Decreto Legislativo 9 maggio 2005, n. 96
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 8 giugno 2005 -
Supplemento Ordinario n. 106
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237;
Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 14 gennaio 2005 e del 7 aprile 2005;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 maggio 2005;
Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie, con il Ministro della difesa, con il Ministro della giustizia e con il Ministro delle attività produttive;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Degli organi amministrativi e della disciplina tecnica della
navigazione
1. La rubrica del titolo I del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituita dalla seguente: «DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI E DELLA DISCIPLINA TECNICA DELLA NAVIGAZIONE».
2. Gli articoli da 687 a 690 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 687 (Amministrazione dell'aviazione civile). - L'Ente
nazionale per l'aviazione civile (ENAC), nel rispetto dei poteri di
indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nonche'
fatte salve le competenze specifiche degli altri enti aeronautici,
agisce come unica autorità di regolazione tecnica, certificazione e
vigilanza nel settore dell'aviazione civile, mediante le proprie
strutture centrali e periferiche, e cura la presenza e l'applicazione
di sistemi di qualità aeronautica rispondenti ai regolamenti
comunitari.
Le attribuzioni e l'organizzazione degli enti aeronautici sono
disciplinate dalle rispettive norme istitutive, nonche' dalle norme
statutarie ed organizzative.
Art. 688 (Concorso di competenze). - Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi, la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili e' esercitata dall'ENAC, d'intesa con l'autorità marittima.
Art. 689 (Vigilanza sul traffico nazionale all'estero). - La vigilanza sulla navigazione e sul traffico nazionale all'estero e' esercitata dall'autorità consolare.
Art. 690 (Annessi ICAO). - Al recepimento degli annessi alla
Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale, stipulata a
Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo
6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, si
provvede in via amministrativa, sulla base dei principi generali
stabiliti, in attuazione di norme legislative, dal decreto del
Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, anche mediante
l'emanazione di regolamenti tecnici dell'ENAC.
Con le stesse modalità di cui al primo comma si provvede
all'adozione delle norme di adeguamento alle eventuali modifiche
degli annessi e al recepimento dell'ulteriore normativa tecnica
applicativa degli stessi.
Il Governo della Repubblica e' autorizzato a modificare, con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, e in attuazione dei principi stabiliti dal
decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1985, n. 461, le
disposizioni di legge incompatibili con quelle degli annessi oggetto
del recepimento.».
3. L'articolo 26 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e' abrogato.
Art. 2.
Dei servizi della navigazione aerea
1. Dopo l'articolo 690 del codice della navigazione e' inserito il titolo seguente: «Titolo II: DEI SERVIZI DELLA NAVIGAZIONE AEREA».
2. L'articolo 691 del codice della navigazione, e' sostituito dai seguenti:
«Art. 691 (Servizi della navigazione aerea). - I servizi della navigazione aerea si distinguono in:
a) servizi del traffico aereo, che includono i servizi di controllo del traffico aereo, i servizi di informazioni volo, i
servizi consultivi sul traffico aereo e i servizi di allarme;
b) servizi di meteorologia aeronautica;
c) servizi di informazioni aeronautiche;
d) servizi di comunicazione, navigazione e sorveglianza.
Art. 691-bis (Fornitura dei servizi della navigazione aerea). - Fatta salva l'attuazione delle previsioni della normativa
comunitaria, i servizi della navigazione aerea, nonche' la redazione delle carte ostacoli, sono espletati dalla società Enav, per gli
spazi aerei e gli aeroporti di competenza.
I servizi del traffico aereo sono svolti da personale in possesso di apposita licenza o certificazione.
La società Enav, sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con il gestore aeroportuale, disciplina e controlla, per gli aeroporti di
competenza, la movimentazione degli aeromobili, degli altri mezzi e del personale sull'area di manovra ed assicura l'ordinato movimento
degli aeromobili sui piazzali. La società Enav cura, altresì, la gestione e la manutenzione degli impianti di assistenza visiva
luminosa (AVL) di sua proprietà.
L'Aeronautica militare svolge i servizi di cui al presente articolo, stipulando, se del caso, specifici atti di intesa con
l'ENAC, da sottoporre all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della difesa.
Sono fatte salve le attribuzioni dell'Aeronautica militare in materia di meteorologia generale.».
Art. 3.
Dei beni destinati alla navigazione e della polizia degli aerodromi
1. Il titolo II e' soppresso e i capi da I a III del titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Titolo III
DEI BENI DESTINATI ALLA NAVIGAZIONE E DELLA POLIZIA DEGLI AERODROMI
Capo I
Della proprietà e dell'uso degli aerodromi
Art. 692 (Beni del demanio aeronautico statale). Fanno parte del demanio aronautico civile statale:
a) gli aerodromi civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo;
b) ogni costruzione o impianto appartenente allo Stato strumentalmente destinato al servizio della navigazione aerea.
Gli aerodromi militari fanno parte del demanio militare aeronautico.
Art. 693 (Assegnazione dei beni del demanio aeronautico). - I beni
del demanio aeronautico di cui alle lettere a) e b) del primo comma
dell'art. 692 sono assegnati all'ENAC in uso gratuito ai fini
dell'affidamento in concessione al gestore aeroportuale.
All'individuazione dei beni di cui al primo comma provvedono le
amministrazioni statali competenti con apposito atto di intesa.
I beni del demanio militare aeronautico da destinare all'aviazione
civile sono individuati con provvedimento del Ministero della difesa
e trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la
successiva assegnazione in uso gratuito all'ENAC.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno
diritto di prelazione per l'acquisizione al proprio demanio o
patrimonio degli aerodromi e dei beni del demanio aeronautico civile
di cui all'articolo 692, in caso di loro alienazione o dismissione da
parte dello Stato.
Art. 694 (Aerodromi privati). - Ferme restando le attribuzioni degli enti locali e fatti salvi gli effetti derivanti dall'applicazione delle leggi speciali vigenti, la realizzazione e l'ampliamento da parte dei privati, sul suolo di proprietà privata, di aerodromi e di altri impianti aeronautici, sono autorizzati dall'ENAC.
Art. 695 (Mutamenti relativi ai diritti su aerodromi e su altri impianti privati). - L'alienazione, la locazione, la costituzione di usufrutto e qualunque altro atto dispositivo di aerodromi o di altri impianti aeronautici privati sono preventivamente comunicati all'ENAC, anche ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza.
Art. 696 (Opere di pubblico interesse). - La dichiarazione di pubblico interesse per le opere necessarie all'istituzione ed all'ampliamento di aerodromi e di altri impianti aeronautici da destinare al servizio della navigazione aerea e' fatta dall'ENAC ed e' comunicata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il quale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, può annullarla entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione.
Art. 697 (Aerodromi aperti al traffico civile). Sono aperti al traffico aereo civile, previa valutazione di idoneità al servizio da
parte dell'ENAC:
a) gli aeroporti civili istituiti dallo Stato o appartenenti al medesimo e agli enti pubblici territoriali;
b) gli aeroporti militari designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro della
difesa;
c) gli aeroporti privati autorizzati ai sensi dell'articolo 694 e adibiti dal gestore all'esercizio del traffico aereo.
Art. 698 (Aeroporti di rilevanza nazionale e di interesse
regionale). - Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e sentita l'Agenzia del demanio, sono
individuati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari
da esprimere entro trenta giorni dalla data di assegnazione, gli
aeroporti di rilevanza nazionale, quali nodi essenziali per
l'esercizio delle competenze esclusive dello Stato, tenendo conto
delle dimensioni e della tipologia del traffico, dell'ubicazione
territoriale e del ruolo strategico dei medesimi, nonche' di quanto
previsto nei progetti europei TEN. Con il medesimo procedimento si
provvede alle modifiche del suddetto decreto del Presidente della
Repubblica.
Allo scopo di coordinare le politiche di sviluppo degli aeroporti
di interesse regionale, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica, presso il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, un comitato di coordinamento tecnico,
composto dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome,
del Governo e degli enti aeronautici. La partecipazione al comitato
di cui al presente comma non comporta la corresponsione di alcuna
indennità o compenso ne' rimborsi spese.
Art. 699 (Uso degli aeroporti aperti al traffico civile). - Gli
aeromobili possono approdare, sostare e partire negli aeroporti
aperti al traffico civile, nel rispetto delle condizioni per l'uso
degli aeroporti.
Gli aeromobili stranieri sono ammessi a condizione di reciprocità
o quando ciò sia stabilito da convenzioni internazionali, salva in
ogni caso la facoltà dell'ENAC di dare autorizzazioni temporanee.
Art. 700 (Uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile). - Salvo il caso di necessità, per l'uso degli aerodromi privati non aperti al traffico civile e' richiesto il consenso dell'esercente dell'aeroporto.
Art. 701 (Aviosuperfici). - Le aviosuperfici sono aree, diverse dagli aeroporti, idonee alla partenza ed all'approdo, non appartenenti al demanio aeronautico e sono disciplinate dalle norme speciali, ferme restando le competenze dell'ENAC in materia di sicurezza.
Art. 702 (Progettazione delle infrastrutture aeroportuali). - Ferma
restando la normativa generale applicabile alla realizzazione di
opere pubbliche, l'approvazione dei progetti di costruzione, di
ampliamento, di ristrutturazione, di manutenzione straordinaria e di
adeguamento delle infrastrutture aeroportuali, anche al fine di
eliminare le barriere architettoniche per gli utenti a ridotta
mobilità, e' di spettanza dell'ENAC, anche per la verifica della
conformità alle norme di sicurezza, nel rispetto delle funzioni di
pianificazione, programmazione e di indirizzo del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti.
Le opere realizzate dal gestore aeroportuale sul sedime demaniale
appartengono al suo patrimonio fino alla cessazione della
concessione.
Art. 703 (Devoluzione delle opere non amovibili). - Ove non
diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando la stessa
venga a cessare, le opere non amovibili, costruite sull'area
demaniale, restano acquisite allo Stato, fatto salvo l'obbligo di
rimborsare, da parte del concessionario subentrante, il valore
contabile residuo non ammortizzato.
L'ENAC ha facoltà, d'intesa con le autorità competenti, di
ordinare la demolizione delle opere con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
Nelle ipotesi di cui al secondo comma, l'ENAC, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, può provvedervi
d'ufficio ai sensi dell'articolo 54.
Capo II
Delle gestioni aeroportuali e dei servizi di assistenza a terra
Art. 704 (Rilascio della concessione di gestione aeroportuale). -
Alla concessione della gestione totale aeroportuale degli aeroporti
di rilevanza nazionale si provvede con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e, limitatamente agli aeroporti
militari aperti al traffico civile, con il Ministro della difesa.
Il provvedimento concessorio, nel limite massimo di durata di
quaranta anni, e' adottato, su proposta del-l'ENAC, all'esito di
selezione effettuata tramite procedura di gara ad evidenza pubblica
secondo la normativa comunitaria, previe idonee forme di pubblicità,
nel rispetto dei termini procedimentali fissati dall'ENAC, sentita,
laddove competente, la regione o provincia autonoma nel cui
territorio ricade l'aeroporto oggetto di concessione.
Alle procedure di gara sono ammesse a partecipare anche imprese
straniere non comunitarie, a condizione che lo Stato in cui esse sono
stabilite ammetta imprese italiane a condizioni di reciprocità.
L'affidamento in concessione e' subordinato alla sottoscrizione di
una convenzione e di un contratto di programma fra il gestore
aeroportuale e l'ENAC, nel rispetto delle direttive emanate dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
La convenzione deve contenere il termine, almeno quadriennale, per
la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e
delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo,
compresa la rispondenza dell'effettivo sviluppo e della qualità del
servizio alle previsioni contenute nei piani di investimento di cui
all'atto di concessione. Deve inoltre contenere le modalità di
definizione ed approvazione dei programmi quadriennali di intervento,
le sanzioni e le altre cause di decadenza o revoca della concessione,
nonche' le disposizioni necessarie alla regolazione ed alla vigilanza
e controllo del settore.
Art. 705 (Compiti del gestore aeroportuale). Il gestore
aeroportuale e' il soggetto cui e' affidato, insieme ad altre
attività o in via esclusiva, il compito di amministrare e di gestire
le infrastrutture aeroportuali e di coordinare e controllare le
attività dei vari operatori privati presenti nell'aeroporto o nel
sistema aeroportuale considerato. L'idoneità del gestore
aeroportuale ad espletare le attività di cui al presente comma, nel
rispetto degli standard tecnici di sicurezza, e' attestata da
apposita certificazione rilasciata dall'ENAC.
Ferme restando la disciplina del titolo VII e comunque le
competenze attribuite agli organi statali in materia di ordine e
sicurezza pubblica, difesa civile, prevenzione incendi, soccorso e
protezione civile, il gestore aeroportuale:
a) assicura il puntuale rispetto degli obblighi assunti con la
convenzione ed il contratto di programma;
b) organizza l'attività aeroportuale al fine di garantire
l'efficiente utilizzazione delle risorse per la fornitura di
attività e di servizi di livello adeguato, anche mediante la
pianificazione degli interventi in relazione alla tipologia di
traffico;
c) corrisponde il canone di concessione;
d) assicura agli utenti la presenza in aeroporto dei necessari
servizi di assistenza a terra, di cui all'articolo 706, fornendoli
direttamente o coordinando l'attività dei soggetti idonei che
forniscono i suddetti servizi a favore di terzi o in autoproduzione;
e) sotto la vigilanza dell'ENAC e coordinandosi con la società
Enav, assegna le piazzole di sosta agli aeromobili e assicura
l'ordinato movimento degli altri mezzi e del personale sui piazzali,
al fine di non interferire con l'attività di movimentazione degli
aeromobili, verificando il rispetto delle prescrizioni del
regolamento di scalo da parte degli operatori privati fornitori di
servizi aeroportuali, al fine dell'emissione delle sanzioni previste
nel regolamento stesso e negli atti convenzionali;
f) fornisce tempestivamente notizie all'ENAC, alla società Enav,
ai vettori e agli enti interessati in merito a riduzioni del livello
del servizio ed a interventi sull'area di movimento dell'aeroporto,
nonche' alla presenza di ostacoli o di altre condizioni di rischio
per la navigazione aerea nell'ambito del sedime di concessione;
g) redige la Carta dei servizi in conformità alle direttive
emanate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e
dall'ENAC e garantisce il rispetto dei previsti livelli di qualità
dei servizi offerti all'utenza;
h) assicura i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli e
merci, conformemente alle disposizioni vigenti.
Art. 706 (Servizi di assistenza a terra). - I servizi di assistenza a terra negli aeroporti aperti al traffico aereo commerciale, espletati sia dal gestore aeroportuale che dagli operatori terzi o dagli utenti in autoassistenza ritenuti idonei dall'ENAC, sono regolati dalle norme speciali in materia.
Capo III
Vincoli della proprietà privata
Art. 707 (Determinazione delle zone soggette a limitazioni). - Al
fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, l'ENAC
individua le zone da sottoporre a vincolo nelle aree limitrofe agli
aeroporti e stabilisce le limitazioni relative agli ostacoli per la
navigazione aerea ed ai potenziali pericoli per la stessa,
conformemente alla normativa tecnica internazionale. Gli enti locali,
nell'esercizio delle proprie competenze in ordine alla programmazione
ed al governo del territorio, adeguano i propri strumenti di
pianificazione alle prescrizioni dell'ENAC.
Il personale incaricato dall'ENAC di eseguire i rilievi e di
collocare i segnali può accedere nella proprietà privata,
richiedendo, nel caso di opposizione dei privati, l'assistenza della
forza pubblica.
Le zone di cui al primo comma e le relative limitazioni sono
indicate dall'ENAC su apposite mappe pubblicate mediante deposito
nell'ufficio del comune interessato.
Dell'avvenuto deposito e' data notizia, entro dieci giorni,
mediante avviso inserito nel Bollettino ufficiale della regione
interessata. Il comune interessato provvede inoltre a darne
pubblicità ai singoli soggetti interessati, nei modi ritenuti
idonei.
Nelle direzioni di atterraggio e decollo possono essere autorizzate
opere o attività compatibili con gli appositi piani di rischio, che
i comuni territorialmente competenti adottano sentito l'ENAC.
Per gli aeroporti militari le funzioni di cui al primo, secondo,
terzo e quarto comma sono esercitate dal Ministero della difesa.
Art. 708 (Opposizione). - Nel termine di sessanta giorni
dall'avviso di deposito di cui all'articolo 707, quarto comma,
chiunque vi abbia interesse può, con atto notificato all'ENAC,
proporre opposizione avverso la determinazione della zona soggetta a
limitazioni. Di questa facoltà, e del predetto termine, e' fatta
menzione nel medesimo avviso.
L'ENAC decide sull'opposizione entro sessanta giorni dalla notifica
della medesima. Decorso vanamente il suddetto termine, l'opposizione
s'intende respinta.
Art. 709 (Ostacoli alla navigazione). - Costituiscono ostacolo alla
navigazione aerea le costruzioni, le piantagioni arboree, i rilievi
orografici ed in genere le opere che interferiscono con le superfici
di rispetto, come definite dall'ENAC con proprio regolamento.
La costituzione di ostacoli fissi o mobili alla navigazione aerea
e' subordinata all'autorizzazione dell'ENAC, previo coordinamento,
ove necessario, con il Ministero della difesa.
Art. 710 (Aeroporti militari). - Per gli aeroporti militari, il
Ministero della difesa esercita le competenze relative:
a) alla predisposizione e pubblicazione delle mappe aeronautiche;
b) alla autorizzazione alla costituzione degli ostacoli alla
navigazione aerea nelle vicinanze degli stessi;
c) all'imposizione di limitazioni e rilascio di autorizzazioni di
cui all'articolo 711;
d) al collocamento di segnali di cui all'articolo 712;
e) all'abbattimento degli ostacoli ed all'eliminazione dei
pericoli di cui all'articolo 714.
Art. 711 (Pericoli per la navigazione). - Nelle zone di cui
all'articolo 707, sono soggette a limitazioni le opere, le
piantagioni e le attività che costituiscono un potenziale richiamo
per la fauna selvatica o comunque un pericolo per la navigazione
aerea.
La realizzazione delle opere, le piantagioni e l'esercizio delle
attività di cui al comma 1, fatte salve le competenze delle
autorità preposte, sono subordinati all'autorizzazione dell'ENAC,
che ne accerta il grado di pericolosità ai fini della sicurezza
della navigazione aerea.
Art. 712 (Collocamento di segnali). - L'ENAC, anche su segnalazione
delle autorità e degli organismi locali e con oneri a carico del
proprietario, ordina, anche con riguardo alle zone estranee a quelle
delimitate ai sensi dell'articolo 707, il collocamento di segnali
sulle costruzioni, sui rilievi orografici e in genere sulle opere che
richiedono maggiore visibilità, nonche' l'adozione di altre misure
necessarie per la sicurezza della navigazione.
Il monitoraggio dell'efficienza dei segnali e la relativa
manutenzione compete al gestore aeroportuale.
I comuni territorialmente competenti segnalano all'ENAC eventuali
inosservanze delle prescrizioni in materia di collocamento di
segnali.
Art. 713 (Aviosuperfici e impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea). - Le aree in prossimità di aviosuperfici o di impianti aeronautici destinati al servizio della navigazione aerea possono essere assoggettate dall'ENAC alle limitazioni previste dagli articoli 709 e 711, a tutela dell'interesse pubblico.
Art. 714 (Abbattimento degli ostacoli ed eliminazione dei
pericoli). - L'ENAC ordina, con provvedimento motivato, che siano
abbattuti gli ostacoli non compatibili con la sicurezza della
navigazione aerea o eliminati i pericoli per la stessa. Il relativo
onere e' posto a carico del proprietario dell'opera che costituisce
ostacolo.
Se l'ostacolo o la situazione di pericolo sono preesistenti alla
data di pubblicazione del piano di sviluppo aeroportuale o, in
carenza di esso, del piano regolatore aeroportuale, e' corrisposta
un'indennità all'interessato che abbia subito un pregiudizio in
conseguenza dell'abbattimento o dell'eliminazione.
Art. 715 (Valutazione di rischio delle attività
aeronautiche). - Al fine di ridurre il rischio derivante dalle
attività aeronautiche le comunità presenti sul territorio limitrofo
agli aeroporti, l'ENAC individua gli aeroporti per i quali effettuare
la valutazione dell'impatto di rischio.
Nell'esercizio delle proprie funzioni di pianificazione e gestione
del territorio, i comuni interessati tengono conto della valutazione
di cui al primo comma.
Art. 716 (Inquinamento acustico). - La realizzazione di opere e l'imposizione di nuove destinazioni urbanistiche nelle vicinanze degli aeroporti sono subordinate all'osservanza delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico.».
2. Indipendentemente dall'individuazione degli aeroporti di rilevanza nazionale, ai sensi dell'articolo 698 del codice della navigazione, da effettuare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 704, primo e secondo comma, del codice della navigazione, come modificato dal presente decreto legislativo, non si applicano alle concessioni della gestione aeroportuale già rilasciate, anche in base a legge speciale, nonche' ai procedimenti di rilascio della concessione su istanza antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 12 novembre 1997, n. 521. Detti procedimenti devono concludersi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Decorso inutilmente il detto termine le società istanti possono chiedere, con oneri a carico delle medesime, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti la nomina di un Commissario ad acta, il quale nei successivi sessanta giorni provvede sull'istanza, provvedendo al rilascio della concessione una volta verificato il possesso dei necessari requisiti.
3. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il comma 4 dell'articolo 8 del decreto legislativo 25 luglio
1997, n. 250;
b) il comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 8 settembre
2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2004, n. 265;
c) i commi 2 e 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 settembre
2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre
2004, n. 265.
4. L'articolo 718 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente:
«Art. 718 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di
polizia degli aerodromi sono esercitate dall'ENAC, anche mediante le
proprie articolazioni periferiche.
I soggetti privati che esercitano un'attività nell'interno degli
aerodromi sono soggetti alla vigilanza dell'ENAC, nell'esercizio dei
poteri autoritativi di competenza, nonche' al coordinamento e
controllo del gestore aeroportuale.
L'ENAC vigila sulla fornitura dei servizi forniti dalla società
Enav, fatte salve le competenze del Ministero della difesa.
Al personale dell'ENAC autorizzato a svolgere attività ispettiva
e' garantito l'accesso ai mezzi, alle aree aeroportuali e alle
infrastrutture, nonche' alle documentazioni pertinenti alle attività
connesse alla navigazione aerea.».
5. Gli articoli da 719 a 725 del codice della navigazione sono abrogati.
6. All'articolo 730, terzo comma, le parole: «, previo versamento della somma fissata nell'atto d'ingiunzione» sono soppresse.
7. Le regioni disciplinano le materie di propria competenza nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni contenute nel titolo III del libro I della parte II del codice della navigazione, come modificato dal presente articolo.
8. L'articolo 14 del decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18, e' sostituito dal seguente:
«Art. 14.
Protezione sociale
1. Salva restando l'applicazione di specifiche norme contrattuali di tutela, l'ENAC, in esecuzione delle direttive delle Amministrazioni competenti e nell'ambito delle vigenti disposizioni in materia, assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel caso di trasferimento delle attività concernenti una o più categorie di servizi di' assistenza a terra di cui agli allegati A e B, l'applicazione delle misure di protezione sociale previste dalla normativa vigente, privilegiando il reimpiego del personale in attività analoghe che richiedono il possesso di particolari requisiti di sicurezza da parte del personale addetto.».
Art. 4.
Del personale aeronautico
1. Il titolo IV del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Titolo IV
DEL PERSONALE AERONAUTICO
Art. 731 (Il personale aeronautico). - Le disposizioni del presente
titolo si applicano al personale aeronautico di cui all'annesso n. 1
alla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale
stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto
legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile
1956, n. 561, per il quale e' previsto il possesso di licenze,
attestati o altre forme di certificazione.
Il personale aeronautico di cui al primo comma comprende:
a) il personale di volo;
b) il personale non di volo.
Art. 732 (Personale di volo). - Il personale di volo comprende:
a) il personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di
aeromobili;
b) il personale addetto al controllo degli apparati e degli
impianti di bordo;
c) il personale addetto ai servizi complementari di bordo.
Art. 733 (Personale non di volo). - Il personale non di volo
comprende:
a) il personale addetto ai servizi del traffico aereo;
b) il personale, non di volo, delle imprese di trasporto aereo;
c) il personale dei servizi di assistenza a terra;
d) il personale addetto ai servizi di manutenzione.
Art. 734 (Licenze ed attestati). - I titoli professionali, i
requisiti e le modalità per il rilascio, il rinnovo, la
reintegrazione, la sospensione o la revoca delle licenze, degli
attestati e delle altre forme di certificazione sono disciplinati da
regolamenti dell'ENAC, emanati in conformità all'articolo 690 e
rispondenti alla normativa comunitaria.
L'ENAC, nel rispetto delle normative tecniche internazionali e
comunitarie, disciplina, d'intesa con i Ministeri della difesa e
della salute, la certificazione medica del personale di volo e non di
volo.
L'ENAC provvede alla certificazione del personale addetto alla
manutenzione di impianti, sistemi ed apparati per la navigazione
aerea.
Art. 735 (Obbligo di esibizione di licenze e di attestati). - I titolari di licenze e di attestati hanno l'obbligo di esibirli al personale dell'ENAC, nel corso di attività ispettive o di controllo, e alle competenti autorità straniere sul territorio degli Stati esteri secondo le convenzioni internazionali.».
2. Gli articoli da 736 a 742 del codice della navigazione sono abrogati.
Art. 5.
Delle distinzioni degli aeromobili
1. L'articolo 743 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 743 (Nozione di aeromobile). - Per aeromobile si intende ogni
macchina destinata al trasporto per aria di persone o cose.
Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche
tecniche e secondo il loro impiego, sono stabilite dall'ENAC con
propri regolamenti e, comunque, dalla normativa speciale in materia.
Non sono considerati aeromobili gli apparecchi utilizzati per il
volo da diporto o sportivo, di cui alla legge 25 marzo 1985, n.
106.».
2. All'articolo 744, primo comma, del codice della navigazione sono soppresse le seguenti parole: «, alla posta» e le parole: «alla Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alle Forze di polizia dello Stato».
3. All'articolo 744 del codice della navigazione e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Sono equiparati agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati, anche occasionalmente, da soggetti pubblici o privati, che svolgono la propria attività per la tutela della sicurezza nazionale».
4. L'articolo 745 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 745 (Aeromobili militari). - Sono militari gli aeromobili
considerati tali dalle leggi speciali e comunque quelli, progettati
dai costruttori secondo caratteristiche costruttive di tipo militare,
destinati ad essere utilizzati dalle Forze armate.
Gli aeromobili militari sono ammessi alla navigazione, certificati
ed immatricolati nei registri degli aeromobili militari dalla
competente Direzione generale del Ministero della difesa.».
5. L'articolo 746 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 746 (Aeromobili equiparabili a quelli di Stato). - Salvo
quanto disposto dell'articolo 744, quarto comma, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti può, con proprio provvedimento,
equiparare agli aeromobili di Stato quegli aeromobili che, pur
appartenendo a privati ed essendo da questi esercitati, siano adibiti
a un servizio di Stato di carattere non commerciale.
Il provvedimento stabilisce limiti e modalità dell'equiparazione
ed indica la categoria di aeromobile di Stato cui essa si riferisce.
L'equiparazione rende applicabili le disposizioni relative alla
categoria cui essa si riferisce e le altre disposizioni indicate nel
provvedimento.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri può essere
equiparata all'attività svolta dagli aeromobili di Stato l'attività
di volo esercitata nell'interesse delle autorità e delle istituzioni
pubbliche.».
6. L'articolo 747 del codice della navigazione e' abrogato.
7. L'articolo 748 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 748 (Norme applicabili). - Salva diversa disposizione, non si
applicano le norme del presente codice agli aeromobili militari, di
dogana, delle Forze di polizia dello Stato e del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonche' agli aeromobili previsti nel quarto comma
dell'articolo 744.
L'utilizzazione degli aeromobili di cui all'articolo 744, quarto
comma, comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa,
nonche' il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture
aeroportuali.
Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili
di cui al primo comma e' effettuato garantendo un adeguato livello di
sicurezza, individuato secondo le speciali regolamentazioni adottate
dalle competenti Amministrazioni dello Stato.
Le norme del presente codice, salva diversa specifica disposizione,
non si applicano al personale, ai mezzi, agli impianti ed alle
infrastrutture appartenenti al Ministero della difesa ed agli altri
Ministeri che impiegano aeromobili di Stato di loro proprietà.».
Art. 6.
Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
1. Il capo II del titolo V del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Capo II
Dell'ammissione dell'aeromobile alla navigazione
Art. 749 (Ammissione degli aeromobili alla navigazione). - Sono
ammessi alla navigazione gli aeromobili immatricolati mediante
iscrizione nel registro aeronautico nazionale ed abilitati nelle
forme previste dal presente codice.
Sono altresì ammessi alla navigazione gli aeromobili non
immatricolati, nonche' quelli già immatricolati di cui
all'articolo 744, quarto comma, muniti di marche temporanee ai sensi
dell'articolo 754.
Le condizioni per l'effettuazione degli esperimenti di volo degli
aeromobili sono disciplinate dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 750 (Iscrizione ed identificazione degli aeromobili). - Gli
aeromobili sono iscritti nel registro aeronautico nazionale tenuto
dall'ENAC, se rispondono ai requisiti di nazionalità di cui
all'articolo 756.
L'iscrizione e' richiesta dal proprietario che risponde ai
requisiti previsti dall'articolo 756.
L'aeromobile e' identificato dalle marche di nazionalità e di
immatricolazione.
Art. 751 (Aeromobili iscritti in registri di altri Stati). - Non possono ottenere l'immatricolazione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati.
Art. 752 (Marca di nazionalità). - Gli aeromobili iscritti nel registro aeronautico nazionale hanno la marca di nazionalità costituita dalla lettera maiuscola I.
Art. 753 (Marca di immatricolazione). - La marca di immatricolazione e' composta da un gruppo di quattro lettere, e' assegnata dall'ENAC e deve essere diversa per ogni aeromobile.
Art. 754 (Assegnazione di marche temporanee). - Su richiesta del
costruttore, sono assegnate al costruttore medesimo marche temporanee
per identificare aeromobili non immatricolati, di sua proprietà o
nella sua disponibilità, che siano già iscritti nel registro delle
costruzioni, allo scopo di effettuare l'attività di volo per prove,
esperimenti, dimostrazioni, nonche' consegna ad acquirenti.
Sono, altresì, assegnate marche temporanee agli aeromobili, non
ancora immatricolati, di proprietà di soggetti rispondenti ai
requisiti previsti dall'articolo 756, che ne dispongono a scopo di
vendita, nonche', per esigenze di sicurezza nazionale, agli
aeromobili di cui all'articolo 744, quarto comma, anche se già
immatricolati.
Art. 755 (Certificato di immatricolazione). - Il certificato di
immatricolazione e' rilasciato dall'ENAC ed enuncia i contrassegni di
individuazione dell'aeromobile, il tipo e le caratteristiche
principali, le generalità del proprietario, l'aerodromo di abituale
ricovero dell'aeromobile, nonche' le altre indicazioni richieste dai
regolamenti dell'ENAC.
Sono annotate sul certificato tutte le variazioni che comportano
modificazioni dei dati indicati nel primo comma.
Art. 756 (Requisiti di nazionalità degli aeromobili). - Rispondono
ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro
aeronautico nazionale gli aeromobili che appartengono in tutto od in
parte maggioritaria:
a) allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni e ad ogni
altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro
dell'Unione europea;
b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione
europea;
c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un
altro Stato membro dell'Unione europea il cui capitale appartenga in
tutto od in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato
membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di
altro Stato membro dell'Unione europea aventi le stesse
caratteristiche di compagine societaria e il cui presidente, la
maggioranza degli amministratori e l'amministratore delegato siano
cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea.
L'ENAC, in deroga a quanto previsto dal primo comma, può, con
provvedimento motivato, consentire l'iscrizione nel registro
aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società titolari di
una licenza di esercizio abbiano l'effettiva disponibilità,
ancorche' non ne siano proprietarie. In tale caso, nel registro
aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve
essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui
all'articolo 755, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al
quale l'iscrizione e' effettuata. Gli obblighi che il presente titolo
pone a carico del proprietario, in relazione all'ammissione
dell'aeromobile alla navigazione, sono trasferiti sul soggetto che ha
l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.
La proprietà ed i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di
cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana.
Art. 757 (Perdita dei requisiti di nazionalità). - La perdita dei
requisiti di nazionalità, ove non ricorrono le condizioni previste
dall'articolo 756, secondo comma, comporta la cancellazione
dell'aeromobile dal registro aeronautico nazionale.
L'ENAC esegue la cancellazione dell'aeromobile dal registro di
iscrizione ai sensi dell'articolo 760.
Art. 758 (Perdita dei requisiti di nazionalità nei casi di
successione e di aggiudicazione). - Quando l'aeromobile nazionale
pervenga ad un soggetto privo dei requisiti di cui all'articolo 756 a
causa di morte, l'erede o il legatario, entro otto giorni
dall'accettazione dell'eredità o dall'acquisto del legato, deve
farne denuncia all'ENAC, il quale procede a norma dell'articolo 760,
commi dal terzo al settimo.
Le stesse norme si applicano nel caso di aggiudicazione
dell'aeromobile ad un soggetto privo dei requisiti di cui
all'articolo 756. Il termine per la denuncia decorre dal giorno
dell'aggiudicazione.
Art. 759 (Demolizione e smantellamento dell'aeromobile). - Il
proprietario che intende procedere alla demolizione dell'aeromobile
deve darne comunicazione all'ENAC.
L'ENAC, ricevuta la comunicazione di cui al primo comma, procede
alla pubblicazione, mediante affissione nell'ufficio periferico
dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di abituale ricovero
dell'aeromobile ed annotazione nel registro aeronautico nazionale, di
un avviso col quale si invitano gli interessati a fare valere entro
sessanta giorni dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al secondo comma sono promosse presso
l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e
la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese
sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di
garanzia, l'ENAC autorizza la demolizione solamente dopo che
l'opposizione sia stata respinta con sentenza passata in giudicato, o
i creditori iscritti abbiano prestato consenso alla cancellazione dei
diritti reali o di garanzia e siano stati soddisfatti gli altri
creditori opposti o i diritti estinti, ovvero, in mancanza, dopo che
il proprietario abbia provveduto al deposito di fideiussione
bancaria, vincolata al pagamento dei crediti privilegiati nell'ordine
indicato dagli articoli 556 e 1023, nonche' degli altri diritti fatti
valere nel termine previsto dal secondo comma. Il valore della
fideiussione di cui al presente comma corrisponde alla somma dei
crediti opposti maggiorata degli interessi legali e delle spese
legali risultanti dall'atto di opposizione, fino a un limite massimo
pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti organi
dell'ENAC.
In caso di particolare urgenza, l'ENAC può autorizzare, su
richiesta motivata del proprietario, la demolizione anche prima della
scadenza del termine di cui al secondo comma, subordinatamente
all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti
e dei diritti reali o di garanzia risultanti dai registri, nonche' al
deposito di fideiussione bancaria a garanzia di eventuali diritti non
trascritti, pari al valore dell'aeromobile accertato dai competenti
organi dell'ENAC.
L'ENAC stabilisce in via generale con proprio regolamento le
condizioni e le modalità in base alle quali può essere presentata
la fideiussione di cui al terzo e quarto comma.
L'autorizzazione non e' rilasciata se la demolizione può
pregiudicare lo svolgimento di attività di analisi e indagini per la
sicurezza aerea.
Ottenuta l'autorizzazione alla demolizione, le operazioni di
smantellamento dell'aeromobile devono essere autorizzate dall'ENAC il
quale ne stabilisce le modalità in conformità ai propri
regolamenti.
L'ENAC accerta la demolizione e provvede ai sensi dell'articolo
760.
Art. 760 (Cancellazione dell'aeromobile dal registro). -
L'aeromobile e' cancellato dal registro d'iscrizione quando:
a) e' perito o si presume perito;
b) e' stato demolito;
c) ha perduto i requisiti di nazionalità richiesti nell'articolo
756;
d) e' stato iscritto in un registro di altro Stato;
e) e' stato riconsegnato al proprietario nei casi previsti
dall'articolo 756, secondo comma;
f) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere
l'aeromobile nel registro di altro Stato membro dell'Unione europea.
La cancellazione dell'aeromobile deve essere richiesta dal
proprietario o dai soggetti che hanno l'effettiva disponibilità
dell'aeromobile, ai sensi dell'articolo 756, secondo comma, i quali
provvedono, inoltre, a riconsegnare i certificati di immatricolazione
e di navigabilità.
Nei casi di cui alle lettere c) e d) del primo comma, l'ENAC,
ricevuta la richiesta di cancellazione, procede alla pubblicazione,
mediante affissione nel proprio ufficio periferico avente
giurisdizione sul luogo di abituale ricovero dell'aeromobile ed
annotazione nel registro aeronautico nazionale, di un avviso col
quale si invitano gli interessati a far valere entro sessanta giorni
dall'annotazione i loro diritti.
Se entro il termine di cui al terzo comma sono promosse presso
l'ENAC formali opposizioni da parte di creditori, con l'indicazione e
la quantificazione dei crediti vantati, degli interessi e delle spese
sostenute, o se sull'aeromobile risultano iscritti diritti reali o di
garanzia, l'ENAC esegue la cancellazione solamente dopo l'avveramento
delle condizioni e secondo le procedure di cui al terzo e quinto
comma dell'articolo 759.
In caso di particolare urgenza, si applicano le disposizioni di cui
al quarto e quinto comma dell'articolo 759.
Nel caso di cui alla lettera f) del primo comma, il proprietario,
che intende alienare l'aeromobile o che, mantenendone la proprietà,
intende cancellarlo dal registro aeronautico nazionale per
l'iscrizione in un registro di un altro Stato dell'Unione europea,
deve fare dichiarazione all'ENAC. L'ENAC, subordinatamente
all'assenza o all'avvenuto soddisfacimento od estinzione dei crediti
o diritti reali o di garanzia risultanti dal registro aeronautico
nazionale, procede alla cancellazione dell'aeromobile, previo ritiro
dei certificati di immatricolazione e di navigabilità. Dell'avvenuta
cancellazione deve essere data immediata comunicazione al Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente dalle aziende di
navigazione aerea, nonche' pubblicità mediante affissione
nell'ufficio periferico dell'ENAC avente giurisdizione sul luogo di
abituale ricovero dell'aeromobile ed annotazione nel registro
aeronautico nazionale.
Nel caso di cui al sesto comma, il termine di estinzione dei
privilegi sull'aeromobile decorre dalla data di cancellazione.
La cancellazione dell'aeromobile può essere anche disposta
d'ufficio.
Art. 761 (Perdita presunta). - Quando dal giorno dell'ultima notizia sono trascorsi tre mesi, l'aeromobile si presume perito nel giorno successivo a quello al quale risale l'ultima notizia.».
2. L'articolo 762 del codice della navigazione e' abrogato.
Art. 7.
Della navigabilità dell'aeromobile
1. L'articolo 764 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 764 (Certificato di navigabilità). - L'idoneità
dell'aeromobile alla navigazione aerea e' attestata dal certificato
di navigabilità.
Il certificato di navigabilità abilita l'aeromobile alla navigazione.».
2. L'articolo 766 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 766 (Rilascio del certificato di navigabilità). - Il certificato di navigabilità e' rilasciato conformemente alla normativa comunitaria.».
3. L'articolo 767 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 767 (Certificato di omologazione). - Il certificato di omologazione del tipo di aeromobile attesta la rispondenza alla normativa comunitaria ed ai regolamenti di sicurezza emanati in applicazione degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, e relativi annessi.».
4. L'articolo 768 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 768 (Visite ed ispezioni). - L'ENAC provvede, conformemente alla disciplina comunitaria ed ai propri regolamenti, a ispezioni e
visite degli aeromobili, per l'accertamento delle condizioni di navigabilità e di impiego.
La spesa delle visite e delle ispezioni e' a carico dell'esercente.».
5. L'articolo 769 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 769 (Visite ed ispezioni all'estero). - All'estero, le visite e le ispezioni di cui all'articolo 768 per gli aeromobili nazionali sono eseguite dall'ENAC ovvero dagli enti stranieri con i quali siano stipulati accordi a tale fine.».
6. L'articolo 770 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 770 (Efficacia probatoria dei certificati rilasciati dall'ENAC). - I certificati e ogni altra attestazione tecnica rilasciati dall'ENAC fanno fede fino a prova contraria.».
7. Gli articoli 858 e 859 del codice della navigazione sono abrogati.
Art. 8.
Dei documenti dell'aeromobile
1. L'articolo 771 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 771 (Documenti di bordo). - Gli aeromobili devono avere a bordo durante il volo:
a) il certificato di immatricolazione;
b) il certificato di navigabilità;
c) il giornale di bordo;
d) le certificazioni relative alle assicurazioni obbligatorie;
e) i documenti doganali e sanitari e gli altri documenti, ove prescritti da leggi e regolamenti.
Gli aeromobili non impiegati in attività di trasporto pubblico sono esenti dall'obbligo di tenere il giornale di
bordo.».
2. L'articolo 772 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 772 (Giornale di bordo). - Sul giornale di bordo devono essere annotati gli eventi indicati nell'articolo 835, i testamenti e ogni altro fatto di particolare importanza.».
3. L'articolo 773 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 773 (Libri dell'aeromobile). - Gli aeromobili devono essere provvisti del libretto dell'aeromobile, del motore e dell'elica, su cui eseguire le annotazioni relative all'esercizio.».
4. L'articolo 774 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 774 (Tenuta dei libri). - L'esercente tiene i libri e vi esegue le annotazioni, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».
Art. 9.
Dell'ordinamento dei servizi aerei
1. Il titolo VI del libro I della parte II del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Titolo VI
DELL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI AEREI
Capo I
Dei servizi aerei intracomunitari
Art. 776 (Servizi aerei intracomunitari a titolo oneroso di linea e non di linea). - Salvo quanto disposto al capo III, sono ammessi ad effettuare a titolo oneroso servizi di trasporto aereo di passeggeri, posta o merci, di linea e non di linea, su rotte intracomunitarie, i vettori aerei che hanno ottenuto una licenza di esercizio, nonche', preventivamente, una certificazione quale operatore aereo, secondo le disposizioni di cui al presente capo e alla normativa comunitaria.
Art. 777 (Certificato di operatore aereo). - Il certificato di
operatore aereo e' rilasciato dall'ENAC e attesta che l'operatore
possiede la capacità professionale e l'organizzazione aziendale
necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in
condizioni di sicurezza per le attività aeronautiche in esso
specificate.
Il contenuto, le limitazioni, le modalità per il rilascio, il
rinnovo ed eventuali variazioni sono determinati dall'ENAC sulla base
dei propri regolamenti.
Il certificato di operatore aereo non e' cedibile.
Art. 778 (Rilascio della licenza di esercizio). - La licenza di
esercizio e' rilasciata dall'ENAC ai soggetti di cui al secondo
comma, stabiliti nel territorio italiano secondo le disposizioni di
cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio
1992, e successive modificazioni, la cui attività principale
consista nel trasporto aereo, esclusivamente oppure in combinazione
con qualsiasi altra attività commerciale che comporti l'esercizio
oppure la riparazione o la manutenzione di aeromobili.
La licenza di esercizio e' rilasciata a:
a) soggetti pubblici o privati italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea; cittadini italiani o di altro Stato membro
dell'Unione europea;
b) società costituite in Italia o in un altro Stato membro
dell'Unione europea, il cui capitale appartenga, sia direttamente che
attraverso una partecipazione maggioritaria, ad enti, persone fisiche
o giuridiche italiane o di altro Stato membro dell'Unione europea,
aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria. Sono
fatti salvi gli accordi e le convenzioni di cui la Comunità europea
e' parte contraente.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve fornire
adeguata prova del possesso dei requisiti amministrativi, finanziari
e assicurativi di cui al citato regolamento (CEE) n. 2407/92.
Il soggetto richiedente il rilascio della licenza deve dimostrare
di disporre di uno o più aeromobili, o in base a un titolo di
proprietà o in base a un contratto di utilizzazione dell'aeromobile
previamente approvato dall'ENAC, ai sensi degli articoli 8 e 10 del
regolamento (CEE) n. 2407/92, e dei regolamenti in materia.
Quando il rilascio della licenza non e' richiesto dal proprietario
dell'aeromobile, all'atto della richiesta il richiedente deve
consegnare copia autentica del titolo che consente l'utilizzazione
dell'aeromobile e dal quale risulti l'avvenuta approvazione di cui al
quarto comma.
Le condizioni per il rilascio, le formalità e la validità della
licenza sono subordinate al possesso di un valido certificato di
operatore aereo che specifichi le attività contemplate dalla licenza
stessa.
Art. 779 (Mantenimento della licenza di esercizio). - La licenza
resta valida fino a quando il vettore aereo soddisfa i requisiti di
cui all'articolo 778, alla legge, ai regolamenti.
La vigilanza sull'attività del vettore aereo e la verifica circa
il possesso continuativo dei requisiti necessari per il rilascio
della licenza di esercizio spetta all'ENAC.
L'ENAC, un anno dopo il rilascio e, successivamente, ogni cinque
anni, verifica la permanenza dei requisiti necessari per il rilascio
della licenza.
La licenza può essere sospesa in qualsiasi momento dall'ENAC,
qualora il vettore non sia in grado di assicurare il rispetto dei
requisiti previsti per il rilascio della licenza stessa.
Qualora risulti che il vettore titolare della licenza non sia piu'
in grado di fare fronte ai propri impegni effettivi e potenziali, la
licenza e' revocata dall'ENAC.
Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non può
essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso
dell'ENAC.
Art. 780 (Condivisione di codici di volo e accordi commerciali fra vettori). - La combinazione di più trasporti aerei che utilizzano lo stesso codice di volo ed ogni altro accordo commerciale fra vettori sono consentiti a condizione del rispetto delle regole di concorrenza, dei requisiti di sicurezza prescritti, nonche' dell'assolvimento degli obblighi di informazione di cui all'articolo 943.
Art. 781 (Diritti di traffico). - Per lo svolgimento dei servizi aerei di linea e non di linea di cui al presente capo sono riconosciuti ai vettori aerei titolari di licenza comunitaria diritti di traffico sulle rotte all'interno del territorio nazionale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, e successive modificazioni.
Art. 782 (Oneri di servizio pubblico). - Nel caso in cui l'offerta dei servizi aerei non garantisca il diritto alla mobilità previsto dall'articolo 16 della Costituzione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può imporre oneri di servizio pubblico, con procedure trasparenti e non discriminatorie, riguardo a servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto situato sul territorio nazionale che serve una regione periferica o in via di sviluppo all'interno del territorio nazionale o riguardo ad una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale nel territorio nazionale, qualora tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l'aeroporto stesso.
Art. 783 (Tutela del consumatore). - La qualità dei servizi di trasporto aereo offerti dai vettori, titolari della licenza di esercizio, e' stabilita dall'ENAC.
Capo II
Dei servizi aerei extracomunitari
Art. 784 (Servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari). - I servizi di trasporto aereo di linea extracomunitari di passeggeri posta e/o merci sono disciplinati da accordi internazionali con Stati, la cui autorità per l'aviazione civile abbia un sistema regolamentare di certificazione e di sorveglianza tecnica per lo svolgimento dei servizi di trasporto aereo, atta a garantire un livello di sicurezza conforme a quello previsto dalla Convenzione relativa all'aviazione civile internazionale stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944, resa esecutiva con decreto legislativo 6 marzo 1948, n. 616, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561.
Art. 785 (Vettori designati). - I servizi di trasporto aereo, di
cui all'articolo 784, sono svolti, per parte italiana, da uno o piu'
vettori aerei designati, muniti di valida licenza di esercizio
rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea,
provvisti di mezzi finanziari, tecnici e assicurativi sufficienti a
garantire il regolare svolgimento dei collegamenti in condizioni di
sicurezza.
I rapporti fra l'ENAC e i vettori designati sono regolati da una
convenzione, ove sono stabilite le condizioni di esercizio del
servizio, nonche' gli obblighi dei vettori medesimi.
La scelta dei vettori e' effettuata dall'ENAC sulla base di criteri
preventivamente stabiliti e resi pubblici e mediante procedure
trasparenti e non discriminatorie.
I vettori designati non possono cedere, ne' in tutto ne' in parte,
il servizio assunto senza la preventiva autorizzazione dell'ENAC,
pena la decadenza dell'esercizio del servizio ceduto.
Oltre all'ipotesi di cui al quarto comma, il vettore designato
decade dal servizio:
a) quando non ha iniziato l'esercizio nel giorno indicato dalla
convenzione, a meno che il ritardo non sia derivato da causa a lui
non imputabile;
b) negli altri casi indicati dalla convenzione.
Per gravi motivi di pubblico interesse, l'ENAC può sospendere
l'esercizio del servizio da parte del vettore designato ovvero
revocare la designazione.
La vigilanza sull'attività dei vettori designati e' esercitata
dall'ENAC.
Art. 786 (Riserva di cabotaggio comunitario). - I servizi di trasporto aereo di linea fra aeroporti nazionali, in arrivo o in partenza da aeroporti extracomunitari, sono riservati a vettori muniti di licenza comunitaria, salvo quanto diversamente stabilito da convenzioni internazionali.
Art. 787 (Servizi di trasporto aereo non di linea non disciplinati
da accordi internazionali). - I servizi extracomunitari non di linea
sono consentiti, a condizione di reciprocità, ai vettori aerei
titolari di licenza comunitaria e ai vettori dello Stato con il quale
si svolge il traffico.
L'ENAC può imporre ai vettori non muniti di licenza comunitaria,
per l'effettuazione dei voli, prescrizioni tecniche ed
amministrative, ivi comprese quelle che riguardano la prevenzione
degli attentati contro la sicurezza per l'aviazione civile.
Qualora il vettore non soddisfi le prescrizioni di cui al secondo
comma, l'ENAC può vietare l'accesso del vettore medesimo allo spazio
aereo nazionale.
L'ENAC stabilisce con regolamento la modalità di espletamento dei
servizi di trasporto aereo non di linea.
Art. 788 (Diritti di traffico). - I diritti di traffico relativi a
rotte internazionali destinate a territori esterni all'Unione europea
sono attribuiti dall'ENAC nel rispetto dei principi della libera
concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di
qualità del servizio affidato, secondo criteri trasparenti e non
discriminatori in relazione alla capacità finanziaria,
tecnico-operativa, organizzativa e commerciale del vettore
richiedente.
Se l'accordo internazionale concluso prevede limitazioni
all'esercizio dei diritti di traffico od al numero di vettori
comunitari che possono essere designati per l'accesso a tali diritti,
l'ENAC ripartisce i diritti di traffico fra i vettori comunitari
ammessi a fruirne mediante procedure trasparenti e non
discriminatorie.
Capo III
Del lavoro aereo, delle scuole di pilotaggio dei servizi aerei minori
Art. 789 (Lavoro aereo per conto di terzi). - I servizi di lavoro aereo per conto di terzi sono esercitati da soggetti titolari di una licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC, alle condizioni e nei limiti stabiliti dal presente capo, nonche' dai regolamenti dell'ENAC.
Art. 790 (Licenza di esercizio). - La licenza di esercizio prevista
dall'articolo 789 e' rilasciata soltanto ai soggetti e alle società
indicate nell'articolo 778.
Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo, in materia di
proprietà e di disponibilità degli aeromobili, si applicano le
disposizioni di cui al capo I.
La durata, le condizioni di mantenimento, la sospensione e la
revoca delle licenze di cui al presente capo sono determinate
dall'ENAC con proprio regolamento.
Il servizio per il quale e' stata rilasciata la licenza non puo'
essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso
dell'ENAC.».
2. L'articolo 791 del codice della navigazione e' abrogato.
Art. 10.
Della polizia della navigazione
1. L'articolo 792 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 792 (Funzioni di polizia e di vigilanza). - Le funzioni di polizia e di vigilanza della navigazione aerea sono esercitate dall'ENAC.».
2. L'articolo 793 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 793 (Divieti di sorvolo). - L'ENAC può vietare il sorvolo su
determinate zone del territorio nazionale per motivi di sicurezza.
Quando ricorrono motivi militari ovvero di sicurezza o di ordine
pubblico, l'ENAC, su richiesta della competente amministrazione,
vieta il sorvolo su determinate zone del territorio nazionale.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può, altresì,
vietare la navigazione aerea su tutto il territorio nazionale, per
eccezionali motivi di interesse pubblico.».
3. L'articolo 794 del codice della navigazione e' sostituito dal
seguente: «Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari,
di dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio nazionale a
condizione di reciprocità ovvero quando ciò sia stabilito dalla
normativa comunitaria o da convenzioni internazionali, salva la
facoltà dell'ENAC di rilasciare autorizzazioni temporanee.
Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non
possono sorvolare il territorio nazionale senza una speciale
autorizzazione del Ministero della difesa.».
4. Il primo comma dell'articolo 796 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «L'aeromobile nazionale non può circolare se non porta impresse le marche di nazionalità e di immatricolazione, in conformità ai regolamenti dell'ENAC.».
5. L'articolo 798 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 798 (Obbligo di assicurazione). - L'aeromobile non può circolare, se non sono state stipulate e non sono in corso di validità le assicurazioni obbligatorie previste dal presente codice e dalla normativa comunitaria.».
Art. 11.
Della partenza e dell'arrivo degli aeromobili
1. L'articolo 799 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 799 (Partenza e approdo degli aeromobili). - La partenza e
l'approdo degli aeromobili si effettuano su aree destinate al decollo
e all'atterraggio, aventi caratteristiche di sicurezza che soddisfano
i requisiti e le prescrizioni stabiliti dall'ENAC.
Quando le particolari strutture tecniche dell'aeromobile impongono
in via esclusiva l'utilizzazione degli aeroporti, la partenza e
l'approdo dell'aeromobile stesso si effettuano soltanto in un
aeroporto.».
2. L'articolo 800 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 800 (Aeromobili diretti all'estero). - Gli aeromobili diretti
all'estero possono partire soltanto dagli aeroporti doganali, salvo
speciale autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti.
Si considera diretto all'estero l'aeromobile destinato a uscire dal
territorio doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili diretti verso Stati membri dell'Unione europea senza
scalo intermedio possono decollare da aerodromi non doganali, purche'
gli occupanti siano in possesso di documenti validi di
riconoscimento.».
3. L'articolo 801 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 801 (Controllo degli aeromobili). - L'ENAC effettua visite di controllo sugli aeromobili in base ai programmi nazionali e comunitari e verifica i documenti di bordo obbligatori.».
4. L'articolo 802 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 802 (Divieto di partenza). - L'ENAC vieta la partenza degli
aeromobili quando, a seguito dei controlli previsti dall'articolo
801, emergono situazioni di pregiudizio per la sicurezza della
navigazione aerea, nonche' quando risultano violati gli obblighi
previsti dalle norme di polizia e per la sicurezza della navigazione,
ovvero quando risulta accertato dalle autorità competenti che
l'esercente ed il comandante non hanno adempiuto agli obblighi
previsti dalla normativa di interesse pubblico in materia sanitaria e
doganale.
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1058, l'ENAC, anche
su segnalazione del gestore aeroportuale o della società Enav, vieta
altresì la partenza degli aeromobili quando risultano violati gli
obblighi relativi al pagamento delle tasse, dei diritti e dei
corrispettivi dovuti, comprese le tariffe spettanti alla società
Enav.».
5. L'articolo 804 del codice della navigazione e' abrogato.
6. L'articolo 805 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 805 (Approdo di aeromobili provenienti dall'estero). - Gli
aeromobili provenienti dall'estero possono approdare soltanto negli
aeroporti abilitati secondo le norme doganali o sanitarie, salvo
quanto previsto dagli accordi internazionali e salvo speciale
autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentite le Amministrazioni interessate.
Si considera proveniente dall'estero l'aeromobile che entra nel
territorio doganale dell'Unione europea.
Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea
senza scalo intermedio possono atterrare su aerodromi non doganali,
purche' gli occupanti siano in possesso di documenti validi di
riconoscimento; di tale circostanza e' fatta menzione nel piano di
volo.».
7. L'articolo 806 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 806 (Limitazioni all'utilizzazione degli aerodromi). - L'ENAC, quando lo richiedono motivi di sicurezza per la
navigazione o di ordine sanitario ovvero altri gravi motivi di
pubblico interesse, vieta o limita l'utilizzazione degli aerodromi.
Il gestore aeroportuale segnala all'ENAC le variazioni di
agibilità e funzionalità degli impianti e dei servizi aeroportuali
che possono determinare l'adozione dei provvedimenti previsti al
primo comma.
Analoga segnalazione e' effettuata, in caso di limitazioni
intervenute per i servizi di assistenza al volo, dal soggetto
fornitore dei servizi medesimi.».
8. L'articolo 807 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 807 (Utilizzazione degli aeroporti coordinati). - La partenza
e l'approdo di aeromobili negli aeroporti coordinati, come definiti
dalla normativa comunitaria, sono subordinati all'assegnazione della
corrispondente banda oraria ad opera del soggetto allo scopo
designato.
L'assegnazione delle bande orarie, negli aeroporti coordinati,
avviene in conformità delle norme comunitarie e dei relativi
provvedimenti attuativi».
Art. 12.
Della polizia di bordo
1. Gli articoli 812, 813 e 814 del codice della navigazione sono abrogati.
2. L'articolo 815 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 815 (Imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili). - Per l'imbarco di passeggeri infermi e diversamente abili si osservano le norme speciali.».
3. L'articolo 816 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 816 (Imbarco di armi, munizioni e gas tossici). - L'imbarco su aeromobili di armi e munizioni e di gas tossici e' sottoposto a speciale autorizzazione dell'ENAC, nel rispetto delle norme comunitarie e internazionali.».
4. Il secondo comma dell'articolo 817 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «La consegna delle cose custodite ai sensi del primo comma e' fatta all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».
5 . L'articolo 818 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 818 (Custodia di oggetti appartenenti a persone morte o scomparse in viaggio). - Gli oggetti appartenuti a persone morte o scomparse durante il viaggio sono custoditi dal comandante dell'aeromobile fino al luogo di primo approdo e ivi consegnati all'autorità competente, dandone comunque segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza.».
6. L'articolo 819 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 819 (Getto da aeromobili in volo). - Fuori del caso di necessità, e' vietato il getto da aeromobili in volo di oggetti o materie, che non siano zavorra regolamentare, senza autorizzazione dell'ENAC. Rimane ferma in ogni caso la responsabilità per danni a terzi sulla superficie.».
7. Gli articoli 820, 821 e 822 del codice della navigazione sono abrogati.
Art. 13.
Degli incidenti aeronautici in mare
1. L'articolo 830 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 830 (Incidenti aeronautici in mare). - Qualora si verifichi
un incidente ovvero un inconveniente aeronautico in mare, l'autorità
che ne ha notizia informa immediatamente l'autorità marittima, sede
di organismo preposto al soccorso marittimo ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, l'ENAC e
l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo.
L'organismo preposto al soccorso marittimo provvede, ai sensi e
secondo le modalità del decreto del Presidente della Repubblica
28 settembre 1994, n. 662, alle operazioni di ricerca e salvataggio
delle persone ed invia apposito rapporto sugli interventi effettuati
e sui soccorsi prestati, nonche' ogni utile elemento, all'ENAC e
all'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo per i relativi
accertamenti e le incombenze di competenza.».
Art. 14.
Degli atti di stato civile in corso di navigazione
1. L'articolo 834 del codice della navigazione e' abrogato.
2. L'articolo 835 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 835 (Nascite, morti e scomparizioni da bordo). - Il comandante dell'aeromobile prende nota sul giornale di bordo delle
nascite e delle morti avvenute a bordo, nonche' delle scomparizioni da bordo di persone e ne fa dichiarazione, nel luogo di primo
approdo, alla struttura periferica dell'ENAC.
All'estero la dichiarazione di cui al primo comma e' presentata all'autorità consolare.
Le autorità di cui al primo e secondo comma raccolgono con processo verbale la dichiarazione del comandante e quelle dei
testimoni, indicando i criteri prescritti per la compilazione dei relativi atti di stato
civile.».
3. Al primo comma dell'articolo 836 del codice della navigazione le parole: «degli atti di matrimonio e» sono soppresse.
4. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 837 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«In caso di perdita o di perdita presunta dell'aeromobile, alla compilazione dei processi verbali di scomparizione di persone ed alla
loro trasmissione alle autorità competenti a norma delle disposizioni sull'ordinamento dello stato civile provvede la
struttura periferica dell'ENAC.
Se il sinistro si e' verificato all'estero ovvero, in caso di perdita presunta, se l'ultimo aeroporto toccato dall'aeromobile e'
situato in territorio estero, i processi verbali sono compilati e trasmessi dall'autorità consolare del
luogo.».
6. L'articolo 838 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 838 (Conseguenze della scomparizione). - Le conseguenze della scomparizione da bordo o per perdita dell'aeromobile sono regolate dagli articoli 211 e 212. Le competenze dell'autorità marittima sono attribuite all'autorità di pubblica sicurezza.».
Art. 15.
Della navigazione da turismo e con alianti
1. Il titolo X del libro I della parte II del codice della navigazione e' abrogato.
2. L'articolo 860 del codice della navigazione e' abrogato.
3. Il secondo comma dell'articolo 864 del codice della navigazione e' abrogato.
4. Al primo comma dell'articolo 865 del codice della navigazione le parole: «o, se trattasi di alianti libratori, mediante trascrizione nel registro matricolare dell'Aero club d'Italia» sono soppresse.
5. L'articolo 866 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 866 (Ufficio competente ad eseguire la pubblicità). - La pubblicità deve essere richiesta all'ENAC ovvero all'autorità consolare del luogo ove l'aeromobile si trova. L'autorità consolare trasmette immediatamente all'ENAC la documentazione presentata dall'interessato.».
6. Il secondo comma dell'articolo 867 del codice della navigazione e' abrogato.
7. Al primo comma dell'articolo 1030, le parole: «, ovvero mediante trascrizione nel registro matricolare, se trattasi di alianti libratori» sono soppresse.
Art. 16.
Della dichiarazione di esercente
1. Il primo comma dell'articolo 874 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Chi assume l'esercizio di un aeromobile deve preventivamente farne dichiarazione all'ENAC, nelle forme e con le modalità prescritte negli articoli da 268 a 270.».
2. L'articolo 875 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 875 (Pubblicità della dichiarazione). - La dichiarazione deve essere trascritta nel registro aeronautico nazionale ed annotata
sul certificato di immatricolazione.
L'annotazione sul certificato di immatricolazione e' fatta dall'autorità competente del luogo nel quale l'aeromobile si trova o
verso il quale e' diretto, previa comunicazione da parte dell'ufficio che tiene il registro aeronautico nazionale.
In caso di discordanza fra la trascrizione nel registro e l'annotazione sul certificato di immatricolazione, prevalgono le
risultanze del registro.».
Art. 17.
Dei contratti di utilizzazione dell'aeromobile
1. Il capo I e la sezione I del capo II del titolo I del libro III della parte II del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:
«Capo I
Della locazione
Art. 939 (Norme applicabili). - Alla locazione di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 376 a 383, qualora non derogate
dalle disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche alla locazione finanziaria di aeromobile.
Art. 939-bis (Forma e pubblicità del contratto). - Il contratto di
locazione di aeromobile deve essere provato per iscritto.
La prova scritta non e' richiesta per le locazioni di durata inferiore a sei mesi.
Il contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi deve essere reso pubblico mediante trascrizione nel registro aeronautico
nazionale ed annotazione sul certificato di immatricolazione.
La pubblicità tiene luogo della dichiarazione di esercente, di cui all'articolo 874, e si esercita nelle stesse forme e con gli stessi
effetti.
Art. 939-ter (Utilizzazione occasionale dell'aeromobile). - In caso
di locazione, di comodato o comunque di conferimento del diritto di utilizzare l'aeromobile per una durata non superiore a quattordici
giorni, esercente dell'aeromobile continua ad essere considerato il soggetto che ha conferito il diritto di utilizzazione.
In caso di danni a terzi derivanti dall'utilizzazione dell'aeromobile ai sensi del primo comma, l'utilizzatore
privato
risponde in solido con chi ha conferito il diritto di utilizzazione.
Capo II
Del noleggio
Art. 940 (Norme applicabili). - Al noleggio di aeromobile si applicano le norme degli articoli da 384 a 395, se non derogate dalle
disposizioni del presente capo.
Le disposizioni del presente capo si applicano anche in caso di noleggio di parte della capacità dell'aeromobile.
Art. 940-bis (Forma del contratto). - Il contratto di noleggio deve essere provato per iscritto.
Art. 940-ter (Sostituibilità dell'aeromobile). - Il noleggiante ha facoltà di sostituire in ogni momento l'aeromobile designato nel contratto con altro di identiche caratteristiche e capacità.
Art. 940-quater (Responsabilità). - Il noleggiatore e' responsabile
verso i terzi per le obbligazioni contratte in occasione dell'impiego commerciale dell'aeromobile.
Nei rapporti interni fra noleggiante e noleggiatore, il noleggiante assume i rischi che derivano dall'esercizio e il noleggiatore quelli
relativi all'impiego commerciale dell'aeromobile.
Capo III
Del trasporto
Sezione I: Del trasporto di persone e di bagagli
Art. 941 (Norme applicabili). - Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità
del vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato dalle norme comunitarie ed
internazionali.
Si applicano, inoltre, le norme degli articoli 414 e 417.
La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio.
Art. 942 (Obbligo di assicurazione). - Il vettore aereo deve assicurare la propria responsabilità verso i passeggeri secondo la
normativa comunitaria.
Il passeggero danneggiato ha azione diretta contro l'assicuratore per il risarcimento del danno subito.
Al vettore aereo munito di licenza di esercizio rilasciata da uno Stato non comunitario sono vietati l'atterraggio e il decollo
dell'aeromobile nel territorio nazionale, finche' non presenta la prova di avere assolto all'obbligo assicurativo.
Art. 943 (Obblighi d'informazione). - Qualora il trasporto sia
effettuato da un vettore aereo diverso da quello indicato sul
biglietto, il passeggero deve essere adeguatamente informato della
circostanza prima dell'emissione del biglietto. In caso di
prenotazione, l'informazione deve essere data al momento della
conferma della prenotazione.
In caso di mancata informazione, il passeggero può chiedere la
risoluzione del contratto, il rimborso del biglietto e il
risarcimento dei danni.
Ai vettori aerei muniti di licenza di esercizio rilasciata da uno
Stato non comunitario, che non adempiono agli obblighi di
informazione di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 2027/97
del Consiglio, del 9 ottobre 1997, come modificato dal regolamento
(CE) n. 889/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
13 maggio 2002, sono sospesi i diritti di traffico verso o dal
territorio italiano, nei limiti e con le modalità stabiliti con
regolamento dell'ENAC.
Art. 944 (Cessione del diritto al trasporto). - Il diritto al trasporto non può essere ceduto senza il consenso del vettore, se il biglietto indica il nome del passeggero o se, mancando questa indicazione, il passeggero ha iniziato il viaggio.
Art. 945 (Impedimento del passeggero). - Se la partenza del
passeggero e' impedita per causa a lui non imputabile, il contratto
e' risolto e il vettore restituisce il prezzo di passaggio già
pagato.
Se l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla
famiglia, che dovevano viaggiare insieme, ciascuno dei passeggeri può chiedere la risoluzione del contratto alle stesse condizioni.
Al vettore deve essere data tempestiva notizia dell'impedimento e il passeggero e' responsabile del danno che il vettore provi di aver
sopportato a causa della ritardata notizia dell'impedimento, entro il limite massimo dell'ammontare del prezzo del biglietto.
Art. 946 (Mancata partenza del passeggero). - Il passeggero, se non si presenta all'imbarco nel tempo stabilito, paga l'intero prezzo di
passaggio.
Tuttavia, il prezzo di passaggio non e' dovuto e quello già pagato e' restituito, se il vettore acconsente all'imbarco di un altro
passeggero in sostituzione di quello non presentatosi.
Art. 947 (Impedimenti del vettore). - In caso di negato imbarco, di soppressione o ritardo della partenza, di interruzione del viaggio,
anche per cause di forza maggiore, il passeggero ha i diritti previsti dalla normativa comunitaria.
L'organismo responsabile dell'applicazione della normativa comunitaria e' l'ENAC, il quale stabilisce, con apposito regolamento,
le misure da applicare in caso di violazione.
Art. 948 (Lista d'attesa). - Con apposito regolamento dell'ENAC e' assicurata la trasparenza nelle procedure di attuazione della lista d'attesa.
Il regolamento di cui al primo comma deve prevedere che:
a) il vettore, quando inserisce un passeggero in una lista d'attesa per un certo volo, deve comunicargli il numero d'ordine a lui attribuito nella lista;
b) l'elenco dei numeri d'ordine, attribuiti a ciascun passeggero, deve essere affisso in modo visibile nella zona di registrazione prima dell'apertura della lista d'attesa;
c) i passeggeri iscritti nella lista d'attesa hanno diritto di accedere al trasporto, cui la lista si riferisce, secondo il numero d'ordine a ciascuno attribuito, fino all'esaurimento della capacità dell'aeromobile.
Art. 949 (Interruzione del viaggio del passeggero). - Se il passeggero e' costretto a interrompere il viaggio per causa a lui non
imputabile, il prezzo di passaggio e' dovuto in proporzione del tratto utilmente percorso.
La stessa norma si applica quando l'impedimento riguarda uno dei congiunti o degli addetti alla famiglia, che stanno viaggiando
insieme.
«Art. 949-bis (Responsabilità del vettore per mancata esecuzione del trasporto). - Il vettore e' responsabile dei danni derivati dalla mancata esecuzione del trasporto del passeggero o del suo bagaglio a meno che non provi che egli stesso e i suoi dipendenti e preposti hanno preso tutte le misure necessarie e possibili, secondo la normale diligenza, per evitare il danno oppure che era loro impossibile adottarle.».
2. I commi 1 e 3 dell'articolo 15 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, sono abrogati.
Art. 18.
Dell'assicurazione obbligatoria dei passeggeri
1. Il capo I del titolo IV del libro III della parte II del codice della navigazione e' abrogato.
Art. 19.
Delle infrazioni penali e amministrative
1. Nel secondo comma dell'articolo 1129 del codice della navigazione, le parole: «nell'art. 751, lettera c),» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 756, primo comma, lettera c),».
2. Nel primo comma dell'articolo 1161 del codice della navigazione, le parole: «le disposizioni degli articoli 55, 714 e 716» sono sostituite dalle seguenti: «i vincoli cui e' assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aerodromi».
3. Nel secondo comma dell'articolo 1163 del codice della navigazione le parole: «e nel secondo e terzo comma dell'articolo 723» sono soppresse.
4. Al primo comma dell'articolo 1165 del codice della navigazione le parole: «723, primo comma,» sono soppresse.
5. L'articolo 1181 del codice della navigazione e' abrogato.
6. Il secondo comma dell'articolo 1183 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente: «Chiunque demolisce una nave o un galleggiante nazionali ovvero demolisce o smantella un aeromobile nazionale, senza l'autorizzazione prescritta negli articoli 160 o 759, e' punito con la sanzione amministrativa da euro cinquantuno a cinquecentosedici.».
7. All'articolo 1184 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, il numero: «758» e' sostituito dal seguente: «760»;
b) al secondo comma, il numero: «759» e' sostituito dal seguente: «758».
8. L'articolo 1185 del codice della navigazione e' abrogato.
9. L'articolo 1188 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1188 (Abusivo esercizio di navigazione aerea). - Chiunque esercita la navigazione aerea in violazione delle disposizioni che prescrivono il certificato di operatore aereo, la licenza di esercizio o la designazione di vettore, e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a euro milletrentadue.».
10. L'articolo 1191 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1191 (Abusiva realizzazione o ampliamento di aerodromi). - Chiunque realizza o amplia aerodromi o altri impianti aeronautici senza l'autorizzazione prescritta nell'articolo 694 ovvero non sottopone i progetti di cui all'articolo 702 alla prevista approvazione, e' punito con la sanzione amministrativa da cinquecentosedici euro a duemilasessantacinque euro.».
11. Il secondo comma dell'articolo 1200 del codice della navigazione e' abrogato.
12. L'articolo 1202 del codice della navigazione e' abrogato.
13. All'art. 1204 del codice della navigazione sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «(Sorvolo di aeromobili stranieri)»;
b) il secondo comma e' abrogato;
c) al terzo comma le parole: «Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma» sono soppresse.
14. Nell'articolo 1205 del codice della navigazione, i numeri: «818, 834, 835, 836» sono sostituiti dal seguente: «835».
15. L'articolo 1229 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1229 (Inosservanza di ordini sul collocamento di segnali e abbattimento di ostacoli). - Chiunque non osserva gli ordini previsti negli articoli 713 e 715 e' punito con la sanzione amministrativa fino a duecentosei euro.».
16. L'articolo 1230 del codice della navigazione e' abrogato.
17. L'articolo 1234 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
«Art. 1234 (Omessa assicurazione obbligatoria). - L'esercente che fa circolare l'aeromobile in violazione dell'articolo 798 e' punito con la sanzione amministrativa fino a euro milletrentadue.».
Art. 20.
Norme finali
1. In tutte le disposizioni del codice della navigazione le parole: «direttore di aeroporto», «Registro aeronautico italiano» ed «Ente nazionale della gente dell'aria» sono sostituite dalla seguente: «ENAC».
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.
3. Le disposizioni del codice della navigazione introdotte o modificate dal presente decreto legislativo entrano in vigore trascorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.