Decreto Legislativo 24 maggio 2001, n. 299
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 2001
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarita' dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;
Vista la legge 17 maggio 1985, n. 210;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994;
Vista la legge 5 febbraio 1999, n. 25, legge comunitaria 1998, ed in particolare gli articoli 1 e 18 recanti delega al Governo a recepire la direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
Visto l'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 422, legge comunitaria 2000, ed in particolare l'articolo 14 recante delega al Governo ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della citata legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva del Consiglio 96/48/CE del 23 luglio 1996 relativa all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, recante norme di attuazione della direttiva comunitaria 91/440/CEE;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, recante norme di attuazione delle direttive comunitarie 95/18/CE e 95/19/CE;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2001;
Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'ambiente;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Finalita' e campo di applicazione
1. Il presente decreto di recepimento della direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996 stabilisce le condizioni necessarie a realizzare l'interoperabilita' del sistema ferroviario nazionale ad alta velocita' con il corrispondente sistema ferroviario transeuropeo, come definito nell'allegato I.
2. Le condizioni di cui al comma 1 riguardano il progetto, la costruzione, l'adeguamento, la gestione delle infrastrutture e del materiale rotabile che concorrono al funzionamento del sistema ferroviario nazionale ad alta velocita'.
3. Le medesime condizioni riguardano altresi', per ogni sottosistema, i parametri, i componenti di interoperabilita', le interfacce e le procedure, nonche' la coerenza globale del sistema ferroviario nazionale ad alta velocita' necessari per realizzare l'interoperabilita'.
4. Gli allegati da I a X costituiscono parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Direttiva: la direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, relativa
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
b) Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita': il sistema ferroviario di cui
all'allegato I, costituito dalle infrastrutture ferroviarie che comprendono le linee e gli
impianti fissi, della rete transeuropea di trasporto, costruite o modificate per essere
percorse ad alta velocita' ed i materiali rotabili che, con tale modalita', utilizzano
dette infrastrutture;
c) Interoperabilita': la capacita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'
di consentire la circolazione sicura e senza soluzione di continuita' di treni ad alta
velocita' fornendo prestazioni coerenti con l'insieme delle condizioni regolamentari,
tecniche e operative che devono essere soddisfatte per ottemperare ai requisiti
essenziali;
d) Sottosistemi: il sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e' suddiviso, ai
sensi dell'allegato II, in sottosistemi di natura strutturale o funzionale che devono
possedere i requisiti di cui all'allegato III;
e) Componenti di interoperabilita': qualsiasi componente elementare, gruppo di componenti,
sottoinsieme o insieme completo di materiali, incorporati o destinati ad essere
incorporati in un sottosistema da cui dipende direttamente o indirettamente
l'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita';
f) Requisiti essenziali: l'insieme delle condizioni prescritte nell'allegato III che
devono essere soddisfatte dal sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita', dai
relativi sottosistemi e componenti di interoperabilita';
g) Specifica europea: una specifica tecnica comune, un'omologazione tecnica europea o una
norma nazionale che recepisce una norma europea, quali definite dall'articolo 1, punti da
8 a 12, della direttiva 93/38/CEE;
h) Specifiche tecniche di interoperabilita', in appresso denominate "STI": le
specifiche di cui e' oggetto ciascun sottosistema al fine di soddisfare i requisiti
essenziali, definendo relazioni funzionali reciproche necessarie tra i sottosistemi del
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' e assicurando la coerenza di
quest'ultimo. Tali specifiche sono elaborate, ai sensi degli articoli 5 e 6 della
direttiva 96/48/CE, dall'organismo comune rappresentativo, su mandato della Commissione.
In mancanza delle predette STI si fa riferimento alla vigente normativa nazionale;
i) Organismo comune rappresentativo: l'organismo comune composto dai rappresentanti dei
gestori dell'infrastruttura, delle aziende ferroviarie e dell'industria, incaricato dalla
Commissione di elaborare le STI;
j) Organismi notificati: gli organismi abilitati a valutare la conformita' o l'idoneita'
all'impiego dei componenti di interoperabilita' o a istruire la procedura di verifica CE
dei sottosistemi;
k) Sistema ferroviario nazionale ad alta velocita': la parte del sistema ferroviario
europeo ad alta velocita' costituita dalle infrastrutture definite nell'allegato I,
sezione 3, punto 3.8 della Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 23 luglio 1996, e dai materiali rotabili che utilizzano dette infrastrutture ad alta
velocita'. Nel territorio nazionale il sistema ferroviario ad alta velocita' coincide con
il sistema ferroviario ad alta capacita';
l) Gestore dell'infrastruttura: il soggetto indicato agli articoli 3 e 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e di cui al decreto del Ministro dei
trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000;
m) Amministrazione compenente: l'amministrazione che esercita le competenze ai sensi
dell'articolo 1, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del capo IX del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
n) Ente aggiudicatore: ogni soggetto, gestore di un sottosistema, tenuto al rilascio della
dichiarazione di verifica CE di cui all'allegato V del presente decreto, previo
espletamento della relativa procedura effettuata dall'organismo notificato al quale la
stessa e' stata aggiudicata o comunque, affidata dal predetto soggetto.
Art. 3.
Specifiche tecniche di interoperabilita'
1. Il sistema ferroviario nazionale ad alta velocita' e' suddiviso in sottosistemi di natura strutturale e funzionale, come definiti nell'allegato II.
2. Per ogni sottosistema e' applicata la relativa STI qualora emessa.
3. La conformita' di ogni sottosistema alla relativa STI e' costantemente garantita nel corso dell'utilizzazione di ciascun sottosistema, nel rispetto delle prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura.
Art. 4.
Casi di deroga dall'applicazione delle STI
1. L'amministrazione competente su proposta del gestore dell'infrastruttura, nel
rispetto degli standard di sicurezza, puo' comunicare alla commissione l'intenzione di
deroga dall'applicazione delle STI, incluse quelle relative al materiale rotabile, nei
casi e nelle condizioni di cui alle seguenti lettere:
a) per un progetto di nuova linea o di adeguamento di una linea esistente ai fini
dell'alta velocita' che e' in una fase avanzata di sviluppo alla data di pubblicazione
delle STI;
b) per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita',
quando la sagoma, lo scartamento o l'interasse dei binari di tale linea hanno valori
diversi da quelli esistenti sulla maggior parte della rete ferroviaria europea e quando
tale linea non costituisce una connessione diretta con la rete ad alta velocita' di un
altro Stato membro, che fa parte della rete transeuropea ad alta velocita';
c) per un progetto di adeguamento di una linea esistente ai fini dell'alta velocita',
quando l'applicazione delle STI compromette l'efficacia economica del progetto.
2. La proposta e' corredata di un fascicolo contenente l'indicazione delle STI o delle parti di esse che non s'intende applicare e di una relazione contenente lo stato di avanzamento del progetto, le motivazioni di ordine tecnico, amministrativo o economico che giustificano la deroga richiesta, nonche' le disposizioni da adottare nella realizzazione del progetto per agevolare l'interoperabilita' e le misure transitorie atte a garantire una compatibilita' di gestione.
3. L'amministrazione competente, previa valutazione della proposta del gestore dell'infrastruttura, la trasmette alla commissione, allegando il fascicolo e la documentazione prodotta dallo stesso Gestore.
4. L'amministrazione competente comunica agli interessati le deroghe autorizzate dalla Commissione.
Art. 5.
Componenti d'interoperabilita'
1. Per la realizzazione dei sottosistemi relativi al sistema nazionale ferroviario ad alta velocita' sono utilizzati esclusivamente componenti d'interoperabilita' aventi i requisiti di cui all'allegato III.
2. La conformita' dei componenti d'interoperabilita' di cui all'allegato IV ai requisiti previsti dall'allegato III deve essere attestata dalla dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego.
3. La conformita' di un componente d'interoperabilita' ai requisiti di cui all'allegato III applicabili e' stabilita con riferimento alle pertinenti specifiche europee.
4. In mancanza di specifiche europee, l'Amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le norme e le specifiche tecniche vigenti applicate per soddisfare i requisiti essenziali.
5. Il fabbricante o il suo mandatario redige la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego di un componente di interoperabilita' secondo le disposizioni di cui all'allegato IV.
6. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 5, la valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego e' effettuata da un organismo notificato.
7. Se i componenti d'interoperabilita' sono oggetto di altre direttive comunitarie concernenti altri aspetti, la dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego indica che i componenti d'interoperabilita' rispondono anche ai requisiti ivi previsti.
8. Gli obblighi di cui ai commi 5 e 7, qualora non assolti dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunita', sono a carico di chiunque immette sul mercato componenti di interoperabilita' o assembla i medesimi componenti o parti degli stessi di diversa origine, o produce componenti per uso proprio.
9. I componenti di interoperabilita' muniti della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego sono sottoposti a interventi di verifica e manutenzione da parte degli utilizzatori atti a garantire nel tempo il mantenimento dei requisiti essenziali, nel rispetto delle disposizioni e prescrizioni adottate dal Gestore dell'infrastruttura.
10. Non e' consentita l'immissione nel mercato dei componenti di interoperabilita' privi di idonea dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, ne' la loro utilizzazione in modo difforme dalla loro destinazione. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente comma e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili.
11. L'amministrazione competente svolge l'attivita' di vigilanza rivolta alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al comma 8.
12. Se, nel corso dell'attivita' di vigilanza, viene rilevato che un componente di interoperabilita', pur munito della dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego, immesso sul mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'Amministrazione competente, anche su segnalazione del Gestore dell'infrastruttura, adotta tutte le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, dandone notizia al gestore dell'infrastruttura. Quando il Gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del componente in questione, relativamente al sottosistema in cui e' inserito.
13. I provvedimenti di cui al comma 12 sono opportunamente motivati e comunicati ai fabbricanti o ai loro mandatari stabiliti nella Comunita', che sono tenuti a sostenere tutte le spese conseguenti ai medesimi provvedimenti.
14. L'amministrazione competente informa immediatamente la Commissione delle misure adottate, esponendo i motivi della decisione e precisando in particolare se la non conformita' che rischia di compromettere il soddisfacimento dei requisiti essenziali, deriva da una inosservanza dei requisiti essenziali, da una non corretta applicazione delle specifiche europee, a condizione che sia invocata l'applicazione di queste specifiche, oppure da una carenza delle specifiche europee.
15. Qualora risulti che determinate specifiche europee non soddisfano i requisiti essenziali, l'Amministrazione competente richiede alla Commissione il ritiro parziale o totale di tali specifiche dalle pubblicazioni in cui sono iscritte, o la loro modifica.
16. L'organismo notificato che effettua una valutazione di conformita' positiva per un componente di interoperabilita', risultato non conforme all'atto dei successivi accertamenti svolti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione competente, e' assoggettato alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire trenta milioni e non superiore a lire centottanta milioni. Sono fatte salve le sanzioni penali eventualmente applicabili.
17. Il soggetto che ha rilasciato una dichiarazione CE di conformita' per un componente di interoperabilita' risultato non conforme agli accertamenti comunque disposti dal Gestore dell'infrastruttura o dall'Amministrazione componente, e' tenuto a ripristinare la conformita' del componente. Nel caso non sia possibile ripristinare la conformita', o il soggetto interessato non vi provveda, la medesima amministrazione o il gestore dell'infrastruttura adottano le misure opportune per evitare l'utilizzazione del componente.
Art. 6.
Sottosistemi
1. Per la realizzazione del sistema nazionale ferroviario ad alta velocita' il gestore dell'infrastruttura autorizza l'apertura al pubblico servizio o l'immissione in esercizio esclusivamente dei sottosistemi strutturali che soddisfano i requisiti essenziali previsti dall'allegato III al presente decreto.
2. Sono considerati interoperabili e conformi ai requisiti essenziali ad essi applicabili i sottosistemi di natura strutturale costitutivi del sistema ferroviario ad alta velocita', muniti della dichiarazione di verifica CE.
3. La verifica dell'interoperabilita', nel rispetto dei requisiti essenziali, di un sottosistema di natura strutturale costitutivo del sistema ferroviario ad alta velocita', e' effettuata con riferimento alle STI, qualora esistenti.
4. In mancanza di STI, l'amministrazione competente comunica agli altri Stati membri e alla commissione le norme vigenti e le specifiche tecniche applicate per soddisfare i requisiti essenziali.
5. E' fatto obbligo agli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocita' di inserire nei documenti generali o nei capitolati di oneri propri di ogni appalto il riferimento alle STI applicate.
6. Sono competenti a istruire la procedura di verifica CE ai fini della relativa dichiarazione di cui al precedente comma gli organismi di cui all'articolo 7.
7. Le dichiarazioni di verifica CE di ogni sottosistema strutturale sono emesse dagli enti che realizzano il sistema nazionale ferroviario ad alta velocita'.
8. La dichiarazione di verifica CE dell'interoperabilita' e' allegata alla documentazione tecnica raccolta dall'organismo notificato incaricato di istruire la procedura di verifica.
9. L'ente aggiudicatore che richiede a un organismo notificato di istruire la procedura di verifica CE di un sottosistema strutturale mette a disposizione dello stesso organismo la documentazione tecnica necessaria relativa alle caratteristiche del sottosistema, come individuata dall'allegato VI al presente decreto. Tale documentazione contiene anche gli elementi relativi alle condizioni e ai limiti di utilizzazione, ai piani di manutenzione, di sorveglianza continua o periodica, di regolazione e riparazione.
10. Ai fini della procedura di verifica CE l'organismo notificato, su incarico dell'ente aggiudicatore, inizia la propria attivita' nella fase di progettazione e la prosegue per tutto il periodo della costruzione e fino alla fase di certificazione precedente l'entrata in servizio del sottosistema.
11. L'amministrazione competente, in caso di segnalazione da parte degli enti aggiudicatori che le STI non soddisfano completamente i requisiti essenziali, interpella il Comitato previsto all'articolo 21 della direttiva.
12. Se il gestore dell'infrastruttura constata che un sottosistema non soddisfa interamente le disposizioni di cui al presente decreto, fatta salva l'applicazione di quanto disposto dall'articolo 5, commi 10 e seguenti, richiede l'esecuzione di verifiche supplementari con spese a carico del costruttore.
13. Nell'ipotesi che siano richieste le verifiche supplementari di cui al comma 12, ne viene data immediata comunicazione alla commissione.
14. Se, nel corso dell'attivita' di vigilanza, viene rilevato che un sottosistema di interoperabilita', munito della dichiarazione di verifica CE, immesso nel mercato e utilizzato conformemente alla sua destinazione non soddisfa i requisiti essenziali o, comunque, le disposizioni del presente decreto, l'amministrazione competente adotta le misure opportune per limitarne il campo di applicazione ovvero per vietarne l'impiego o per ritirarlo dal mercato, con spese a carico dei fabbricanti o dei loro mandatari stabiliti nella Comunita'. Quando il gestore dell'infrastruttura rileva le carenze di cui al presente comma, ne informa immediatamente l'Amministrazione competente adottando le misure urgenti necessarie per evitare l'impiego del sottosistema.
Art. 7.
Organismi notificati
1. Gli organismi che intendono essere notificati dallo Stato italiano in uno o piu' settori dell'interoperabilita', ai fini dello svolgimento delle valutazioni di cui agli articoli 5 e 6, devono dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'allegato VII del presente decreto e la qualificazione dei laboratori dei quali intendono avvalersi e dei quali devono garantire la piena idoneita' e rispondenza ai requisiti anche mediante la riconduzione alla propria diretta responsabilita' dei provvedimenti organizzativi e gestionali e mediante la direzione e vigilanza del personale ivi operante.
2. La domanda per il riconoscimento ai fini della notifica e' presentata, secondo lo schema di cui all'allegato VIII, all'amministrazione competente che puo' richiedere per una sola volta la documentazione integrativa necessaria entro trenta giorni dal ricevimento della domanda. I termini del procedimento restano sospesi fino al ricevimento della documentazione richiesta.
3. Ai fini del riconoscimento dell'Organismo notificato, l'amministrazione competente provvede all'istruttoria per la verifica dei requisiti previsti dall'allegato VII. Per tale verifica e' preventivamente condotta l'analisi della documentazione prevista dall'allegato VIII; qualora la stessa risulti completa e conforme e' disposta almeno una successiva verifica ispettiva estesa anche ai laboratori di prova di cui l'organismo dichiara di avvalersi.
4. La verifica ispettiva presso la sede dell'organismo candidato accerta l'esistenza dei requisiti minimi previsti dall'allegato VII, nonche' l'attuazione della struttura organizzativa e l'adozione di adeguate procedure di funzionamento correlate agli stessi requisiti. La verifica ispettiva inoltre accerta l'adozione da parte dell'organismo delle procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove, in conformita' alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni.
5. I laboratori dei quali l'Organismo dichiara di avvalersi, per eseguire le prove in campo ferroviario rientranti nei settori di cui all'allegato IX, dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche indicate nell'allegato X. Per le prove rientranti in settori diversi da quelli di cui all'allegato IX, i laboratori dispongono di personale, attrezzature e competenze specifiche in conformita' alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni.
6. Per i laboratori preposti alle prove dei sottosistemi che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili sono definite, previa approvazione del gestore dell'infrastruttura, dall'organismo che ha dichiarato di avvalersi degli stessi, le procedure necessarie a garantire la sicurezza delle prove e del personale. In tal caso l'Organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.
7. Il grado di approfondimento della verifica ispettiva tiene conto dell'eventuale accreditamento dell'Organismo in conformita' alle norme applicabili della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni, relative alle organizzazioni preposte alle attivita' di certificazione e ispezione.
8. L'esito della verifica e' motivatamente comunicato al richiedente entro il termine di centoventi giorni dalla ricezione della domanda, fermo restando quanto disposto dal comma 2.
9. In caso di esito positivo della verifica di cui al presente articolo, l'amministrazione competente notifica, senza indugio, alla Commissione e agli altri Stati membri l'organismo abilitato, indicandone le attivita' e i settori di interoperabilita' di competenza.
Art. 8.
Rinnovo
1. Il riconoscimento ai fini della notifica ha durata quinquennale ed e' rinnovato a richiesta dell'organismo interessato.
2. Ai fini del rinnovo, l'organismo deve presentare all'amministrazione competente, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza, la relativa domanda in conformita' all'articolo 7.
3. La domanda di rinnovo segue l'iter previsto per il primo riconoscimento, concludendosi con il rilascio di un nuovo provvedimento di riconoscimento, qualora sussistano le condizioni richieste, ovvero con il diniego in caso di esito negativo.
Art. 9.
Attivita' di vigilanza
1. L'amministrazione competente vigila sulle attivita' degli organismi notificati ai sensi del presente decreto, adottando idonei provvedimenti ispettivi, di propria iniziativa ovvero su richiesta dei soggetti gestori dei sottosistemi o utilizzatori dei componenti, anche mediante verifiche a campione delle certificazioni rilasciate. A tal fine gli organismi notificati comunicano ogni anno all'Amministrazione medesima le certificazioni emesse, allegando i rapporti sulle prove effettuate dai laboratori.
2. L'Amministrazione competente dispone, con periodicita' almeno annuale per ciascun soggetto, visite di vigilanza presso gli organismi riconosciuti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti e la regolarita' delle operazioni svolte.
Art. 10.
Sospensione e revoca
1. Il riconoscimento e' sospeso per un periodo da uno a sei mesi quando sono accertate gravi o ripetute irregolarita' da parte dell'Organismo nell'attivita' di valutazione o verifica o nei rapporti con i fabbricanti o con gli enti aggiudicatori ovvero qualora dall'attivita' di vigilanza emerga il venire meno dei requisiti prescritti.
2. Decorso il termine di cui al comma 1, il provvedimento di sospensione e' ritirato a seguito dell'accertata rimozione delle irregolarita' o carenze.
3. Il riconoscimento e' revocato nel caso in cui l'Organismo non ottempera, con le modalita' e i tempi indicati, a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione.
4. I provvedimenti relativi alla sospensione e revoca sono comunicati all'Organismo, alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. Nel caso in cui l'Organismo, del quale e' accertato il mancato soddisfacimento di uno o piu' requisiti, sia stato notificato da un altro Stato membro, l'amministrazione competente ne informa il comitato di supporto alla commissione costituito dai rappresentanti degli Stati membri.
Art. 11.
Disposizioni finanziarie
1. Le spese relative alle istruttorie finalizzate al riconoscimento degli organismi, di cui all'articolo 7, al rinnovo di cui all'articolo 8, nonche' alle attivita' di vigilanza sugli organismi medesimi, di cui all'articolo 9, sono a carico degli organismi, non pubblici, sulla base del costo effettivo del servizio reso.
2. Con uno o piu' decreti del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate, ed aggiornate ogni tre anni, le tariffe per le attivita' di cui al comma 1 e le relative modalita' di versamento.
Art. 12.
Disposizioni transitorie e finali
1. In sede di prima attuazione del presente decreto e al fine di favorire il completamento del processo di liberalizzazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, e all'articolo 131 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e la conseguente possibilita' per una pluralita' di soggetti di dotarsi dei requisiti previsti dall'articolo 7 e dagli allegati in esso richiamati, in attesa della riforma del Ministero dei trasporti e della navigazione prevista dal capo IX del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche al fine di garantire la sicurezza ferroviaria, le funzioni di organismo notificato possono essere svolte da organismi tecnici che risultino dotati di comprovata e qualificata esperienza, idonee competenze e adeguata organizzazione in materia ferroviaria, ovvero che abbiano esercitato le funzioni e i poteri pubblicistici gia' attribuiti da norme di legge o di regolamento nella medesima materia, e che dimostrino il possesso dei requisiti richiesti, con particolare riferimento alla prescritta terzieta' e imparzialita' delle funzioni esercitate, anche mediante la costituzione di apposita societa' partecipata da istituti universitari pubblici, specializzati in materia, e aperta alla partecipazione di altri soggetti, purche' questi ultimi risultino in posizione minoritaria.
2. In attesa dell'adozione delle STI, la valutazione della conformita' alle specifiche tecniche e di idoneita' all'impiego per i componenti interoperabili e la verifica di conformita' alle disposizioni vigenti di un sottosistema interoperabile sono svolte dal gestore dell'infrastruttura nazionale o da apposita societa' da esso partecipata, sulla base delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 3.
3. Al gestore dell'infrastruttura nazionale che, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, e del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 31 ottobre 2000, e' responsabile dell'emanazione delle disposizioni normative di attuazione delle norme e degli standard di sicurezza della circolazione treni e dell'esercizio ferroviario, nonche' dell'emissione delle prescrizioni, della messa in esercizio dell'infrastruttura nazionale e del rilascio del certificato di sicurezza, compete altresi' di autorizzare l'apertura al pubblico esercizio delle linee e dei singoli impianti del sistema ferroviario italiano ad alta velocita', predeterminandone ed effettuandone le relative verifiche e prove funzionali. Esso puo' anche disporre l'immissione in esercizio parziale per ciascun sottosistema.
4. La verifica che un componente o un sottosistema soddisfi gli ulteriori requisiti di sicurezza, non specificati nelle STI, e' svolta sulla base delle vigenti norme nazionali in materia.
5. In relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento CEE n. 1191/69 del Consiglio 26 giugno 1969 e in conformita' all'articolo 5 della direttiva del Consiglio del 29 luglio 1991, n. 91/440/CEE, relativo alla disciplina delle modalita' della fornitura e commercializzazione dei servizi, la disposizione di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, si applica anche per l'anno 2000 e la disposizione di cui all'articolo 43, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche per gli anni 1999 e 2000, secondo la quantificazione di lire 6.052.3 miliardi e di lire 5.575,1 miliardi, rispettivamente, per i servizi previsti dal contratto di servizio e dal contratto di programma relativi ai medesimi anni.
6. All'articolo 1, comma 2, della legge 29 gennaio 1994, n. 78, dopo le parole "Ferrovie dello Stato S.p.a." sono inserite le seguenti: "ovvero alle societa' derivanti dalla sua scissione".
Art. 13.
Norma di salvaguardia
1. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.
Allegato I
(previsto dall'art. 1, comma 1)
IL SISTEMA FERROVIARIO TRANSEUROPEO AD ALTA VELOCITA'
1. Le infrastrutture
a) Le infrastrutture del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' sono le
infrastrutture delle linee della rete transeuropea dei trasporti individuate nell'ambito
degli orientamenti di cui all'art. 129 C del trattato:
che sono specialmente costruite per essere percorse ad alta velocita';
che sono specialmente adattate per essere percorse ad alta velocita'.
Esse possono comprendere linee di collegamento e di raccordo, in particolare giunzioni di
linee nuove o modificate per l'alta velocita' con le stazioni del centro delle citta', per
le quali le velocita' devono tener conto delle condizioni locali.
b) Le linee ad alta velocita' comprendono:
le linee specialmente costruite per l'alta velocita' attrezzate per velocita' generalmente
pari o superiore a 250 km/h;
le linee specialmente adattate per l'alta velocita' attrezzate per velocita' dell'ordine
di 200 km/h;
le linee specialmente adattate per l'alta velocita' aventi carattere specifico a motivo di
vincoli topografici, di rilievo e di ambiente urbano la cui velocita' deve essere adeguata
caso per caso.
2. Materiale rotabile
I treni ad alta velocita' di tecnologia avanzata devono essere progettati per garantire
una circolazione sicura e senza soluzione di continuita':
ad una velocita' di almeno 250 km/h sulle linee specialmente costruite per l'alta
velocita' pur permettendo, in appropriate circostanze, di raggiungere velocita' superiori
a 300 km/h;
ad una velocita' dell'ordine di 200 km/h sulle linee esistenti specialmente adattate;
alla velocita' massima possibile sulle altre linee.
3. Coerenza delle infrastrutture e del materiale rotabile I servizi di treni ad alta
velocita' presuppongono l'esistenza di una perfetta coerenza tra le caratteristiche
infrastrutturali e quelle del materiale rotabile. Da questa coerenza dipendono il livello
delle prestazioni, la sicurezza, la qualita' dei servizi e il loro costo.
Allegato II
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d)
SOTTOSISTEMI
1. Il sistema ferroviario ad alta velocita' e' suddiviso in sottosistemi corrispondenti
a:
1.1 settori di natura strutturale:
infrastrutture
energia
controllo comando e segnalamento
materiale rotabile;
1.2 settori di natura essenzialmente funzionale:
manutenzione
ambiente
esercizio
utenti
2. Per ciascuno dei sottosistemi, l'elenco degli aspetti connessi all'interoperabilita' e'
individuato dall'organismo comune rappresentativo nell'ambito dell'elaborazione delle STI.
3. Sono considerati parametri di base per la realizzazione dell'interoperabilita' i
seguenti elementi:
PARAMETRI DI BASE
Sagoma minima delle infrastrutture
Raggi minimi di curvature
Scartamento delle rotaie
Sforzi massimi sul binario
Lunghezza minima dei marciapiedi
Altezza dei marciapiedi
Tensione di alimentazione
Geometria delle linee elettriche di trazione
Caratteristiche dell'ERTMS (European Rail Traffic Management System)
Carico sull'asse
Lunghezza massima dei treni
Sagoma del materiale rotabile
Caratteristiche minime di frenatura
Caratteristiche elettriche limite del materiale rotabile
Caratteristiche meccaniche limite del materiale rotabile
Caratteristiche della gestione legate alla sicurezza dei treni
Caratteristiche limite legate al rumore esterno
Caratteristiche limite legate alle vibrazioni esterne
Caratteristiche limite legate alle perturbazioni elettromagnetiche esterne
Caratteristiche limite legate al rumore interno
Caratteristiche limite legate al sistema di aria condizionata
Caratteristiche legate al trasporto delle persone disabili
Allegato III
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera d)
REQUISITI ESSENZIALI
1. Requisiti di portata generale
1.1 Sicurezza
1.1.1 La progettazione, la costruzione o la fabbricazione, la manutenzione e la
sorveglianza dei componenti critici per la sicurezza e, piu' in particolare, degli
elementi che partecipano alla circolazione dei treni devono garantire la sicurezza ad un
livello corrispondente agli obiettivi fissati sulla rete, anche in situazioni specifiche
di degrado.
1.1.2 I parametri legati al contatto ruota - rotaia devono rispettare i criteri di
stabilita' di passaggio necessari per garantire una circolazione in piena sicurezza alla
velocita' massima autorizzata.
1.1.3 I componenti adoperati devono resistere alle sollecitazioni normali o eccezionali
specificate per tutta la loro durata di esercizio. Il mancato funzionamento accidentale
deve essere limitato nelle sue conseguenze per la sicurezza mediante opportuni mezzi.
1.1.4 La progettazione degli impianti fissi e del materiale rotabile nonche' la scelta dei
materiali utilizzati devono essere fatti allo scopo di limitare la produzione, la
propagazione e gli effetti del fuoco e dei fumi in caso di incendio.
1.1.5 I dispositivi destinati ad essere manovrati dagli utenti devono essere progettati in
modo da non compromettere la sicurezza di questi ultimi in caso di uso prevedibile non
conforrne alle istruzioni indicate.
1.2 Affidabilita' e disponibilita'
La sorveglianza e la manutenzione degli elementi fissi o mobili che partecipano alla
circolazione dei treni devono essere organizzate, effettuate e quantificate in modo da
mantenerne la funzione nelle condizioni previste.
1.3 Salute
1.3.1 I materiali che, quando utilizzati, potrebbero mettere in pericolo la salute delle
persone che vi hanno accesso non devono essere utilizzati nei treni e nelle infrastrutture
ferroviarie.
1.3.2 La scelta, l'impiego e l'utilizzazione di questi materiali devono aver luogo in modo
da limitare l'emissione di fumi o di gas nocivi e pericolosi, soprattutto in caso di
incendio.
1.4 Tutela dell'ambiente
1.4.1 Le conseguenze per l'ambiente legate alla realizzazione e alla gestione del sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' devono essere valutate e considerate al momento
della progettazione del sistema secondo le disposizioni comunitarie vigenti.
1.4.2 I materiali utilizzati nei treni e nelle infrastrutture devono evitare l'emissione
di fumi o di gas nocivi e pericolosi per l'ambiente, soprattutto in caso di incendio.
1.4.3 Il materiale rotabile e i sistemi di alimentazione di energia devono essere
progettati e realizzati per essere compatibili, in materia elettromagnetica, con gli
impianti, le apparecchiature e le reti pubbliche a private con cui rischiano di
interferire.
1.5 Compatibilita' tecnica
Le caratteristiche tecniche delle infrastrutture e degli impianti fissi devono essere
compatibili tra loro e con quelle dei treni destinati a circolare sul sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocita'.
Qualora l'osservanza di queste caratteristiche risulti difficile in determinate parti
della rete, si potrebbero applicare soluzioni temporanee che garantiscano la
compatibilita' in futuro.
2. Requisiti particolari di ogni sottosistema
2.1 Infrastrutture
2.1.1 Sicurezza
Si devono prendere disposizioni adeguate per evitare l'accesso o le intrusioni
indesiderate negli impianti delle linee di percorso ad alta velocita'.
Si devono prendere disposizioni per limitare i pericoli per le persone, in particolare al
momento del passaggio nelle stazioni dei treni che circolano ad alta velocita'.
Le infrastrutture cui il pubblico ha accesso devono essere progettate e realizzate in modo
da limitare i rischi per la sicurezza delle persone (stabilita', incendio, accesso,
evacuazione, marciapiedi ecc.).
Si devono prendere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di
sicurezza nelle lunghe gallerie.
2.2 Energia
2.2.1.Sicurezza
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve compromettere la
sicurezza dei treni ad alta velocita' ne' quella delle persone (utenti, personale
operativo, residenti lungo la strada ferrata e terzi).
2.2.2 Tutela dell'ambiente
Il funzionamento degli impianti di alimentazione di energia non deve perturbare l'ambiente
oltre limiti specificati.
2.2.3 Compatibilita' tecnica
I sistemi di alimentazione di energia elettrica utilizzati nel sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocita' devono:
permettere ai treni di realizzare le prestazioni specificate;
essere compatibili con i dispositivi di captazione installati sui treni.
2.3 Controllo - comando e segnalamento
2.3.1 Sicurezza
Gli impianti e le operazioni di controllo - comando e segnalamento utilizzati nel sistema
ferroviario transeuropeo ad alta velocita' devono consentire una circolazione dei treni
che presenti il livello di sicurezza corrispondente agli obiettivi stabiliti sulla rete.
2.3.2 Compatibilita' tecnica
Ogni nuova infrastruttura ad alta velocita' e qualsiasi nuovo materiale rotabile ad alta
velocita', costruiti o sviluppati dopo l'adozione di sistemi di controllo comando e
segnalamento compatibili, devono essere adattati all'uso di questi sistemi.
Le apparecchiature di controllo - comando e segnalamento installate nei posti di condotta
dei treni devono permettere un funzionamento normale, in condizioni specificate, sul
sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'.
2.4 Materiale rotabile
2.4.1 Sicurezza
Le strutture del materiale rotabile e dei collegamenti fra i veicoli devono essere
progettate in modo da proteggere gli spazi per i viaggiatori e quelli di condotta in caso
di collisione o deragliamento.
Le attrezzature elettriche non devono compromettere la sicurezza operativa degli impianti
di controllo - comando e segnalamento.
Le tecniche di frenatura e gli sforzi esercitati devono essere compatibili con la
progettazione dei binari, delle opere di ingegneria e dei sistemi di segnalamento.
Si devono prendere disposizioni in materia di accesso ai componenti sotto tensione per non
mettere a repentaglio la sicurezza delle persone.
In caso di pericolo, dei dispositivi devono permettere ai passeggeri di segnalare il
pericolo al macchinista e al personale di scorta di mettersi in contatto con quest'ultimo.
Le porte di accesso devono essere munite di un sistema di chiusura e di apertura che
garantisca la sicurezza dei passeggeri.
Si devono prevedere uscite di emergenza con relativa segnalazione.
I treni devono rispettare adeguati limiti di emissione sonora.
Si devono prevedere disposizioni adeguate per tener conto delle condizioni particolari di
sicurezza nelle lunghe gallerie.
E' obbligatorio a bordo dei treni un sistema di illuminazione di emergenza, di intensita'
e autonomia sufficienti.
I treni devono essere attrezzati di un sistema di sonorizzazione che consenta la
trasmissione di messaggi ai passeggeri da parte del personale viaggiante e del personale
di controllo a terra.
2.4.2 Affidabilita' e disponibilita'
La progettazione delle apparecchiature vitali, di circolazione, di trazione e di frenatura
nonche' di controllo - comando deve permettere, in situazioni degradate specifiche, la
continuazione del funzionamento del treno senza conseguenze nefaste per le apparecchiature
che restano in servizio.
2.4.3 Compatibilita' tecnica
Le apparecchiature elettriche devono essere compatibili con il funzionamento degli
impianti di controllo - comando e segnalamento.
Le caratteristiche dei dispositivi di captazione di corrente devono permettere la
circolazione dei treni con i sistemi di alimentazione di energia del sistema ferroviario
transeuropeo ad alta velocita'.
Le caratteristiche del materiale rotabile devono permetterne la circolazione su tutte le
linee su cui e' prevista.
2.5 Manutenzione
2.5.1 Salute
Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono portare
pregiudizio alla salute delle persone.
2.5.2 Tutela dell'ambiente
Gli impianti tecnici e i processi utilizzati nei centri di manutenzione non devono
superare i livelli ammissibili di effetti nocivi per l'ambiente circostante.
2.5.3 Compatibilita' tecnica
Gli impianti di manutenzione destinati ai treni ad alta velocita' devono consentire lo
svolgimento delle operazioni di sicurezza, igiene e comfort su tutti i treni per i quali
sono stati progettati.
2.6 Ambiente
2.6.1 Salute
La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' deve rispettate i
livelli regolamentari in materia di inquinamento sonoro.
2.6.2 Tutela dell'ambiente
La gestione del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita' non deve provocare nel
terreno un livello inammissibile di vibrazioni dannose per le attivita' e l'ambiente
attraversato, nelle vicinanze dell'infrastruttura e in stato normale di manutenzione.
2.7 Esercizio
2.7.1 Sicurezza
L'uniformazione delle regole di esercizio delle reti e delle qualifiche del personale di
macchina e del personale viaggiante devono garantire un esercizio internazionale sicuro.
Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del
personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualita' introdotti dagli operatori
interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di sicurezza.
2.7.2 Affidabilita' e disponibilita'
Le operazioni e la periodicita' della manutenzione, la formazione e la qualifica del
personale di manutenzione e il sistema di garanzia qualita' introdotti dagli operatori
interessati nei centri di manutenzione devono garantire un elevato livello di
affidabilita' e di disponibilita' del sistema.
2.7.3 Compatibilita' tecnica
L'uniformazione delle norme di esercizio delle reti nonche' delle qualifiche dei
macchinisti, del personale viaggiante e di quello preposto alla gestione della
circolazione devono garantire un esercizio efficiente del sistema ferroviario transeuropeo
ad alta velocita'.
Allegato IV
(previsto dall'art. 5, comma 2)
COMPONENTI DI INTEROPERABILITA'
Dichiarazione "CE":
di conformita'
di idoneita' all'impiego
1. Componenti di interoperabilita'.
La dichiarazione "CE" si applica ai componenti di interoperabilita' che servono
all'interoperabilita' del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocita'. Tali
componenti di interoperabilita' possono essere:
1.1. Componenti comuni
Sono i componenti non tipici del sistema ferroviario che possono essere utilizzati come
tali in altri settori.
1.2. Componenti comuni con caratteristiche specifiche Sono i componenti non tipici come
tali del sistema ferroviario ma che devono offrire prestazioni specifiche se utilizzati
nel settore ferroviario.
1.3 Componenti specifici
Sono i componenti tipici di applicazioni ferroviarie.
2. Campo di applicazione
La dichiarazione "CE" concerne:
la valutazione da parte di uno o piu' organismi notificati della conformita' intrinseca di
un componente di interoperabilita', considerato separatamente, alle specifiche tecniche
che deve rispettare;
la valutazione, ovvero l'apprezzamento da parte di uno o piu' organismi notificati
dell'idoneita' all'impiego di un componente d'interoperabilita', considerato nel suo
ambiente ferroviario, in particolare quando sono in causa delle interfacce, rispetto alle
specifiche tecniche a carattere funzionale che devono essere verificate. Le procedure di
valutazione effettuate dagli organismi notificati nelle fasi di progettazione e produzione
si richiamano ai moduli definiti nella decisione 93/465/CEE secondo le modalita' indicate
nelle STI.
3. Contenuto della dichiarazione "CE"
La dichiarazione "CE" di conformita' o di idoneita' all'impiego e i documenti di
accompagnamento devono essere datati e firmati.
Tale dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua delle istruzioni per l'uso e
comprendere i seguenti elementi:
riferimenti della direttiva;
nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito nella comunita' (indicare
la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare anche la
ragione sociale del fabbricante o costruttore;
descrizione del componente d'interoperabilita' (marchio, tipo, ecc.);
indicazione della procedura seguita per dichiarare la conformita' o l'idoneita'
all'impiego (art. 13 della direttiva);
ogni descrizione pertinente cui risponde il componente di interoperabilita', in
particolare le condizioni di impiego;
nome e indirizzo dello/degli organismi notificati intervenuti nella procedura seguita per
la conformita' o l'idoneita' all'impiego e data del certificato di esame con,
eventualmente, la durata e le condizioni di validita' del certificato;
se del caso, il riferimento delle specifiche europee;
identificazione del firmatario abilitato ad impegnare il fabbricante o il suo mandatario
stabilito nella comunita'.
Allegato V
(previsto dall'art. 2, comma 1, lettera n)
SOTTOSISTEMI
Dichiarazione "CE" di verifica
La dichiarazione "CE" di verifica e i documenti di accompagnamento devono
essere datati e firmati.
La dichiarazione deve essere redatta nella stessa lingua della documentazione tecnica e
comprendere gli elementi seguenti:
riferimenti della direttiva;
nome e indirizzo dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario stabilito nella comunita'
(indicare la ragione sociale e l'indirizzo completo e nel caso del mandatario indicare
anche la ragione sociale dell'ente aggiudicatore);
breve descrizione del sottosistema;
nome e indirizzo dell'organismo notificato che ha effettuato la verifica "CE";
i riferimenti dei documenti contenuti nella documentazione tecnica;
ogni disposizione pertinente, provvisoria o definitiva, cui deve rispondere il
sottosistema, in particolare, ove necessario, le limitazioni o condizioni di esercizio;
se provvisoria: durata di validita' della dichiarazione "CE";
identificazione del firmatario.
Allegato VI
(previsto dall'art. 6, comma 9)
SOTTOSISTEMI
Verifica "CE"
1. La verifica "CE" e' la procedura mediante la quale un organismo notificato
verifica e attesta, su richiesta dell'ente aggiudicatore o del suo mandatario nella
comunita' che un sottosistema e':
conforme alle disposizioni della direttiva;
conforme alle altre disposizioni regolamentari che si applicano nel rispetto del trattato
e che puo' essere messo in servizio.
2. La verifica del sottosistema comprende le tappe seguenti:
progettazione esecutiva;
fabbricazione del sottosistema, compresi in particolare l'esecuzione dei lavori di genio
civile, il montaggio dei componenti, la regolazione del tutto;
prove del sottosistema terminato.
3. L'organismo notificato responsabile della verifica "CE" stabilisce
l'attestato di conformita' destinato all'ente aggiudicatore o al suo mandatario stabilito
nella comunita' che a sua volta redige la dichiarazione "CE" di verifica
destinata all'autorita' di tutela dello Stato membro nel quale il sottosistema e'
installato e/o gestito.
4. La documentazione tecnica che accompagna la dichiarazione di verifica deve essere
costituita come segue:
per le infrastrutture: piani di esecuzione delle opere, verbali di collaudo dei lavori di
scavo e di armatura, rapporti di prove e controllo delle parti in calcestruzzo;
per gli altri sottosistemi: progettazioni di dettaglio conformi all'esecuzione, schemi
degli impianti elettrici e idraulici, schemi dei circuiti di comando, descrizione dei
sistemi informatici e degli automatismi, istruzioni operative e di manutenzione, ecc.;
elenco dei componenti d'interoperabilita' incorporati nel sottosistema;
copie delle dichiarazioni "CE" di conformita' o di idoneita' all'impiego di cui
i detti componenti devono essere muniti, accompagnati ove necessario dalle corrispondenti
note di calcolo e da una copia dei verbali delle prove e degli esami effettuati da
organismi notificati sulla base delle specifiche tecniche comuni;
attestazione dell'organismo notificato incaricato della verifica "CE" che
certifichi la conformita' del sottosistema alla relativa STI, accompagnata dalle
corrispondenti note di calcolo da esso vistate e in cui sono precisate, ove necessario, le
riserve formulate durante l'esecuzione dei lavori che non sono state sciolte nonche'
accompagnata dai rapporti di ispezione e audit effettuati nell'ambito della sua missione,
come precisato ai successivi punti 5.3 e 5.4.
5. Sorveglianza
5.1 L'obiettivo della sorveglianza "CE" e' quello di garantire che durante la
realizzazione del sottosistema siano soddisfatti gli obblighi derivanti dalla
documentazione tecnica.
5.2 L'organismo notificato incaricato di verificare la realizzazione deve avere accesso in
permanenza ai cantieri, alle officine di fabbricazione, alle zone di deposito e, ove
necessario agli impianti, di prefabbricazione e di prova e, piu' in generale, a tutti i
luoghi eventualmente ritenuti necessari per l'espletamento della sua missione. L'ente
aggiudicatore o il suo mandatario stabilito nella Comunita' deve consegnargli o fargli
pervenire ogni documento utile a tale effetto, in particolare i piani di esecuzione delle
opere e la documentazione tecnica relativa al sottosistema.
5.3 L'organismo notificato per verificare la realizzazione del sottosistema effettua
periodicamente degli "audit", fornisce in tale occasione un rapporto di audit ai
professionisti preposti alla realizzazione e puo' esigere di essere convocato durante
certe fasi del cantiere.
5.4 L'organismo notificato puo' inoltre effettuare visite senza preavviso sul cantiere o
nelle officine di fabbricazione. Durante tali visite, l'organismo notificato puo'
procedere a "audit" completi o parziali e fornisce un rapporto della visita
nonche' eventualmente un rapporto di audit ai professionisti preposti alla realizzazione.
6. La documentazione completa di cui al punto 4 e' depositata a sostegno dell'attestazione
di conformita' rilasciata dall'organismo notificato incaricato della verifica del
sottosistema, presso l'ente aggiudicatore o il suo mandatario stabilito nella comunita'.
La documentazione e' unita alla dichiarazione "CE" di verifica che l'ente
aggiudicatore invia al gestore dell'infrastruttura.
7. Una copia della documentazione e' conservata dal gestore dell'infrastruttura per tutta
la durata di esercizio del sottosistema ed e' comunicata, dietro richiesta, agli alti
Stati membri.
Ogni organismo notificato pubblica periodicamente le informazioni pertinenti concernenti:
le domande di verifica "CE" ricevute;
le attestazioni di conformita' rilasciate;
le attestazioni di conformita' rifiutate.
8. La documentazione e la corrispondenza relativa alle procedure di verifica
"CE" sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dove e' stabilito
l'ente aggiudicatore o il suo mandatario nella comunita' oppure in una lingua accettata da
quest'ultimo.
Allegato VII
(previsto dall'art. 7, comma 1)
CRITERI MINIMI CHE GLI ORGANISMI DEVONO POSSEDERE PER ESSERE NOTIFICATI
1. L'organismo, il suo direttore e il personale incaricato di eseguire le operazioni di
verifica non possono intervenire ne' direttamente ne' come mandatari nella progettazione,
fabbricazione, costruzione, commercializzazione o manutenzione dei componenti di
interoperabilita' o dei sottosistemi ne' nell'esercizio. Cio' non esclude la possibilita'
di uno scambio di informazioni tecniche tra il fabbricante o il costruttore e l'organismo.
2. L'organismo e il personale preposto al controllo devono eseguire l'operazione di
verifica con la massima integrita' professionale e la massima competenza tecnica e devono
essere esenti da ogni pressione e sollecitazione, in particolare a carattere finanziario,
atta a influenzare il loro giudizio o i risultati del loro controllo, in particolare
quelle provenienti da persone o associazioni di persone interessate ai risultati delle
verifiche. Il personale dell'organismo preposto al coordinamento tecnico delle attivita'
di verifica possiede un'esperienza attestata di almeno dieci anni nei settori tecnici
ferroviari per i quali l'organismo ha richiesto di essere notificato.
3. L'organismo deve disporre del personale e dei mezzi necessari per espletare in modo
adeguato i compiti tecnici e amministrativi legati all'esecuzione delle verifiche, esso
deve anche avere accesso al materiale necessario per le verifiche eccezionali. In
particolare l'organismo deve dimostrare la qualificazione dei laboratori dei quali intende
avvalersi, e deve garantire la piena idoneita' e rispondenza degli stessi ai requisiti di
cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX e ai requisiti di cui alle
norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o integrazioni per le prove
rientranti in settori diversi. In ogni caso l'organismo risponde direttamente dei
provvedimenti organizzativi e gestionali dei laboratori ed esercita attivita' di direzione
e vigilanza sul personale operante presso i medesimi in conformita' a quanto previsto
dall'art. 7, comma 1, del presente decreto.
Inoltre, per le prove che richiedono interventi sulle linee ferroviarie e sui rotabili,
l'organismo dispone di personale abilitato alla protezione dei cantieri di lavoro.
4. Il personale incaricato dei controlli deve possedere:
una buona formazione tecnica e professionale;
una conoscenza soddisfacente delle prescrizioni relative ai controlli che effettua e una
sufficiente dimestichezza con tali controlli;
l'idoneita' necessaria a redigere le attestazioni, i verbali e i rapporti relativi ai
controlli effettuati;
un'esperienza, dimostrabile ed attestata, non inferiore a tre anni nel settore specifico
di controllo.
5. Deve essere garantita l'indipendenza del personale preposto al controllo. La
retribuzione di ogni agente non deve essere in funzione del numero di controlli effettuati
ne' dei risultati di questi ultimi.
6. L'organismo deve sottoscrivere una assicurazione di responsabilita' civile, a meno che
tale responsabilita' sia coperta dallo Stato in base alle leggi vigenti oppure i controlli
siano effettuati direttamente dallo Stato.
7. Il personale dell'organismo e' legato al segreto professionale per tutto cio' di cui
viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, salvo nei confronti delle autorita'
amministrative competenti.
Allegato VIII
(previsto dall'art. 7, comma 2)
SCHEMA DI DOMANDA PER IL RICONOSCIMENTO AI FINI DELLA NOTIFICA
Lo/la scrivente .......................................... ragione o denominazione
sociale dell'organismo) con sede in ......................... (citta' o localita) .........................
(provincia) ................ via .................................. n. ..........
Chiede di essere riconosciuto/a, ai sensi del decreto legislativo di recepimento della
direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 1996, quale organismo abilitato a svolgere:
a) la procedura di valutazione di conformita' o di idoneita' all'impiego dei componenti di
interoperabilita' comuni o comuni con caratteristiche specifiche o specifici di cui
all'allegato IV del decreto legislativo sopra citato, di seguito indicati;
b) a svolgere la procedura di verifica CE del sottosistema o dei sottosistemi di cui
all'allegato VI del decreto legislativo sopra citato di seguito specificati:
A tal fine dichiara:
che il settore specifico di competenza, fra quelli definiti dalle STI, e' il seguente:
..................................................................................................;
di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato VII del medesimo decreto
legislativo;
di possedere le procedure di qualificazione dei laboratori preposti alle prove di
conformita' di cui all'art. 7 del decreto legislativo sopra citato;
di impegnarsi a sostenere tutte le spese relative al riconoscimento di cui alla presente
domanda.
Ai fini del medesimo riconoscimento allega:
manuale della qualita' redatto in conformita' alle norme UNI EN serie 45000 e successive
modificazioni o integrazioni;
polizza di assicurazione di responsabilita' civile per i rischi derivanti dall'esercizio
di attivita' di valutazione tecnica (detta polizza non e' richiesta nel caso in cui il
richiedente sia un organismo pubblico);
copia di eventuali certificati di accreditamento;
elenco del personale tecnico responsabile delle valutazioni ai fini della redazione della
dichiarazione CE di conformita' o di idoneita' all'impiego per i componenti di
interoperabilita' o della dichiarazione di verifica CE per i sottosistemi, con la
specificazione del rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione intercorrente con
l'organismo, nonche' con l'indicazione delle qualifiche, dei titoli di studio, delle
mansioni e dei relativi curricula;
attestazione, per il personale preposto al settore specifico del controllo, di una
esperienza non inferiore a tre anni, e per il personale preposto al coordinamento tecnico
delle attivita' di verifica, di una esperienza di almeno dieci anni nei settori tecnici
ferroviari per i quali l'organismo chiede di essere notificato;
elenco dei laboratori che l'organismo utilizza per lo svolgimento dei propri compiti, con
l'indicazione, per ciascuno di essi, della polizza di assicurazione di responsabilita'
civile e relativa massimale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita' di
prova, nonche' del manuale di qualita' redatto secondo le norme UNI EN serie 45000 e
successive modificazioni o integrazioni. La predetta polizza non e' richiesta in caso di
laboratori pubblici;
dimostrazione della qualificazione di detti laboratori e dell'idoneita' e rispondenza
degli stessi ai requisiti di cui all'allegato X per le verifiche previste all'allegato IX,
e ai requisiti di cui alle norme della serie UNI EN 45000 e successive modificazioni o
integrazioni per le prove rientranti in settori diversi.
Firma del legale rappresentante
................................................
Allegato IX
(previsto dall'art. 7, comma 5)
VERIFICHE DELLA CONFORMITA' DI COMPONENTI E SOTTOSISTEMI PER I QUALI E' RICHIESTA UNA SPECIFICA QUALIFICAZIONE DEL PERSONALE TECNICO.
1. Dinamica di marcia del materiale rotabile;
2. Controllo della sagoma cinematica;
3. Caratteristiche del binario e dei deviatoi;
4. Interazione ruota rotaia - conicita' equivalente;
5. Sistemi di prova di sghembo e di svio;
6. Caratteristiche aerodinamiche dei rotabili;
7. Prestazione di trazione e di frenatura;
8. Sistemi frenanti;
9. Compatibilita' elettromagnetica sui sistemi di bordo e di terra del segnalamento,
control command e trasmissione dati;
10. Captazione e interazione pantografo catenaria;
11. Sistemi di segnalamento, telecomunicazioni e control command;
12. Inquinamento acustico, elettromagnetico e ambientale indotti dal sistema;
13. Sollecitazioni statiche e dinamiche sulle opere d'arte
ferroviarie, modalita' costruttive e di verifica strutturale;
14. Sistemi di controllo non distruttivi su materiali e componenti;
15. Sistemi di alimentazione elettrica, trasformazione e distribuzione dell'energia sia di
terra che a bordo del materiale rotabile;
16. Componenti d'interoperabilita' di sicurezza;
17. Caratteristiche dei materiali (tossicita', resistenza meccanica ed al fuoco, ecc.);
18. Sicurezza del software;
19. Dispositivi antinfortunistici degli impianti elettrici dell'infrastruttura e del
materiale rotabile (sistemi di messa a terra, di protezione, di telecomando, monitoraggio
e di sezionamento, ecc.);
20. Serbatoi in pressione.
Allegato X
(previsto dall'art. 7, comma 5)
COMPETENZE ED ATTREZZATURE SPECIFICHE PER I LABORATORI DI PROVA IN CAMPO FERROVIARIO
1. Competenze del personale tecnico impiegato nell'effettuazione delle prove rientranti
nei settori di cui all'allegato IX.
In generale:
conoscenze sui rotabili ferroviari, sulle norme di circolazione e sui regolamenti e norme
di esercizio ferroviario;
conoscenza e capacita' di applicazione delle norme di riferimento per i requisiti generali
dei laboratori di prova e calibrazione (ISO/IEC 17025);
conoscenze sulle tecniche di misura delle grandezze, sul trattamento statistico dei dati e
sul calcolo dell'incertezza di misura e degli errori. Sviluppo delle tecniche di misura e
trattamento dei dati anche mediante strumentazione virtuale;
formazione, addestramento e capacita' acquisiti attraverso una esperienza lavorativa
documentata di almeno cinque anni nel campo specifico di utilizzazione.
Per le prove di cui ai punti 1, 4, 5 e 6 dell'allegato IX:
Conoscenze del rodiggio e dell'armamento, delle norme per la determinazione del
coefficiente di svio e della souplesse, della dinamica di marcia e dell'interazione ruota
- rotaia e dell'aerodinamica dei rotabili.
Sviluppo delle tecniche di misura di forze e spostamenti anche con metodi estensimetrici.
Per le prove di cui al punto 2 dell'allegato IX:
conoscenza delle normative internazionali di riferimento per la determinazione della
sagoma di costruzione del materiale rotabile e delle sagome cinematiche dei rotabili
nonche' della interazione fra le sagome cinematiche e gli ostacoli della infrastruttura.
Per le prove di cui ai punti 7, 9, 10, e 12 dell'allegato IX:
conoscenze dei circuiti di potenza, ausiliari e controllo del materiale rotabile motore,
della compatibilita' tra rotabili e sistemi di segnalamento, dei sistemi di trasmissione
bordo - bordo e terra - bordo, della interazione pantografo catenaria.
Sviluppo delle tecniche per la caratterizzazione dei campi elettrici e magnetici e per i
rilievi acustici, per quest'ultimo punto e' prescritto il possesso dei titoli di studio,
competenze ed esperienza secondo quanto previsto dalla legislazione italiana.
Per le prove di cui al punto 8 dell'allegato IX:
conoscenze degli impianti freno e dei componenti e sottoassiemi costituenti gli impianti
freno, e delle norme per la determinazione delle prestazioni di frenatura.
Per le prove di cui al punto 11 dell'allegato IX:
conoscenze sulla funzionalita', sulla verifica e validazione dei sistemi di segnalamento
ferroviario.
Per le prove di cui al punto 14 dell'allegato IX:
possesso delle abilitazioni secondo i riferimenti internazionali secondo livelli di
qualificazione coerenti con la tipologia di prove da effettuare.
2. Attrezzature
In armonia con le norme ISO 45000 e successive modifiche o integrazioni la strumentazione
e le apparecchiature di misura devono essere opportunamente tarate. Presso il laboratorio
deve essere tenuto un registro della strumentazione e delle apparecchiature di misura in
cui sia riportata la storia e le tarature periodiche.
Di tutta la strumentazione e delle apparecchiature deve essere noto il grado di incertezza
al fine della determinazione della precisione della misura.
Il laboratorio deve avere disponibilita' di idonei rotabili, dotati di strumentazione, per
le verifiche in linea che ne richiedono l'impiego.