DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI
GIOVEDI' 23 OTTOBRE 1997


Articoli riformulati.


ART 79.


Le pubbliche amministrazioni operano nell'interesse dei cittadini, secondo principi di imparzialità, ragionevolezza e trasparenza. Sono distinte dagli organi di direzione politica, che ne determinano gli indirizzi e i programmi e ne verificano i risultati.
Le pubbliche amministrazioni agiscono in base alle norme del diritto privato, salve le eccezioni previste dalla legge per ragioni di interesse pubblico. Sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato a terzi, secondo le regole del diritto civile.
L'organizzazione delle pubbliche amministrazioni è disciplinata da regolamenti, statuti e atti di organizzazione individuati dalla legge istitutiva, in base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.
I procedimenti amministrativi sono disciplinati con regolamenti, sulla base di principi generali stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere. Sono garantiti la conclusione del procedimento entro un termine congruo e con decisione espressa e motivata; il diritto all'informazione e all'accesso ad atti e documenti e la partecipazione dei cittadini; l'individuazione del responsabile del procedimento; i rimedi sostitutivi in caso di inerzia.


ART. 82.

Per l'esercizio di funzioni di garanzia o di vigilanza in materia di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione la legge può istituire apposite autorità.
Il Senato della Repubblica elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle Autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.
Le autorità riferiscono alle Camere sui risultati dell'attività svolta.


ART. 82-bis.

La Banca d'Italia svolge le sue funzioni in materia monetaria e di vigilanza sul sistema creditizio in condizioni di autonomia e indipendenza.


ART. 82-ter.

Il Difensore civico è organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione.


ART. 83.

Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo.
La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabiliti dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e alle Assemblee regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo.
L'Avvocatura dello Stato rappresenta, patrocina ed assiste in giudizio le amministrazioni dello Stato e svolge le altre funzioni stabilite dalla legge.


ART. 134.

La Corte costituzionale giudica:


a) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni;


b) sulle controversie relative alla legittimità costituzionale dei regolamenti che disciplinano l'organizzazione dell'amministrazione statale;


c) sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;


d) sui conflitti di attribuzione in cui siano parti Province e Comuni, nei casi e con le modalità stabiliti con legge costituzionale;


e) sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione;


f) sui ricorsi in materia di elezione del Presidente della Repubblica e delle relative cause di ineleggibilità e incompatibilità;


g) sui ricorsi in materia di elezione dei componenti delle due Camere, nei casi stabiliti dalla Costituzione;


h) sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge e dei referendum sulle proposte di legge di iniziativa popolare;


i) sui ricorsi per la tutela, nei confronti dei pubblici poteri, dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, secondo condizioni, forme e termini di proponibilità stabiliti con legge costituzionale.


ART. 135.

La Corte costituzionale è composta da venti giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; cinque giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; cinque giudici sono nominati dal Senato della Repubblica; cinque giudici sono nominati da un collegio formato dai rappresentanti di Regioni, Province e Comuni che integrano il Senato della Repubblica in sessione speciale.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o presso Autorità di garanzia e di vigilanza.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio di qualsiasi professione e con ogni altra carica ed ufficio.
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni la Corte può organizzarsi in sezioni, determinandone le competenze.
Nei giudizi di accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, ventuno membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Senato della Repubblica compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.


ART. 136.

Le decisioni della Corte costituzionale sono pubblicate con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici.
Quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge o di un regolamento, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.
La sentenza è comunicata alle Camere, al Governo ed alle Assemblee regionali interessate, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.


ART. 137.

La legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme e i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, nonché le garanzie di indipendenza dei giudici della Corte costituzionale.
La legge costituzionale stabilisce altresì condizioni, limiti e modalità di proposizione della questione di legittimità costituzionale delle leggi, per violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, da parte di un quinto dei componenti di una Camera.
Con legge sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte.
Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.


Emendamenti assorbiti.


ART. 82.

Emendamenti parzialmente assorbiti:
Acquarone C. 82.30 (Emendamento che prevede il referto al Parlamento sull'attività svolta dalle Autorità di garanzia).


ART. 82-bis.

Emendamenti parzialmente assorbiti:
Guerzoni S. 81.0.100, p. 195, Boato C. 82.02, p. 203, Peretti C. 83.77, p. 220, Comino C. 83.03, Speroni S. 83.0.9 (entrambi a p. 223), Giorgetti C. 83.04 e 83.02, Greco S. 83.0.5, Vegas S. 83.0.4, Passigli S. 83.0.200, Villone S. 83.0.2, Guerzoni S. 83.0.7 (tutti a p. 224), Elia S. 83.0.1, Marzano C. 83.09 (entrambi a p. 225); (Emendamenti che prevedono la costituzionalizzazione della Banca d'Italia).


ART. 82-ter.

Emendamenti parzialmente assorbili:
Leccese C. 80.79, Pieroni S. 80.1 (entrambi a p. 186), Rotelli S. 82.203, p. 197, Boato C. 82.01, p. 202, Selva C. 82.03, Rivolta C. 82.05, Maiolo C. 82.07 (tutti a p. 203), S. 83.0.300 (manca l'indicazione del firmatario) e Villone S. 83.0.6 (entrambi a p. 225); (Emendamenti che prevedono la costituzionalizzazione del difensore civico).


ART. 82-quater.

Emendamenti parzialmente assorbiti:
Benedetti Valentini C. 81.06, p. 191, Mastella C. 81.016, Nania C. 81.01, Testa C. 81.013, Masi C. 81.011, Bordon C. 81.07 (tutti a p. 192), Alemanno C. 81.05, Benedetti Valentini C. 81.04, Li Calzi C. 81.012, Jervolino Russo C. 81.02 (tutti a p. 193), Alemanno C. 81.03 e 81.08, Mastella C. 81.017 (tutti a p. 194), Pagliuca C. 81.014, p. 195, Duva S. 82.0.2, p. 203, Monticone S. 82.0.1, p. 204, Elia S. 82.0.200, Monticone S. 82.0.1, Carmelo Carrara C. 82.06 (tutti a p. 204), Parrelli C. 83.23, p. 214, Angelici C. 83.01, p. 220, Crema C. 83.05, Marini S. 83.0.100, Spini C. 83.07, Nieddu S. 83.0.8, Maceratini S. 83.0.11 (tutti a p. 221), Napoli Roberto S. 83.0.203, La Loggia S. 83.0.201, Duva S. 83.0.10, Pasquali S. 83.0.12 (tutti a p. 222), Giovanardi C. 83.06, D'Onofrio S. 83.0.202 (tutti a p. 223); (Emendamenti che reintroducono la costituzionalizzazione del CNEL).


ART. 134.

Emendamenti assorbiti:
Elia S. 134.207 e Brancati C. 134.16 (tutti a p. 251).

Emendamenti parzialmente assorbiti:
D'Amico C. 134.2 (p. 246), Galati C. 134.45 (p. 257), Manca C. 134.20 (p. 246), Bordon C. 134.10 (p. 251), Frau C. 134.19, Taradash C. 134.48, Giorgetti C. 134.7, Danieli S. 134.19 (tutti a p. 245), Manca C. 134.34 e Mattarella C. 134.24 (tutti a p. 252).


ART. 135.

Emendamenti assorbiti:
Brignone S. 135.32, Fontan C. 135.69 (tutti a p. 268), Boato C. 135.14 (p. 275), Pastore S. 135.208 (p. 279), Pastore S. 135.201, Antolini S. 135.53 e Fontan C. 135.124 (tutti a p. 280).

Emendamenti parzialmente assorbiti:
Centaro S. 135.205 (p. 275), D'Amico C. 135.01 (p. 281).


ART. 136.

Emendamenti parzialmente assorbiti:
Lubrano di Ricco S. 136.11 (p. 284).