanto nell'esame del principio relativo all'elencazione degli enti costitutivi della Repubblica, infatti, sono state sollevate obiezioni formali, rilevandosi che la decisione di utilizzare il termine "Stato" per designare gli organi e le istituzioni centrali rischierebbe di generare equivoci, data la diffusione del suo uso come sinonimo di "Repubblica"; da questo punto di vista si sono proposte formulazioni alternative: Amministrazione centrale (Servello, 1377), federazione (Zeller, 2227).

D'altra parte, è stata contestata l'opportunità della stessa equiparazione tra Stato e enti territoriali, ritenendosi che all'ente portatore del momento unitario andasse comunque riservata una posizione distinta rispetto a quella degli enti territoriali autonomi. Conseguentemente, si è proposto di sopprimere dal primo comma il riferimento allo Stato (con diverse sfumature, Elia, Cossutta, Zecchino, 2225-2227). L'opportunità di mantenere la formulazione del testo è stata invece sostenuta sottolineandone proprio la novità, che farebbe emergere con chiarezza l'ispirazione autonomista della riforma costituzionale (Boato, Rebuffa, 2229).

Nel passaggio dal testo approvato a giugno a quello attuale, si sono avuti interventi volti a meglio evidenziare il nuovo status di autonomia degli enti territoriali, tramite la soppressione di disposizioni che sostanzialmente si limitavano ad esplicitare principi desumibili dall'intero contesto costituzionale, in particolare dall'articolo 5 vigente, di cui quello in esame è esplicazione ed attuazione. Si tratta dell'inciso, contenuto nell'originario terzo comma (ora secondo), per il quale l'autonomia di Comuni, Province e Regioni si esplica "nell'unità politica della Repubblica", nonché dell'originario quarto comma che stabiliva che i rapporti tra gli enti territoriali e tra questi e lo Stato dovessero essere ispirati al principio di leale collaborazione.

Quanto all'inserimento in Costituzione dell'indicazione di Roma quale capitale d'Italia, essa è stata motivata facendo riferimento al nuovo assetto federale: il passaggio ad un ordinamento di tale tipo, infatti, renderebbe necessario riconfermare in modo esplicito l'individuazione della città capitale (D'Onofrio, 2230).




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