Articoli riformulati dal Comitato ristretto. Titolo II IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ART. 67. Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale e diretto. Sono elettori tutti i cittadini che abbiano raggiunto la maggiore età. ART. 68. Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato. Rappresenta l'unità della Nazione e ne garantisce l'indipendenza e l'integrità. Vigila sul rispetto della Costituzione. Assicura il rispetto dei trattati e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. ART. 69. Il Presidente della Repubblica: a) presiede il Consiglio Supremo per la politica estera e la difesa, istituito con legge approvata dalle due Camere, e ha il comando delle Forze armate; b) nomina il Primo ministro, tenendo conto dei risultati delle elezioni della Camera dei deputati; c) su proposta del Primo ministro nomina e revoca i ministri; d) autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo; e) promulga le leggi. Può, prima della promulgazione, chiedere una nuova deliberazione, con messaggio motivato alle Camere. Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata; f) emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti del Governo. Può chiederne il riesame; se il Governo li approva nuovamente, il decreto o il regolamento deve essere emanato; g) indice le elezioni delle Camere e ne fissa la prima riunione; h) indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione; i) può inviare messaggi alle Camere; l) dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento in seduta comune; m) può concedere grazia e commutare le pene; n) decreta le nomine previste dalla Costituzione e dalla legge, che indica i casi nei quali queste avvengono su proposta del Governo; o) accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorre, l'autorizzazione delle Camere. ART. 70. Il Presidente della Repubblica è eletto per sei anni. Può essere rieletto una sola volta. Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni di età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata. Il Presidente del Senato, il novantesimo giorno precedente la scadenza del mandato, indice l'elezione, che deve aver luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il trentesimo giorno precedente la scadenza. Le candidature sono presentate da un gruppo parlamentare delle Camere, ovvero da cinquecentomila elettori, o da parlamentari, rappresentanti italiani nel Parlamento europeo, consiglieri regionali, presidenti di Province e sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite con legge approvata dalle due Camere. Con legge approvata dalle due Camere sono regolati i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni radiotelevisive al fine di assicurare la parità di condizioni tra i candidati. È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza, si procede il quattordicesimo giorno successivo al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti. In caso di morte o di impedimento permanente, da accertare ai sensi dell'articolo 72, di un candidato, il Presidente del Senato dichiara il rinvio delle elezioni e la riapertura del procedimento elettorale. L'elezione deve avvenire tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo alla dichiarazione del rinvio. Il Presidente della Repubblica assume le funzioni l'ultimo giorno del mandato del Presidente uscente, prestando giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. In caso di elezioni per vacanza della carica, il Presidente assume le funzioni il settimo giorno successivo a quello della proclamazione dei risultati elettorali. ART. 71. La legge approvata dalle due Camere prevede disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati del Presidente della Repubblica e gli interessi pubblici. A tal fine la legge individua le situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità. L'assegno e la dotazione del Presidente della Repubblica sono determinati con legge approvata dalle due Camere. ART. 72. Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato. In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indìce entro dieci giorni l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica. L'elezione deve avere luogo in una data compresa tra il sessantesimo e il novantesimo giorno successivo al verificarsi dell'evento o della dichiarazione di impedimento. L'impedimento permanente del Presidente della Repubblica è dichiarato all'unanimità da un collegio composto dal Presidente del Senato della Repubblica, dal Presidente della Camera dei deputati e dal Presidente della Corte costituzionale. ART. 73. Il Presidente della Repubblica può, sentiti i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, indire le elezioni della Camera dei deputati prima del termine ordinario, nel caso di dimissioni del Governo ai sensi dell'articolo 76. La Camera dei deputati non può essere sciolta nell'ultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica. Se il termine ordinario scade nel periodo predetto, la durata della Camera dei deputati è prorogata. Le elezioni della nuova Camera dei deputati si svolgono entro sei mesi dall'elezione del Presidente della Repubblica. Il potere di cui al primo comma non può essere esercitato durante l'anno che segue le elezioni della Camera dei deputati, qualora siano avvenute successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica. Se il termine della legislatura scade nel penultimo semestre del mandato del Presidente della Repubblica, le elezioni della Camera dei deputati sono anticipate del tempo necessario per precedere di dodici mesi quella del Presidente della Repubblica. ART. 74. Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento della Camera dei deputati, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi, dei decreti aventi valore di legge e dei regolamenti, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi alle Camere, le nomine che sono attribuite al Presidente della Repubblica dalla Costituzione, e quelle per le quali la legge non preveda la proposta del Governo. ART. 75. Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi membri. Con legge costituzionale sono regolate le procedure del giudizio avanti la Corte costituzionale e le sanzioni penali e costituzionali. Per atti diversi da quelli compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, il Presidente della Repubblica risponde penalmente, secondo la procedura stabilita con legge costituzionale, previa autorizzazione deliberata dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 94. Titolo III IL GOVERNO Sezione I Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri. ART. 76. (cfr. art. 77). Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Governo dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle Forze armate, nell'ambito delle norme della Costituzione e della legge. Il Primo ministro dirige l'azione del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Presenta alle Camere i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri. I ministri dirigono i ministeri e le altre unità amministrative alle quali siano preposti, nell'ambito delle direttive del Primo ministro. Rispondono individualmente degli atti di loro competenza. I ministeri possono essere istituiti per le materie riservate alla competenza dello Stato. (Da coordinare con articolo 115). La legge approvata dalle due Camere determina la incompatibilità tra cariche di governo ed uffici o attività pubbliche e private e detta le disposizioni idonee ad evitare conflitti tra gli interessi privati dei membri del Governo e gli interessi pubblici. ART. 77. (cfr. art. 76). Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone alle Camere il suo programma. La Camera dei deputati esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale dalla maggioranza assoluta. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione. Tale termine è di ventiquattro ore quando la mozione è presentata in occasione dell'esposizione programmatica di cui al precedente comma. Non sono ammesse mozioni di sfiducia contro singoli ministri. Il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica nei seguenti casi: a) elezione della Camera dei deputati; b) mancata approvazione, da parte della Camera dei deputati, della fiducia chiesta dal Governo ai sensi del regolamento della Camera dei deputati; c) approvazione della mozione di sfiducia di cui al terzo comma. Il Primo ministro presenta altresì le dimissioni del Governo all'atto dell'assunzione delle funzioni da parte del Presidente della Repubblica. Comportano dimissioni del Governo le dimissioni o la morte del Primo ministro ovvero il suo impedimento permanente, accertato dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. ART. 78. Il Primo ministro e i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, insieme a coloro che in tali reati concorrono, previa autorizzazione del Senato della Repubblica, secondo le norme stabilite con legge approvata dalle due Camere. Elenco degli emendamenti assorbiti. ART. 67. Emendamenti totalmente assorbiti: Andreotti S. 67.4. ART. 68. Emendamenti totalmente assorbiti: Paissan ed altri C. 68.8; Pieroni ed altri S. 68.2. ART. 69. Emendamenti totalmente assorbiti: Crema ed altri C. 69.95; Marini S. 69.101. ART. 70. Emendamenti parzialmente assorbiti: Cossiga S. 70.9; Paissan ed altri C. 70.34; Pieroni S. 70.5; Salvi, relatore, S. 70.25. ART. 72. Emendamenti totalmente assorbiti: Salvi, relatore, S. 72.2. ART. 73. Emendamenti totalmente assorbiti: Salvi, relatore, S. 73.11. ART. 74. Emendamenti totalmente assorbiti: Rebuffa ed altri C. 74.13. ART. 75. Emendamenti parzialmente assorbiti: Salvi, relatore, S. 75.8. ART. 76. Emendamenti parzialmente assorbiti: Boato C. 77.8. ART. 77. Emendamenti totalmente assorbiti: Salvi, relatore, S. 76.25; Salvi, relatore, S. 76.26.
Titolo II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
ART. 67.
IL GOVERNO
Sezione I
Il Primo ministro e il Consiglio dei ministri.
ART. 76.
(cfr. art. 77).
(cfr. art. 76).