Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 32
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 del 9 febbraio 2004
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante trasformazione dell'ente pubblico «Centro sperimentale di cinematografia» nella Fondazione «Scuola nazionale di cinema»;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b);
Ravvisata l'esigenza di realizzare un diverso e più articolato orientamento delle attività e delle finalità della fondazione, anche attraverso il ritorno alla precedente denominazione di Centro sperimentale di cinematografia, nonché di ridefinire le funzioni degli organi, in modo da garantire l'unitarietà di azione ed il coordinamento dei settori di attività;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, di seguito denominato decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
Art. 2.
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
2. All'articolo 2 del decreto, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati dal consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
3. All'articolo 2 del decreto, al comma 3, le parole: «degli organi di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «del consiglio di amministrazione», e le parole: «dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro per i beni e le attività culturali».
Art. 3.
1. All'articolo 3 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia è istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della
cinematografia. Essa ha le seguenti finalità:
a) lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la
sperimentazione, la produzione, l'attività di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia
e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con
istituti pubblici e privati e con le università, e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
b) la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico,
anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed
università;
c) la ricerca e la sperimentazione di nuovi criteri, metodi e tecnologie, nonché
di linguaggi innovativi, in tutti i campi
connessi alla cinematografia ed agli audiovisivi, da rendere accessibili ai nuovi autori e
professionalità emergenti, anche attraverso iniziative di formazione interne alla struttura o
partecipazione ad attività di formazione esterne alla stessa.».
2. All'articolo 3 del decreto, il comma 2 è soppresso.
3. All'articolo 3 del decreto, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia può, previa autorizzazione del Ministro per i beni e le attività culturali, partecipare a società di capitali, e può svolgere, altresì, attività commerciali ed altre attività accessorie, in conformità agli scopi istituzionali. Non è comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti un'attività commerciale, la Fondazione è soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa. La Fondazione può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.».
Art. 4.
1. All'articolo 4 del decreto, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3, la Fondazione Centro sperimentale di cinematografia si articola in due distinti settori, denominati Scuola nazionale di cinema e Cineteca nazionale, soggetti ai poteri di indirizzo e controllo degli organi della Fondazione. A tali settori sono preposti due direttori, denominati rispettivamente Preside e Conservatore.
2. La Fondazione "Centro sperimentale di cinematografia", tramite la Scuola nazionale di cinema, realizza lo sviluppo dell'arte e della
tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello di eccellenza, mediante:
a) l'attività di alta formazione, con l'elaborazione dei metodi didattici
più avanzati;
b) l'attività di ricerca e di sperimentazione nel campo digitale e nei settori cinematografico ed audiovisivo;
c) l'attività di produzione, con lo svolgimento di iniziative di avanguardia.
Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di
concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, su proposta elaborata dalla Scuola nazionale di cinema, in
conformità alle disposizioni che disciplinano l'alta formazione
artistica, è determinato l'ordinamento degli studi in relazione alle
tipologie di corsi, alla composizione del corpo docente, alla durata
dei corsi di formazione ordinaria e di quelli di perfezionamento o di
aggiornamento eventualmente istituiti, nonché alla valenza del
titolo conferito all'esito dei corsi, anche in riferimento ad
eventuali titoli preferenziali per le attività sovvenzionate dallo
Stato e da altri enti pubblici.
3. La Fondazione "Centro Sperimentale di Cinematografia" tramite la Cineteca nazionale, provvede alla raccolta delle opere della cinematografia nazionale, alla loro conservazione e, ove occorra, al loro restauro, anche con la ricerca di tecnologie più avanzate; provvede alla conservazione dei negativi delle opere filmiche nei casi previsti dalla legge; cura la raccolta e la conservazione di opere della cinematografia internazionale; svolge azione di coordinamento sul territorio nazionale con le cineteche che ricevono sostegni e contributi pubblici, e azione di raccordo con le rimanenti; svolge le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), anche mediante supporto e collaborazione con la Scuola nazionale di cinema.».
2. All'articolo 4 del decreto, è aggiunto il seguente comma:
«4. Con proprio decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali individua tempi e modalità tecniche per l'eventuale costituzione, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, di un ulteriore settore per l'innovazione tecnologica, finalizzato alla sperimentazione tecnologica, produttiva e distributiva delle attività cinematografiche ed audiovisive.».
Art. 5.
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
2. All'articolo 5, comma 3, del decreto, dopo la parola: «componente», sono aggiunte le seguenti: «, e il direttore generale,». Le parole: «una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «non più di due volte».
3. All'articolo 5, comma 4, del decreto, le parole: «Ministero del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'economia e delle finanze».
Art. 6.
1. All'articolo 6 del decreto, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ed è composto dal presidente, indicato dal medesimo Ministro, e da quattro componenti, designati, rispettivamente, tre dal Ministro per i beni e le attività culturali ed uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. I componenti del consiglio di amministrazione sono individuati tra personalità di elevato profilo culturale, con particolare riguardo al campo cinematografico ed audiovisivo, e con comprovate capacità organizzative. Possono far parte del consiglio di amministrazione due ulteriori rappresentanti di soggetti pubblici o privati che partecipino alle attività della Fondazione con un contributo annuo di almeno un milione di euro. Essi restano in carica per l'anno cui si riferisce il contributo.».
2. All'articolo 6 del decreto, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il consiglio di amministrazione, in particolare:
a) adotta lo statuto e le sue successive modificazioni;
b) definisce le linee generali dell'attività della Fondazione, l'indirizzo generale della gestione e l'organizzazione degli uffici;
c) approva il bilancio di esercizio, insieme ad una adeguata relazione tecnica;
d) nomina i componenti del comitato scientifico di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b);
e) nomina, su proposta del presidente, il direttore generale, al quale è affidata l'attività di gestione amministrativa, sulla base
degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione e delle direttive del presidente;
f) nomina, su proposta del presidente, il preside della Scuola nazionale di cinema ed il Conservatore della Cineteca nazionale;
g) nomina, su proposta del presidente, sentito il preside, i docenti della Scuola nazionale di cinema;
h) assegna gli stanziamenti per le varie attività istituzionali e determina con propria deliberazione, soggetta ad approvazione del
Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, le indennità spettanti al
presidente ed ai componenti degli organi collegiali.».
3. All'articolo 6 del decreto, il comma 3 è soppresso.
Art. 7.
1. Dopo l'articolo 6 del decreto è inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Presidente). - 1. Il presidente ha la legale rappresentanza, anche processuale, della Fondazione e ne promuove le attività; convoca e presiede il consiglio di amministrazione; vigila sull'applicazione dello statuto, sull'osservanza dei principi istitutivi e sul rispetto delle competenze dei vari organi; adotta nei casi di necessità ed urgenza, gli atti di competenza del consiglio di amministrazione e li sottopone alla ratifica di questo nella prima seduta utile, e comunque non oltre trenta giorni dall'adozione.
2. In particolare, il presidente predispone e propone al consiglio di amministrazione gli atti relativi alle linee generali dell'attività della Fondazione ed i relativi obiettivi e programmi; propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale, del preside e dei docenti della Scuola nazionale di cinema e del Conservatore della Cineteca nazionale; cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.
3. Il presidente è nominato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e dura in carica quattro anni. Può essere riconfermato per non più di due volte.».
Art. 8.
1. L'articolo 7 del decreto è sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Comitato scientifico). - 1. Il Comitato scientifico è
composto da :
a) il presidente del consiglio di amministrazione, che lo presiede;
b) cinque esperti, scelti tra soggetti con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore
cinematografico e delle comunicazioni.
2. Il comitato scientifico opera con la presenza di almeno quattro componenti; esso formula proposte ed esprime pareri in ordine:
a) ai programmi ed agli indirizzi di carattere didattico della Scuola nazionale di cinema;
b) all'attività della Cineteca nazionale;
c) alle attività di formazione, di ricerca e di diffusione della cultura cinematografica.
3. Dal presente articolo non conseguono maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».
Art. 9.
1. All'articolo 8, comma 1, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
Art. 10.
1. All'articolo 9, comma 1, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
2. All'articolo 9, comma 1, del decreto, alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nel rispetto dei limiti cui all'articolo 3, comma 3».
3. All'articolo 9, comma 1-bis, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
4. All'articolo 9, comma 3, del decreto, le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
Art. 11.
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto, le parole: «L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro per i beni e le attività culturali», e le parole: «Scuola nazionale di cinema» sono sostituite dalle seguenti: «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia».
2. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto, la parola: «Scuola» è sostituita dalla seguente: «Fondazione».
Art. 12.
1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro per i beni e le attività culturali nomina il consiglio di amministrazione della Fondazione Centro sperimentale di cinematografia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, come modificato dal presente decreto. Fino a tale nomina resta in carica il consiglio di amministrazione nella composizione vigente alla medesima data.