pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1996 - Supplemento Ordinario n. 219
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 1, 3 e 48, comma 1, lettera a), della legge 6 febbraio 1996, n. 52, recanti delega al Governo per l'attuazione della direttiva 93/68/CEE, del Consiglio del 22 luglio 1993, nella parte in cui modifica la direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione;
Vista la legge 18 ottobre 1977, n. 791, recante attuazione della direttiva 73/23/CEE, del Consiglio del 19 febbraio 1973;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, del tesoro e di grazia e giustizia;
1. L'articolo 6 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 6. - 1. Prima dell'immissione in commercio, il materiale
elettrico di cui all'articolo 1 deve essere munito della marcatura CE
prevista dall'articolo 7, che attesta la conformita' del materiale
alle disposizioni della presente legge.
2. In caso di contestazione sulla conformita' del materiale
elettrico alle disposizioni dell'articolo 2, il fabbricante o il suo
rappresentante puo' produrre una relazione elaborata da un organismo
notificato conformemente alla procedura prevista dall'articolo 8.
3. Se il materiale elettrico e' disciplinato da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto della presente legge e che
prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa e'
apposta ai sensi della presente legge qualora tale materiale soddisfi
anche le disposizioni sopraindicate.
4. Nei casi di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al
fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante
un periodo transitorio, la marcatura CE indica che il materiale
elettrico soddisfa soltanto le disposizioni applicate dal
fabbricante. In tal caso, i riferimenti alle corrispondenti direttive
comunitarie, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee, devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o
nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse e che
accompagnano il materiale elettrico".
1. L'articolo 7 della legge 18 ottobre 1977, n, 791, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 7. - 1. La marcatura CE di cui all'allegato II e' apposta
dal fabbricante o dal suo rappresentante stabilito nella Comunita' in
modo visibile, facilmente leggibile e indelebile, sul materiale
elettrico o, quando non possibile, sull'imballaggio, sulle avvertenze
d'uso o sul certificato di garanzia.
2. E' vietato apporre sui materiali elettrici ogni altro marchio
che possa trarre in inganno i terzi sul significato o sul simbolo
grafico della marcatura CE. Sul materiale elettrico,
sull'imballaggio, sulle avvertenze d'uso o sul certificato di
garanzia puo' essere apposto ogni altro marchio purche' questo non
limiti la visibilita' e la leggibilita' della marcatura CE.".
1. L'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 8. - 1. L'individuazione per l'Italia degli organismi di
normalizzazione elettrotecnica ed elettronica, di quelli che possono
predisporre relazioni ai sensi dell'articolo 6 o che possono rendere
parere alla Commissione europea circa le misure nazionali concernenti
il materiale elettrico, e' effettuata con decreto del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.".
2. Le richieste degli organismi interessati sono presentate ai sensi dell'articolo 8 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, cosi' come modificata dal presente decreto. In tal caso, si applica l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
1. L'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9. - 1. La vigilanza nell'applicazione della presente legge
e' demandata al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato che, ai fini dell'effettuazione dei controlli sul
mercato, si avvale dei propri uffici provinciali e, previa intesa,
degli ispettorati del lavoro, nonche' di altre amministrazioni dello
Stato e delle autorita' pubbliche locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
2. L'Autorita' di vigilanza quando accerta la mancanza o la
irregolare apposizione della marcatura CE, intima immediatamente al
fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunita' o
all'importatore di confermare il prodotto alle disposizioni della
presente legge e di far cessare l'infrazione entro un termine
perentorio, non superiore a trenta giorni.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato vieta la ulteriore
commercializzazione del prodotto e ne ordina il ritiro dal mercato a
spese del fabbricante, del suo rappresentante stabilito nella
Comunita' o dell'importatore.
4. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
quando accerta che il materiale elettrico, anche se munito di
marcatura CE ed utilizzato conformemente alla propria destinazione,
rischia di pregiudicare la sicurezza delle persone, degli animali
domestici o dei beni, ne ordina il ritiro temporaneo dal mercato e ne
vieta o limita la circolazione e l'installazione, con il rispetto
della procedura prevista dall'articolo 9 della direttiva 73/23/CEE,
del Consiglio del 19 febbraio 1973.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, il suo
rappresentante stabilito nella Comunita' o l'importatore che pongono
in commercio il materiale elettrico di cui all'articolo 1, senza il
marchio CE o con marchio apposto irregolarmente o in violazione
dell'obbligo di cui all'articolo 7, comma 2, ovvero non ottemperando
agli ordini di cui ai commi 3 e 4 sono puniti con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire quarantamila a lire
duecentoquarantamila per ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non
inferiore a lire venti milioni e non superiore a lire centoventi
milioni.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, il venditore o
l'istallatore che vendono o installano il materiale elettrico di cui
al comma 5 sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire quarantamila a lire duecentoquarantamila per
ogni pezzo ed in ogni caso di una somma non inferiore a lire
unmilionecinquecentomila e non superiore a lire nove milioni.
7. La violazione degli obblighi di conservazione ed esibizione
all'Autorita' di vigilanza della documentazione di cui all'allegato
III e' punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire dieci milioni a lire sessanta milioni. In tali casi
l'Autorita' incaricata della vigilanza puo' disporre il temporaneo
divieto di commercializzazione del prodotto fino alla produzione
della necessaria documentazione o fino all'accertamento della sua
conformita' e non pericolosita'.".
1. Fino al 31 dicembre 1996 e' consentita l'immissione sul mercato di materiale elettrico conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla legge 18 ottobre 1977, n. 791.
2. Il materiale di cui al comma 1 puo' essere messo in servizio entro e non oltre il 30 giugno 1997.
1. Nell'allegato alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, la parola: "allegato" e' sostituita dalla seguente: "allegato I".
2. Nell'allegato I alla legge 18 ottobre 1977, n. 791, comma 1, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "sulle avvertenze d'uso o sul certificato di garanzia.".
3. Di seguito all'allegato I della legge 18 ottobre 1977, n. 791,
sono aggiunti i seguenti allegati II e III:
"ALLEGATO II
A. Marcatura CE di conformita'
- La marcatura CE di conformita' e' costituita dalle iniziali "CE"
secondo il simbolo grafico che segue:
B. Dichiarazione di conformita'
La dichiarazione di conformita' deve comprendere i seguenti
elementi:
- nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante
stabilito nella Comunita';
- descrizione del materiale elettrico;
- riferimento alle norme armonizzate;
- eventuale riferimento alle specifiche per le quali e'
dichiarata la conformita';
- identificazione del firmatario che ha il potere di impegnare
il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella
Comunita';
- le ultime due cifre dell'anno in cui e' stata apposta la
marcatura CE.
ALLEGATO III
1. Il controllo interno della fabbrizione e' la procedura con la
quale il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella
Comunita', che soddisfa gli obblighi di cui al paragrafo 2, si
accerta e dichiara che il materiale elettrico soddisfa i requisiti
della legge ad esso applicabili. Il fabbricante o il suo
rappresentante stabilito nella Comunita' appone la marcatura CE a
ciascun prodotto e redige una dichiarazione scritta di conformita'.
2. Il fabbricante prepara la documentazione tecnica descritta al
paragrafo 3; il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella
Comunita' tiene questa documentazione nel territorio della Comunita'
a disposizione delle autorita' nazionali a fini ispettivi per almeno
10 anni a decorrere dall'ultima data di fabbricazione del prodotto.
Nel caso in cui ne' il fabbricante ne' il suo rappresentante siano
stabiliti nella Comunita', l'obbligo incombe alla persona
responsabile dell'immissione del materiale elettrico nel mercato
comunitario.
3. La documentazione tecnica deve consentire di valutare la
conformita' del materiale elettrico ai requisiti della legge. Essa
deve comprendere, nella misura necessaria a tale valutazione, il
progetto, la fabbricazione ed il funzionamento del materiale
elettrica; essa contiene:
- la descrizione generale del materiale elettrico;
- disegni di progettazione e fabbricazione nonche' schemi di
componenti, sottounita', circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie per comprendere
tali disegni e schemi e il funzionamento del materiale
elettrico;
- un elenco delle norme che sono state applicate completamente o
in parte e la descrizione delle soluzioni adottate per
soddisfare gli aspetti di sicurezza della legge qualora non
siano state applicate le norme;
- i risultati dei calcoli di progetto e dei controlli svolti,
ecc.;
- i rapporti sulle prove effettuate.
4. Il fabbricante o il suo rappresentante conserva copia della dichiarazione di conformita' insieme con la documentazione tecnica.
5. Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinche' il processo di fabbricazione garantisca la conformita' dei prodotti alla documentazione tecnica di cui al paragrafo 2 e ai requisiti della presente legge che ad essi si applicano.".