Primo comma.
Nel rispetto delle attività che possono essere adeguatamente svolte dall'autonoma iniziativa dei cittadini, anche attraverso le formazioni sociali, le funzioni pubbliche sono attribuite a Comuni, Province, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà e differenziazione. La titolarità delle funzioni compete rispettivamente a Comuni, Province, Regioni e Stato, secondo i criteri di omogeneità e adeguatezza.
D'Onofrio, Relatore.
Primo comma - 1^ ipotesi.
La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.
I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei cittadini.
Primo comma - 2^ ipotesi.
Comuni, Province, Regioni e Stato esercitano le loro funzioni in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto dell'autonomia delle persone e delle formazioni sociali, nonché delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime. Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle formazioni sociali.
Sostituire l'articolo 64 e l'articolo 65 con il seguente:
Comuni, Province e Regioni stabiliscono e applicano, sulla base della legge approvata dalle due Camere, i tributi e le entrate proprie e ne dispongono; utilizzano le somme ad essi devolute da altri soggetti senza vincolo di destinazione; rispondono integralmente con il proprio patrimonio delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.
Ai Comuni, alle Province e alle Regioni è attribuita e ripartita una quota pari a due terzi delle entrate tributarie erariali riferibili al territorio di ciascuna Regione, escludendo le risorse da riservare alle esigenze indivisibili della comunità nazionale, secondo le disposizioni del successivo comma.
Con legge approvata dalle due Camere si provvede alla istituzione nel bilancio dello Stato del Fondo nazionale al quale confluisce una quota di tutte le entrate tributarie erariali in misura corrispondente alle spese iscritte nel bilancio dello Stato per il servizio del debito pubblico. Con la medesima procedura è istituito il Fondo nazionale per la perequazione e la solidarietà, in misura corrispondente alle spese iscritte nel bilancio dello Stato distinguendo quelle per interventi nelle aree meno sviluppate e quelle per il riequilibrio dei servizi quando le entrate riscosse nel territorio sono insufficienti per assicurare i livelli delle prestazioni concernenti i diritti sociali che devono essere comunque garantiti in tutto il territorio nazionale. Possono essere altresì istituiti, per un solo anno, fondi nazionali straordinari destinati a far fronte a calamità naturali o ad esigenze connesse alla sicurezza del Paese. I criteri per la costituzione e la distribuzione del Fondo nazionale per la perequazione e la solidarietà sono definiti secondo parametri uniformi e oggettivamente determinabili, per un periodo almeno quadriennale, con legge approvata dalle due Camere.
I beni demaniali appartengono al Comune nel cui territorio sono ubicati, ad eccezione di quelli espressamente riservati allo Stato alle Regioni o alle Province in quanto essenziali per l'esercizio delle funzioni ad essi attribuite.
Aggiungere la seguente disposizione transitoria:
Ai fini della costituzione del Fondo nazionale per il servizio del debito pubblico, previsto dall'articolo 64, sono computate per ciascun anno anche le somme iscritte nel bilancio dello Stato per il ripiano del disavanzo delle gestioni previdenziali fino al loro risanamento secondo modalità e termini stabiliti con legge approvata dalle due Camere.
D'Onofrio, Relatore.
1. (Finanza regionale) I tributi propri della Regione sono disciplinati con legge regionale nell'ambito delle leggi approvate dalle due Camere che coordinano l'attività finanziaria e tributaria dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. La legge approvata dalle due Camere, con disciplina uniforme per tutte le Regioni e per un periodo non inferiore al quadriennio, dispone modalità di partecipazione della Regione al gettito di tributi erariali riferibile al territorio regionale. Queste fonti di entrata integrano il gettito dei tributi propri sino al raggiungimento dell'autosufficienza finanziaria per le Regioni con maggior capacità fiscale per abitante.
2. (Finanza locale) Gli enti locali dispongono di autonomia tributaria e finanziaria, disciplinata da leggi regionali e statali nell'ambito delle leggi approvate dalle due Camere che coordinano l'attività tributaria e finanziaria dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. La Regione e lo Stato adeguano la disciplina tributaria e finanziaria degli enti locali, nonché i trasferimenti ad essi conferiti in via ordinaria, alle funzioni attribuite con legge regionale e statale. I trasferimenti sono disposti, senza vincolo di destinazione, tenendo conto dello sforzo fiscale degli enti locali, nonché dell'adeguatezza e dell'efficienza con cui i compiti attribuiti devono essere svolti.
3. (Politica regionale dello Stato) Per promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale o per provvedere a scopi distinti dal normale esercizio delle funzioni spettanti alle Regioni e agli enti locali, lo Stato può, con legge approvata dalle due Camere, destinare trasferimenti straordinari a determinate Regioni ed enti locali o svolgere a loro favore attività e funzioni di natura straordinaria.
4. (Patrimonio) Le Regioni e gli enti locali hanno un proprio patrimonio. Con legge approvata dalle due Camere sono determinati i principi per l'attribuzione dei beni demaniali allo Stato, alle Regioni e agli enti locali.
5. (Bilancio) Le Regioni e gli enti locali possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento e rispondono con il loro patrimonio disponibile delle obbligazioni contratte. È esclusa ogni forma di garanzia dello Stato sui prestiti accesi dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni.
1. (Istituzione) Con legge approvata dalle due Camere è istituito un Fondo perequativo dal quale sono erogati i trasferimenti annui a favore delle comunità regionali nelle quali la capacità fiscale per abitante sia inferiore a parametri definiti dalla legge stessa, o siano superiori i costi necessari all'erogazione dei servizi cui la Regione e gli enti locali sono tenuti.
2. (Scopo) Scopo del Fondo è quello di consentire alle Regioni beneficiarie ed agli enti locali in esse compresi di svolgere le funzioni ed erogare i servizi di loro competenza ordinaria ad un livello di adeguatezza medio ed in condizioni di massima efficienza ed economicità.
3. (Distribuzione) La costituzione e la distribuzione del Fondo sono definite con legge approvata dalle due Camere secondo parametri uniformi ed oggettivamente determinabili; tali parametri sono stabiliti per un periodo almeno quadriennale. I trasferimenti dal fondo perequativo non hanno vincoli di destinazione.
Salvati.
L'articolo 66 è sostituito dal testo seguente:
«Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni di ciascuna delle Regioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la fusione di Regioni esistenti con popolazione non inferiore a due milioni di abitanti.
Con legge costituzionale, sentita l'Assemblea regionale, e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si possono creare nuove Regioni con popolazione non inferiore ad un milione di abitanti.
Con legge costituzionale, sentite le rispettive Assemblee regionali e con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate espressa mediante referendum, si può disporre la modifica dei confini e della denominazione delle Regioni esistenti, e consentire che Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed assegnati ad un'altra.
Con legge regionale, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni interessate, espressa mediante referendum, si possono istituire nuovi Comuni per scorporo da Comuni esistenti, nel rispetto dei limiti di popolazione stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere. Si può inoltre, con legge regionale, sentite le popolazioni interessate, disporre la fusione di più Comuni e modificarne la circoscrizione e la denominazione.
Con legge regionale, su iniziativa dei Comuni o delle Province interessate, si possono istituire nuove Province o modificarne la circoscrizione e la denominazione, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge approvata dalle due Camere».
D'Onofrio, Relatore.
Emendamenti integralmente assorbiti:
a) Besostri S. 66. 54 p. 494 (Emendamento che prevede la possibilità di disporre la fusione di regioni);
b) Pilo C. 66. 43, p. 496, Selva C. 66. 12, Azzolini S. 66. 59 e Santandrea C. 66. 86, tutti a p. 497 (Emendamenti che prevedono la possibilità di costituire nuove regioni con popolazione non inferiore a un milione di abitanti);
e) Rotelli S. 66. 63, Alemanno C. 66. 14, Lo Surdo C. 66. 44, Fontan C. 66. 98, T. Delfino C. 66. 100, Gubert S. 66. 119, Brignone S. 66. 5, tutti a p. 499 (Emendamenti che fissano il limite minimo per la creazione di nuove regioni ad un milione di abitanti);
d) Dalla Rosa C. 66. 89, p. 497, Toniolli S. 66. 66, p. 500, Olivieri C. 66. 133, p. 501, Raffaldini C. 66. 136, e Diana S. 66. 49, tutti a p. 502, Manca C. 66. 117, Pera S. 66. 67, Fontan C. 66. 123, Castelli S. 66. 37 e Dalla Rosa C. 66. 122, tutti a p. 503, Dalla Rosa C. 66. 119 e C. 66. 120, p. 504 (Emendamenti contenenti correzioni lessicali).
Emendamenti parzialmente assorbiti:
Giovanardi C. 66. 40, Pilo C. 66. 41, Azzolini S. 66. 60, Berselli C. 66. 13; tutti a p. 496.