DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA DI
GIOVEDI' 25 SETTEMBRE 1997

Articoli riformulati dal Comitato ristretto


ART. 84.


Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.
La legge promuove l'equilibrio della rappresentanza elettiva tra i sessi.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.


ART. 85.


Il numero dei deputati è di quattrocento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni
hanno compiuto i ventuno anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.


ART. 86.


Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale.
Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i trentacinque anni di età.
Il numero dei senatori elettivi è di duecento.
Ad ogni Regione sono attribuiti quattro senatori; il Molise ne ha due e la Valle d'Aosta uno.
La ripartizione dei restanti seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla popolazione quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.


ART. 87.


La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non nei casi previsti dalla Costituzione.


ART. 88.


L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.
Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.


ART. 89.


Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei suoi componenti.


ART. 90.


Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna Camera e il Parlamento in seduta comune possono deliberare, presente la maggioranza dei loro componenti, di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non è presente un terzo dei componenti e se non sono approvate dalla maggioranza dei partecipanti al voto, salvo che la Costituzione o i regolamenti delle Camere prescrivano una maggioranza speciale.
I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.
Il regolamento garantisce i diritti delle opposizioni in ogni fase dell'attività parlamentare; disciplina la designazione da parte delle stesse dei presidenti delle Commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia; dispone l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte e iniziative autonomamente determinate con riserva di tempi e previsione del voto finale.


ART. 91.


La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di deputato o di senatore.
Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere ovvero ad una Camera e ad un'Assemblea regionale.


ART. 92.


Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.
Contro le relative deliberazioni l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni.


ART. 93.


Ogni componente del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.


ART. 94.


I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio o a causa delle loro funzioni.
Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per utilizzare in giudizio conversazioni, comunicazioni o corrispondenza delle quali sono parte componenti delle Camere e per sottoporre i medesimi a forme di intercettazione, registrazione o sequestro di corrispondenza.


ART. 95.


I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata dalle due Camere.


ART. 96.


Spetta al Senato della Repubblica l'elezione di tre giudici della Corte costituzionale, dei componenti di nomina parlamentare dei Consigli superiori della magistratura, nonché ogni elezione o nomina attribuita al Parlamento.
Nei casi stabiliti con legge approvata dalle due Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle Commissioni competenti, sulle proposte di nomina di competenza del Governo.


ART. 98.


La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere.
Sono approvate dalle due Camere le leggi che riguardano:


a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;


b) istituzione e disciplina delle Autorità di garanzia e di vigilanza;


c) elezioni nazionali ed europee;


d) diritti fondamentali civili e politici e libertà inviolabili della persona;


e) informazione, comunicazione radiotelevisiva;


f) norme penali, norme processuali, ordinamenti giudiziari e ordinamento delle giurisdizioni;


g) concessione di amnistia e di indulto;


h) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Province.


Sono altresì approvate dalle due Camere le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e di delegazione legislativa nelle medesime materie, nonché tutte le altre leggi previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.


ART. 99.


L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascuna Assemblea regionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.


ART. 100.


I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li esamina e, se approvati, li trasmette al Senato della Repubblica.
Il Senato, a richiesta di un terzo dei suoi componenti, presentata entro 10 giorni dalla trasmissione, esamina il disegno di legge. Entro i 30 giorni successivi delibera e può proporre modifiche sulle quali la Camera dei deputati decide in via definitiva.


ART. 100-bis.


La legge regola le procedure con cui il Governo propone alle Camere la codificazione delle leggi vigenti nei vari settori.
I regolamenti delle Camere dispongono l'improcedibilità dei disegni di legge che intervengono nelle materie già codificate, senza procedere, in modo espresso, alla modifica o integrazione dei relativi testi.


ART. 101.


Quando i disegni di legge devono essere approvati dalle due Camere, sono presentati al Senato della Repubblica, che li esamina e li trasmette alla Camera dei deputati.
Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso, le disposizioni modificate sono assegnate a una speciale Commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi Presidenti in modo da ri-specchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.
Il testo deliberato dalla Commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera con la sola votazione finale.


ART. 102.


Ogni disegno di legge presentato o trasmesso ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi, e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
I regolamenti delle Camere stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in Commissione è sottoposto alla Camera per l'approvazione dei singoli articoli senza dichiarazione di voto nonché per l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto.
Su richiesta del Governo sono con priorità iscritti all'ordine del giorno di ciascuna Camera i disegni di legge presentati o accettati dal Governo. Il Governo può chiedere che un disegno di legge sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dai regolamenti. Può altresì chiedere che, decorso il termine, ciascuna Camera deliberi su ogni articolo nel testo proposto dal Governo medesimo.


ART. 103.


Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione ovvero entro il termine più breve da esse stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.


ART. 104.


È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione totale o parziale di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono ottocentomila elettori o cinque Assemblee regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.
La proposta sottoposta a referendum deve avere ad oggetto disposizioni normative omogenee. La Corte costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte centomila firme o dopo che siano divenute esecutive le deliberazioni delle cinque Assemblee regionali.


Elenco degli emendamenti inammissibili

I seguenti emendamenti o articoli aggiuntivi presentano profili di inammissibilità:


Pecoraro Scanio C. 84. 77 (p. 14), che riproduce, con modifiche, il testo vigente del primo comma dell'articolo 48 della Costituzione;


Fontan C. 104. 03, C. 104. 04 e C. 104. 05 (tutti a p. 248), che, consentendo l'attribuzione dell'indipendenza o di particolari forme di autonomia alle Regioni tramite referendum popolare, incidono sulla materia disciplinata dall'articolo 5 della Costituzione;


Malavenda C. 109. 25 (p. 276) e C. 109. 29 (p. 277), che, pur formalmente riferito alla potestà del Parlamento di deliberare lo stato di guerra, stabilisce in realtà le ipotesi tassative al verificarsi delle quali lo Stato italiano può ricorrere alla guerra, con ciò incidendo sulla stessa materia disciplinata dall'articolo 11 della Costituzione;


Teresio Delfino C. 112. 47 (p. 302), che, con l'attribuire alla Repubblica il compito di promuovere lo sviluppo economico e civile del Paese attraverso la manovra di bilancio pubblico e la stabilità monetaria, introduce principi relativi ai rapporti economici di cui al Titolo III della prima parte della Costituzione (in particolare, articolo 41, terzo comma);


Greco S. 112. 57 (p. 302), che, stabilendo finalità e criteri di utilizzo dei beni pubblici e del provento dei tributi, nonché limiti qualitativi alle spese pubbliche, introduce principi relativi ai rapporti economici di cui al Titolo III della prima parte della Costituzione (in particolare, articoli 41, terzo comma, 42, primo comma, e 53);


Gubert S. 112. 40 (p. 313), Masi C. 112. 32 (p. 316), Riccio C. 113. 25 e Basini S. 113. 19 (entrambi a p. 329), che, introducendo limiti prestabiliti e tassativi alla pressione fiscale e/o contributiva, incidono sulla stessa materia disciplinata dall'articolo 53 della Costituzione;


Martino C. 113. 01 (p. 330), che, dettando principi generali di salvaguardia dell'autonomia contrattuale privata, disciplina i rapporti economici di cui al Titolo III della prima parte della Costituzione (in particolare, articoli 41 e 42);


Mattarella C. 116. 35 (p. 356), che, consentendo a limitazioni di sovranità in favore di autorità internazionali create per mutuo soccorso diverse dall'Unione europea, incide sulla materia disciplinata dall'articolo 11 della Costituzione;


Vegas S. 116. 3 (p. 361), Masi C. 118. 01, primo periodo, e Manca C. 118. 03, primo comma (entrambi a p. 380), che, stabilendo il principio di un'economia di mercato aperta e in libera concorrenza, cui devono conformarsi la politica economica, monetaria e del cambio, attengono ai rapporti economici di cui al Titolo III della prima parte della Costituzione.


Elenco degli emendamenti assorbiti


ART. 84.


Emendamenti totalmente assorbiti, Rotelli S. 84. 50.


ART. 90.


Comma III, Rebuffa C. 90. 54, comma V, Boato C. 90. 7.


ART. 92.


Comma II, emendamenti parzialmente assorbiti: Marinacci C. 92. 23; Dentamaro S. 91. 3; Lucchese C. 92. 17; Elia S. 92. 204; Bordon C. 92. 13; Masi C. 92. 15; Manca C. 92. 24; Montagnino S. 92. 1.


ART. 93.


Emendamenti totalmente assorbiti: Rotelli S. 93. 202.


ART. 94.


III comma, emendamenti totalmente assorbiti: Marinacci C. 94. 16; Dentamaro S. 94. 7.


ART. 96.


II comma, emendamenti parzialmente assorbiti: Marinacci C. 96. 38; Dentamaro S. 96. 6.


ART. 97.


Emendamenti totalmente assorbiti: Cusimano S. 97. 13; Aleffi C. 97. 31; Lucchese C. 97. 35; Masi C. 97. 30; Palma C. 97. 32; Maiolo C. 97. 66; La Malfa C. 97. 65; Comino C. 97. 44; Lucà C. 97. 45; Giovanardi C. 97. 46; Manca C. 97. 38; Rivolta C. 97. 39; Novelli C. 97. 2; Targetti C. 97. 3; Piccolo C. 97. 4; Cento C. 97. 7; Diliberto C. 97. 8; Corleone C. 97. 11; Nardini C. 97. 12; Boccia C. 97. 13; Olivieri C. 97. 14; La Russa C. 97. 15; Savarese C. 97. 18; Carli C. 97. 40; Turroni C. 97. 41; Gardiol C. 97. 42; Pisanu C. 97. 43; Landolfi C. 97. 27; Bordon C. 97. 28; Cambursano C. 97. 29; Frau C. 97. 47; Danieli S. 97. 2; Marino S. 97. 6; Cabras S. 97. 3; Bertoni S. 97. 4; Cossiga S. 97. 5; Marri S. 97. 15; Russo Spena S. 97. 18; D'Onofrio S. 97. 20; Fumagalli Carulli S. 97. 21; Speroni S. 97. 100; De Zulueta S. 97. 301; Folloni S. 97. 302; Rotelli S. 97. 304; Terracini S. 97. 305; Rotelli S. 97. 306; Scopelliti S. 97. 307; Misserville S. 97. 200; Speroni S. 97. 101; Rigo S. 97. 102; Malavenda C. 97. 69.


ART. 100.


Comma II, emendamenti totalmente assorbiti: Paissan C. 100. 20; Pieroni S. 100. 2; Monticone S. 100. 8; Guido De Martino S. 100. 13.


ART. 100-bis.


Emendamenti parzialmente assorbiti: Mattarella C. 100. 01.


ART. 101.


Comma III, emendamenti totalmente assorbiti: Malavenda C. 101. 32.


ART. 102.


Comma I, emendamenti parzialmente assorbiti: Nesi C. 102. 4; emendamenti totalmente assorbiti: Marinacci C. 102. 19; Dentamaro S. 102. 11.


ART. 104.


Comma III, emendamenti parzialmente assorbiti: Manca C. 104. 71; emendamenti totalmente assorbiti: Fontan C. 104. 72; Carmelo Carrara C. 104. 73; Calderisi C. 104. 74; Taradash C. 104. 75; Pivetti C. 104. 76; Marinacci C. 104. 77; Misserville S. 104. 58; Scopelliti S. 104. 50; Folloni S. 104. 51; Rotelli S. 104. 31; Dentamaro S. 104. 12; Malavenda C. 104. 124; comma V, emendamenti totalmente assorbiti: Malavenda C. 104.127; Pisanu C. 104. 83; Taradash C. 104. 84; Pivetti C. 104. 85; Mancina C. 104. 86; Boato C. 104. 9; Falomi S. 104. 21; Fol-loni S. 104. 54; Scopelliti S. 104. 55; Petruccioli S. 104. 44; Rotelli S. 104. 33; Misserville S. 104. 60; Petruccioli S. 104. 26.