DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI
MARTEDI' 30 SETTEMBRE 1997

Articoli riformulati dal Comitato ristretto.


ART. 108.


In casi straordinari di necessità ed urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge, recanti misure di carattere specifico, di contenuto omogeneo e di immediata applicazione, concernenti sicurezza nazionale, pubbliche calamità, norme finanziarie, al di fuori delle materie riservate alle leggi che devono essere approvate dalle due Camere.
Tali provvedimenti non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, riportare in vigore disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale salvo che per vizi del procedimento, conferire deleghe legislative, attribuire poteri regolamentari in materie già disciplinate con legge.
Il giorno stesso della sua adozione il decreto è presentato per la conversione in legge alla Camera dei deputati che, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione non sono convertiti in legge dalla Camera dei deputati, il cui regolamento assicura che entro tale termine si proceda alla votazione finale. I decreti non possono essere modificati se non per la copertura degli oneri finanziari.
La Camera dei deputati può regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.


ART. 109.

Il Parlamento in seduta comune delibera lo stato di guerra, conferisce al Governo i poteri necessari e stabilisce, ove occorra, di prorogare la durata delle Camere.
La Camera dei deputati delibera, su proposta del Governo, l'impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali per le finalità consentite dalla Costituzione.


ART. 110.

L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera.
La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.
L'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.


ART. 111.

È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che importano modificazioni di leggi o dispongono su materie riservate alla legge.
Il Governo deposita gli altri trattati presso la Camera dei deputati e, per le rispettive attribuzioni, presso il Senato della Repubblica.
Un terzo dei componenti di ciascuna Camera può chiedere, entro trenta giorni, che le Camere deliberino sull'autorizzazione alla ratifica.
Il Governo informa periodicamente le Camere sulle negoziazioni in corso, salvo che l'interesse della Repubblica non ne imponga la riservatezza.


ART. 112.

Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare la legislazione in materia. Le modifiche ai disegni di legge che costituiscono le misure annuali di finanza pubblica sono ammesse nei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
La legge di contabilità generale dello Stato determina le regole per la redazione dei bilanci e dei rendiconti e disciplina le leggi in materia di entrata e di spesa, prevedendo il principio della compensazione degli effetti finanziari. Non può essere modificata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio né dalle leggi di spesa o di entrata.
Le leggi che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate indicano i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione nell'osservanza dei limiti stabiliti per il ricorso all'indebitamento con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, le Camere possono approvare disposizioni che comportino maggiori oneri a maggioranza assoluta dei componenti.


ART. 113.

Sono presentati alla Camera dei deputati i disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, finanza e tributi, contabilità pubblica e coordinamento della finanza statale, regionale e locale, fondi perequativi.
I disegni di legge approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica (eventualmente: integrato dai rappresentanti dei Comuni, delle Province e delle Regioni).
Sulle modifiche proposte dal Senato della Repubblica delibera in via definitiva la Camera dei deputati.


ART. 114.

Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un terzo dei suoi componenti.
Per lo svolgimento dell'inchiesta nomina tra i propri componenti una Commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi.
Le Commissioni di inchiesta procedono alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.


ART. 115.

L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero e le attribuzioni dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.
Il Governo disciplina con regolamenti l'organizzazione della amministrazione statale.
Nelle materie non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può adottare regolamenti. Nelle medesime materie la legge, con determinazione dei principi essenziali di disciplina della materia, può autorizzare i regolamenti ad abrogare e modificare norme di legge.
Con regolamento si provvede altresì all'esecuzione e all'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
Con legge approvata dalle due camere sono stabiliti i procedimenti di formazione e le modalità di pubblicazione dei regolamenti.
I regolamenti di cui al secondo comma sono sottoposti a giudizio di legittimità costituzionale nelle stesse forme e con le stesse modalità previste per le leggi.


TITOLO V

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA
ALL'UNIONE EUROPEA


ART. 116.

L'Italia partecipa, in condizioni di parità con gli altri Stati e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, al processo di unificazione europea; promuove e favorisce un ordinamento fondato sui principi di democrazia e di sussidiarietà.
Si può consentire a limitazioni di sovranità con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera. La legge è sottoposta a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla sua pubblicazione, ne facciano domanda un terzo dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.


ART. 117.

Le Camere concorrono a definire gli indirizzi di politica europea.
A. Il Governo sottopone alle Camere le proposte di atti comunitari.
B. Il Governo informa periodicamente le Camere dei procedimenti di formazione delle norme e degli atti comunitari.


ART. 118.

Le Regioni, nelle materie di competenza e nei modi stabiliti dalla legge, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti comunitari e provvedono alla loro attuazione ed esecuzione.
La legge disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo dello Stato.
Se una competenza regionale è illegittimamente lesa da un atto comunitario, la Regione può chiedere che il Governo ricorra presso gli organi giurisdizionali europei.


Elenco degli emendamenti assorbiti.


ART. 108.


Integralmente assorbiti: Palma ed altri C. 108.6; Manca ed altri C. 108.36; Grillo e Greco S. 108.14; Cossiga S. 108.22; Elia ed altri S. 108.42a; Antonio Pepe C. 108.9; Marinacci e Dentamaro C. 108.45; Dentaniaro e Marinacci S. 108.18; Massa ed altri C. 108.2; Rigo S. 108.46.
Parzialmente assorbiti Olivieri e Cacciari C. 108.6.


ART. 109.

Integralmente assorbiti: Marinacci e Dentamaro C. 109.16; Dentamaro e Marinacci S. 109.7; Folloni ed altri S. 109.22; Bedin S. 109.18.


ART. 113.

Integralmente assorbiti: Lucchese C. 113.37; Carmelo Carrara ed altri C. 113.74; Fontan ed altri C. 113.51; Tarolli S. 113.23; Malavenda C. 113.84; Carmelo Carrara ed altri C. 113.42; Lucchese ed altri C. 113.38; Zeller ed altri C. 113.26; Acierno C. 113.29; Fontan ed altri C. 113.53; Malavenda C. 113.86; Tarolli S. 113.300; Thaler Ausserhofer ed altri S. 113.35; Fontan ed altri C. 113.54; Malavenda C. 113.88.
Parzialmente assorbiti: Folloni ed altri S. 113.513; Pasquali S. 113.16/a; Carmelo Carrara ed altri C. 113.41; Giovanardi ed altri C. 113.68; D'Onofrio ed altri S. 113.21; Bordon ed altri C. 113.30; Cusimano S. 113.15; Benedetti Valentini C. 113.23; Fontan ed altri C. 113.52; Pivetti C. 113.78.


ART. 114.

Integralmente assorbiti: Novelli C. 114.1; Boato C. 114.7; Malavenda C. 114.47.


ART. 116.

Parzialmente assorbiti: Carmelo Carrara ed altri C. 116.17; Marinacci e Dentamaro C. 116.33; Dentamaro e Marinacci S. 116.2.


ART. 118.

Integralmente assorbiti: Detomas ed altri C. 118.18; Thaler Aussehofer S. 118.15; Boato C. 118.7; Turroni e Pecoraro Scanio C. 118.31.
Parzialmente assorbiti: Andreolli e Robol S. 118.4.