DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI
VENERDI' 26 SETTEMBRE 1997

Articoli riformulati dal Comitato ristretto.

ART. 105.


È indetto referendum popolare per deliberare l'approvazione di una proposta di legge ordinaria di iniziativa popolare presentato da almeno ottocentomila elettori, quando entro due anni dalla presentazione le Camere non abbiano deliberato su di essa. Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo precedente.
La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al primo comma.


ART. 106.

Hanno diritto di partecipare al referendum i cittadini elettori.
La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge approvata dalle due Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum. Determina il numero massimo di referendum da svolgere in ciascuna consultazione popolare.


ART. 107.

L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di princìpi e criteri direttivi, per la duratamassima di due anni e con previsione dei relativi oneri finanziari.


Elenco degli emendamenti assorbiti.


ART. 105.


Primo comma, emendamenti integralmente assorbiti: Possa C. 105. 39; Vegas S. 105. 8.