DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI
GIOVEDI' 2 OTTOBRE 1997

Articoli riformulati dal Comitato ristretto.


ART. 86.


Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla relativa popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti. Ad ogni Regione sono comunque attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.


ART. 97.

Il Senato della Repubblica in sessione speciale è integrato da consiglieri regionali, provinciali e comunali eletti in ciascuna Regione in numero pari a quello dei relativi senatori, secondo criteri stabiliti con legge approvata dalle due Camere, in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza degli enti interessati. I collegi elettorali sono formati rispettivamente da componenti dei consigli regionali, provinciali e comunali, sulla base dei voti espressi per l'elezione dei consigli stessi.
La sessione speciale è convocata per l'esame dei disegni di legge relativi a legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni e province; coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; tutela di imprescindibili interessi nazionali nelle materie attribuite alla competenza legislativa delle Regioni.
Sui disegni di legge approvati dal Senato, la Camera dei deputati delibera in via definitiva, salvo che si tratti di materie riservate all'approvazione delle due Camere.
I rappresentanti di cui al primo comma non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.


ART. 97-bis.

È istituita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni formata da Ministri, presidenti di Regioni, di Province e Sindaci, per promuovere intese ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di governo.
La Conferenza è convocata dal Primo ministro, che la presiede, o dal Vice Presidente, eletto tra i rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni.


Elenco degli emendamenti assorbiti.


ART. 86.


Interamente assorbiti: Pisanu ed altri C. 86.88; Ballaman e Balocchi C. 86.103; Malavenda C. 86.178.
Parzialmente assorbiti: Bressa ed altri C. 86.94.


ART. 97.

Parzialmente assorbiti: Mussi ed altri C. 97.72; Salvi ed altri S. 97.19.


ART. 97-bis.

Parzialmente assorbiti: Mattarella ed altri C. 97.03; Elia ed altri S. 97.0.101.