Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 14 aprile 2003 -
Supplemento Ordinario n. 61
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
(Finalita)
1. Il presente decreto e' diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della societa' dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.
2. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:
a) i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi
con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle
disposizioni in materia di tributi nonche' la regolamentazione
degli aspetti tributari dei servizi della societa'
dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico;
b) le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo
al trattamento dei dati personali nel settore delle
telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al
decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive
modificazioni;
c) le intese restrittive della concorrenza;
d) le prestazioni di servizi della societa' dell'informazione
effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo
spazio economico europeo;
e) le attivita', dei notai o di altre professioni, nella misura in
cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei
pubblici poteri;
f) la rappresentanza e la difesa processuali;
g) i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta
pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie,
le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come
definiti dalla normativa vigente, nonche' quelli nei quali
l'elemento aleatorio e' prevalente.
3. Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonche' in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizi della societa' dell'informazione": le attivita'
economiche svolte in linea -on line-, nonche' i servizi definiti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986,
n. 317, e successive modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio
della societa' dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente
un'attivita' economica mediante una stabile organizzazione per un
tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle
tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono
di per se' uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi
professionali e non, utilizza un servizio della societa'
dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere
accessibili informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalita'
non riferibili all'attivita' commerciale, imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione
destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi
o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto
che esercita un'attivita' agricola, commerciale, industriale,
artigianale o una libera professione. Non sono di per se'
comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attivita'
dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di
dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale
impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo
indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
g) "professione regolamentata": professione riconosciuta ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319;
h) "ambito regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori
di servizi o ai servizi della societa' dell'informazione,
indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro
specificamente destinate. L'ambito regolamentato riguarda le
disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto
concerne:
1) l'accesso all'attivita' di servizi della societa'
dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche
e i regimi di autorizzazione o di notifica;
2) l'esercizio dell'attivita' di un servizio della societa'
dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti
il comportamento del prestatore, la qualita' o i contenuti del
servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicita' e
ai contratti, ovvero alla responsabilita' del prestatore.
2. L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti
riguardanti le attivita' in linea e non comprende i requisiti legali
relativi a:
a) le merci in quanto tali, nonche' le merci, i beni e i prodotti per
le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di
cui all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione
di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli
autorizzatori di qualunque specie;
b) la consegna o il trasporto delle merci;
c) i servizi non prestati per via elettronica.
3. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorita' indipendenti di settore.
Art. 3
(Mercato Interno)
1. I servizi della societa' dell'informazione forniti da un prestatore stabilito sul territorio italiano si conformano alle disposizioni nazionali applicabili nell'ambito regolamentato e alle norme del presente decreto.
2. Le disposizioni relative all'ambito regolamentato di cui all'articolo 2, comma 1 , lettera h), non possono limitare la libera circolazione dei servizi della societa' dell'informazione provenienti da un prestatore stabilito in un altro Stato membro.
3. Alle controversie che riguardano il prestatore stabilito si applicano le disposizioni del regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.
Art. 4
(Deroghe all'articolo 3)
1. Le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 3, non si applicano nei seguenti casi:
a) diritti d'autore, diritti assimilati, diritti di cui alla legge 21
febbraio 1989, n. 70, e al decreto legislativo 6 maggio 1999, n.
169, nonche' diritti di proprieta' industriale;
b) emissione di moneta elettronica da parte di istituti per i quali
gli Stati membri hanno applicato una delle deroghe di cui
all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 2000/46/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'avvio,
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli
istituti di moneta elettronica;
c) l'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 85/611/CEE, in materia
di pubblicita' degli organismi di investimento collettivo in
valori mobiliari;
d) all'attivita' assicurativa di cui all'articolo 30 e al titolo IV
della direttiva 92/49/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sui
danni, agli articoli 7 e 8 della direttiva 88/357/CEE, seconda
direttiva sulle assicurazioni sui danni; al titolo IV della
direttiva 92/96/CEE, terza direttiva sulle assicurazioni sulla
vita, e all'articolo 4 della direttiva 90/619/CEE, la seconda
direttiva sulle assicurazioni sulla vita, come modificate dalla
direttiva 2002/83/CE;
e) facolta' delle parti di scegliere la legge applicabile al loro
contratto;
f) obbligazioni contrattuali riguardanti i contratti conclusi dai
consumatori;
g) validita' dei contratti che istituiscono o trasferiscono diritti
relativi a beni immobili nei casi in cui tali contratti devono
soddisfare requisiti formali;
h) ammissibilita' delle comunicazioni commerciali non sollecitate per
posta elettronica.
Art. 5
(Deroghe)
1. La libera circolazione di un determinato servizio della
societa' dell'informazione proveniente da un altro Stato membro puo'
essere limitata, con provvedimento dell'autorita' giudiziaria o degli
organi amministrativi di vigilanza o delle autorita' indipendenti di
settore, per motivi di:
a) ordine pubblico, per l'opera di prevenzione, investigazione,
individuazione e perseguimento di reati, in particolare la tutela
dei minori e la lotta contro l'incitamento all'odio razziale,
sessuale, religioso o etnico, nonche' contro la violazione della
dignita' umana;
b) tutela della salute pubblica;
c) pubblica sicurezza, compresa la salvaguardia della sicurezza e
della difesa nazionale;
d) tutela dei consumatori, ivi compresi gli investitori.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 possono essere adottati se,
nel caso concreto, sono:
a) necessari riguardo ad un determinato servizio della societa'
dell'informazione lesivo degli obiettivi posti a tutela degli
interessi pubblici di cui al comma 1, ovvero che costituisca un
rischio serio e grave di pregiudizio agli stessi obiettivi;
b) proporzionati a tali obiettivi.
3. Fatti salvi i procedimenti giudiziari e gli atti compiuti
nell'ambito di un'indagine penale, l'autorita' competente, per il
tramite del Ministero delle attivita' produttive ovvero l'autorita'
indipendente di settore, deve, prima di adottare il provvedimento:
a) chiedere allo Stato membro di cui al comma 1 di prendere
provvedimenti e verificare che essi non sono stati presi o che
erano inadeguati;
b) notificare alla Commissione europea e allo Stato membro di cui al
comma 1, la sua intenzione di adottare tali provvedimenti. Dei
provvedimenti adottati dalle autorita' indipendenti, e' data
periodicamente comunicazione al Ministero competente.
4. In caso di urgenza, i soggetti di cui al comma 3 possono derogare alle condizioni poste nello stesso comma. I provvedimenti, in tal caso, sono notificati nel piu' breve tempo possibile alla Commissione e allo Stato membro, insieme ai motivi dell'urgenza.
Art. 6
(Assenza di autorizzazione preventiva)
1. L'accesso all'attivita' di un prestatore di un servizio della societa' dell'informazione e il suo esercizio non sono soggetti, in quanto tali, ad autorizzazione preventiva o ad altra misura di effetto equivalente.
2. Sono fatte salve le disposizioni sui regimi di autorizzazione che non riguardano specificatamente ed esclusivamente i servizi della societa' dell'informazione o i regimi di autorizzazione nel settore dei servizi delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, dalla cui applicazione sono esclusi i servizi della societa' dell'informazione.
Art. 7
(Informazioni generali obbligatorie)
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti
per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in
modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle
Autorita' competenti le seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore
e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso,
compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attivita' economiche,
REA, o al registro delle imprese;
e) gli elementi di individuazione, nonche' gli estremi della
competente autorita' di vigilanza qualora un'attivita' sia
soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il
prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui e' stato
rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di
condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalita'
di consultazione dei medesimi;
g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione
considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore
eserciti un'attivita' soggetta ad imposta;
h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle
tariffe dei diversi servizi della societa' dell'informazione
forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di
consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;
i) l'indicazione delle attivita' consentite al consumatore e al
destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora
un'attivita' sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della
prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza
d'uso.
2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1.
3. La registrazione della testata editoriale telematica e' obbligatoria esclusivamente per le attivita' per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.
Art. 8
(Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale)
1. In aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici
beni e servizi, le comunicazioni commerciali che costituiscono un
servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte integrante,
devono contenere, sin dal primo invio, in modo chiaro ed
inequivocabile, una specifica informativa, diretta ad evidenziare:
a) che si tratta di comunicazione commerciale;
b) la persona fisica o giuridica per conto della quale e' effettuata
la comunicazione commerciale;
c) che si tratta di un'offerta promozionale come sconti, premi, o
omaggi e le relative condizioni di accesso;
d) che si tratta di concorsi o giochi promozionali, se consentiti, e
le relative condizioni di partecipazione.
Art. 9
(Comunicazione commerciale non sollecitata)
1. Fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, e dal decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, le comunicazioni commerciali non sollecitate trasmesse da un prestatore per posta elettronica devono, in modo chiaro e inequivocabile, essere identificate come tali fin dal momento in cui il destinatario le riceve e contenere l'indicazione che il destinatario del messaggio puo' opporsi al ricevimento in futuro di tali comunicazioni.
2. La prova del carattere sollecitato delle comunicazioni commerciali e' onere del prestatore.
Art. 10
(Uso delle comunicazioni commerciali nelle professioni regolamentate)
1. L'impiego di comunicazioni commerciali che costituiscono un servizio della societa' dell'informazione o ne sono parte, fornite da chi esercita una professione regolamentata, deve essere conforme alle regole di deontologia professionale e in particolare, all'indipendenza, alla dignita', all'onore della professione, al segreto professionale e alla lealta' verso clienti e colleghi.
Art. 11
(Esclusioni)
1. Il presente decreto non si applica a:
a) contratti che istituiscono o trasferiscono diritti relativi a beni
immobili, diversi da quelli in materia di locazione;
b) contratti che richiedono per legge l'intervento di organi
giurisdizionali, pubblici poteri o professioni che implicano
l'esercizio di pubblici poteri;
c) contratti di fideiussione o di garanzie prestate da persone che
agiscono a fini che esulano dalle loro attivita' commerciali,
imprenditoriali o professionali;
d) contratti disciplinati dal diritto di famiglia o di successione.
Art. 12
(Informazioni dirette alla conclusione del contratto)
1. Oltre agli obblighi informativi previsti per specifici beni e
servizi, nonche' a quelli stabiliti dall'articolo 3 del decreto
legislativo 22 maggio 1999, n. 185, il prestatore, salvo diverso
accordo tra parti che non siano consumatori, deve fornire in modo
chiaro, comprensibile ed inequivocabile, prima dell'inoltro
dell'ordine da parte del destinatario del servizio, le seguenti
informazioni:
a) le varie fasi tecniche da seguire per la conclusione del
contratto;
b) il modo in cui il contratto concluso sara' archiviato e le
relative modalita' di accesso;
c) i mezzi tecnici messi a disposizione del destinatario per
individuare e correggere gli errori di inserimento dei dati prima
di inoltrare l'ordine al prestatore;
d) gli eventuali codici di condotta cui aderisce e come accedervi per
via telematica;
e) le lingue a disposizione per concludere il contratto oltre
all'italiano;
f) l'indicazione degli strumenti di composizione delle controversie.
2. Il comma 1 non e' applicabile ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
3. Le clausole e le condizioni generali del contratto proposte al destinatario devono essere messe a sua disposizione in modo che gli sia consentita la memorizzazione e la riproduzione.
Art. 13
(Inoltro dell'ordine)
1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della societa' dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica.
2. Salvo differente accordo tra patti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili.
3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilita' di accedervi.
4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti.
Art. 14
(Responsabilita' nell'attivita' di semplice trasporto - Mere conduit-)
1. Nella prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio,
o nel fornire un accesso alla rete di comunicazione, il prestatore
non e' responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che:
a) non dia origine alla trasmissione;
b) non selezioni il destinatario della trasmissione;
c) non selezioni ne' modifichi le informazioni trasmesse.
2. Le attivita' di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al comma 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo alla trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario a tale scopo.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa, avente funzioni di vigilanza, puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 15
(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione temporanea - caching)
1. Nella prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione, consistente nel trasmettere, su una rete di
comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio,
il prestatore non e' responsabile della memorizzazione automatica,
intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo
di rendere piu' efficace il successivo inoltro ad altri destinatari a
loro richiesta, a condizione che:
a) non modifichi le informazioni;
b) si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni;
c) si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni,
indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle
imprese del settore;
d) non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente
riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati
sull'impiego delle informazioni;
e) agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha
memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga
effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni sono
state rimosse dal luogo dove si trovavano inizialmente sulla rete
o che l'accesso alle informazioni e' stato disabilitato oppure che
un organo giurisdizionale o un'autorita' amministrativa ne ha
disposto la rimozione o la disabilitazione.
2. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa aventi funzioni di vigilanza puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 16
(Responsabilita' nell'attivita' di memorizzazione di informazioni - hosting-)
1. Nella prestazione di un servizio della societa'
dell'informazione, consistente nella memorizzazione di informazioni
fornite da un destinatario del servizio, il prestatore non e'
responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un
destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
a) non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attivita' o
l'informazione e' illecita e, per quanto attiene ad azioni
risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che
rendono manifesta l'illiceita' dell'attivita' o dell'informazione;
b) non appena a conoscenza di tali fatti, su comunicazione delle
autorita' competenti, agisca immediatamente per rimuovere le
informazioni o per disabilitarne l'accesso.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorita' o il controllo del prestatore.
3. L'autorita' giudiziaria o quella amministrativa competente puo' esigere, anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attivita' di cui al comma 1, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
Art. 17
(Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza)
1. Nella prestazione dei servizi di cui agli articoli 14, 15 e 16, il prestatore non e' assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni che trasmette o memorizza, ne' ad un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attivita' illecite.
2. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16,
il prestatore e' comunque tenuto:
a) ad informare senza indugio l'autorita' giudiziaria o quella
amministrativa avente funzioni di vigilanza, qualora sia a
conoscenza di presunte attivita' o informazioni illecite
riguardanti un suo destinatario del servizio della societa'
dell'informazione;
b) a fornire senza indugio, a richiesta delle autorita' competenti,
le informazioni in suo possesso che consentano l'identificazione
del destinatario dei suoi servizi con cui ha accordi di
memorizzazione dei dati, al fine di individuare e prevenire
attivita' illecite.
3. Il prestatore e' civilmente responsabile del contenuto di tali servizi nel caso in cui, richiesto dall'autorita' giudiziaria o amministrativa avente funzioni di vigilanza, non ha agito prontamente per impedire l'accesso a detto contenuto, ovvero se, avendo avuto conoscenza del carattere illecito o pregiudizievole per un terzo del contenuto di un servizio al quale assicura l'accesso, non ha provveduto ad informarne l'autorita' competente.
Art. 18
(Codici di condotta)
1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali, professionali o di consumatori promuovono l'adozione di codici di condotta che trasmettono al Ministero delle attivita' produttive ed alla Commissione Europea, con ogni utile informazione sulla loro applicazione e sul loro impatto nelle pratiche e consuetudini relative al commercio elettronico.
2. Il codice di condotta, se adottato, e' reso accessibile per via telematica e deve essere redatto, oltre che in lingua italiana e inglese, almeno in un'altra lingua comunitaria.
3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita la protezione dei minori e salvaguardata la dignita' umana.
Art. 19
(Composizione delle controversie)
1. In caso di controversie, prestatore e destinatario del servizio della societa' dell'informazione possono adire, anche organi di composizione extragiudiziale che operano anche per via telematica. Tali organi, se operano in conformita' ai principi previsti dall'ordinamento comunitario e da quello nazionale, sono notificati, su loro richiesta, alla Commissione dell'unione Europea per l'inserimento nella Rete europea di composizione extragiudiziale delle controversie.
2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano alla Commissione Europea, nonche' al Ministero delle attivita' produttive, che provvede a darne comunicazione alle Amministrazioni competenti per materia, le decisioni significative che adottano sui servizi della societa' dell'informazione, nonche' ogni altra informazione su pratiche, consuetudini od usi relativi al commercio elettronico.
Art. 20
(Cooperazione)
1. Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, il punto di contatto nazionale che fornisce assistenza e collaborazione agli Stati membri e alla Commissione. Il punto di contatto e' accessibile anche per via telematica.
2. Il Ministero delle attivita' produttive, provvede affinche' sul
proprio sito siano rese tempestivamente disponibili, per le
Amministrazioni pubbliche, per i destinatari e per i fornitori di
servizi:
a) le informazioni generali sui diritti ed obblighi contrattuali e
sui meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di
controversie, nonche' sui codici di condotta elaborati con le
associazioni di consumatori iscritte nell'elenco di cui
all'articolo 5 della legge 30 luglio 1998, n. 281;
b) gli estremi delle autorita', organizzazioni o associazioni presso
le quali possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza;
c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a
controversie sui servizi della societa' dell'informazione,
comprese quelle adottate dagli organi di composizione
extragiudiziale, nonche' informazioni su pratiche, consuetudini od
usi relativi al commercio elettronico.
Art. 21
(Sanzioni)
1. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di cui agli articoli 7, 8, 9, 10 e 12 sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 10.000 euro.
2. Nei casi di particolare gravita' o di recidiva i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati.
3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto di accertamento delle violazioni di cui al comma 1 e' presentato al Ministero delle attivita' produttive, fatta salva l'ipotesi di cui all'articolo 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Art. 22
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.