(ultimo comma)
(ulteriore riformulazione)
Emendamenti totalmente assorbiti:
Emendamenti totalmente assorbiti:
Emendamenti parzialmente assorbiti:
Emendamenti totalmente assorbiti:
Emendamenti totalmente assorbiti:
Emendamenti parzialmente assorbiti:
ART 124.
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite e il Consiglio superiore della magistratura amministrativa esercitano le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, la formazione, le assegnazioni e i passaggi di funzione dei magistrati ordinari e dei magistrati amministrativi. I Consigli possono esprimere pareri sui disegni di legge di iniziativa del Governo prima della loro presentazione alle Camere, quando ne venga fatta richiesta dal Ministro della giustizia, e non possono adottare atti di indirizzo politico.
Spettano a ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura ordinaria e al Consiglio superiore della magistratura amministrativa le funzioni amministrative riguardanti l'aggiornamento professionale, i trasferimenti e le promozioni, rispettivamente, dei giudici ordinari, dei magistrati del pubblico ministero e dei magistrati amministrativi.
Conseguentemente:
all'articolo 125, al terzo comma, dopo la parola: «ordinaria», aggiungere le parole: «a sezioni riunite».
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
«I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono svolgere attività arbitrali o di controllo né essere distaccati presso ministeri o altre pubbliche amministrazioni, fatta eccezione per il Ministero della giustizia, i Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa e le amministrazioni che svolgono attività imparziale o di garanzia. La legge determina le incompatibilità con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti».
L'Ufficio di giudice ordinario ed amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. Fermo restando che i giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono svolgere attività arbitrali o di controllo né essere distaccati presso ministeri o altre pubbliche amministrazioni, la legge può stabilire i casi in cui possono svolgere attività diverse da quelle d'ufficio. Non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni né essere assegnati, per i successivi cinque anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti.
La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, ispirati ai principi dell'oralità, della concentrazione e dell'immediatezza. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità e davanti a giudice terzo. La legge ne assicura la ragionevole durata.
Nel procedimento penale la legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare dal suo difensore le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
La legge assicura che la custodia cautelare in carcere venga eseguita in appositi istituti.
Le legge istituisce pubblici uffici di assistenza legale al fine di garantire ai non abbienti il diritto di agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La disposizione del quarto comma dell'articolo 130-bis si applica a decorrere dal quarto anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge costituzionale.
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale sono emanate leggi per l'attuazione del quarto comma dell'articolo 130-bis.
Scalia C. 124.20, Borrometi C. 124.27, Meloni C. 124.12, Olivieri C. 124.19, Novelli C. 124.2, Cento C. 124.8, Gardiol C. 124.42, Pecoraro Scanio C. 124.40, Veltri C. 124.9, Marino S. 124.11, Russo Spena S. 124.23, Malavenda C. 124.74.
Emendamenti parzialmente assorbiti:
Meloni C. 127.38, Scognamiglio S. 127.12.
Emendamenti totalmente assorbiti:
Zecchino, S. 130.207, Veltri C. 130.8, Vendola C. 130.14, Cambursano C. 130.17, Fontan C. 130.37, Pecoraro Scanio C. 130.38, Maiolo C. 130.40, Pivetti C. 130.46, Ossicini S. 130.6, Zecchino S. 130.7, Marino S. 130.16, Valentino S. 130.18, Moro S. 130.25, Scopelliti S. 130.103, Centaro S. 130.202, Ronconi S. 130.205, Malavenda C. 130.57.
Emendamento parzialmente assorbito:
Bertoni S. 131.19.
Boato C. 130.01, Parenti C. 131.53.
Emendamenti parzialmente assorbiti:
Boato C. 130.02, Bertoni S. 131.19, Fassone S. 131.17, Meloni C. 131.27, Altea C. 131.109, Ronconi S. 131.206.
Emendamenti totalmente assorbiti:
Acquarone C. 131.105, Cerulli Irelli C. 131.58, Parenti C. 131.60, Pivetti C. 131.74, Besostri S. 131.36, Russo S. 131.10, Pera S. 131.203, Malavenda C. 131.127.
Bertoni S. 131.19, Pisapia C. 131.5 e 11, Parenti C. 131.6, Lisi C. 131.5, Boato C. 131.17, Soda C. 131.01, Senese S. 131.01, Salvi S. 131.03.
Emendamento parzialmente assorbito:
Zecchino S. 132.206.
A. Cossutta C. 132.2, Veltri C. 132.10, Olivieri C. 132.12, Parrelli C. 132.15, Cambursano C. 132.18, Borrometi C. 132.24, Novelli C. 132.19, Pecoraro Scanio C. 132.31, Bertoni S. 132.9, Marino S. 132.12, Malavenda C. 132.92, Novelli C. 132.1, A. Cossutta C. 132.5, Parenti C. 132.6, Pivetti C. 132.35, Li Calzi C. 132.23, Russo Spena S. 132.18, Lisi S. 132.22, Malavenda C. 132.93.
Emendamenti parzialmente assorbiti:
Buttiglione C. 133.2, Parenti C. 133.3.
Boato C. 133.4, C. Carrara C. 133.6.
Emendamenti assorbiti:
Brignone S. 135.32, Fontan C. 135.69, Boato C. 135.14, Pastore S. 135.208, Pastore S. 135.201, Antolini S. 135.53 e Fontan C. 135.124.
Centaro S. 135.205, D'Amico C. 135.01.
Emendamento parzialmente assorbito:
Lubrano di Ricco S. 136.11.