PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MASSIMO D'ALEMA
(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).
Seguito dell'esame del progetto di legge di revisione della parte seconda della Costituzione (C. 3931 - S. 2583).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'esame del progetto di legge di revisione della parte seconda della Costituzione.
Dobbiamo riprendere l'esame dell'articolo 61: in particolare, nella seduta precedente si stava discutendo dell'autonomia statutaria relativamente al potere di autodeterminazione in materia di forme di governo e di leggi elettorali regionali; su questo si registrano diversi pareri e ci sono varie proposte.
Secondo la proposta di rifondazione comunista, si deve mantenere al Parlamento nazionale la potestà legislativa in materia di leggi elettorali regionali; secondo la proposta di forza Italia, illustrata dall'onorevole Calderisi, si deve indicare fra i principi costituzionali a cui debbono attenersi gli statuti regionali, salvo deroga, quello dell'elezione popolare diretta del presidente della regione.
Nella discussione si era arrivati a formulare anche ipotesi diverse, come quella che l'autonomia statutaria si configuri come potestà di deroga rispetto a leggi nazionali in materia di leggi elettorali e forme di governo regionali. Su tutta la materia darei la parola al relatore sulla forma di Stato.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Anche e soprattutto alla luce della discussione intervenuta nella precedente seduta, cerco di riassumere lo stato della questione.
Resto favorevole all'attribuzione allo statuto regionale della potestà di disciplina della forma di governo e della legge elettorale regionali. In tutta la nostra esperienza abbiamo infatti visto che forma di governo e legge elettorale sono necessariamente in simbiosi - lo sono per comuni e province, lo sono per il Parlamento nazionale - quindi, disgiungere una potestà legislativa statale sulla legge elettorale o sul governo regionale non mi sembra operazione istituzionalmente adeguata e corretta. Nel contesto di un'autonomia politico-istituzionale regionale ritengo preferibile che sia la regione a determinarsi in ordine a forma di governo e legge elettorale.
Si obiettava che in vista del nuovo ordinamento istituzionale è opportuno che la regione sia dotata di un governo più autorevole e più forte (ipotesi dell'elezione diretta del presidente della regione) o che la legge elettorale possa non essere quella con la quale si sono svolte le elezioni regionali del 1995. Vorrei ricordare che le nuove norme entreranno in vigore ragionevolmente dopo la nuova elezione dei consigli regionali prevista nella primavera del 2000; sino a quella data certamente al Parlamento nazionale rimane la competenza di rifare sia la legge elettorale regionale sia il sistema di governo regionale.
MARCO BOATO. E sulla questione della sottoponibilità al referendum della legge elettorale?
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Preferirei discuterne dopo la questione di principio; si può stabilire che la garanzia delle minoranze venga ottenuta meglio prevedendo una maggioranza di due terzi per l'approvazione della legge elettorale regionale oppure si può pensare che sia sufficiente la maggioranza assoluta, rendendo però sempre possibile il ricorso al referendum. Rimetterei all'assemblea la scelta tra i due modi, non ne farei una questione di impianto ma di libero orientamento. Personalmente preferisco la soluzione della maggioranza di due terzi, ma anche l'altra ipotesi è assolutamente ragionevole.
MASSIMO VILLONE. Sono d'accordo con la proposta del relatore perché si pone innanzitutto un problema di visibilità del messaggio che diamo. La questione che abbiamo posto l'altro giorno, relativa al perché non usare il termine «principio», è questione tecnico-giuridica, perché significa innovare radicalmente il sistema delle fonti ed è anche questione politica di grande rilievo. Ribadisco la mia opinione che non è pensabile che nel nuovo sistema il Parlamento faccia la legge elettorale per le regioni e gli statuti, ripercorrendo la strada dell'inizio degli anni settanta, quando gli statuti furono decisi in una trattativa con le regioni presso la Commissione affari costituzionali del Senato; non possiamo pensare di fare un passo indietro talmente forte da recuperare una
GIUSEPPE CALDERISI. Non so se ho ben compreso ciò che ha detto il relatore D'Onofrio, però ho la sensazione di non condividere le sue osservazioni e ciò che ha osservato il collega Villone in qualche modo mi conferma una diversità d'opinioni.
Voglio innanzitutto ribadire che inserire alcuni principi che siano garanzia di stabilità e di autorevolezza dei governi regionali non è qualcosa che leda l'autonomia delle regioni e l'impostazione federalista dello Stato ma, al contrario, è la garanzia, la condizione per avere davvero un impianto di tipo federalista serio. Capisco che chi non è molto amante dell'autonomia regionale non abbia cura di garantire l'autorevolezza e la forza delle regioni, ma penso che questa sia l'unica garanzia sul fatto che ciò che andiamo a scrivere troverà effettiva attuazione.
Voglio ricordare che sono le stesse regioni a chiederci di garantire, invece, stabilità dei governi e quindi di prevedere alcuni elementi che offrano garanzie in questo senso. Voglio ricordare, altresì, che lo stesso articolo 122 della Costituzione (poi vi è uno statuto che è approvato anche con legge statale, una legge che noi vogliamo eliminare per attribuire alle regioni autonomia statutaria) attualmente vigente stabilisce che: «Il Presidente ed i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio regionale tra i suoi componenti». Nulla ci impedirebbe di prevedere elementi diversi, anche sotto forma di principi, e poi lasciare libertà alle regioni di modificare questi principi. Quindi, non trovo in alcun modo che un impianto del genere potrebbe prestarsi all'accusa di non rispettare l'autonomia delle regioni; è esattamente il contrario: l'unico modo per dare forza all'impianto federalista è quello di assicurare stabilità alle regioni ed ai governi regionali.
Se si vuole trovare una soluzione, semmai si deve ragionare in termini di norma transitoria, perché non so se la tempistica prospettata dal relatore D'Onofrio sia realistica; mi riferisco al fatto che questa riforma entrerà in vigore dopo il 2000, cioè addirittura dopo che le regioni - o almeno le quindici regioni a statuto ordinario - avranno rinnovato i propri consigli, per cui, fino a quel momento, rimarrebbe in vigore l'attuale norma costituzionale
PRESIDENTE. Nell'accingermi a dare la parola ai colleghi Servello e Salvi, vorrei pregare il relatore D'Onofrio di cercare di precisare la natura di questa norma transitoria di cui si sta discutendo, così da giungere alla conclusione su questo punto.
FRANCESCO SERVELLO. Penso innanzitutto che quella in discussione non sia una questione di norma transitoria: si tratta di principi generali che si possono formulare in un modo o in un altro, ma il fatto di ritenere che il principio generale venga ignorato per aggirarlo poi attraverso una norma transitoria mi sembra veramente un modo di legiferare che è piuttosto...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Servello, qui non si aggira nulla; il relatore ha proposto una soluzione molto chiara, cioè che il principio generale sia quello dell'autonomia statutaria delle regioni. Si tratta di valutare, da qui al momento dell'entrata in vigore del nuovo statuto regionale, come la materia debba essere regolata.
FRANCESCO SERVELLO. Lo so, presidente, ho capito perfettamente il pensiero - quello espresso e quello non espresso - del relatore. Su questa materia confermo quanto ho detto nella precedente seduta, essendo del resto in compagnia di diversi colleghi, non solo di forza Italia, ma anche di Rotelli, che normalmente è piuttosto cauto su questa materia, il quale afferma che comunque «La legge elettorale regionale, (...) è coerente, sulla base dei principi determinati dalla legge generale della Repubblica, con la forma di Governo prescelta». Mi riferisco anche al collega Elia, il quale propone «La legge elettorale è deliberata da ciascuna Regione sulla base dei principi fissati con legge approvata dalle due Camere, sulla quale la Conferenza delle autonomie territoriali esprime parere obbligatorio
PRESIDENTE. Stiamo per arrivare a tre ore di discussione su questo problema e vi sono delle proposte sulle quali successivamente passeremo ai voti. In primo luogo, vi è la proposta di rifondazione comunista, che chiede che sia mantenuta la competenza statale sulla materia elettorale regionale ; vi è poi la proposta di forza Italia, che propone d'introdurre il principio dell'elezione popolare del presidente della regione e che questi abbia la facoltà di nominare e di revocare gli assessori. Infine, vi è la proposta del relatore. In ogni caso, al termine di questa tornata d'interventi si voterà, perché non possiamo continuare un dibattito di carattere generale.
CESARE SALVI. Infatti, presidente, invito me stesso (e la prego di richiamarmi se non dovessi attenermi a questo criterio) a pronunciarmi in maniera molto chiara su questa materia.
Stando alle considerazioni che svolgeva il relatore ed all'intervento dell'onorevole Calderisi, ho l'impressione che si possa giungere ad una soluzione di larga convergenza; l'obiezione che sollevava il collega Calderisi nella sua subordinata, che però a me sembra persuasiva rispetto alle considerazioni svolte dal relatore, se non ho inteso male, è che, se nella disposizione transitoria non si rimuovono in qualche modo i vincoli di costituzionalità che già hanno inciso sui contenuti della legge regionale vigente, è difficile fare un'innovazione positiva.
Quindi, chiedo al relatore (e, in caso di risposta positiva, probabilmente si potrebbe determinare un'ampia convergenza) se ritenga che la norma transitoria possa essere costruita in modo tale che, in sede di riforma della legge elettorale regionale, per il periodo che precede l'avvio della piena autonomia statutaria in questa materia, si possa stabilire una clausola che rimuova il vincolo contenuto nella Costituzione vigente, che ha impedito, per esempio, di estendere oltre il periodo di due anni il limite rispetto al cambio di presidenza della regione, di prevedere la possibilità che gli assessori siano scelti al di fuori del Consiglio, e così via.
Credo che questa sarebbe la soluzione migliore: confermare, per le ragioni esposte
TARCISIO ANDREOLLI. Nel confermare la nostra posizione di dare la più ampia autonomia alle regioni nel disciplinare la propria forma di governo ed anche il sistema elettorale, non fosse altro perché abbiamo scritto nel titolo «Ordinamento federale della Repubblica», e questo è parte essenziale del sistema federale, chiedo al relatore se non intenda affrontare tre ordini di problemi. Mi domando se non sia il caso di inserire una norma per stabilire la durata dei consigli, per non lasciare la totale libertà. Mi pongo anche il problema del numero dei consiglieri. Invece non sarei d'accordo nello stabilire un vincolo così forte come quello della maggioranza dei due terzi per la legge elettorale: la legge nazionale si fa con la maggioranza ordinaria del Parlamento, non si vede perché si dovrebbe costringere le regioni a trovare una maggioranza di due terzi nel fare la legge. Dico questo anche per ragioni pratiche. Ci possono essere situazioni politiche tali per cui la maggioranza dei due terzi fa sì che di fatto le regioni non riescano a trovare una maggioranza per fare una legge, e quindi si pongono oggettive difficoltà a realizzare una legge elettorale confacente alla volontà della maggioranza.
FAUSTO MARCHETTI. A me sembra che la discussione nella seduta precedente fosse giunta ad un punto che consente anche di riconsiderare la nostra proposta, alla quale pure siamo affezionati perché la riteniamo la più adatta ad affrontare questo problema perché si tratta di diritti politici che dovrebbero essere regolati in modo eguale in uno Stato repubblicano fondato su grandi autonomie. Abbiamo inserito ora la dizione «Ordinamento federale della Repubblica», però se alla dizione non si vuol dare un significato in qualche modo insidioso rispetto all'unità della nostra Repubblica, sarebbe opportuno che almeno la legge elettorale restasse affidata allo Stato.
Nel corso della discussione abbiamo infatti aderito all'ipotesi che lei, presidente, aveva avanzato, e che era quella di conservare al Parlamento nazionale la potestà legislativa in materia elettorale regionale e in materia di governo, salva la possibilità dei consigli regionali di darsi anche una legge diversa. A noi sembrava e sembra tutt'ora che questo sia il limite massimo al quale possiamo accedere. Qui non stiamo discutendo di norme transitorie. Finché non ci sarà la nuova Costituzione ci sarà la legge attuale; è infatti del tutto ovvio che, anche nell'ipotesi che fosse approvata la proposta del relatore, finché non ci saranno i nuovi statuti o una nuova legge elettorale sarà quella la legge che resterà in vigore, quindi non vedo la necessità in questa sede di soffermarci su una esigenza particolare di norma transitoria. Il punto che potrebbe unificare maggiormente la scelta di questa Commissione potrebbe - lo ribadisco - essere il ritorno all'ipotesi che lei, presidente, formulava a conclusione dei lavori della precedente seduta.
È del resto evidente che la stessa scelta della maggioranza ordinaria o della maggioranza qualificata muta natura a seconda che vi sia o meno una legge nazionale. È chiaro infatti che la maggioranza dei due terzi prevista nel caso in
PRESIDENTE. Rilevo che il dibattito sta assumendo un carattere epocale. È il quarto dibattito sull'argomento. Raccomando pertanto di limitarsi a dichiarazioni di voto. È per esempio inutile dire (ho un grande rispetto per Marchetti, che ha parlato a favore della mia proposta, quindi sono stato anche contento) che quello che ho proposto io può essere una soluzione valida per tutti, perché hanno già detto di no, altrimenti avremmo già concluso.
FAUSTO MARCHETTI. Infatti io non ho detto «valida per tutti».
PRESIDENTE. L'ipotesi non è ampiamente condivisa, perché è stata respinta, in primo luogo dal gruppo del PDS. Comunque vi ringrazio.
FAUSTO MARCHETTI. Se la questione fosse stata tranquilla, non sarei nemmeno intervenuto.
ETTORE ANTONIO ROTELLI. Come cerco di fare sempre, sto al tema concreto del testo. Il presidente ha invitato il relatore a precisare, cioè a redigere. Trascuro il cenno del collega Servello che ha detto: «Non solo forza Italia ma anche Rotelli». Dovrei commentare questa affermazione ma mi astengo dal farlo.
Ribadisco che l'autonomia nel determinare la propria forma di governo da parte delle comunità non aumenta di un ettogrammo il tasso di federalismo perché nessuno dei caratteri di uno Stato federale viene identificato con l'autonomia nel determinare la propria forma di governo.
Sto al punto specifico. Ho sentito indicare dal relatore D'Onofrio tre principi che potrebbero essere introdotti: democraticità, rappresentatività e stabilità.
Escludo che si debba parlare di democraticità. Non solo perché la parola «democraticità» probabilmente non esiste: è un sostantivo che deriva da un aggettivo che a sua volta deriva da un sostantivo. Ma anche perché non mi sembra il caso di raccomandare alle regioni che la legge sia democratica; la conformità alle regole democratiche è un principio che vale per l'intera Repubblica e quindi vale anche per le regioni.
Analoga considerazione faccio anche per quanto concerne la rappresentatività. Ci mancherebbe altro che il consiglio regionale (o comunque lo si voglia chiamare) non debba essere rappresentativo. Faccio osservare che naturalmente il tipo diverso di legge elettorale non è che tolga o aggiunga rappresentatività: un consiglio regionale eletto con una forma proporzionale non è più o meno rappresentativo di un consiglio regionale eletto con una forma maggioritaria.
I principi della democraticità e della rappresentatività non li riterrei pertanto da includere in quanto assolutamente ovvi. Quanto al terzo, la stabilità, rilevo che non è un principio ma eventualmente un'aspirazione, che oltre tutto non si persegue con la sola legge elettorale e neanche con la sola forma di governo, ma è il risultato del combinato disposto fra forma di governo e legge elettorale. Inviterei pertanto ad astenersi dall'introdurre per le regioni principi del tipo di quelli che indicati, ma probabilmente il mio
NATALE D'AMICO. Anche a me pare che l'aggettivo «federale» non postuli autonomia né differenziazione sulla forma di governo, tant'è vero che in molti Stati federali tale differenziazione non esiste. Sono quindi favorevole a prevedere un'elezione diretta del presidente della regione fin dalla Costituzione. Faccio tra l'altro presente che in realtà non abbiamo un'elezione diretta dei presidenti delle regioni, perché quando il Parlamento si misurò con il problema si scontrò con l'ultimo comma dell'articolo 122 che rendeva impossibile, in assenza di revisione costituzionale, prevedere un'elezione diretta del presidente della regione. Ora sostanzialmente abrogheremmo l'ultimo comma dell'articolo 122, però come sistema di partenza manterremmo in piedi la forma di governo che era stata determinata per effetto del limite imposto dall'articolo 122.
A me pare che quand'anche si voglia riconoscere alle regioni un'autonomia sulla forma di governo, sarebbe necessario non partire dal sistema che fu il risultato del vincolo contro il quale si andò a sbattere allora, ma rimuovendo quel vincolo rimuovere anche quel sistema. Si dovrebbe dunque immaginare come sistema di partenza per tutte le regioni l'elezione diretta del presidente della regione e poi eventualmente la facoltà per le regioni di derogare.
Riguardo alla legge elettorale, nel primo articolo della nuova Costituzione che riguarda la forma dello Stato abbiamo scritto che la Repubblica è costituita da comuni, province e regioni, senza introdurre elementi di differenziazione. Non riesco a capire allora perché, se i diversi soggetti componenti lo Stato federale sono posti dalla nostra Costituzione sullo stesso livello, si possa immaginare che la legge elettorale dei comuni e delle province venga disposta dallo Stato centrale e non anche la legge elettorale delle regioni. A me pare che si introduce per questa via una differenziazione strana, perché incompatibile con il resto dell'impianto che stiamo costruendo, nel quale abbiamo rifiutato l'impostazione regionalista del nostro federalismo per impostarlo su una pari dignità istituzionale di tutti i diversi livelli di governo nominati nel nuovo primo articolo sulla forma di Stato. Quindi a me pare che anche riguardo alla legge elettorale, la scelta compiuta con riferimento a comuni e province indichi un favore verso una legge elettorale nazionale anche con riferimento alle regioni.
PRESIDENTE. C'è il piccolo particolare che abbiamo stabilito che la potestà legislativa si suddivide tra lo Stato centrale e le regioni e che la pari dignità è relativa non al fatto che comuni e province sono partecipi della potestà legislativa ma al fatto che hanno potestà amministrativa primaria; vi è, cioè, una distinzione funzionale. Non è proprio la stessa cosa che le regioni, le quali fanno le leggi, siano private del potere di legiferare sulla materia della propria legge
NATALE D'AMICO. Mi pare di capire, però, che quando abbiamo affrontato il problema del Parlamento abbiamo concluso che, addirittura, comuni e province partecipino in qualche modo alla elaborazione della legislazione nazionale. O, almeno, chi sta sostenendo oggi opinioni contrarie al fatto che comuni e province...
PRESIDENTE. Questo, poi, lo vedremo.
NATALE D'AMICO. Mi pare, insomma che sia necessaria una coerenza complessiva. Se partecipano addirittura alla legislazione nazionale sui temi più rilevanti delle garanzie, che poi non possano stabilire la propria legge elettorale, come invece possono fare le regioni...
PRESIDENTE. È molto diverso. Intanto, tutta questa discussione nasce dal sospetto, stabilito in partenza, secondo cui le classi dirigenti politiche regionali siano più scadenti di noi, cosa della quale è legittimo dubitare - si tratta, comunque, di una tesi che può non essere condivisa da altri, altrimenti non si capirebbe tutta questa discussione - e dall'idea che nella diversità delle forme di governo non possa registrarsi una forma di competizione. È chiaro che le regioni che si daranno leggi elettorali e forme di governo che garantiranno minore stabilità funzioneranno di meno e i cittadini le puniranno, è la democrazia.
MARCO BOATO. Per rispondere al suo invito ad essere icastici su una materia sulla quale abbiamo già tanto discusso, propongo subito - e mi pare che il relatore abbia già accettato tale modifica - che alla lettera b), là dove si indica cosa lo statuto debba disciplinare, si preveda lo scioglimento anticipato dell'assemblea regionale rispetto alla ordinaria durata di cinque anni della legislatura regionale stessa, in modo da fissare comunque in Costituzione la durata di cinque anni. Come ho detto, tuttavia, mi pare che il relatore sia consenziente e non insisto sul punto.
Per quanto riguarda la questione della legge elettorale a regime personalmente sarei favorevole - ed ho già sottoposto al relatore un'ipotesi di testo - a prevedere che la legge elettorale regionale venga adottata, come lo statuto, proprio perché ha valenza statutaria, a maggioranza assoluta dei componenti dell'assemblea regionale e vi sia comunque la possibilità di referendum nelle forme e nei casi previsti dal terzo comma per lo statuto; quindi che questo possa essere richiesto da un trentesimo degli elettori o da un quinto dei componenti dell'assemblea regionale e venga promulgato se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto ed è stato approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi.
In un emendamento che ho richiamato all'attenzione del relatore, il C.61.7., è anche prospettata una terza ipotesi. Questa prevede che la legge elettorale regionale venga adottata a maggioranza assoluta dei componenti e sottoposta a referendum obbligatorio. Non si darebbe luogo a referendum qualora la legge fosse stata approvata a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea regionale, in analogia a quanto previsto dal vigente articolo 138. Tuttavia, propendo maggiormente per la seconda ipotesi, che è la più semplice, in quanto non rende obbligatorio il referendum: qualora si ritenga di promuovere il referendum, lo si può fare nei casi indicati anche per lo statuto.
Propongo di recepire l'ipotesi di mediazione che il collega Salvi ha poco fa prospettato, con una disposizione finale e transitoria che tenga conto del fatto che quando entrerà in vigore la legge costituzionale non sarà più in vigore l'attuale articolo 122. La disposizione sarebbe del seguente tenore: «Fino alle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge approvata dalle due Camere può essere innovata la vigente disciplina in materia di forma di governo regionale e di legge
MARCELLO PERA. Il mio intervento, presidente, è stato in parte anticipato dal collega Boato, volevamo infatti chiedere al relatore di proporre una norma elettorale. Il collega Boato l'ha già presentata ed ora dobbiamo esaminarla attentamente: il meccanismo va bene ma, se non vado errato, manca il riferimento ai principi di questa legge elettorale...
MARCO BOATO. Quello resta nell'ultimo comma del testo del relatore.
MARCELLO PERA. ... e alla forma di governo. Nel testo attuale dell'articolo 61 si fa riferimento a principi di democraticità, rappresentatività...
MARCO BOATO. Quel comma resterebbe e dovremmo approvarlo.
MARCELLO PERA. Capisco che democraticità e rappresentatività sono principi abbastanza generici, ma quello della stabilità di governo non lo è. Quindi, poiché non lo trovo menzionato nella disposizione finale e transitoria presentata dal collega Boato, chiedo se anche in questo caso si possa fare riferimento ai principi citati e, in particolare, a quello della stabilità di governo.
Ripeto che il meccanismo individuato a me pare sufficiente. Chiedo se si possa essere più precisi circa la stabilità, ad esempio la legittimazione del presidente (cosa che attualmente non è) o altro. Ritengo che si possa ancora lavorare sul testo presentato dal collega Boato e non so se recepito dal relatore.
PRESIDENTE. In sostanza, Boato rafforza la potestà del Parlamento nazionale, fino a quando non venga approvato lo statuto regionale, di innovare la legge elettorale e la forma di governo. Questo è diverso dallo stabilire in una norma transitoria come debba essere innovata la legge elettorale, perché una legge elettorale regionale esiste e non vorrei che si aprisse tra i costituzionalisti un dibattito sulla possibilità che la norma transitoria renda incostituzionale l'attuale legge vigente, poiché credo che sarebbe quanto meno rischioso.
GIORGIO REBUFFA. Perché potrebbe?
PRESIDENTE. Qualcuno potrebbe dire che l'attuale legge non garantisce la stabilità di governo, per esempio.
Attualmente esiste una legge elettorale regionale, che è anche parzialmente innovativa in materia di forma di governo delle regioni. Noi stabiliamo che il Parlamento
MARCELLO PERA. Presidente, a me pare persino dubbio che l'attuale legge elettorale regionale all'indomani dell'approvazione del testo della Costituzione sia ancora in vigore, sia legittima, in quanto contrasta con un testo costituzionale. Quindi c'è proprio la necessità che una norma costituzionale copra quella vacatio. Un'interpretazione potrebbe, ripeto, essere che all'indomani dell'approvazione del testo costituzionale la norma elettorale vigente decada in quanto con quella in contrasto, per questo chiedevo se alcuni di quei principi possano già essere fissati nella norma transitoria.
MAURIZIO PIERONI. Se passasse questa lettura, signor presidente, significherebbe che ove non varassimo una nuova legge elettorale, non vi sarebbe più sistema elettorale. È pura follia e manifesto la mia assoluta contrarietà a qualsiasi pasticcio di questo tipo.
DOMENICO NANIA. Noi concordiamo con il riferimento ai principi fatto dal relatore D'Onofrio all'articolo 61. Certo, si tratta di capire quale sia esattamente la portata di tali principi; tuttavia il riferimento in sé ci trova consenzienti. Debbo dire, però, che siamo anche favorevoli a quegli emendamenti che ne richiamano la necessità con riferimento ad una eventuale legge nazionale.
Si pone il problema del contrasto tra una legge nazionale e la competenza che attribuiamo alle regioni in materia elettorale e una soluzione già è stata individuata. Da questo punto di vista, noi siamo aperti anche all'ipotesi, avanzata dal senatore Salvi, di risolvere il problema con una norma transitoria. D'altra parte, non mi pare che vi sia altra soluzione, perché se nella nuova Costituzione attribuiamo la competenza sulla legge elettorale alle regioni, qualora non introducessimo una norma transitoria di raccordo al riguardo la legge elettorale nazionale diventerebbe in radice incostituzionale, cioè decadrebbe automaticamente. Quindi, anche l'ipotesi Salvi ci sembra percorribile, qualora in essa sia comunque contenuto il riferimento a principi da definire nel dettaglio.
Dichiaro, invece, che siamo totalmente contrari alla norma che prevede l'approvazione della legge elettorale a maggioranza dei due terzi dei componenti l'assemblea (ultimo comma dell'articolo 61). Si tratta di una innovazione che non ci convince affatto e che, anzi, riteniamo che sia complessivamente dannosa. Mentre condividiamo in pieno il combinato, al quale si è da ultimo richiamato Boato, tra maggioranza assoluta e referendum.
Aggiungo che il riferimento all'articolo 138, che prevede la maggioranza dei due terzi in un caso particolare, non incide sulla maggioranza che occorre per modificare diritti: con maggioranza assoluta, nell'attuale Costituzione, si possono modificare i diritti di cui alla prima parte della Costituzione. Il requisito dei due terzi non incide sulla maggioranza che occorre per cambiare qualcosa, ma sulla possibilità o meno di svolgere il referendum, quindi si tratta di un passaggio completamente diverso. Tra l'altro, non dobbiamo dimenticare che in quel caso l'indicazione di due terzi si riferisce indirettamente ad un tipo di legge elettorale proporzionale e che raggiungere i due terzi tra partiti diversi ha un significato che potrebbe anche condurre, in tesi, alla inesperibilità dei meccanismi referendari. Invece, in un meccanismo in cui lasciamo alle regioni la libertà di definire la legge elettorale, ben si capisce cosa quel riferimento significhi: nel caso di sistema elettorale di tipo maggioritario, si può determinare coincidenza tra maggioranza che vince, due terzi e legge elettorale. Di conseguenza potremmo avere regioni nelle quali la maggioranza raggiunge da sola i due terzi ed approva la legge elettorale che vuole, altre nelle quali ciò non è possibile e con il 62 per cento non si può fare la legge elettorale poiché è stabilito il diritto di veto da parte di un terzo.
Ritengo che questo meccanismo, apparentemente di garanzia, altro non faccia che dare ad alcuni un diritto di veto, il
PRESIDENTE. Siamo giunti al momento delle decisioni. Ascoltiamo però prima il relatore.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Innanzitutto una precisazione, signor presidente. Il testo che il collega Boato ha indicato come disposizione finale transitoria - vorrei fosse chiaro ai colleghi, soprattutto al collega Calderisi che ha posto la questione della forma di governo regionale - ha un notevole significato di innovazione perché, con l'abolizione dell'attuale articolo 122 della Costituzione che consegue all'entrata in vigore della nuova legge costituzionale si decostituzionalizzano i limiti che oggi ci sono in ordine alla forma di governo regionale e quindi la disposizione finale transitoria di Boato consente di fare una legge elettorale ed una forma di governo regionale anche diversa da quella prevista dall'attuale articolo 122. Questa è la vera novità significativa; una novità che mi sembra di grande rilievo, che rende la disposizione proposta innovativa e non soltanto transitoria. In questo senso do parere favorevole al testo proposto dal collega Boato perché rende possibile ciò che io ritenevo possibile, ma rende possibile il cambiamento della forma di governo superando i limiti che l'articolo 122 pone. In questo senso mi sembra che si colga il punto importante della questione.
MASSIMO VILLONE. Vorrei fare una domanda, presidente, perché forse c'è qualcosa che non comprendo. Posto che l'articolo 122 non c'è più, la norma transitoria su cosa opera?
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Oggi come oggi nessuno contesta che, fino all'entrata in vigore della riforma costituzionale e fino all'esercizio del potere legislativo...
MASSIMO VILLONE. Scusa, ma non comprendo qualcosa. Siccome l'attuale forma di governo regionale è disciplinata dagli statuti...
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. No, l'attuale forma di governo regionale è disciplinata dall'articolo 122 della Costituzione...
MASSIMO VILLONE. Che però sarà decaduto quando entrerà in vigore questa norma transitoria.
MARCO BOATO. Sarà caduto l'articolo 122, ma saranno ancora in vigore i vecchi statuti finché non saranno modificati...
MASSIMO VILLONE. E che facciamo, modifichiamo gli statuti con legge...?
MARCO BOATO. No, avremmo la possibilità di intervenire nell'arco di tempo prima che cominci la nuova legislatura regionale. Era - diciamo - l'ipotesi di compromesso Salvi.
MASSIMO VILLONE. No, io non l'ho capita così. Capisco la norma transitoria sulla legge elettorale. La legge elettorale oggi è legge nazionale e quindi il Parlamento mantiene la sua potestà fino a quando le regioni non abbiano legiferato e per quelle regioni che non legiferino, perché può anche darsi che qualcuna lo faccia ed altre no. Però la forma di governo trova disciplina negli statuti; vi sono norme statutarie delle regioni che disciplinano la forma di governo secondo l'articolo 122 della Costituzione. Che facciamo, con legge dello Stato modifichiamo gli statuti regionali?
MASSIMO VILLONE. Non nego che sia utile, ma stiamo parlando di una legge dello Stato che modifica gli statuti regionali. Stiamo dicendo questo. Non si esce tecnicamente da questa storia.
CESARE SALVI. L'intenzione del proponente, ed anche del relatore, è del tutto chiara. Se sono necessari ulteriori affinamenti tecnici, credo possano essere fatti in altra sede. In questo momento dobbiamo votare il principio. Il punto è, se non ho inteso male, che nella ipotizzata nuova legge elettorale che il Parlamento farà possano essere inseriti principi che attengono alla forma di governo, anche diversi rispetto a quelli attualmente vincolati non dagli statuti, ma dall'articolo 122 della Costituzione.
NATALE D'AMICO. Lo ha già fatto la legge elettorale in vigore, che ha modificato indirettamente ed in parte...
CESARE SALVI. No, tanto è vero che la legge elettorale in vigore non ha potuto andare oltre certi limiti per il vincolo dell'articolo 122 ed ha dovuto considerare le soluzioni di compromesso, come quella studiata dal professor Elia, che qualcuno ritiene addirittura comunque oltre il limite dell'articolo 122, ultimo comma. Se non si introduce queta norma transitoria, non sarebbe possibile ad esempio modificare quella norma della legge elettorale regionale che consente crisi di governi regionali dopo due anni; non sarebbe possibile farlo in base al vecchio testo costituzionale per il vincolo di cui all'ultimo comma dell'articolo 122; non sarebbe possibile in base al nuovo testo per la piena autonomia delle regioni a regime, come è giusto che sia; in questa fase transitoria il Parlamento può fare una nuova disciplina della legge elettorale che superi i vincoli che altrimenti deriverebbero dall'ultimo comma dell'articolo 122. Questo è il senso della norma, ma se vi è necessità di affinamento tecnico...
PRESIDENTE. Fermo restando, se posso aggiungere, che naturalmente la disposizione vale transitoriamente fino all'attuazione dell'articolo 61 della Costituzione. L'autonomia statutaria prevale sulla legge nazionale nel senso che quando la regione decide di attivare la sua autonomia statutaria in senso diverso rispetto alle disposizioni della legge nazionale, lo fa e prevale, perché la norma è transitoria in quanto cessa di essere attuata nel momento in cui si attua l'articolo 61 della Costituzione. Da questo punto di vista, quindi, non credo vi sia...
NATALE D'AMICO. Da questo punto di vista, presidente, la formulazione Boato prevede che l'applicazione della norma cessi nel momento in cui si eleggono i nuovi consigli regionali, il che è un po' diverso e determina un intervallo di applicazione della nuova norma che può oscillare tra un giorno e quattro anni, undici mesi e trenta giorni, secondo del momento in cui entra in vigore la nuova Costituzione. La formulazione da lei ora espressa mi sembrerebbe più ragionevole: finché trova applicazione nelle regioni l'articolo 61, piuttosto che fino al momento in cui si eleggono i nuovi consigli regionali.
PRESIDENTE. Si pone un problema delicato perchè bisogna distinguere i termini. Il termine per la scadenza della disciplina è l'attuazione, ma il termine entro il quale il Parlamento può intervenire non può essere lo stesso. L'attuazione dell'articolo 61 può avvenire in tempi diversi da parte delle regioni, per cui quale dovrebbe essere il termine? Fino a quando sono entrati in vigore un certo numero di statuti o fino a quando tutte le regioni, magari meno una, hanno approvato i loro statuti? Non è possibile definire una casistica al riguardo. I termini devono essere due: uno sicuro entro il
GIUSEPPE CALDERISI. Signor presidente, innanzitutto desidero ricordare che i vigenti statuti delle regioni sono stati redatti sulla base dell'articolo 122 e solitamente ripetono testualmente come forma di governo quanto scritto in quell'articolo. Nel momento in cui l'articolo 122 non ci sarà più, perché sarà entrata in vigore la nuova Costituzione, ci troveremo ad avere statuti regionali che hanno come fonte una norma costituzionale che non esiste più. Le regioni devono attuare l'articolo 61; prima lo fanno, meglio è, ma come diritto intertemporale prevediamo una normativa che copre un vuoto, per quanto riguarda sia la legge elettorale sia la forma di governo.
Ritengo quindi che la formulazione proposta dal collega Boato sia corretta e che semmai necessiti di qualche piccola correzione ma si tratta di coordinamento. Per quanto mi riguarda, invece, proporrei di ripetere anche qui i principi che abbiamo inserito nell'ultimo comma dell'articolo 61, per affermare che «con legge approvata dalle due Camere può essere innovata la vigente disciplina in materia di forma di governo della regione e di legge elettorale regionale nel rispetto dei principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo e di legittimazione popolare diretta del presidente della regione». Propongo questa integrazione che ripete...
PRESIDENTE. Scusami, Calderisi, ma non possiamo farlo. La norma prevede che il Parlamento «può», perché non è vero che l'entrata in vigore della nuova Costituzione fa decadere l'attuale legge elettorale regionale - questa tesi non ha alcun fondamento - e neppure gli statuti regionali esistenti. Quindi non possiamo affermare prima che il Parlamento «può» e poi che lo deve fare...
GIUSEPPE CALDERISI. ...nel rispetto di alcuni principi. Perché non possiamo dirlo?
PRESIDENTE. Non si tratta di un principio; si detta in una norma transitoria che la nuova, eventuale, legge elettorale regionale deve essere fatta nel senso presidenzialista. È un impedimento a farla; come puoi pensare... sarà il Parlamento...
GIUSEPPE CALDERISI. Si può non essere d'accordo, ma non è che non si possa scrivere.
PRESIDENTE. Noi possiamo stabilire che il Parlamento sia libero di farlo ed è libero di farlo senza i vincoli dell'articolo 122, ma non possiamo in una norma transitoria dettare al Parlamento quale debba essere la forma di governo delle regioni che, eventualmente il Parlamento decidesse di innovare la legge, si deve adottare. Questo mi pare francamente ultroneo.
GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, questa è una norma costituzionale. Nell'ultimo comma dell'articolo 61 abbiamo affermato che le regioni possono fare la legge elettorale regionale ma debbono rispettare i principi di...
PRESIDENTE. È diverso, quella non è una norma transitoria, questa lo è. Quella, ripeto, non è una norma transitoria; la Costituzione riconosce un'autonomia, ma fissa una cornice di principi entro i quali quell'autonomia si sviluppa, proprio come garante della democrazia del paese. Altra cosa è prevedere in una norma transitoria la facoltà di innovare una legge e nello stesso tempo dettarne il contenuto. Noi possiamo dettare il contenuto di una legge dovuta, non di una facoltativa.
MARCELLO PERA. Presidente, scusi, ma in questa disciplina transitoria che il Parlamento potrebbe applicare, lei prevede anche la possibilità di una legge che rispetti principi diversi da quelli che a regime le regioni dovranno rispettare?
MASSIMO VILLONE. Una mozione d'ordine, presidente: che si voti.
PRESIDENTE. Il problema è questo; possiamo affermare che il Parlamento disciplina la materia ed allora in qualche modo stabilire una sorta di decadenza dell'attuale legge regionale, vincolando il Parlamento a farne una nuova. Possiamo anche dire sulla base di quali principi, ma ciò, in questi termini, secondo me, è insensato e pericoloso, perché tra l'altro entriamo in contrasto con un principio costituzionale e rischiamo di creare un vuoto in una materia delicata come la legge elettorale.
Oppure, se diciamo che il Parlamento «può» innovare, non possiamo poi affermare che se lo fa deve prevedere l'elezione popolare del presidente della regione. Non mi pare sensato. Si può proporlo, intendiamoci.
DOMENICO NANIA. Penso che la proposta Boato possa essere così modificata: «fino all'approvazione degli statuti e delle leggi elettorali regionali, con legge approvata dalle due Camere può essere innovata la disciplina nazionale in materia di forma di governo e di legge elettorale regionale». Il problema si porrebbe nel caso in cui vi fossero regioni che, per un motivo o per l'altro, non approvassero lo statuto e quindi la legge elettorale regionale. Cosa succederebbe in questo caso? Diventerebbe di fatto operante la legge elettorale nazionale?
La proposta Boato afferma: «fino alle elezioni regionali successive all'entrata in vigore della presente legge costituzionale (...)». Secondo me questa parte è parziale. Andrebbe specificato «fino all'approvazione degli statuti e delle leggi elettorali regionali», perché potrebbe accadere che nessuno approvi gli statuti e quindi le leggi elettorali regionali.
MARCO BOATO. Resta in vigore la legge elettorale vigente, eventualmente modificata dal Parlamento.
DOMENICO NANIA. Perfetto, questo volevo dire.
MARCO BOATO. Se accetta un'osservazione, dal momento delle elezioni le assemblee regionali hanno titolo ad approvare lo statuto e la legge elettorale. Se noi apriamo una gara...
DOMENICO NANIA. Il problema vero, se capita, in tesi, è che una regione per un motivo o per un altro non riesca ad approvare uno statuto e quindi una legge elettorale regionale e per la coincidenza della scadenza dei 4 anni o dei 5 anni - quella che sia - deve andare a votare. Di fatto nel 2000 dovremmo trovare molte coincidenze, ma potremmo anche trovarci in una condizione per la quale una regione non riesca a darsi uno statuto e quindi una legge elettorale regionale. A quel punto avremmo in vigore la legge elettorale nazionale.
Mi sembra quindi appropriato l'emendamento Boato così come formulato nella seconda parte, perché consente al Parlamento nazionale di toccare cose che con la legge nazionale in vigore non si sono potute toccare. Si dovrebbe specificare «fino all'approvazione degli statuti» perché teoricamente una regione, per inadempienze, per inerzia, perché mancanza di maggioranze, per un motivo qualunque, potrebbe non approvare per tanto tempo uno statuto. È assurdo pensarlo, però in questi casi rendere toccabile la legge elettorale regionale diventa una necessità.
PRESIDENTE. Prima delle dichiarazioni di voto è necessario capire su che cosa votiamo.
MAURIZIO PIERONI. Vorrei dichiarare il mio voto contrario a qualunque disposizione transitoria.
ETTORE ANTONIO ROTELLI. A prescindere per un attimo dalla ricaduta sulla norma transitoria, vi prego di osservare che il testo del Comitato ristretto all'ultimo comma prevede che «la regione adotta la propria legge elettorale»; non specifica se sia la legge elettorale dell'assemblea, se sia la legge elettorale anche del presidente o del governo regionale e lascia sottintendere anche la possibilità che sia un'unica legge regionale.
Questa osservazione va collegata ad un'altra circostanza. Quando si dice che il vincolo sulla forma di governo è dato dalla Costituzione vigente, dall'ultimo comma dell'articolo 122, si dice la verità ma soltanto una parte della verità, perché attualmente il vincolo alla forma di governo è dato anche dal fatto che sono organi della regione (articolo 121, primo comma) il consiglio regionale, la giunta e il suo presidente, ed inoltre dal fatto che la giunta regionale è l'organo esecutivo delle regioni. Tutti questi elementi sono costitutivi della forma di governo.
Al punto a) dell'articolo 61 abbiamo previsto che lo statuto disciplina «la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti fra l'Assemblea regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione»; il che vuol dire che questo è un vincolo per gli statuti regionali, i quali non potranno fare a meno di prevedere un'assemblea regionale, un governo regionale e un presidente della regione, quindi tre organi, non due, quello assembleare legislativo e quello di governo esecutivo.
Con questa disposizione abbiamo escluso che le regioni si possano dare la forma di governo presidenziale. Abbiamo ammesso come unica possibilità (ammesso che si possa dare per le regioni) la forma di governo cosiddetto semipresidenziale, perché ci deve essere un governo regionale e ci deve essere un presidente della regione distinto dal governo regionale.
A questo punto mi pare che sia molto chiaro il significato del testo, a prescindere dalla norma transitoria, tanto più, ripeto, che la regione adotta la propria legge elettorale e non è specificato di che cosa: dell'Assemblea? Solo dell'Assemblea? Dell'Assemblea necessariamente unita al presidente della regione? L'autonomia di statuto che noi diamo alle regioni è puramente apparente: un regime presidenziale in cui viene eletto un presidente che nomina la sua giunta, perché prevediamo obbligatoriamente l'organo presidente distinto dall'organo governo regionale.
ARMANDO COSSUTTA. Non vedo proprio la necessità di una norma transitoria. Quando entrerà in vigore la nuova Costituzione di cui stiamo discutendo, l'articolo 122 non ci sarà più, quindi non ci sarà più la norma indicata nell'ultimo capoverso dell'articolo 122, che rende oggi difficile la formazione dei governi regionali secondo criteri innovativi. Dunque, che bisogno c'è di una norma transitoria, dal momento in cui è chiaro che fin tanto che non saranno entrati in vigore i nuovi statuti regionali, i quali prevedono anche la facoltà di avere una propria legge per l'elezione del consiglio regionale, vige e vale la legge nazionale? Legge nazionale che può essere cambiata in qualunque istante, senza bisogno di questa innovazione. L'innovazione viene proposta con la norma transitoria per liberarci dal vincolo dell'articolo 122. Ma fino a quando non entra in vigore la Costituzione, non possiamo procedere ad una modificazione; quando sarà entrata in vigore la nuova Costituzione non ci sarà più l'articolo 122 e dunque non ci sarà più bisogno di una norma transitoria.
Per riassumere: nessuna norma transitoria, ma è chiaro che le regioni hanno la facoltà di cambiare la loro legge regionale; fin tanto che non la cambiano, vale
PRESIDENTE. Quest'ultimo concetto, Cossutta, forse è dubbio, perché è chiaro che vige la legge attuale e tu hai ragione; ma può essere dubbio che, una volta entrata in vigore la nuova Costituzione, si possa fare una legge nazionale in materia di norme elettorali regionali nel momento in cui la Costituzione assegna questo potere alle regioni. Diciamo quindi che il permanere in vigore della legge è indiscutibile. Che il Parlamento possa cambiarla in vigenza della nuova Costituzione è molto discutibile. Adesso sì, ma nel momento in cui entra in vigore la nuova Costituzione, il Parlamento non potrà più cambiarla.
MARCO BOATO. Presidente, se noi volessimo cambiarla adesso potremmo farlo solo nel rispetto del vigente articolo 122.
PRESIDENTE. Adesso il Parlamento lo può fare solo nel rispetto dell'articolo 122.
MAURIZIO PIERONI. Presidente, noi assumiamo un impegno politico a rifare una legge nazionale per le elezioni regionali prima dell'entrata in vigore. È una cosa assurda, contraddice con il principio di federalismo. Io sono disponibile a schierarmi con Calderisi per la battaglia per il presidenzialismo, ma quella battaglia va fatta a livello regionale.
PRESIDENTE. Adesso il presidenzialismo non c'entra nulla; il problema è un altro.
GIOVANNI RUSSO. Propongo la seguente formulazione: «Fino a che non è stata adottata da parte della regione la propria legge elettorale, si applica la legge elettorale vigente, eventualmente modificata con legge approvata da entrambe le Camere». Stabiliamo cioè il principio di una vigenza transitoria della legge elettorale in vigore, il che è pacifico; lasciamo aperta la possibilità per il Parlamento di una modificazione. Naturalmente sarà un problema politico: il modificare da parte del Parlamento nell'imminenza dell'adozione da parte delle regioni di una legge elettorale sarebbe una cosa assurda, però nello stesso tempo lasciare una legge immodificabile in assoluto potrebbe anche essere inopportuno. Ciò tuttavia senza stabilire il principio secondo cui deve essere modificata; diciamo «eventualmente modificata».
MARCELLO PERA. Però a me pare che nella proposta del collega Russo manchi un riferimento alla forma di governo, che è invece contenuto nella proposta del collega Boato.
PRESIDENTE. Non ho capito.
MARCELLO PERA. Intendo dire che la proposta del collega Boato è la più ampia, perché giustamente fa riferimento anche alla forma di governo, cosa che non è contenuta nella proposta testé avanzata dal collega Russo.
PRESIDENTE. Sì, tuttavia è abbastanza implicito, perché una volta rimossi i vincoli in materia di forma di governo, la legge elettorale può prevedere... (Commenti).
MARCELLO PERA. Presidente, l'espressione «abbastanza implicito»...
PRESIDENTE. È del tutto implicito. Perché noi non abbiamo potuto inserire nella legge nazionale forme più vincolanti di stabilità? Perché avevamo il vincolo previsto dall'articolo 122 della Costituzione.
GIUSEPPE CALDERISI. Ora abbiamo il vincolo dell'articolo 61!
PRESIDENTE. E qual è il vincolo dell'articolo 61?
GIORGIO REBUFFA. È meglio non inserire cose implicite.
MARCO BOATO. Sia gli statuti che la legge elettorale.
PRESIDENTE. Esatto. Diciamo quindi che cessa di avere vigore a mano a mano che le singole regioni... cioè può continuare a restare in vigore nelle regioni. Il termine entro il quale il Parlamento può legiferare tra l'adozione del nuovo testo costituzionale ed una scadenza da stabilirsi appare invece abbastanza aleatorio, problematico, proprio perché non siamo in grado di sapere quanto tempo trascorrerà tra l'adozione del nuovo testo e le elezioni regionali. Giustamente è stato detto che potrebbe trattarsi di un giorno o di cinque anni.
Credo allora che forse, mantenendo come base il testo Boato, che mi pare più condiviso, potremmo stabilire un termine, per esempio «entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale», cioè dare un termine al Parlamento.
NATALE D'AMICO. O il termine della proposta Russo. La proposta del collega Russo sposta quel termine.
PRESIDENTE. La proposta del collega Russo sfuma quel termine, però apre un rischio interpretativo. Infatti, che cosa significa? Che il Parlamento può continuare a legiferare fino a quando una sola regione non ha adottato una propria legge elettorale? Questo francamente diventa un po' singolare.
GIUSEPPE CALDERISI. Lo può fare entro 18 mesi.
PRESIDENTE. Sì, entro 18 mesi, non è importante.
MARCO BOATO. «Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale». È ovvio però che se nel frattempo, a ritmo ultra accelerato, le regioni disponessero l'applicazione dell'articolo 61, a quel punto il Parlamento...
PRESIDENTE. L'ultimo periodo della disposizione transitoria lo rende assolutamente evidente, perché quella è una norma di chiusura. Si dovrebbe però stabilire un termine ragionevole...
MARCO BOATO. Entro due anni dall'entrata in vigore.
PRESIDENTE. ...e non aleatorio né casuale, perché altrimenti lo stesso termine può diventare eccessivamente lungo (cinque anni) oppure assolutamente insussistente, a seconda che l'entrata in vigore della Costituzione avvenga all'immediata vigilia o subito dopo le elezioni regionali.
Forse, si può precisare che la disciplina resta in vigore in ciascuna regione fino...
MASSIMO VILLONE. Presidente, è ovvio che sia così.
PRESIDENTE. Sì, questo forse è implicito.
MARCO BOATO. Presidente, l'espressione «comunque» - mi rivolgo anche al collega Mattarella - significa che la disposizione vale sia nel caso in cui il Parlamento innovi la disciplina vigente sia qualora non lo faccia.
PRESIDENTE. È naturale. Credo che si possa passare ai voti: piaccia o non piaccia, il testo è questo e, se si vuole, si può votare contro.
FRANCESCO SERVELLO. Intervengo sull'ordine dei lavori con specifico riferimento a questo problema, in quanto non credo si possa anteporre la votazione su una disposizione finale a quella del principio generale contenuto nel testo dell'articolo 61. Pertanto, siccome il comma su cui stiamo discutendo non è stato ancora
PRESIDENTE. Su questo non vi è dubbio. Tuttavia, una cosa è l'accettazione, per così dire, del testo attuale, alla luce di un'intesa sulla norma finale transitoria, mentre cosa diversa... Formalmente lei ha del tutto ragione.
FRANCESCO SERVELLO. Siccome ho una mia opinione sull'articolo 61, desidero preliminarmente sapere dal relatore se il suo testo rimanga inalterato, affinché possa esprimere il mio parere ed il mio voto.
PRESIDENTE. Suggerisco al relatore un'altra correzione (ve ne son anche di altro genere), relativa al terzo comma, che introduce un criterio innovativo e molto discutibile di validità del referendum: in particolare, si stabilisce che, nel caso in cui una minoranza chieda il referendum, lo statuto «è promulgato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi». In sostanza, qualora il referendum fosse disertato dalla maggioranza dei cittadini, lo statuto verrebbe cancellato. Tuttavia, non può essere così.
CIRIACO DE MITA. Nel caso in cui uno statuto sottoposto a referendum non raccolga la maggioranza degli aventi diritto al voto, lo stesso statuto resterebbe in vigore, perché non sarebbe valido il referendum.
PRESIDENTE. È quanto stavo dicendo io, onorevole De Mita. A volte siamo d'accordo: so che questo può sorprendere e persino infastidire, ma siamo d'accordo.
MARCELLO PERA. Non sorprende tanto, presidente.
PRESIDENTE. Sorprende perché è piuttosto raro.
MARCELLO PERA. Non capita spesso, ma non sorprende.
PRESIDENTE. Il problema è il seguente: è pensabile che una minoranza dei cittadini che partecipano al voto possa cancellare uno statuto approvato dalla maggioranza del consiglio regionale? Credo che in questo modo si introdurrebbe un principio abbastanza rischioso.
CIRIACO DE MITA. Questo argomento è stato affrontato dopo la celebrazione dell'ultimo referendum. Tuttavia, il comportamento elettorale con riferimento alla proposta referendaria contempla tre posizioni, non due: vi è chi approva la proposta, chi la disapprova e chi è indifferente; chi assume quest'ultima posizione è indifferente alla permanenza della norma, non al fatto che sia abrogata o meno. La stessa posizione, quindi, non può essere sommata a quella di chi vota contro.
PRESIDENTE. È quanto sto dicendo io, onorevole De Mita.
CIRIACO DE MITA. Sì, presidente, le do atto di questo.
PRESIDENTE. Il terzo comma dell'articolo 61 è formulato in termini tali per cui, se il referendum proposto da una minoranza viene disertato dai cittadini, lo statuto approvato dalla maggioranza del consiglio regionale viene cancellato. Credo che la norma non possa essere mantenuta in questi termini e che si debba individuare una diversa formulazione.
MARCO BOATO. Sarebbe sufficiente stabilire: «ed è promulgato se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi». È sufficiente togliere la parte immediatamente precedente.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Si tratta allora di adottare la formula dell'attuale articolo 138 della Costituzione: non si prevede una maggioranza di partecipanti al voto, ma solo la maggioranza di chi vota.
CIRIACO DE MITA. Onorevole D'Onofrio, lei avrebbe ragione soltanto se ipotizzasse che lo statuto è valido ove approvato con referendum. Tuttavia, il referendum su una decisione di un'assemblea legislativa ha efficacia se c'è la maggioranza, perché altrimenti resta valida la decisione del legislatore.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. La formula suggerita dal presidente D'Alema è analoga a quella dell'attuale articolo 138 della Costituzione: è necessaria la maggioranza dei votanti a prescindere dal numero di coloro che partecipano al voto. Dovremmo quindi riprendere questo tipo di formulazione introducendo la seguente dizione: «ed è promulgato se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi».
GIUSEPPE CALDERISI. Come avviene nell'articolo 138 della Costituzione.
MARCO BOATO. Occorre tenere presente la differenza tra gli articoli 75 e 138 della Costituzione vigente: il primo prevede i due quozienti, mentre il secondo sancisce soltanto che il referendum deve essere approvato dalla maggioranza di chi partecipa al voto.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Si tratta di una decisione delicata, che però non costituisce un'invenzione: nell'attuale ordinamento costituzionale, come ha appena ricordato il collega Boato, è richiesta la maggioranza dei partecipanti al voto per abrogare una legge e la maggioranza dei voti validamente espressi in caso di legge costituzionale.
Nel caso in esame, lo statuto deliberato dall'assemblea regionale dovrebbe essere approvato dalla maggioranza dei votanti: nel caso in cui partecipasse al referendum soltanto il 30 per cento degli aventi diritto, lo statuto sarebbe ugualmente promulgato. Mi sembra che abbia senso affermare che la somma delle due volontà, quella del consiglio e quella dei votanti, sia sufficiente per la promulgazione del testo. Nell'articolo 61 era richiesta anche la maggioranza degli aventi diritto.
PRESIDENTE. Occorre fare una distinzione sulla base del fatto che non si è introdotto un obbligo di referendum: qualora, dopo l'approvazione dello statuto da parte del consiglio, vi fosse un referendum obbligatorio, è evidente che in questo caso lo statuto sarebbe promulgato soltanto se ricevesse il voto della maggioranza dei cittadini. Siccome all'origine la previsione era questa, è rimasta la formulazione iniziale; successivamente, però, il testo è stato corretto prevedendo che il referendum sia solo eventuale, ove richiesto da una minoranza. Occorre allora modificare il testo, perché è evidente che lo statuto non viene promulgato soltanto se, essendo il referendum valido, vincono i no; altrimenti, la promulgazione è automatica. Questo è il problema.
MARCO BOATO. È sufficiente adottare la formula dell'articolo 138, penultimo comma, dell'attuale Costituzione.
ANTONIO ENRICO MORANDO. Ma il referendum non è obbligatorio.
MARCO BOATO. Ma non è obbligatorio neanche nell'articolo 138.
PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha ragione (Commenti).
MARCO BOATO. Anche nell'articolo 138 si tratta di un'iniziativa della minoranza: un quinto dei componenti di una Camera, cinque consigli regionali o 500 mila elettori. Si tratta peraltro di norme del tutto parallele: una è la Costituzione
GIOVANNI RUSSO. Vi è una differenza fondamentale, rappresentata dal fatto che l'articolo 138 prevede la modifica della Costituzione: conseguentemente, nel momento in cui decade la modifica, resta in vigore la norma costituzionale preesistente.
Nel caso in esame, si sta invece discutendo del procedimento di approvazione dello statuto: siccome il referendum non è obbligatorio, esso assume fondamentalmente il significato di un referendum abrogativo; conseguentemente, l'analogia deve essere fatta rispetto a tale istituto, per cui se non c'è una maggioranza che aderisce al referendum vale la deliberazione dell'assemblea che ha approvato lo statuto.
MASSIMO VILLONE. Si potrebbe introdurre, per così dire, una formulazione in negativo, prevedendo che lo statuto non è promulgato se prevalgono i voti contrari.
PRESIDENTE. Come avviene nell'articolo 138 della Costituzione.
MARCO BOATO. In questi ultimi interventi si è proposto il modello dell'articolo 75 della Costituzione vigente.
PRESIDENTE. Il problema è questo: o si sopprime l'inciso «se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto», che non è previsto dall'articolo 138, di cui si potrebbe adottare la formulazione, oppure si adotta il criterio sancito dall'articolo 75, secondo cui il referendum deve essere valido ed a tal fine è necessario che vi partecipi la maggioranza degli aventi diritto; inoltre, affinché vi sia un effetto ostativo nei confronti del nuovo statuto, il referendum deve essere approvato dalla maggioranza dei voti validi.
Il testo nella sua attuale formulazione rappresenta un'anomalia, perché è una forma di referendum che non esiste, in cui la decisione del consiglio deve ottenere la maggioranza dei voti dei cittadini: è sufficiente che una minoranza promuova un referendum al quale i cittadini non partecipino perché essa prevalga sulla maggioranza consiliare. Questa è francamente un'assurdità.
FRANCESCO SERVELLO. Si dovrebbe allora adottare l'attuale disciplina del referendum abrogativo: se non vi prende parte più della metà dei cittadini, il referendum non è valido.
PRESIDENTE. La nostra attuale Costituzione prevede due diverse forme di referendum: uno è quello abrogativo, sancito dall'articolo 75, l'altro è il referendum previsto dall'articolo 138, confermativo delle leggi costituzionali. Si può scegliere di adottare l'una o l'altra formulazione, ma non quella proposta nel testo in esame, che in realtà non esiste: si tratta di un referendum abrogativo nel quale vince l'abrogatore se i cittadini non partecipano alla consultazione. Questa è chiaramente un'assurdità.
Si può pertanto scegliere tra la formula dell'articolo 138 e quella dell'articolo 75 della Costituzione, ma la previsione contenuta nel testo proposto è, a mio avviso, assurda.
MASSIMO VILLONE. Intendo svolgere un intervento di metodo, rilevando che occorre tenere presente ciò che intendiamo ottenere. Ritengo, in particolare, che il principio da seguire sia quello del favor verso il mantenimento dello statuto: occorre cioè favorire l'adozione dello statuto, il quale è un atto necessario, anzi essenziale.
Lo strumento tecnico idoneo per esprimere il favor verso il mantenimento della volontà dell'assemblea regionale e quindi dello statuto è anzitutto la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto; questo è un elemento di favor, perché in assenza di tale maggioranza il referendum non è valido.
Ritengo inoltre che si debba capovolgere l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 61, prevedendo che il referendum
PRESIDENTE. L'onorevole Boato propone di adottare la seguente formulazione: «Lo statuto è comunque promulgato...
MASSIMO VILLONE. Toglierei l'espressione «comunque».
PRESIDENTE. ...se al referendum non ha partecipato la maggioranza degli aventi diritto ovvero se è approvato con la maggioranza dei voti validamente espressi«.
MASSIMO VILLONE. Non si può usare l'espressione »se è approvato con la maggioranza«. Questo è l'errore.
PRESIDENTE. È lo stesso.
MASSIMO VILLONE. Presidente, mi permetto di affermare che non è lo stesso.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore per la forma di Stato. Il presidente sostiene - ed io sono d'accordo - che dobbiamo togliere la parte in cui si prevede che sia necessaria la partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto. Questa opinione però non è condivisa: dobbiamo verificare da quanti colleghi, perché è un punto delicato. Adotterei la formula dell'attuale articolo 138 della Costituzione che non prevede la necessità della partecipazione al voto della maggioranza degli aventi diritto per la validità del referendum, ma soltanto - ovviamente - la maggioranza dei voti validamente espressi.
MARCO BOATO. Mi pare che i colleghi propongano di applicare non la logica del referendum confermativo, ma quella del referendum abrogativo; in questo senso se chi vuole abrogare lo statuto non ha la partecipazione della maggioranza degli aventi diritto, dà vita ad un referendum che non è valido ed in questo caso si promulga comunque lo statuto. Se il referendum è valido perché hanno partecipato la maggioranza degli aventi diritto, è evidente che devono pronunciarsi a favore dello statuto la maggioranza dei votanti.
MASSIMO VILLONE. No, è un referendum abrogativo.
FRANCESCO SERVELLO. A nostro avviso, la sua eccezione è fondata perché si potrebbe verificare che in una regione ci fosse una propaganda per la non partecipazione al referendum, facendo decadere di fatto, con l'astensione, la possibilità di approvare lo statuto tramite referendum; potrebbe esserci uno stimolo a non votare, quindi è meglio sopprimere questa previsione.
PRESIDENTE. Mi pare che siamo d'accordo sulla necessità di correggere il terzo comma, ci sono però due diverse ipotesi: una propone di adottare il criterio di validità del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione, che non prevede il quorum della maggioranza degli aventi diritto; l'altra propone che ci sia un quorum e che lo statuto non sia promulgato se vince il no.
L'articolo 138 prevede una speciale forma di referendum confermativo, ma consente anche di non fare il referendum se c'è una maggioranza qualificata, mentre questa norma non contiene alcuno sbarramento; quindi c'è una differenza nel parallelismo tra le due normative.
GIUSEPPE CALDERISI. In questo modo, invece che al confronto fra i favorevoli e i contrari, si spinge all'astensione: è un meccanismo assolutamente inaccettabile.
MASSIMO VILLONE. Propongo la seguente formulazione: «Lo statuto non è promulgato se partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e nella votazione i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli».
PRESIDENTE. Il relatore propone invece di adottare la seguente formulazione: «Lo statuto sottoposto al referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».
LEOPOLDO ELIA. Sono equivalenti.
PRESIDENTE. Le due formulazioni non sono affatto equivalenti, perché la proposta del relatore non prevede il quorum per la validità del referendum; quindi, nel caso in cui partecipi alla votazione una minoranza degli elettori, se la maggioranza di questa minoranza si pronuncia contro lo statuto, questo non viene promulgato.
MASSIMO VILLONE. Nella mia ipotesi, se non c'è la maggioranza il referendum è promulgato...
PRESIDENTE. Ho capito, è quello che sto cercando di spiegare!
Il referendum che propone il collega Villone è sul modello del referendum abrogativo previsto dall'articolo 75, quello che propone il relatore è sul modello dell'articolo 138 che non prevede il quorum per la validità del risultato. Agli effetti pratici, quindi, sono consistentemente diversi (Commenti).
MAURIZIO PIERONI. Presidente, la prego, ci faccia votare su questi due testi!
GIUSEPPE CALDERISI. Presidente, non ho capito bene o non credo alle mie orecchie: chiedo che il testo venga distribuito.
MAURIZIO PIERONI. A questo punto siamo di fronte ad un atteggiamento ostruzionistico, pur politicamente legittimo, perché i termini delle due ipotesi, antitetiche tra loro, sono chiarissimi! La prego, presidente, ci faccia votare.
SERGIO MATTARELLA. Condivido la proposta Villone, propongo però una modifica che non è solo formale. Sarebbe meglio dire che il referendum è valido se ha partecipato la maggioranza degli elettori, altrimenti sembra di mettere in contrapposizione lo statuto approvato ed il fatto che partecipi la maggioranza degli elettori.
MASSIMO VILLONE. Presidente, stiamo girando intorno a una questione tecnica e politica insieme. È cosa diversa dire «lo statuto è approvato se» o «lo statuto è promulgato se» perché questo muta la natura del referendum; io sono favorevole a ritenere lo statuto approvato dall'assemblea e quindi non sono favorevole a formule che parlino di approvazione dello statuto in relazione al referendum.
PRESIDENTE. Credo che i termini della questione siano molto chiari. Quello che propone Villone, e condividono Boato e Mattarella, è che, al fine di impedire la promulgazione dello statuto - perché il referendum è possibile da parte di una minoranza che voglia impedire la promulgazione di uno statuto approvato dalla maggioranza del consiglio - in primo luogo il referendum deve essere valido (cioè devono partecipare la maggioranza degli aventi diritto), in secondo luogo devono prevalere i no.
LEOPOLDO ELIA. È valido anche se partecipa una minoranza, ma ha un effetto diverso.
LEOPOLDO ELIA. Non riesco a capire perché non si preferisca la formula dell'articolo 138 che propone il relatore: ai fini dell'approvazione dello statuto il quorum è indifferente in entrambi i casi.
PRESIDENTE. Non è assolutamente vero, perché la proposta Villone prevede che, nel caso in cui la metà più uno degli aventi diritto non partecipi al voto, lo statuto è comunque promulgato perché il referendum non è valido. Quindi gli effetti sono completamente diversi.
LEOPOLDO ELIA. È promulgato anche con il modello dell'articolo 138 se c'è una maggioranza di voti favorevole, a prescindere dal quorum.
MASSIMO VILLONE. Ma noi non vogliamo prescindere dal quorum, perché si tratta di un passaggio importante politicamente e tecnicamente.
DOMENICO NANIA. Alleanza nazionale è d'accordo con la proposta Villone e crediamo non si possa accettare il modello dell'articolo 138 perché non stiamo parlando di una legge costituzionale qualunque, ma dell'approvazione dello statuto. A mio avviso, quindi, nel caso di specie vi è la necessità che vada a votare più del 50 per cento degli elettori...
LEOPOLDO ELIA. Allora bisogna essere logici e dire che non verrà promulgato...
DOMENICO NANIA. La proposta del collega Villone, ripresa dal presidente D'Alema...
LEOPOLDO ELIA. C'è un equivoco.
PRESIDENTE. Quale equivoco? C'è scritto che in certi casi lo statuto non è promulgato: l'equivoco lo stai creando tu!
DOMENICO NANIA. Dicevo che la proposta del collega Villone, ripresa dal presidente D'Alema, è che lo statuto non sia promulgato se non partecipa (o quando non partecipa, non so quale sia la formulazione migliore) il 50,01 per cento dei votanti.
Comunque, siamo d'accordo con la proposta Villone perché con lo statuto, a nostro avviso, non si può seguire la filosofia dell'articolo 138 della Costituzione, che fa a meno di maggioranze qualificate degli aventi diritto al voto; nel caso di specie occorre che vada a votare il 50,01 per cento dei votanti e, se ciò non accade, risulta prevalente l'attività svolta dall'assemblea regionale, per cui lo statuto non è promulgato.
PRESIDENTE. Ricordo che il collega Boato ha proposto una formulazione in positivo che, agli effetti pratici, è la stessa cosa. Si è scatenata una guerra interpretativa a mio giudizio immotivata perché io insisto sul fatto che il problema è legato alla circostanza che il referendum previsto dal terzo comma non è il referendum confermativo contemplato dall'articolo 138 della Costituzione, ma è chiaramente un referendum ostativo, nel senso che può essere attivato da una minoranza la quale, disapprovando lo statuto approvato dal consiglio regionale, vuole impedirne la promulgazione e per questo si appella ai cittadini (Commenti del deputato Calderisi). Ho capito, ma nel 138 vi è la norma secondo cui il referendum può essere precluso da una maggioranza qualificata,
GIUSEPPE CALDERISI. Quella norma andrebbe eliminata dall'articolo 138.
PRESIDENTE. Questa è un'opinione rispettabile, ma non ti autorizza a dire che questo caso è uguale a quello previsto dal 138!
LEOPOLDO ELIA. Che si tratti di referendum ostativo o confermativo, il problema è se abbia o meno rilievo l'esistenza del quorum.
PRESIDENTE. Ha rilievo perché Villone propone che, qualora non si raggiunga il quorum, lo statuto sia promulgato.
LEOPOLDO ELIA. È la stessa cosa del 138!
PRESIDENTE. No, perché nel 138 si deve avere la maggioranza dei voti a favore, mentre, secondo il collega Villone, qualora non si raggiunga il quorum, il referendum ostativo non è valido e quindi, indipendentemente dal fatto che prevalga il sì o il no, prevale lo statuto, per cui vi è una differenza sostanziale.
LEOPOLDO ELIA. Allora, la conseguenza è molto strana.
PRESIDENTE. Sarà anche strana, ma Villone propone che, non essendo valido il referendum promosso al fine di bloccare la promulgazione dello statuto...
MASSIMO VILLONE. Insomma, Elia, la mia proposta è semplice: per evitare la promulgazione dello statuto debbono esservi due condizioni chiaramente espresse, cioè la validità e la maggioranza dei voti contrari.
PRESIDENTE. Se così non fosse, ci troveremmo di fronte al paradosso che una minoranza di cittadini può bocciare lo statuto voluto dalla maggioranza del consiglio regionale. Per evitare questa condizione di paradosso si prevede che, per essere valido, è necessario che al referendum ostativo partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Non entro nel merito, ma mi pare che la norma sia chiarissima.
LEOPOLDO ELIA. È chiarissimo che va oltre il 138.
PRESIDENTE. Certo.
Pongo in votazione la proposta Villone relativa al terzo comma, di cui per chiarezza riassumo i termini: «Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua approvazione ne faccia richiesta un trentesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. Non è promulgato se ha partecipato al voto la maggioranza degli aventi diritto e nella votazione i voti contrari prevalgono sui voti favorevoli».
(È approvata).
Pongo in votazione la proposta del relatore relativa al medesimo comma.
(È respinta).
Pertanto, è prevalsa la proposta del collega Villone, che potrà essere formulata in modo più puntuale, ma il cui senso mi pare chiarissimo.
Rivolgendomi ora al relatore, faccio presente che molti colleghi hanno sottolineato l'utilità che venga fissata la durata della legislatura regionale e credo che ciò possa essere previsto al punto b).
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Avevo già detto all'inizio che il testo finale dovrebbe essere sostituto dalla seguente formulazione: «b) i casi di scioglimento anticipato dell'Assemblea regionale, rispetto alla durata della legislatura stabilita in cinque anni;».
PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni a questo riguardo, può rimanere stabilito di adottare la formulazione della lettera b) appena enunciata dal relatore.
Passiamo ora alla lettera a).
FAUSTO MARCHETTI. Poiché mi sembra che lei stesso, presidente, abbia detto di non insistere sull'ipotesi di compromesso accettabile da lei formulata in materia elettorale, resta comunque il nostro emendamento.
PRESIDENTE. È chiaro.
Per quanto riguarda la lettera a), nutro dei dubbi sul ragionamento sviluppato dal collega Rotelli, secondo cui l'attuale formulazione sarebbe preclusiva della scelta di una forma di governo presidenziale. L'ho ascoltato con il consueto interesse, ma mi pare una tesi quanto mai discutibile.
ETTORE ANTONIO ROTELLI. Non è preclusiva della scelta della forma di governo presidenziale, è impositiva del fatto che vi siano tre distinti organi, com'è attualmente; voglio dire che, secondo questa formulazione, una regione non sarebbe libera di dotarsi soltanto di un organo assembleare e di uno di governo, perché dovrebbe comunque averne tre. Questa è la ragione che mi ha spinto a presentare l'emendamento. Aggiungo peraltro che ho presentato un emendamento anche all'ultimo comma dell'articolo 61 per far sì che si precisi se la legge elettorale sia quella dell'assemblea regionale e del consiglio regionale o sia altro.
PRESIDENTE. In questo caso davvero non possiamo precisare nulla perché, se diciamo che la legge elettorale vale soltanto per l'assemblea o per il consiglio, tale disposizione diventa preclusiva.
In sostanza, comunque, il collega Rotelli propone di semplificare il punto a) nel modo seguente: «la forma di governo della Regione, anche con riferimento ai rapporti tra l'Assemblea regionale e l'organo di governo della Regione». Credo che non cambierebbe nulla di sostanziale.
MAURIZIO PIERONI. Tuttavia, presidente, se sono menzionati tre organi è perché il Comitato ristretto ha lavorato per due mesi con la concorde partecipazione di tutti i gruppi ed ha ritenuto opportuno individuare tre organi. Possiamo sicuramente ridiscutere tutto, ma dobbiamo attenerci al principio che i lavori del Comitato ristretto, con tutto il pregresso che abbiamo alle spalle, possono essere rimessi in discussione solo sulla base di grandi questioni di principio, altrimenti rischiamo in ogni momento di riaprire la discussione su tutto.
ETTORE ANTONIO ROTELLI. Il proponente non ha partecipato alle riunioni del Comitato ristretto e ritiene che sia sottesa una grande questione di principio.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimersi su questa proposta del collega Rotelli.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Non credo che con l'attuale formulazione del punto a) escludiamo la possibilità di elezione diretta del presidente della regione; pertanto, manterrei la formulazione classica, che tra l'altro è quella che usiamo per il Governo nazionale, e quindi lascerei i tre organi così come sono indicati, fermo restando che è consentita la forma di governo
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Rotelli alla lettera a).
(È respinto).
FRANCESCO SERVELLO. Vorrei brevemente soffermarmi sulla lettera e), che è una delle petizioni di principio tra le più vaghe, generiche e quindi pericolose, secondo cui lo statuto disciplina: «e) i principi generali dell'autonomia finanziaria e tributaria della Regione;». Mi chiedo: esiste un'autonomia generale rispetto ai diritti ed alla potestà del Governo nazionale e del Parlamento? Quella adottata mi sembra una dizione troppo onnicomprensiva, al punto da attribuire alle regioni un potere che probabilmente nella sostanza non hanno.
PRESIDENTE. Le regioni hanno un'autonomia tributaria nei limiti che saranno stabiliti dalla Costituzione quando discuteremo il relativo articolo; le cose non stanno come dice lei.
Comunque, propongo che in primo luogo si deliberi formalmente sul punto b) nella nuova formulazione proposta dal relatore, che fissa a cinque anni la durata della legislatura regionale.
Pongo in votazione tale proposta.
(È approvata).
Passiamo ora alla questione del rapporto tra norma transitoria ed emendamenti presentati. L'ultima formulazione della norma transitoria sarebbe la seguente: «Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge costituzionale, con legge approvata dalle due Camere può essere innovata la vigente disciplina in materia di forma di governo regionale e di legge elettorale regionale. Tale disciplina resta comunque in vigore fino all'attuazione da parte delle regioni dell'articolo 61 della Costituzione».
Rispetto a questa disposizione transitoria, gli onorevoli Calderisi, Rebuffa e Pera propongono di aggiungere, prima dell'espressione «Tale disciplina resta» il concetto secondo il quale ciò deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'ultimo comma dell'articolo 61 (che qui vengono elencati: democraticità, rappresentatività e stabilità di governo) e di legittimazione popolare diretta del presidente della regione. Abbiamo discusso molto a lungo di questo, per cui innanzitutto (poiché giustamente l'onorevole Calderisi, prima di ritirare gli emendamenti all'articolo 61, vuole sapere quale sarà la formulazione adottata) non porrò in votazione la disposizione transitoria, ma chiedo un voto di principio sull'integrazione proposta dagli onorevoli Calderisi ed altri.
GIUSEPPE CALDERISI. Eventualmente l'integrazione può essere votata anche per parti separate, cioè fino a «stabilità» e poi il resto.
FAUSTO MARCHETTI. Prima di questo, però, secondo me dovrebbe essere posto in votazione il nostro emendamento.
PRESIDENTE. Dopo voteremo tutti gli emendamenti, ma l'onorevole Calderisi, prima che si proceda a tali votazioni, vuole sapere in che termini sia la norma transitoria.
FAUSTO MARCHETTI. Tuttavia, il nostro emendamento in sostanza non attribuirebbe alla regione potestà legislativa e quindi mi pare che venga prima degli altri.
PRESIDENTE. Lo sappiamo benissimo, ma l'onorevole Calderisi voterà - forse - a favore del suo emendamento se verrà respinta questa sua proposta, altrimenti forse non lo voterà, e lo vuole sapere prima, secondo un criterio che è logicamente ragionevole.
SERGIO MATTARELLA. Prima che lei ponga in votazione la proposta di integrazione avanzata dal collega Calderisi, vorrei rendere una dichiarazione di voto. Noi votiamo contro, signor presidente, perché onestamente una norma transitoria è di carattere metodologico. Se si vuole
FRANCESCO SERVELLO. Signor presidente, avevo già chiesto formalmente che venisse prima posto in votazione l'ultima comma dell'articolo 61 o gli emendamenti ad esso riferiti. Per ragioni politiche relative all'atteggiamento di un gruppo o di un componente della Commissione bicamerale non possiamo accedere a questi inciuci che francamente nulla hanno a che fare con riforma della Costituzione.
PRESIDENTE. Non vedo cosa c'entra l'inciucio. Noi siamo in una sede referente e quindi siamo liberi di accantonare (Commenti del senatore Servello).
Passiamo dunque alla votazione della proposta di accantonare il voto su questo principio...
FRANCESCO SERVELLO. Non si può!
PRESIDENTE. Come non si può?
FRANCESCO SERVELLO. È una cosa antiregolamentare! Non la può fare neanche con una votazione di maggioranza! Peraltro dopo un richiamo formale al regolamento, come io ho fatto, che lei ha tentato di evitare e addirittura di non commentare!
PRESIDENTE. Le assicuro, senatore Servello...
E poi non c'è nessun inciucio perché su questo principio c'è anzi contrasto. Quindi il suo giudizio nel merito è sbagliato e formalmente è infondato.
MARCELLO PERA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto, presidente.
FRANCESCO SERVELLO. A norma di regolamento lei non può mettere in votazione una disposizione finale che contiene un riferimento ad un articolo che non abbiamo ancora approvato!
PRESIDENTE. Io non metto in votazione la disposizione finale. Ho chiesto, con un voto di principio, se la Commissione è favorevole, quando voteremo quella disposizione finale, ad integrarla con il principio che l'onorevole Calderisi propone. Questo modo di procedere è del tutto legittimo.
L'onorevole Pera ha facoltà di parlare per dichiarazione di voto.
MARCELLO PERA. Signor presidente, circa la distinzione tra norme transitorie, che hanno natura metodologica, e norme del testo a regime che invece hanno natura sostanziale, è una distinzione che sostanzialmente accettiamo. Tuttavia, come il collega Mattarella ricorda, nella norma transitoria e finale, che è appunto metodologica, sono espressi i criteri che si ritrovano alla lettera nel testo, con in più un criterio. È per questo che chiediamo la votazione per parti separate della norma transitoria.
PRESIDENTE. Dobbiamo ora porre in votazione l'integrazione della norma con la prima parte del principio del comma proposto dall'onorevole Calderisi, che non comprende l'elezione o la legittimazione popolare diretta (concetto su cui verranno
MARCELLO PERA. Credo che dovrebbe essere posta in votazione prima la parte che contiene il principio e successivamente quella che non lo contiene.
PRESIDENTE. Se si vota per divisione le due votazioni avvengono l'una di seguito all'altra.
Pongo in votazione l'integrazione della norma transitoria con i principi già previsti all'articolo 61, cioè il richiamo nella norma transitoria dei principi già previsti all'ultimo comma dell'articolo 61.
FRANCESCO SERVELLO. Per acquisire un voto si procede a stracciare il regolamento!
PRESIDENTE. Non voglio acquisire nulla! Non lo acquisirò oltre tutto, perché sarà respinto!
Pongo in votazione l'integrazione nei termini testé enunciati.
(È respinta).
Procediamo ora alla votazione per l'introduzione del riferimento alla legittimazione popolare diretta del presidente della regione.
NATALE D'AMICO. Mi limito a dichiarare che sono favorevole a questa proposta.
PRESIDENTE. La pongo in votazione.
(È respinta).
Torniamo all'esame dell'articolo 61. Dobbiamo procedere alla votazione della proposta presentata dal gruppo di rifondazione comunista, che richiamo per comprensione perché si collega all'articolo 59 (come vedete, procediamo con assoluta informalità), che avevamo accantonato e che per coordinamento dovrebbe essere collegata all'articolo 59. Il gruppo di rifondazione comunista propone di sopprimere, tra le materie disciplinate dallo statuto regionale, la forma di governo e le leggi elettorali, e conseguentemente di rimettere la determinazione delle forme di governo e delle leggi elettorali regionali alla potestà legislativa del Parlamento nazionale.
Pongo in votazione tale proposta.
(È respinta).
Passiamo alla proposta, che non so se a questo punto l'onorevole Calderisi intende mantenere, che fra i principi che vengono dettati dall'articolo 61 come principi ai quali le regioni devono conformarsi nel determinare le proprie autonome leggi elettorali ci sia quello dell'elezione o legittimazione popolare diretta del presidente della regione. Pertanto, che all'ultimo comma, oltre ai principi di democraticità, rappresentatività e stabilità di governo, l'articolo 61 detti come principio ispiratore delle autonome norme regionali quello della elezione o legittimazione popolare diretta del presidente della regione.
GIUSEPPE CALDERISI. Questo è uno degli emendamenti presentati dal gruppo di forza Italia ed è abbinato all'altro che prevede comunque la possibilità di ogni regione di modificare anche questa norma, che è un'indicazione di partenza che con questo emendamento si chiede venga inserita nello statuto.
PRESIDENTE. Capirei questa precisazione se si trattasse di una norma nazionale. Se invece la mettiamo tra i principi ispiratori, si rischia di fare intendere alla regione «dovresti fare così, però puoi fare come ti pare».
GIUSEPPE CALDERISI. Questa è, con diversa formula, l'impostazione della precedente Commissione bicamerale, che per la legge elettorale prevedeva un'indicazione fissata a livello nazionale, quindi dalla Costituzione, ma che la regione poi poteva modificare.
PRESIDENTE. In sostanza l'onorevole Calderisi propone che l'articolo preveda di norma l'elezione diretta del presidente della regione, salvo possibilità di deroga delle regioni...
GIUSEPPE CALDERISI. Si tratta degli emendamenti Pisanu C.61.128 e Calderisi C.61.136.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento D'Amico C.61.173, che introduce nel modo più semplice e netto la forma di governo presidenziale per le regioni.
(È respinto).
Pongo in votazione la proposta Calderisi che è il combinato disposto dei due emendamenti richiamati, l'emendamento Pisanu C.61.128 e l'emendamento Calderisi C.61.136, e che prevede che di norma ci sia l'elezione popolare del presidente, salvo facoltà di deroga delle singole regioni.
(È respinta).
MARCO BOATO. C'è la formulazione dell'ultimo comma.
PRESIDENTE. Esatto. Sull'ultimo comma rimane il problema posto dalle due proposte Boato.
MARCO BOATO. Ritiro la proposta stampata e mantengo quella manoscritta.
PRESIDENTE. Boato propone che tra i principi ci sia, anche per le leggi elettorali regionali, quello del riequilibrio...
MARCO BOATO. Si tratta di un'indicazione. Si tratta di un comma aggiuntivo identico a quello che abbiamo adottato per il Parlamento.
PRESIDENTE. C'è un comma aggiuntivo identico, e cioè che le leggi elettorali regionali devono promuovere il riequilibrio nella rappresentanza elettiva dei sessi.
L'onorevole Boato propone poi una riformulazione dell'ultimo comma dell'articolo 61, che elimina il vincolo dei due terzi per l'adozione delle leggi elettorali (e mi pare che anche altri si fossero espressi in questo senso) e che in sostanza prevede che la legge elettorale possa essere sottoposta a referendum nei casi e con le modalità previsti dal terzo comma, che è quello che abbiamo riformulato.
Mi pare che anche il relatore si fosse pronunciato in questo senso.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Mi rimetto alla Commissione.
MASSIMO VILLONE. Signor presidente, un chiarimento: non è prevista nemmeno la maggioranza assoluta?
PRESIDENTE. È prevista la maggioranza assoluta. In sostanza il collega Boato propone che le leggi elettorali siano adottate con gli stessi criteri previsti per gli statuti, per i quali si prevede la maggioranza assoluta e la facoltà di referendum, anziché con la maggioranza dei due terzi che in effetti appare eccessiva.
FRANCESCO SERVELLO. Chiedo di parlare in dissenso.
PRESIDENTE. Lei fa una dichiarazione di voto.
FRANCESCO SERVELLO. Ho richiesto reiteratamente in questa sede, in Sottocommissione e in Comitato ristretto che venisse osservato il principio secondo il quale gli indirizzi generali per la disciplina elettorale delle regioni fossero di competenza dello Stato e delle regioni. In questa direzione ho visto convergere numerosi colleghi, a cominciare da quelli del partito popolare che si era posto su queste basi, ed inoltre quelli di rifondazione comunista e alcuni colleghi di forza Italia.
Poiché vedo che non viene richiesta alcuna votazione differenziata su questo tema, con la conseguenza che le regioni potranno procedere all'emanazione di 20
MARCO BOATO. Avevamo già votato sull'emendamento dei colleghi del gruppo di rifondazione comunista, presidente.
GIOVANNI PELLEGRINO. Dichiaro, brevemente, che non voterò a favore dell'ultimo emendamento Boato, poiché sono convinto che le azioni positive non possono riguardare la materia elettorale: i poteri di nomina sì, ma non i poteri elettivi.
PRESIDENTE. Questa sua dichiarazione di voto, collega Pellegrino, riguarda il comma aggiuntivo, che porrò in votazione successivamente.
Pongo in votazione la proposta Boato in base alla quale le leggi elettorali possono essere adottate a maggioranza assoluta dei componenti, non dei due terzi, e sono sottoponibili a referendum nelle forme previste per gli statuti regionali.
(È approvata).
Pongo in votazione il comma aggiuntivo, sempre proposto dal collega Boato, che vincola le leggi elettorali regionali al principio di promozione e riequilibrio della rappresentanza elettiva dei sessi, al quale già abbiamo vincolato la legge elettorale nazionale (C.61.8).
(È approvato).
Passiamo alla votazione dell'articolo 61 nel suo complesso.
FAUSTO MARCHETTI. Dichiaro il mio voto contrario all'articolo 61.
FRANCESCO SERVELLO. Preannuncio anch'io il mio voto contrario sul complesso dell'articolo 61.
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 61 con le modifiche apportate.
(È approvato).
Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti elencati in allegato, e respinti gli altri, riferiti all'articolo 61.
Propongo che si proceda ora alla votazione della disposizione transitoria, di cui abbiamo ampiamente discusso. Poi la accantoneremo.
La pongo in votazione.
(È approvata).
Sottolineo la necessità di un migliore coordinamento della disposizione approvata.
Passiamo all'esame dell'articolo 62 nel testo del Comitato ristretto (v. allegato Commissione bicamerale), al quale non sono state presentate proposte emendative...
FRANCESCO SERVELLO. Francamente, io sono preoccupato per questa norma, che non è stata emendata o la cui formulazione non è stata probabilmente approfondita. Alla lettera b) si parla, infatti, «degli accordi della regione, nelle materie di sua competenza, con Stati anche non appartenenti all'Unione europea o con enti territoriali interni ad un altro Stato, previa assenso del Governo, secondo le norme di procedura previste da legge approvata dalle due Camere, che preveda anche l'assenso tacito da parte del Governo, e i casi di recesso obbligatorio dagli accordi che il Governo richieda alla regione con atto motivato».
A mio avviso, si tratta di una norma che pone una situazione assolutamente nuova rispetto all'attuale Costituzione e che va anche al di là di quella che è, su questa materia, la formulazione della Legge fondamentale tedesca, che all'articolo 32 stabilisce che la gestione delle relazioni con gli Stati esteri compete al Bund e che i Laender con altri Stati, nell'ambito delle proprie competenze legislative e con il consenso del Governo
GIULIO MACERATINI. Alle considerazioni del collega Servello, che condivido e quindi non ripeto, aggiungo che questa norma è ancora più pericolosa perché lascia alla potestà regionale la possibilità di stabilire in quali casi la regione stessa sia tenuta a recedere agli accordi internazionali su richiesta del Governo. Di conseguenza, diventa facoltà delle regioni recedere o meno, e questo aggrava la situazione già evidenziata dal collega Servello.
PRESIDENTE. In verità, la regione disciplina le forme e i modi in caso di recesso obbligatorio, ma il recesso è appunto obbligatorio, non deciso dalla regione. Mi pare che il testo sia inequivoco.
GIORGIO REBUFFA. I problemi che sono stati posti sono nuovi ed io stesso non li avevo avvertiti. Forse converrebbe accantonare questo articolo.
FRANCESCO SERVELLO. Peraltro, presidente, non è vero che non vi siano emendamenti. C'è ne è una quantità!
PRESIDENTE. Non è che non ci siano emendamenti - di emendamenti, già pubblicati negli appositi fascicoli, ce ne sono 40 mila! - ma il Comitato ristretto ha deciso di proporre alla Commissione questo testo. Noi votiamo sulla base del lavoro del Comitato.
La parola al relatore.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Io sono favorevole al testo all'attenzione della Commissione. Aggiungo che quando esamineremo la parte relativa ai rapporti tra le regioni e l'Unione europea vorrò essere certo che vi sia una previsione di rapporti diretti, altrimenti questo testo sarebbe veramente antiregionalista, contrariamente alle accuse che possono, ovviamente, essergli mosse. Infatti, nei rapporti con l'Unione europea non deve essere previsto né assenso, né recesso, né altro e poiché mi è stato detto - ora non lo ricordo esattamente - che tale disciplina è prevista, l'articolo 61 fa proprio riferimento ai rapporti con Stati non appartenenti all'Unione europea, per i quali occorrono tutte quelle cautele che il testo contiene.
Il mio parere, in conclusione, è favorevole all'articolo 61, con riserva di verificare come siano disciplinati i rapporti con l'Unione europea.
ANTONIO ENRICO MORANDO. Il consenso del Governo è esplicito o tacito?
PRESIDENTE. In effetti, la formulazione stabilisce che il Governo debba assentire, dopo di che facoltizza - mi si perdoni la brutta espressione - cioè crea la possibilità che la legge bicamerale che dovrà regolare questa materia preveda anche il silenzio-assenso. Ma questo, appunto, non è prescritto, sarà il Parlamento a decidere.
MARCO BOATO. Tutto questo è in capo allo Stato, al Parlamento, non alle regioni.
ANTONIO ENRICO MORANDO. La formulazione è un po' infelice...
PRESIDENTE. È stato fatto per consentire al Parlamento, se lo riterrà, di introdurre anche il criterio del tacito assenso. (Commenti)
Lo dico perché abbiamo discusso di questo molto a lungo, in questa sede. Per mio compito sono tenuto a conservare memoria anche di ciò che viene rimosso dai colleghi; ricordo, allora, che si è ritenuto che se non si fosse prevista questa formulazione, che può apparire un po' contorta e contraddittoria, non sarebbe stato possibile per il Parlamento, qualora lo avesse voluto, prevedere il tacito assenso. Su questo si è discusso qualche ora, se volete si può anche ripetere la discussione, ma posso rileggervi i verbali della discussione precedente.
FAUSTO MARCHETTI. Propongo, presidente, di eliminare l'ultima parte del comma e lasciare soltanto la seguente formulazione: «b) degli accordi della regione, nelle materia di sua competenza, con Stati anche non appartenenti all'Unione europea o con enti territoriali interni ad un altro Stato, previo assenso del Governo, secondo le norme di procedura previste da legge delle due Camere».
MARCO BOATO. La proposta del collega Marchetti può anche essere accolta, ma così si va in direzione opposta alle obiezioni sollevate dai colleghi Servello e Rebuffa. Nel testo abbiamo invece previsto che la legge contempli non solo l'ipotesi di tacito assenso ma anche i casi del recesso obbligatorio. È un'autotutela dello Stato.
FAUSTO MARCHETTI. La legge può prevedere assensi taciti o meno. Non credo che l'osservazione di Servello andasse in quella direzione, anzi credo sia l'opposto.
PRESIDENTE. Lasciando da parte il riferimento all'assenso tacito, che può essere mal formulato, resta il fatto che la norma prevede che la legge possa stabilire casi di recesso obbligatorio da accordi stipulati dalle regioni.
FAUSTO MARCHETTI. Potremmo eliminare, allora, il riferimento all'assenso tacito e lasciare quello ai casi di recesso obbligatorio.
CESARE SALVI. Se si dicesse «... che preveda, previo assenso anche tacito da parte del Governo...» eccetera.
PRESIDENTE. Se il relatore è d'accordo si può semplificare adottando questa formulazione: «previo assenso anche tacito da parte del Governo».
FAUSTO MARCHETTI. Questo non cambia niente. È esattamente l'opposto di quello che intendevo dire: bisogna eliminare l'assenso tacito.
MARCO BOATO. Salvi suggeriva di togliere l'inciso «previo assenso del Governo».
PRESIDENTE. In pratica, la formulazione dovrebbe essere: «... secondo le norme di procedura previste dalla legge (...) che preveda l'assenso anche tacito da parte del Governo e i casi di recesso obbligatorio ...».
MARCO BOATO. Così è semplificato.
GIULIO MACERATINI. Riprendo la parola non perché intenda convincerla ma perché tutti i commissari abbiano consapevolezza di quello che stiamo votando con riferimento all'obiezione che lei mi ha fatto e che in un primo momento mi ha colpito, ma poi mi sono reso conto che non regge. Il problema è il seguente: se siamo in presenza di un recesso obbligatorio e se le forme ed i modi, quindi anche i tempi, sono affidati alla regione, può accadere che il Governo obblighi a recedere ma la regione, in base alle forme,
PRESIDENTE. Però, siccome stabiliamo che questa facoltà, questa autonomia, questo potere autonomo delle regioni sia disciplinato da una legge dello Stato, il riferimento ai casi di recesso obbligatorio non è nella legge regionale, ma nella legge approvata dalle due Camere; è quest'ultima che prevede i casi di recesso obbligatorio.
GIULIO MACERATINI. Che senso ha allora dire che disciplina le forme e i modi?
PRESIDENTE. Disciplina le forme e i modi delle intese e degli accordi, però questa disciplina deve muoversi nell'ambito della normativa nazionale dettata dal Parlamento. Mi sembra che sia molto chiara la garanzia nazionale.
GIULIO MACERATINI. Mi sembra sarebbe più pregnante legare le norme di procedura previste dalla legge approvata dalle due Camere in materia di recesso obbligatorio ed in materia di... allora vi sarebbe sicuramente per il governo la riserva di legge; diversamente si può lasciare adito ad un dubbio che con il tempo verrebbe letto...
PRESIDENTE. È la legge nazionale che prevede i casi di recesso obbligatorio; questo è chiarissimo. La normativa regionale deve muoversi secondo le norme previste dalla legge approvata dalle due Camere, che prevede le forme dell'assenso del Governo - che può essere anche tacito, ma sarà la legge a stabilirlo - e i casi di recesso obbligatorio.
GIULIO MACERATINI. Ora mi ha convinto di più.
PRESIDENTE. La legge regionale può stabilire forme e modi, ma non può derogare alla norma nazionale.
GIULIO MACERATINI. Adesso è più chiaro.
STEFANO PASSIGLI. Desidero semplicemente esprimere una perplessità che sottopongo a lei, presidente, e agli altri commissari: stiamo prevedendo la possibilità di un recesso obbligatorio da un trattato internazionale - un recesso unilaterale - ed io ho qualche perplessità perché sono accordi delle regioni con enti territoriali interni ad altri Stati, ma anche con altri Stati non appartenenti all'Unione europea; una volta che si sono perfezionati attraverso l'assenso del Governo, anche tacito, questi sono strumenti di diritto internazionale...
PRESIDENTE. Non è così; si può recedere dai trattati. Supponiamo che una regione di confine stabilisca un accordo di collaborazione culturale o economica con un altro Stato, il quale poi ci dichiara guerra. Il Governo la obbligherebbe a recedere. Dobbiamo ammettere questa possibilità.
STEFANO PASSIGLI. Lo stato di guerra è qualcosa del tutto particolare.
PRESIDENTE. Al di là dell'ipotesi della guerra, può nascere un conflitto per il quale il Governo obblighi la regione a recedere rispetto alle intese sottoscritte che, in un contesto mutato, possono urtare fondamentali esigenze nazionali. Mi pare del tutto ragionevole questa previsione.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. A conferma di quanto lei diceva, presidente, è bene aver presente che la potestà dello Stato in materia di politica estera l'abbiamo definità come potestà di fatto esclusiva ed è in quel quadro che lo Stato terzo, che sia in rapporti con una regione italiana, conoscerà nel momento in cui stipula
PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 62 con la correzione formale proposta dal collega Salvi che per chiarezza riassumo: «Alla lettera b), sopprimere le parole previo assenso del Governo e sostituire le parole preveda anche l'assenso tacito con le seguenti prevede il previo assenso anche tacito.
(È approvato).
Risultano pertanto assorbiti gli emendamenti elencati in allegato, e respinti gli altri, riferiti all'articolo 62.
Passiamo all'articolo 63 nel testo del Comitato ristretto (v. allegato Commissione bicamerale), che credo possa essere posto in votazione senza...
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Presidente, siccome questo testo dà compatibilità rispetto alla Costituzione vigente in ordine alla appartenenza ad entrambe le Camere per i consiglieri regionali, lo approviamo sapendo che dipenderà poi dalle norme che adotteremo per il Parlamento nel senso di capire se vorremo o meno introdurre la compatibilità con una, con entrambe le Camere o con nessuna. Si tratta quindi di un'approvazione con riserva.
MARIO GRECO. Signor presidente, vorrei sottoporre all'attenzione sua e dei colleghi una questione. Non ho partecipato alle riunioni del Comitato ristretto e non so quindi se sia stato posto il problema di una, a mio avviso ingiustificata, differenziazione tra il secondo comma di questo articolo 63 e l'ampio dibattito svoltosi sull'articolo 94, quando a maggioranza in sede plenaria abbiamo aggiunto, in merito all'insindacabilità per le opinioni espresse dai parlamentari, il riferimento a quelle espresse non solo nell'esercizio ma anche a causa delle funzioni.
Onde evitare una differenziazione, a mio giudizio, ingiustificata, proporrei di raccordare le norme aggiungendo anche qui l'espressione «o a causa delle funzioni».
PRESIDENTE. Non apriamo ora questa discussione. Qui si tratta di stabilire semplicemente questo: se riteniamo che le norme sulla insindacabilità per i parlamentari nazionali debbano essere automaticamente le stesse anche per i consiglieri regionali. Se si stabilisce un raccordo, rinvieremo l'eventuale correzione a quando torneremo a discutere questo punto; vi sono circa 12 mila emendamenti sull'articolo 94.
MARIO GRECO. Mi sono permesso di presentare la questione come un problema di raccordo perché il punto lo abbiamo già affrontato. Vi sono infatti emendamenti che riguardano le stesse prerogative anche per quanto riguarda l'autorizzazione a procedere. Non mi permetto di introdurre questo discorso, ma sottolineo l'esigenza di allargare la previsione anche alle opinioni espresse «a causa delle funzioni» perché...
PRESIDENTE. Vi è una differenza di status del tutto evidente e che permane. È evidente che per il parlamentare nazionale occorre l'autorizzazione per procedere a misure limitative della libertà individuale, il che non è previsto per il consigliere regionale. Che vi debba essere un'assoluta omologia normativa è un criterio discutibile, trattandosi di due status diversi. Mentre quella per le opinioni ed i voti espressi mi pare una garanzia giusta...
MARIO GRECO. Il mio riferimento è limitato a questa garanzia per le opinioni espresse. Non mi permetto di aggiungere altro. Se andiamo a leggere il secondo comma dell'articolo 94 vediamo che esso riguarda altro tipo di prerogative per i parlamentari, che io non mi permetto di
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Credo che il collega Greco ponga una questione rilevante di uguaglianza nel mandato parlamentare. Le differenze tra i parlamentari nazionali ed i consiglieri regionali ineriscono ad esempio alla autorizzazione a procedere, che non è prevista per i consiglieri regionali. Per il resto ritengo che lo status debba essere medesimo per le due categorie elettive. Il collega pone una questione molto precisa, rispetto alla quale abbiamo due possibilità: la Commissione può respingere questa parificazione - ed io sarei contrario - oppure la rimette alla decisione che assumeremo quando valuteremo lo status del parlamentare e quella decisione varrà anche per questa.
PRESIDENTE. Si propone quindi di approvare l'articolo 63 con la riserva che il secondo comma possa essere poi uniformato al primo comma dell'articolo 94.
MARCO BOATO. Personalmente sarei favorevole ad approvare subito la norma nella formulazione identica al primo comma. Poi vi è tutto il resto che lei giustamente, presidente, ha ricordato sulle differenze: per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 63 vorrei rimarcare che la riserva fatta dal relatore circa l'incompatibilità tra mandato di consigliere regionale e l'appartenenza ad una delle due Camere andrà estesa anche al Parlamento europeo. Vi sono numerosi emendamenti di molti gruppi di vario schieramento, compreso il mio, ma anche del Polo, dell'Ulivo, eccetera, che rendono incompatibile il mandato di consigliere regionale con quello non solo di altro consiglio regionale ma anche di parlamentare nazionale o europeo.
Personalmente sarei favorevole a decidere in questo senso. Se vogliamo accantonare la norma, accantoniamola pure, ma sapendo che questo è l'orizzonte in cui ci si muove.
PRESIDENTE. A questo punto propongo di accantonare l'articolo 63. Se dobbiamo approvarlo accantonando il primo ed il secondo comma, dato che consta solo di due commi, se ne approverebbe una parte assai limitata.
FRANCESCO D'ONOFRIO, Relatore sulla forma di Stato. Lo potremo votare al termine dell'esame della parte relativa al Parlamento.
PRESIDENTE. Sì, lo voteremo al termine dell'esame della parte relativa al Parlamento. L'articolo non pone comunque rilevanti problemi politici, se non quelli che sono stati indicati e che esamineremo al momento che è stato detto; la sua approvazione sarà quindi pressoché automatica. Rimangono invece due rilevanti questioni: il primo comma dell'articolo 56 che avevamo accantonato e l'articolo sul federalismo fiscale. A questo scopo sarà necessario sospendere la seduta e riprenderla nel pomeriggio, dato che abbiamo tassativamente deciso di passare domani mattina all'esame della parte relativa al Parlamento.
MARCO BOATO. A che ora è convocato il comitato ristretto sulla parte relativa al Parlamento?
PRESIDENTE. A conclusione della seduta. Nel pomeriggio si dovrà procedere veramente alla votazione dell'articolo 56; mi si consentirà quindi di poter sottoporre alla Commissione dei testi.
FRANCESCO SERVELLO. Ma oggi pomeriggio, presidente, cosa si farebbe?
PRESIDENTE. Si completa l'esame di questa parte relativa alla riforma della
GIUSEPPE CALDERISI. Mi scusi, presidente, ma non tutti i colleghi potevano sapere che nel pomeriggio si sarebbe svolta una seduta plenaria, mentre conoscevano la convocazione del Comitato ristretto. In questo senso proporrei di far svolgere la riunione del Comitato ristretto, anche per verificare se vi sia la possibilità di risolvere i problemi aperti, e domani mattina potremmo in prima battuta finire la parte relativa alla forma di Stato.
PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, accolgo la proposta del collega Calderisi.
MARCO BOATO. Presidente, personalmente sarei contrario perchè vedo pericolosamente slittare i tempi del nostro lavoro.
PRESIDENTE. Mi sembra che la proposta del collega Calderisi abbia fondamento. In effetti l'ordine dei lavori pubblicato non prevedeva per oggi una seduta pomeridiana ed alcuni colleghi non sono presenti; l'osservazione del collega Calderisi è pertinente, bisogna però che domani mattina si giunga al voto. Non possiamo riaprire il dibattito, sul primo comma dell'articolo 56 in particolare ma anche sulla norma relativa al federalismo fiscale, sulla quale si è svolto un lunghissimo lavoro. Se si arriva alla fine con più formulazioni, non è un dramma: si vota e poi si vedrà.
In questo senso, non essendovi obiezioni, rimane inteso che oggi pomeriggio alle 16 si riunirà il Comitato ristretto e che la seduta di domani avrà inizio, come previsto, alle 9.30.
La seduta termina alle 13.40.