Decreto Legislativo 29 febbraio 2008, n. 56
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell'8 aprile 2008
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonche' delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE;
Vista la legge 6 febbraio 2007, n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (Legge comunitaria 2006), ed in particolare l'Allegato A;
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente riforma della vigilanza sulle assicurazioni;
Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2008;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Definizioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) attività riassicurativa:
l'assunzione e la gestione dei rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o retrocessi
da un'impresa di riassicurazione;»;
b) la lettera aa) e' sostituita dalla seguente:
«aa) impresa di partecipazione
assicurativa: una società controllante il cui unico o principale oggetto consiste
nell'assunzione di partecipazioni di controllo, nonche' nella gestione e valorizzazione di
tali partecipazioni, se le imprese controllate sono esclusivamente o principalmente
imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di
riassicurazione extracomunitarie, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di
assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede legale nel territorio della
Repubblica e che non sia una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le
rilevanti disposizioni dell'ordinamento comunitario sulla vigilanza supplementare delle
imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario;»;
c) la lettera bb) e' sostituita dalla seguente:
«bb) impresa di partecipazione
assicurativa mista: una società controllante diversa da un'impresa di assicurazione, da
un'impresa di assicurazione extracomunitaria, da un'impresa di riassicurazione, da
un'impresa di riassicurazione extracomunitaria, da un'impresa di partecipazione
assicurativa o da una impresa di partecipazione finanziaria mista secondo le rilevanti
disposizioni dell'ordinamento comunitario della vigilanza supplementare delle imprese
appartenenti ad un conglomerato finanziario, sempreche' almeno una delle sue imprese
controllate sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione avente sede
legale nel territorio della Repubblica;»;
d) dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:
«cc-bis) impresa di riassicurazione captive:
un'impresa di riassicurazione controllata da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa
di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o
riassicurazione a cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non
finanziaria il cui scopo e' di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i
rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o del gruppo di cui fa parte l'impresa
di riassicurazione captive;
cc-ter) impresa di riassicurazione
extracomunitaria: la società avente sede legale e amministrazione centrale in uno Stato
non appartenente all'Unione europea o non aderente allo Spazio economico europeo,
autorizzata per l'esercizio dell'attività riassicurativa;
cc-quater) impresa finanziaria:
un'impresa costituita da uno dei seguenti soggetti:
1) un ente creditizio,
un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1,
punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;
2) un'impresa di
assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa
ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettere t), aa) e cc);
3) un'impresa di
investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della
direttiva 2004/39/CE;
4) un'impresa di
partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva
2002/87/CE;»;
e) alla lettera qq), il periodo: «. I contratti stipulati da imprese italiane attraverso uno stabilimento costituito in altro Stato si considerano facenti parte del portafoglio estero» e' soppresso;
f) dopo la lettera vv) sono inserite le seguenti:
«vv-bis) riassicurazione finite: una
riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in
termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo
trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di timing,
eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del
contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) considerazione
esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;
2) disposizioni
contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel
tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto;
vv-ter) società veicolo: qualsiasi
impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione
e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di
titoli o altri strumenti finanziari per i quali i diritti di rimborso dei detentori sono
subordinati agli obblighi di riassicurazione della società veicolo;»;
g) alla lettera ggg), le parole: «dell'impresa che assume l'obbligazione o il rischio» sono sostituite dalle seguenti: «dell'impresa di assicurazione che assume l'obbligazione o il rischio o dell'impresa di riassicurazione;».
Art. 2.
Riserve tecniche del lavoro indiretto
1. Dopo l'articolo 37 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il
seguente:
«Art. 37-bis (Riserve tecniche del lavoro indiretto).
- 1. L'impresa di assicurazione che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione
costituisce per il lavoro indiretto le riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al
lordo delle retrocessioni, in relazione agli impegni assunti, nel rispetto delle
disposizioni stabilite dall'ISVAP con regolamento. Si applica l'articolo 64, comma 2.
2. Fino all'emanazione dei regolamenti di cui all'articolo 42-bis,
comma 1, e 65, comma 3, le imprese costituiscono per il lavoro indiretto le riserve
tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo delle retrocessioni, in relazione agli
impegni assunti. L'iscrizione in bilancio delle riserve tecniche del lavoro indiretto e'
effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto comunicato dalle imprese cedenti.
Le imprese valutano la congruità delle riserve del lavoro indiretto affinche' risultino
sufficienti in relazione agli impegni assunti ed apportano in bilancio le eventuali
rettifiche anche tenuto conto delle esperienze passate.».
Art. 3.
Disposizioni in materia di attivi a copertura delle riserve tecniche
1. L'articolo 38 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, il primo periodo e' sostituto dal seguente:
«Le riserve tecniche del lavoro diretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' le
riserve di perequazione di cui all'articolo 37, comma 7, sono coperte con attivi di
proprietà dell'impresa.»;
b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nel rispetto delle disposizioni previste dall'ordinamento comunitario».
2. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 42-bis (Attivi a copertura delle riserve
tecniche del lavoro indiretto). - 1. Agli attivi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto dei rami vita e dei rami danni, nonche' delle riserve di perequazione
di cui all'articolo 37, comma 7, si applicano gli articoli 38, 39, 40 e 65-bis.
L'ISVAP stabilisce con regolamento le categorie di attivi, compresi gli strumenti
finanziari derivati, ammessi a copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto,
nonche' le tipologie, le modalità, i limiti di impiego e le relative quote massime.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, gli attivi a
copertura delle riserve tecniche del lavoro indiretto tengono conto del tipo di affari
assunti dall'impresa ed in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei
pagamenti dei sinistri attesi, in modo tale che sia possibile realizzare condizioni di
sufficienza, liquidità, sicurezza, qualità, redditività e correlazione degli
investimenti.
3. L'impresa e' tenuta ad una adeguata e diversificata dispersione
degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al cambiamento delle condizioni
economiche ed in particolare all'andamento dei mercati finanziari e immobiliari o
all'impatto dei sinistri catastrofali.
Art. 42-ter (Attivi a copertura delle riserve tecniche
del lavoro indiretto per le imprese di assicurazione in presenza di determinate
condizioni). - 1. Qualora ricorra una delle condizioni di cui all'articolo 46, comma
3-bis, lettere a), b) e c), agli attivi a copertura
delle riserve tecniche del lavoro indiretto dell'impresa di assicurazione che esercita
congiuntamente l'attività di riassicurazione si applica l'articolo 65.
2. Gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le
riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione devono essere gestiti ed
organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta senza possibilità di
trasferimenti.
3. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto
dall'articolo 65, comma 3, e comunque non oltre il 1° luglio 2008, alle imprese di cui al
comma 1 si applicano le disposizioni stabilite dall'articolo 42-bis, commi 2 e
3.».
Art. 4.
Margine di solvibilità
1. L'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, ne' classificate come riserve di perequazione»;
b) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,
nonche' a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di riassicurazione,
gli importi recuperabili dalle società veicolo».
2. Dopo l'articolo 44 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il
seguente:
«Art. 44-bis (Margine di solvibilità delle imprese di
assicurazione vita esercenti anche attività riassicurative). - 1. L'impresa di
assicurazione autorizzata all'esercizio dei rami vita che esercita congiuntamente
l'attività di riassicurazione, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, per il
calcolo e la costituzione del margine di solvibilità applica gli articoli 66-bis,
66-ter, 66-quater e 66-quinquies nel caso in cui ricorra una
delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti
superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti
superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle
accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».
3. All'articolo 46 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 e'
inserito il seguente:
«3-bis. L'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio
dei rami danni che esercita congiuntamente l'attività di riassicurazione dispone,
rispetto a tutte le attività esercitate, della quota di garanzia conformemente
all'articolo 66-sexies, nel caso in cui ricorra una delle seguenti condizioni:
a) i premi di riassicurazione raccolti
superano il 10 per cento dei premi totali;
b) i premi di riassicurazione raccolti
superano cinquanta milioni di euro;
c) le riserve tecniche relative alle
accettazioni in riassicurazione superano il 10 per cento delle riserve tecniche totali.».
Art. 5.
Disposizioni in materia di accesso alle attività di riassicurazione
1. L'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, le parole: «, salvo quanto previsto dal comma
4» sono soppresse;
b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Rientrano in tali operazioni la funzione di impresa di partecipazione e le attività
svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della
direttiva 2002/87/CE.»;
c) al comma 4, primo periodo, le parole: «relativamente
all'assicurazione diretta.» sono soppresse;
d) al comma 4, il secondo periodo e' soppresso.
2. Dopo l'articolo 57 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il
seguente:
«57-bis (Società veicolo). - 1. L'esercizio
dell'attività nel territorio della Repubblica da parte di società veicolo aventi sede
legale nel territorio della Repubblica e' subordinato alla preventiva autorizzazione
dell'ISVAP.
2. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sono
stabilite le condizioni per l'accesso e per l'esercizio dell'attività da parte delle
società veicolo. In particolare, il regolamento stabilisce disposizioni con riguardo a:
a) la portata dell'autorizzazione;
b) le condizioni obbligatorie da
includere nei contratti stipulati;
c) i requisiti di onorabilità e di
professionalità dei gestori della società veicolo;
d) i requisiti di professionalità ed
onorabilità degli azionisti o dei titolari di una partecipazione rilevante nella società
veicolo;
e) le procedure amministrative e
contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
f) i requisiti in materia di bilancio,
scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
g) i requisiti di solvibilità delle
società veicolo.».
Art. 6.
Disposizioni in materia di autorizzazione all'esercizio dell'attività riassicurativa
1. All'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «, nonche' per quello degli altri Stati membri o di Stati terzi.» sono sostituite dalle seguenti: «, per quello degli altri Stati membri, nel rispetto delle disposizioni relative alle condizioni di accesso in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, nonche' per quello degli Stati terzi, nel rispetto della legislazione di tali Stati.».
2. All'articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «euro un milione e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «euro tre milioni».
3. Dopo l'articolo 59 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 59-bis (Estensione ad altri rami). - 1.
L'impresa già autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa in uno o più rami
vita o danni che intende estendere l'attività ad altri rami indicati nell'articolo 2,
commi 1 o 3, deve essere preventivamente autorizzata dall'ISVAP. Si applica l'articolo 59,
comma 2.
2. Per ottenere l'estensione dell'autorizzazione l'impresa dà prova di
disporre interamente del capitale sociale minimo previsto per l'esercizio dei nuovi rami e
di essere in regola con le disposizioni relative alle riserve tecniche, al margine di
solvibilità ed alla quota di garanzia.
3. L'ISVAP determina, con regolamento, la procedura per l'estensione
dell'autorizzazione ad altri rami e il contenuto del programma di attività.
4. L'impresa non può estendere l'attività prima dell'adozione del
provvedimento che aggiorna l'albo, del quale e' data pronta comunicazione all'impresa
medesima.
Art. 59-ter (Attività in regime di stabilimento in un
altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una
sede secondaria in un altro Stato membro, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP. Nella
comunicazione e' indicato:
a) l'indirizzo della sede secondaria;
b) il nominativo e i poteri del
rappresentante generale;
c) gli Stati membri in cui intende
operare; d) un programma che illustri il tipo di attività che intende esercitare.
2. L'ISVAP, entro trenta giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di cui al comma 1, ove non ravvisi la sussistenza di elementi ostativi,
comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro interessato l'intenzione
dell'impresa di istituire una succursale in tale Stato, trasmettendo le informazioni
previste dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
3. L'ISVAP informa contestualmente l'impresa dell'avvenuta
comunicazione ai sensi del comma 2.
4. L'impresa, qualora intenda modificare il contenuto della
comunicazione di cui al comma 1, ne informa preventivamente l'ISVAP. L'ISVAP valuta la
rilevanza delle informazioni ricevute in relazione alla permanenza dei presupposti che
hanno giustificato la comunicazione di cui al comma 2 e informa l'autorità competente
dello Stato membro interessato secondo le disposizioni previste dall'ordinamento
comunitario.
Art. 59-quater (Attività in regime di prestazione di servizi in un altro Stato membro). - 1. L'impresa di riassicurazione, qualora intenda effettuare per la prima volta attività in regime di libertà di prestazione di servizi in un altro Stato membro, ne dà comunicazione all'ISVAP. Insieme alla comunicazione l'impresa trasmette un programma nel quale sono indicati gli stabilimenti dai quali l'impresa si propone di svolgere l'attività, gli Stati membri nei quali intende operare, il tipo di attività che intende esercitare.
Art. 59-quinquies (Attività in uno Stato terzo). 1.
L'impresa di riassicurazione, qualora intenda istituire una sede secondaria in uno Stato
terzo, ne dà preventiva comunicazione all'ISVAP.
2. L'ISVAP vieta all'impresa di procedere all'insediamento della sede
secondaria, qualora rilevi che la situazione finanziaria non sia sufficientemente stabile
ovvero ritenga inadeguata, sulla base del programma di attività presentato, la struttura
organizzativa della sede secondaria.
3. All'impresa che intende effettuare operazioni in regime di libertà
di prestazione di servizi in uno Stato terzo si applica l'articolo 59-quater.».
Art. 7.
Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi sede legale in un altro Stato
membro o in uno Stato terzo
1. L'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 60 (Attività in regime di stabilimento delle imprese aventi
sede legale in un altro Stato membro). - 1. L'accesso all'attività riassicurativa in
regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la
sede legale in un altro Stato membro, e' subordinato alla comunicazione all'ISVAP, da
parte dell'autorità di vigilanza di tale Stato delle informazioni e degli adempimenti
previsti dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario.
2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito
di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in
giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonche' quello di concludere e
sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel
territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo
della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica,
questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta
designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e
che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.
3. L'impresa può insediare la sede secondaria e dare inizio
all'attività nel territorio della Repubblica dal momento in cui riceve notizia
dall'autorità di vigilanza dello Stato di origine dell'avvenuta trasmissione all'ISVAP
della comunicazione di cui al comma 1.
4. L'autorità competente dello Stato membro di origine informa
l'ISVAP, secondo le disposizioni previste dall'ordinamento comunitario, di ogni modifica
del contenuto della comunicazione di cui al comma 1.».
2. Dopo l'articolo 60 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il
seguente:
«Art. 60-bis (Attività in regime di stabilimento delle
imprese aventi sede legale in uno Stato terzo). - 1. L'impresa avente sede legale in
uno Stato terzo, qualora intenda esercitare nel territorio della Repubblica l'attività
riassicurativa in regime di stabilimento, e' preventivamente autorizzata dall'ISVAP con
provvedimento pubblicato nel Bollettino.
2. L'autorizzazione e' efficace limitatamente al territorio nazionale,
salva l'applicazione delle disposizioni sulle condizioni per l'accesso all'attività
all'estero in regime di libertà di prestazione di servizi.
3. L'impresa di cui al comma 1 deve insediare nel territorio della
Repubblica una sede secondaria e nominare un rappresentante generale che abbia residenza
in Italia e che sia fornito dei poteri previsti dall'articolo 60, comma 2, nonche' del
potere di compiere le operazioni necessarie per la costituzione ed il vincolo del deposito
cauzionale previsto dal comma 5. Il rappresentante generale o, se diversa, la persona
preposta alla gestione effettiva della sede secondaria deve essere in possesso, per la
durata dell'incarico, dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti
dall'articolo 76.
4. L'ISVAP determina, con regolamento, nel rispetto di condizioni
equivalenti a quelle di cui all'articolo 59, comma 1, i requisiti e la procedura per il
rilascio dell'autorizzazione iniziale. Si applica l'articolo 59, commi 2 e 3.
5. L'ISVAP, verificata l'iscrizione nel registro delle imprese, iscrive
l'impresa in apposita sezione dell'albo, dandone pronta informazione alla stessa. Le
imprese indicano negli atti e nella corrispondenza l'iscrizione all'albo.
6. Con il regolamento di cui al comma 4 sono disciplinati i
procedimenti e le condizioni di estensione dell'attività ad altri rami e di diniego
dell'autorizzazione. Si applica l'articolo 59-bis.».
3. All'articolo 61 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Ai fini dell'esercizio dell'attività riassicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica si applica l'articolo 24, comma 4.».
Art. 8.
Regolamenti di attuazione
1. L'articolo 62 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) il comma 1 e' sostituto dal seguente:
«1. L'ISVAP determina, con regolamento, le
disposizioni relative alla formazione e alla copertura delle riserve tecniche e al margine
di solvibilità per l'esercizio dell'attività riassicurazione nel rispetto dei principi
generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis, 66-ter, 66-quater,
66-quinquies, 66-sexies e 66-septies, avuto riguardo
all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.»;
b) al comma 2, primo periodo, le parole: «relativamente
all'assicurazione diretta.» sono soppresse;
c) al comma 2, il secondo periodo e' soppresso.
2. L'articolo 64 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 64 (Riserve tecniche). - 1. L'impresa di
riassicurazione costituisce riserve tecniche alla fine di ciascun esercizio, al lordo
delle retrocessioni, sufficienti in relazione agli impegni assunti per l'insieme delle sue
attività.
2. L'ammontare delle riserve tecniche e' calcolato in conformità agli
articoli 36 e 37 ed alle relative disposizioni di attuazione. A tale fine, l'iscrizione in
bilancio delle riserve tecniche e' effettuata, in linea di principio, sulla base di quanto
comunicato dalle imprese cedenti.
3. Le imprese autorizzate ad esercitare la riassicurazione nel ramo
credito costituiscono una riserva di perequazione, destinata a coprire l'eventuale saldo
tecnico negativo conservato del ramo credito alla fine di ciascun esercizio, calcolata
secondo il metodo n. 1 di cui al punto D dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE.
4. L'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività riassicurativa
nei rami danni, salvo che nel ramo credito e cauzione, costituisce una riserva di
perequazione per rischi di calamità naturale e per i danni derivanti dall'energia
nucleare, diretta a compensare nel tempo l'andamento della sinistralità. Le condizioni e
le modalità per la costituzione della riserva di perequazione per rischi di calamità
naturale e per i danni derivanti dall'energia nucleare sono fissate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito 1'ISVAP.».
3. L'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 65 (Attivi a copertura delle riserve tecniche). - 1. Le
riserve tecniche e le riserve di perequazione di cui all'articolo 64 sono coperte con
attivi di proprietà dell'impresa. Nella scelta degli attivi l'impresa:
a) tiene conto del tipo di affari
assunti e, in particolare, della natura, dell'ammontare e della cadenza dei pagamenti dei
sinistri attesi, in modo da garantire condizioni di sufficienza, liquidità, sicurezza,
qualità, redditività e correlazione degli investimenti;
b) e' tenuta ad una adeguata e
diversificata dispersione degli attivi, in modo tale che essa possa rispondere al
cambiamento delle condizioni economiche ed in particolare all'andamento dei mercati
finanziari e immobiliari o all'impatto dei sinistri catastrofali. L'impresa valuta
l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi
ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;
c) assicura che gli investimenti in
attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato siano mantenuti in ogni
caso a livelli prudenziali;
d) utilizza gli investimenti in
strumenti derivati nella misura in cui contribuiscono ad una riduzione dei rischi di
investimento o agevolano una efficace gestione del portafoglio. Gli strumenti derivati
sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti che sono inclusi
nella valutazione degli attivi dell'impresa. L'impresa deve evitare una eccessiva
esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte di altre operazioni derivate;
e) e' tenuta ad una adeguata
diversificazione degli attivi in modo da evitare una eccessiva dipendenza da un
particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel
portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di
emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa ad una eccessiva
concentrazione di rischi.
2. In caso di attivi a copertura che rappresentano un investimento in
una società controllata, che per conto dell'impresa di assicurazione ne gestisce in tutto
o in parte gli investimenti, l'ISVAP, nel verificare la corretta applicazione delle norme
e dei principi di cui al presente articolo, tiene conto degli attivi detenuti dalla società
controllata.
3. L'ISVAP con regolamento stabilisce ulteriori disposizioni di
dettaglio in relazione ai principi di cui ai commi 1 e 2 nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario. Con il medesimo regolamento l'ISVAP fissa le condizioni per
l'impiego di crediti vantati dalle imprese di riassicurazione verso le società veicolo
quali attivi a copertura delle riserve tecniche.
4. L'ISVAP, nel caso in cui rilevi che per uno o più attivi non sono
state osservate le regole di cui al comma 1, comunica all'impresa l'inammissibilità ad
essere destinati, in tutto o in parte, a copertura delle riserve tecniche.».
4. Dopo l'articolo 65 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' inserito il
seguente:
«Art. 65-bis (Registro delle attività a copertura delle
riserve tecniche). - 1. L'impresa di riassicurazione deve tenere un registro da cui
risultano le attività a copertura delle riserve tecniche dei rami vita e dei rami danni.
In qualsiasi momento l'importo degli attivi iscritti deve essere, tenendo conto delle
annotazioni dei movimenti, almeno pari all'ammontare delle riserve tecniche.
2. Le attività poste a copertura delle riserve tecniche ed iscritte
nel registro sono riservate in modo esclusivo all'adempimento delle obbligazioni assunte
dall'impresa di riassicurazione con i contratti ai quali le riserve stesse si riferiscono.
Le attività di cui al presente comma costituiscono patrimonio separato rispetto alle
altre attività detenute dall'impresa di riassicurazione e non iscritte nel registro.
3. L'impresa di riassicurazione comunica all'ISVAP la situazione delle
attività risultante dal registro. L'ISVAP determina, con regolamento, le disposizioni per
la formazione e la tenuta del registro, con particolare riguardo all'annotazione delle
operazioni effettuate, nonche' i termini, le modalità e gli schemi per le comunicazioni
periodiche.».
5. All'articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «e dei requisiti di adeguatezza patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «e della costituzione del margine di solvibilita».
6. Dopo l'articolo 66 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti i
seguenti:
«Art. 66-bis (Margine di solvibilità disponibile).
1. L'impresa di riassicurazione dispone costantemente di un margine di solvibilità
sufficiente per la complessiva attività esercitata nel territorio della Repubblica ed
all'estero.
2. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per la
determinazione del margine di solvibilità disponibile nel rispetto delle disposizioni
dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla
normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un
conglomerato finanziario.
3. Il margine di solvibilità disponibile e' rappresentato dal
patrimonio netto dell'impresa al netto degli elementi immateriali, libero da qualsiasi
impegno prevedibile, e comprende gli elementi previsti dall'articolo 44, commi 2 e 3.
4. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea
documentazione, l'ISVAP può autorizzare a comprendere nel margine di solvibilità
disponibile, per periodi singolarmente non superiori a dodici mesi, gli ulteriori elementi
patrimoniali individuati nelle disposizioni di attuazione.
5. L'ISVAP, con regolamento, individua gli attivi dei quali non si
tiene conto, nell'ambito della determinazione del patrimonio dell'impresa agli effetti del
margine di solvibilità, nel rispetto dei principi e delle opzioni previsti dalle
modifiche alle disposizioni di attuazione della normativa comunitaria in materia di
assicurazione diretta, introdotte dal decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142.
Art. 66-ter (Prestiti subordinati, titoli a durata
indeterminata ed altri strumenti finanziari). - 1. I prestiti subordinati, i titoli a
durata indeterminata ed altri strumenti finanziari possono essere inclusi nel margine di
solvibilità disponibile, alle condizioni previste dall'articolo 45.
2. L'ISVAP individua, con regolamento, le condizioni che garantiscono
pienamente la stabilità dell'impresa di riassicurazione in presenza delle quali i titoli
a durata indeterminata, gli altri strumenti finanziari, comprese le azioni preferenziali
cumulative, ed i prestiti subordinati possono essere ammessi a costituire il margine di
solvibilità disponibile.
3. Nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nel presente
articolo le azioni preferenziali cumulative, i prestiti subordinati, i titoli a durata
indeterminata e gli altri strumenti finanziari sono ammissibili ai fini della situazione
di solvibilità corretta di un'impresa di riassicurazione e di solvibilità della relativa
controllante di cui agli articoli 217 e 218.
Art. 66-quater (Margine di solvibilità richiesto). 1. L'ISVAP disciplina, con regolamento, le regole tecniche per il calcolo del margine di solvibilità richiesto, prevedendo che le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita determinano il margine di solvibilità richiesto secondo i criteri stabiliti per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami danni, nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario relative alla riassicurazione e di quelle previste dalla normativa in materia di vigilanza supplementare delle imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario. Su motivata richiesta dell'impresa, accompagnata da idonea documentazione, l'ISVAP può autorizzare a dedurre dal margine di solvibilità richiesto, quali importi di retrocessione, gli importi recuperabili dalle società veicolo.
Art. 66-quinquies (Margine di solvibilità richiesto
per le imprese che esercitano la riassicurazione nei rami vita e danni). - 1.
L'impresa di riassicurazione che esercita la riassicurazione nei rami vita e danni
costituisce un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità
richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative.
2. Nel caso in cui il margine di solvibilità disponibile non raggiunga
il livello richiesto al comma 1, l'ISVAP adotta le misure di cui al titolo XVI.
Art. 66-sexies (Ammontare della quota di garanzia).
- 1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto rappresenta la quota di garanzia.
2. La quota di garanzia dell'impresa di riassicurazione, fermi restando
i limiti stabiliti per la misura del capitale sociale, non può essere inferiore a tre
milioni di euro.
3. La quota di garanzia e' coperta esclusivamente mediante gli elementi
patrimoniali di cui all'articolo 44, comma 2, al netto degli elementi immateriali di cui
al regolamento previsto dall'articolo 66-bis, comma 5.
4. L'importo di cui al comma 2, e' aumentato annualmente in base
all'incremento dell'indice europeo dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat, salvo che
gli incrementi siano inferiori al 5 per cento. L'ISVAP comunica con provvedimento la
misura dell'incremento.
Art. 66-septies (Riassicurazione finite). -
1. L'ISVAP, con regolamento, stabilisce specifiche disposizioni per l'esercizio
dell'attività di riassicurazione finite con riguardo a:
a) le condizioni obbligatorie da
includere nei contratti stipulati;
b) le procedure amministrative e
contabili, i meccanismi di controllo interno e di gestione dei rischi;
c) i requisiti in materia di bilancio,
scritture contabili e informazioni statistiche e prudenziali;
d) la costituzione di adeguate riserve
tecniche;
e) gli attivi a copertura delle
riserve tecniche, che tengano conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di
riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo dei previsti pagamenti dei
sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento
e la congruenza degli investimenti;
f) regole concernenti il margine di
solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e la quota di garanzia che
l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.».
7. Il regolamento di cui all'articolo 65, comma 3, del codice delle assicurazioni private, come introdotto dal comma 3 del presente articolo e' adottato entro il 1° luglio 2008. In caso di mancata adozione del regolamento di cui al periodo precedente si applicano comunque i criteri di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo 65.
Art. 9.
Attività in regime di stabilimento da parte di imprese di Stati terzi
1. La rubrica del capo II del titolo VI del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «IMPRESE DI RIASSICURAZIONE AVENTI LA SEDE LEGALE IN UNO STATO TERZO».
2. L'articolo 67 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 67 (Attività in regime di stabilimento). - 1. L'ISVAP
determina, con regolamento, le disposizioni relative alla formazione e alla copertura
delle riserve tecniche e al margine di solvibilità della sede secondaria, ai fini
dell'esercizio dell'attività di riassicurazione nel territorio della Repubblica, nel
rispetto dei principi generali previsti dagli articoli 63, 64, 65, 66, 66-bis,
66-ter, 66-quater, 66-quinquies, 66-sexies e 66-septies,
avuto riguardo all'esigenza di sana e prudente gestione dell'impresa.».
Art. 10.
Disposizioni in materia di bilanci
1. All'articolo 88, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «ed alle sedi secondarie di imprese aventi sede legale in uno Stato membro autorizzate ad esercitare nel territorio della Repubblica la sola riassicurazione» sono soppresse.
Art. 11.
Vigilanza sulla gestione tecnica e finanziaria delle imprese di riassicurazione
1. Alla rubrica dell'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «riassicurazione» e' inserita la seguente: «italiane».
2. L'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 2, dopo la parola: «situazione» e inserita la
seguente: «tecnica» e dopo le parole: «copertura delle stesse» sono aggiunte, in fine,
le seguenti: «, nonche' al possesso del margine di solvibilita»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Alle imprese di cui al comma 1 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 192, commi 3 e 4.».
3. Dopo l'articolo 195 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono inseriti
i seguenti:
«Art. 195-bis (Imprese di riassicurazione di altri Stati
membri). - 1. Le imprese di riassicurazione che hanno la sede legale in altri Stati
membri sono soggette alla vigilanza prudenziale della autorità dello Stato membro di
origine anche per l'attività svolta in regime di stabilimento o in regime di libertà di
prestazione di servizi nel territorio della Repubblica.
2. Fermo restando quanto disposto al comma 1, l'ISVAP, qualora accerti
che l'impresa di riassicurazione non rispetta le disposizioni della legge italiana che e'
tenuta ad osservare, ne contesta la violazione e le ordina di conformarsi alle norme di
legge e di attuazione.
3. Qualora l'impresa non si conformi alle norme di legge e di
attuazione, l'ISVAP ne informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine,
chiedendo che vengano adottate le misure necessarie a far cessare le violazioni.
4. Quando manchino o risultino inadeguati i provvedimenti dell'autorità
dello Stato di origine, quando le irregolarità commesse possano pregiudicare interessi
generali, l'ISVAP può adottare nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dopo averne
informato l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, le misure necessarie,
compreso il divieto di stipulare nuovi contratti di riassicurazione in regime di
stabilimento o di libertà di prestazione di servizi.
5. Qualora l'impresa di riassicurazione che ha commesso l'infrazione
operi attraverso una sede secondaria o possieda beni nel territorio della Repubblica, le
sanzioni amministrative applicabili in base alle disposizioni della legge italiana sono
adottate nei riguardi della sede secondaria o mediante confisca dei beni presenti in
Italia.
6. Le misure che comportano sanzioni o restrizioni all'esercizio
dell'attività in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi sono
notificate all'impresa interessata. Nelle comunicazioni con l'ISVAP l'impresa di
riassicurazione fa uso della lingua italiana.
7. Delle misure adottate l'ISVAP ordina la menzione, a spese
dell'impresa di riassicurazione su quotidiani o attraverso altri sistemi di pubblicità
individuati nel provvedimento, per il periodo di tempo ritenuto necessario. Dei
provvedimenti adottati l'ISVAP informa l'autorità di vigilanza dello Stato membro di
origine.
Art. 195-ter (Imprese di riassicurazione di Stati terzi). - 1. Le sedi secondarie delle imprese di riassicurazione che hanno sede legale in Stati terzi sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP per l'attività svolta nel territorio della Repubblica.».
4. All'articolo 197, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «di altri Stati membri o» sono soppresse.
Art. 12.
Vigilanza sulle operazioni straordinarie delle imprese di riassicurazione
1. All'articolo 198 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3 e 5, lettera d), le parole: «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
2. All'articolo 199 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2, 3, lettera b), 4, lettera b) e 5, lettera b), le parole: «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
3. All'articolo 200, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
4. All'articolo 201 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nei commi 2 e 4, lettera b), le parole: «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
5. All'articolo 202, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in un altro Stato membro o» e «delle attività a copertura delle riserve tecniche e» sono soppresse.
Art. 13.
Cooperazione con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri
1. L'articolo 203 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole:
«un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «un'altra
impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole:
«un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
e) al comma 2, dopo le parole: «ad un'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
2. Alla rubrica dell'articolo 204 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
3. All'articolo 204, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «di riassicurazione,».
4. L'articolo 205 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazioni»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazioni»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
5. L'articolo 206 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «un'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole:
«dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole:
«dall'impresa di assicurazione» sono inserite le parole: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole:
«l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole:
«l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
e) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «imprese
di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
f) al comma 2, lettera b), dopo le parole:
«un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
g) al comma 2, lettera c), dopo le parole:
«l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
6. L'articolo 207 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
7. L'articolo 208 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) la lettera a) del comma 1 e' sostituita dalla
seguente:
«a) di ogni autorizzazione
all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa rilasciata ad un'impresa di
assicurazione o di riassicurazione di nuova costituzione che sia controllata, direttamente
o indirettamente, da imprese di assicurazione o di riassicurazione aventi la sede legale
in uno Stato terzo;»;
b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «da parte
di imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo
le parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di
riassicurazione»;
c) al comma 1, secondo capoverso, dopo la lettera b),
dopo le parole: «ad un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di
riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «in cui imprese di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione», dopo le parole: «una
impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le
parole: «in imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di
riassicurazione».
Art. 14.
Attività di vigilanza supplementare
1. L'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 210 (Ambito di applicazione). - 1. Per la vigilanza
supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno sede legale
nel territorio della Repubblica e che siano controllanti o partecipanti in almeno
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, in un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 217.
2. Per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di
riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e che siano
controllate da una impresa di partecipazione assicurativa, da un'impresa di assicurazione
o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 218.
3. Per la vigilanza supplementare sulle sedi secondarie che sono
istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione
che hanno sede legale in uno Stato terzo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
218, salvo, per le imprese di assicurazione, che le medesime sedi siano già soggette alla
vigilanza complessiva di solvibilità esercitata dall'autorità di un altro Stato
membro.».
2. L'articolo 211 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole:
«dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole:
«nell'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole:
«un'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Art. 15.
Disposizioni in materia di controllo interno e poteri di vigilanza
1. L'articolo 212 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o di
riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «sull'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
2. L'articolo 213 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «vigilanza
supplementare» sono soppresse le seguenti: «sull'impresa assicurativa».
3. L'articolo 214 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) all'alinea del comma 1, dopo le parole: «sull'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera a), dopo le parole:
«dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
c) al comma 1, lettera b), dopo le parole:
«l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 1, lettera c), dopo le parole:
«l'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
e) al comma 2, dopo le parole: «sull'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole:
«delle imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
f) al comma 3, dopo le parole: «sull'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Art. 16.
Attività di vigilanza sulle operazioni infragruppo
1. L'articolo 215 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di assicurazione e di
riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica, le sedi secondarie
istituite nel territorio della Repubblica da imprese di assicurazione o di riassicurazione
aventi sede legale in uno Stato terzo, sono soggette alla vigilanza dell'ISVAP sulle
operazioni infragruppo che sono realizzate tra le medesime entità e le imprese di cui
all'articolo 211, comma 1, o che intercorrono con una persona fisica che controlla o
detiene una partecipazione nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o in
un'impresa inclusa nell'area della vigilanza supplementare.»;
b) al comma 2, lettera e), dopo la parola:
«riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e di retrocessione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e sono aggiunte, in fine, le parole:
«o agli interessi delle imprese di assicurazione cedenti».
2. L'articolo 216 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 2, le parole: «comma 3» sono sostituite dalle
seguenti: «comma 4» e dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le
parole: «o per gli interessi delle imprese di assicurazione cedenti»;
b) il comma 4, e' sostituito dal seguente:
«4. L'ISVAP, qualora accerti che le operazioni
soggette a comunicazione periodica successiva o quelle per le quali e' stata omessa la
comunicazione preventiva producono o rischiano di produrre effetti negativi per la
solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione o pregiudizio per gli
interessi degli assicurati e degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative ordina
all'impresa di assicurazione o di riassicurazione di porre in atto le misure idonee a
rimuovere tali conseguenze negative o pregiudizievoli, assegnando a tal fine un termine
congruo.».
Art. 17.
Disposizioni in materia di solvibilità corretta
1. L'articolo 217 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
b) al comma 3, dopo le parole: «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
2. L'articolo 218 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se un'impresa di partecipazione
assicurativa, un'impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in uno
Stato terzo e' a sua volta controllata da una o più imprese di partecipazione
assicurativa, di assicurazione o di riassicurazione aventi sede legale in uno Stato terzo,
la verifica della solvibilità della controllante può essere effettuata solo a livello
dell'ultima impresa controllante che sia un'impresa di partecipazione assicurativa o
un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo.»;
c) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nella verifica di cui al comma 1, vanno
incluse tutte le imprese controllate o partecipate dall'impresa di partecipazione
assicurativa, dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente sede legale in uno
Stato terzo.»;
d) al comma 5, dopo le parole: «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
3. L'articolo 219 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «imprese
di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 1, lettera c), le parole: «delle imprese
di riassicurazione controllate o partecipate aventi sede legale nel territorio della
Repubblica o in un altro Stato membro,» sono soppresse;
c) al comma 1, lettera d), dopo le parole: «impresa
di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
4. L'articolo 220 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Se un'impresa di assicurazione o di
riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, e un'altra impresa di assicurazione o di
riassicurazione con sede legale in un altro Stato membro sono controllate dalla stessa
impresa di partecipazione assicurativa o dalla stessa impresa di assicurazione o di
riassicurazione avente sede legale in uno Stato terzo, l'ISVAP può esonerare l'impresa di
assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 210, comma 2, dall'obbligo di
effettuare la verifica della solvibilità della controllante, se l'Istituto ha concordato
con le autorità degli altri Stati membri interessati di attribuire l'esercizio della
vigilanza supplementare all'autorità di vigilanza dell'altro Stato membro.».
Art. 18.
Misure di salvaguardia
1. L'articolo 221 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo la parola: «impresa» sono inserite le
seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»;
b) al comma 3, lettera b), dopo le parole:
«prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «o gli interessi delle imprese di
assicurazione cedenti».
2. All'articolo 222, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione»;
3. L'articolo 223 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «dell'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o qualora i diritti delle imprese di
assicurazione cedenti siano a rischio per effetto del deterioramento della posizione
finanziaria dell'impresa di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «politica di riassicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di retrocessione»;
c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione»
sono inserite le seguenti «o di riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «alla qualità dei contratti
di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di retrocessione», dopo le parole:
«nel caso in cui i contratti di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «o di
retrocessione» e le parole: «di modesta entita» sono sostituite dalle seguenti:
«limitato»;
e) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
«5-bis. L'ISVAP non rilascia
attestazioni di solvibilità dell'impresa di riassicurazione, alla quale ha richiesto il
piano di risanamento finanziario, fino a quando ritenga che gli impegni dell'impresa
derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio.».
4. L'articolo 224 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «crediti di assicurazione»,
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «dell'impresa»
sono inserite le seguenti: «di assicurazione e di riassicurazione»;
b) al comma 3, dopo la parola: «impresa» sono inserite le
seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
5. All'articolo 225, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «prestazioni assicurative» sono inserite le seguenti: «, delle imprese di assicurazione cedenti» e dopo le parole: «all'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
6. L'articolo 226 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti «e di riassicurazione» e le parole: «e delle imprese di
riassicurazione che hanno sede legale in altri Stati membri o in Stati terzi» sono
soppresse;
c) al comma 3, dopo le parole: «impresa di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
d) al comma 4, dopo le parole: «impresa di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
7. L'articolo 227 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «all'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, dopo le parole: «imprese di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
8. L'articolo 228 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 1, dopo le parole: «un'impresa di assicurazione»
sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione» e dopo le parole: «all'impresa di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole
«dall'impresa di assicurazione» sono inserite le seguenti: «o di riassicurazione».
Art. 19.
Misure di risanamento
1. All'articolo 229, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
2. All'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
3. All'articolo 231, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo la parola: «impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
4. All'articolo 232, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione».
5. All'articolo 233, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «dell'impresa» sono inserite le seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione».
Art. 20.
Decadenza e revoca dell'autorizzazione
1. All'articolo 244, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in un altro Stato membro o» sono soppresse.
Art. 21.
Liquidazione coatta amministrativa
1. All'articolo 245, comma 7, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo le parole: «imprese di assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione».
2. La rubrica dell'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente «Trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione o da contratti di riassicurazione».
3. L'articolo 258 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' modificato come
segue:
a) al comma 2, dopo le parole: «impresa» sono inserite le
seguenti: «di assicurazione o di riassicurazione» e dopo le parole: «crediti di
assicurazione» sono inserite le seguenti: «e di riassicurazione»;
b) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. In caso di liquidazione
coatta amministrativa dell'impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti
conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti
alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.».
4. La rubrica dell'articolo 259 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e' sostituita dalla seguente: «Ulteriori disposizioni per il trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione».
5. All'articolo 264, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le parole: «in uno Stato membro o,» sono soppresse.
Art. 22.
Sanzioni
1. All'articolo 309 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o
in Stati terzi e che esercitano l'attività assicurativa oltre i limiti
dell'autorizzazione in violazione degli articoli 11, 12, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 28 e 29,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.
Le imprese che hanno sede legale nel territorio della Repubblica o in Stati terzi e che
esercitano l'attività riassicurativa oltre i limiti dell'autorizzazione in violazione
degli articoli 57, 57-bis, 58, 59-bis, 59-ter, 59-quater,
59-quinquies e 60-bis, sono punite con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro diecimila ad euro centomila.».
2. All'articolo 310 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 1 e'
sostituito dal seguente:
«1. L'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 30, 31,
commi 1, 3 e 6, 32, 33, 34, commi 1, 3 e 4, 36, 37, 37-bis, 38, 39, 40, 41, 42,
42-bis, 42-ter, 43, 48, 49, 56, 57-bis, 62, 63, 64, 65, 65-bis,
66-septies, 67, 87, 119, comma 2, ultimo periodo, 189, comma 1, 190, comma 1,
191, 196, comma 2, 197, 211, 212, 213, 217, 218, 219, 348 e 349, comma 1, o delle relative
norme di attuazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila
ad euro cinquantamila.».
Art. 23.
Copertura finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto legislativo non devono derivare maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo i soggetti pubblici interessati provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.