La Repubblica federale, una e indivisibile, è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Regioni e dallo Stato.
I Comuni, le Province e le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i princìpi fissati dalla Costituzione.
Roma è la Capitale della Repubblica.
Primo comma - 1^ ipotesi.
La titolarità delle funzioni pubbliche è attribuita, in base al principio di sussidiarietà, ai Comuni, alle Province, alle Regioni e allo Stato, nell'osservanza dei criteri di differenziazione, omogeneità e adeguatezza delle proprie strutture organizzative e nel rispetto delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge.
I Comuni, le Province, le Regioni e lo Stato esercitano le attività che non possono essere svolte in modo più efficace dall'iniziativa autonoma dei cittadini.
Primo comma - 2^ ipotesi.
Comuni, Province, Regioni e Stato esercitano le loro funzioni in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto dell'autonomia delle persone e delle formazioni sociali, nonché delle autonomie funzionali riconosciute dalla legge, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle strutture organizzative rispetto alle funzioni medesime. Nell'esercizio delle loro funzioni Comuni, Province, Regioni e Stato riconoscono e valorizzano interventi autonomi dei cittadini e delle formazioni sociali.
Le funzioni che non possono essere più adeguatamente svolte dalla autonomia dei privati sono ripartite tra le Comunità locali, organizzate in Comuni e Province, le Regioni e lo Stato, in base al principio di sussidiarietà e di differenziazione, nel rispetto delle autonomie funzionali, riconosciute dalla legge. La titolarità delle funzioni spetta agli enti più vicini agli interessi dei cittadini, secondo il criterio di omogeneità e di adeguatezza delle funzioni organizzative rispetto alle funzioni medesime.
È attribuita ai Comuni la generalità delle funzioni regolamentari ed amministrative anche nelle materie di competenza legislativa dello Stato o delle Regioni, ad eccezione delle funzioni espressamente attribuite dalla Costituzione, dalle leggi costituzionali o dalla legge approvata dalle due Camere alle Province, alle Regioni o allo Stato, senza duplicazione di funzioni e con l'individuazione delle rispettive responsabilità. Il principio di sussidiarietà si applica anche alle ripartizioni del territorio comunale.
Senza oneri finanziari aggiuntivi possono essere istituite aree metropolitane anche con ordinamenti differenziati. I Comuni con popolazione inferiore al minimo stabilito dalla legge approvata dalle due Camere, ovvero situati in zone montane, esercitano anche in parte le funzioni loro attribuite mediante forme associative, alle quali è conferita la medesima autonomia riconosciuta ai Comuni.
Gli atti dei Comuni, delle Province e delle Regioni non sono sottoposti a controlli preventivi di legittimità o di merito.
È soppresso.
Le Regioni sono: Abruzzo; Basilicata; Calabria; Campania; Emilia-Romagna; Friuli-Venezia Giulia; Lazio; Liguria; Lombardia; Marche; Molise; Piemonte; Puglia; Sardegna; Sicilia; Toscana; Trentino-Alto Adige; Umbria; Valle d'Aosta; Veneto.
Il Friuli-Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige e la Valle d'Aosta godono di forme e condizioni particolari di autonomia secondo i rispettivi Statuti speciali adottati con legge costituzionale.
La Regione Trentino-Alto Adige si articola nelle Province Autonome di Trento e Bolzano.
Con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni.
Fontan C. 55. 2259; Fontan C. 55. 2257; Fontan C. 55. 2256; Fontan C. 55. 2255; Comino C. 55. 2240; Speroni S. 55. 56; Fontan C. 55. 2267 e C. 55. 2258; Amorena S. 55. 58; Comino C. 55. 2238; Speroni S. 55. 54; Caveri C. 55. 04; Malavenda C. 55. 4003; Malavenda C. 55. 4008; Malavenda C. 55. 4076; Malavenda C. 55. 4001; Malavenda C. 55. 4012; Malavenda C. 55. 4013; Malavenda C. 55. 4017; Malavenda C. 55. 4054; Malavenda C. 55. 4023 e C. 55. 4027; Malavenda C. 55. 4014; Malavenda C. 55. 4019; Malavenda C. 55. 4024; Malavenda C. 55. 4055; Malavenda C. 55. 4025 e C. 55. 4026; Malavenda C. 55. 4029; Malavenda C. 55. 4022; Malavenda C. 55. 4021; Malavenda C. 55. 4028; Malavenda C. 55. 4035; Malavenda C. 55. 4044 e C. 55. 4045; Malavenda C. 55. 4078, C. 55. 4046, C. 55. 4079, C. 55. 4047; Malavenda C. 55. 4048, C. 55. 4049, C. 55. 4050, C. 55. 4051; Malavenda C. 55. 4052 e C. 55. 4053; Malavenda C. 55. 4057; Malavenda C. 55. 4018; Malavenda C. 55. 4020; Malavenda C. 55. 4033; Malavenda C. 55. 4056; Fumagalli Carulli S. 55. 66; Cutrufo C. 55. 58; Cossiga S. 55. 48; Malavenda C. 59. 420 e C. 59. 421; Malavenda C. 59. 422; Malavenda C. 59. 423; Malavenda C. 59. 425 e C. 59. 426; Malavenda C. 59. 427 e C. 59. 428; Malavenda C. 59. 429 e C. 59. 430; Malavenda C. 59. 431; Malavenda C. 59. 432 e C. 59. 433; Malavenda C. 59. 434; Malavenda C. 59. 435 e C. 59. 436; Malavenda C. 59. 403; Malavenda C. 59. 404.
Caveri C. 55. 36; Giovine C. 55. 2229 e Rognoni S. 55. 21; Meloni S. 55. 4; Bressa C. 55. 62; Salvi S. 55. 74, Mussi C. 55. 2310, Zeller C. 55. 30, Rigo S. 55. 600, Thaler Ausserhofer S. 55. 236 e Di Bisceglie C. 55. 2246; Giovanardi C. 55. 54 e Peretti C. 55. 2247; Taradash C. 55. 3000; Scalia C. 55. 26; Manca C. 55. 2223; Olivieri C. 55. 6; Cambursano C. 55. 35; Pivetti C. 55. 2313; Carmelo Carrara C. 55. 2204; Rotelli S. 55. 211; Russo Spena S. 55. 63; Malavenda C. 55. 4004; Malavenda C. 55. 4058; Malavenda C. 55. 4061; Tuccillo C. 55. 3004; Giovine C. 55. 2344; Zeller C. 55. 31; Carmelo Carrara C. 55. 2203; Savarese C. 55. 19; Dondeynaz S. 55. 28; Manfredi S. 55. 226; Malavenda C. 55. 4065; Gubert S. 56. 33; Pivetti C. 56. 220; Masi C. 56. 75; Rotelli S. 56. 120; Olivieri C. 56. 298; Giovine C. 56. 226; Peretti C. 56. 89; Giaretta S. 56. 8; Rotelli S. 56. 101; Manfredi S. 56. 222; Diana S. 57. 9; Diana S. 57. 100; Rotelli S. 57. 20; Misserville S. 57. 500; Maiolo C. 57. 23; Olivieri C. 57. 12; Rivolta C. 57. 13; Savelli C. 57. 21; Malavenda C. 56. 26; De Franciscis C. 58. 29; Giaretta S. 58. 2; D'Onofrio S. 58. 11; Giovanardi C. 58. 34.