DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI
MARTEDI' 21 OTTOBRE 1997

Articoli riformulati dal Comitato ristretto.


Sostituire gli articoli 64 e il 65 con il seguente:


ART. 64.

Comuni, Province e Regioni stabiliscono e applicano, sulla base della legge approvata dalle due Camere, tributi ed entrate propri. Essi dispongono, inoltre, di una quota non inferiore alla metà del gettito complessivo delle entrate tributarie erariali, escludendo dal computo le risorse da riservare, anno per anno, alle esigenze indivisibili della comunità nazionale indicate nel comma 3. Dispongono, infine, di trasferimenti perequativi senza vincoli di destinazione, qualora ricorrano le condizioni previste dal quarto comma.
La legge approvata dalle due Camere dispone su base pluriennale modalità di partecipazione della Regione, delle Province e dei Comuni al gettito dei tributi erariali riferibile al territorio regionale. Questa fonte di entrata integra i proventi dei tributi propri, sino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggiore capacità fiscale per abitante e in riferimento alle spese per le funzioni ordinarie che Regioni, Province e Comuni devono svolgere. La quota di partecipazione ai tributi erariali così definita è applicata uniformemente a tutte le Regioni. Con la medesima legge sono stabiliti i modi e le forme di collaborazione di Regioni, Province e Comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali al cui gettito essi partecipano.
Sono sottratte al computo dei tributi erariali da ripartire tra Stato, Regioni, Province e Comuni le risorse destinate:


a)
al servizio del debito pubblico;


b)
a far fronte a calamità naturali e ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese;


c)
a interventi volti a favorire uno sviluppo economico e sociale equilibrato sul territorio nazionale, secondo quanto deliberato con legge approvata dalle due Camere;


d)
a costituire il fondo perequativo di cui al comma successivo.


Con legge approvata dalla due Camere è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui la Regione, la Provincia e il Comune sono tenuti. Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie, alle Province e ai Comuni, di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità. La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili; tali parametri sono stabiliti per un periodo pluriennale.
I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati dalla legge approvata dalle due Camere allo Stato alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.

Il relatore.


ART. 91.

La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un'Assemblea regionale, salvo quanto previsto dall'articolo 97.

La relatrice.


ART. 112.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare altre leggi. La legge di bilancio stabilisce l'equilibrio annuale e pluriennale dei conti dello Stato e per il complesso delle amministrazioni pubbliche. Le proposte di modifica al bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la decisione annuale di finanza pubblica sono ammesse nel rispetto dell'equilibrio di bilancio fissato.
Le leggi in materia di contabilità pubblica non possono essere modificate da leggi di spesa o di entrata.
Le leggi che comportano nuovi o maggiori oneri indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino effetti finanziari a maggioranza assoluta dei componenti.

La relatrice.


Elenco degli emendamenti assorbiti.


ART. 64.

Emendamenti totalmente assorbiti: Folloni S.65.27; Misserville S.65.40; Rigo S.65.26; Savelli C.65.69; Fontan C.65.70; Carrara C.65.71; Rossetto C.65.72 e C.65.73; Malavenda C.65.117; C. Carrara C.64.100; Caveri C.64.101; Folloni S.64.56; Tarolli S.64.38; Speroni S.64.88; Malavenda C.64.184; C. Carrara C.64.161; Malavenda C.64.199.
Emendamenti parzialmente assorbiti: Peretti C. 64.61; Giovanardi C. 64.45; D'Onofrio S.64.49; Rivolta C.64.67; Ruffino C.64.67 e C.64.50; Camerini S.64.52; Vegas S.64.25; Giovanardi C.64.45; Rotelli S.64.63.


ART. 112.

Emendamenti totalmente assorbiti: Comino ed altri C. 112.64; Speroni ed altri S. 112.44; Manis ed altri S. 112.2, Manis ed altri S. 112.62; Grillo e Greco S. 112.30; Cossiga S. 112.38; Magnalbò ed altri S. 112.42; Misserville S. 112.200.
Emendamenti parzialmente assorbiti: Coviello ed altri S. 112.12.