ALLEGANO N. 9
La proposta di testo-base, in riferimento agli ambiti di revisione costituzionali demandati all'esame del Comitato sul sistema delle garanzie, riproduce in massima parte quanto previsto dalla «ipotesi di modifica n. 1» presentata il 7 maggio al Comitato, nel corso della sua ultima seduta, e il 27 maggio 1997 alla Commissione, in seduta plenaria.
Alcune ulteriori modifiche sono state comunque introdotte, in connessione col dibattito svoltosi nella seduta pomeridiana dello stesso 27 maggio, mantenendo i criteri riformatori e le scelte di fondo illustrate nella relazione svolta durante la seduta antimeridiana.
La necessità di presentare alla Commissione, per l'adozione del testo-base cui riferire i successivi emendamenti, una proposta ormai priva di opzioni integrative o alternative, deriva da una ovvia esigenza di carattere procedurale: i parlamentari componenti la Commissione devono conoscere un testo definito per poter elaborare le proprie proposte emendative.
Tuttavia, per rispetto alla complessità del dibattito e alla pluralità di posizioni espresse su alcune questioni ancora aperte, il relatore ha ritenuto opportuno e doveroso segnalare di volta in volta, nei punti fondamentali, le opzioni alternative ancora sostenute e motivate nella seduta plenaria del 27 maggio.
Tali opzioni alternative non sono più indicate con ipotesi di testi normativi, ma solo nel loro contenuto essenziale sotto forma di «osservazioni» riferite puntualmente alla proposta di testo-base elaborata dal relatore.
Rimarrà ovviamente alla autonoma iniziativa dei gruppi o dei singoli parlamentari della Commissione il compito di elaborare eventuali testi normativi da proporre quali emendamenti integrativi, modificativi o alternativi.
Seguendo un criterio metodologico adottato fin dall'inizio dei lavori del Comitato, e seguito anche da tutti gli intervenuti nel dibattito in seduta plenaria del 27 maggio, il relatore ha ritenuto opportuno elaborare un testo-base puntualmente riferito, come proposta di revisione o integrazione, ai corrispettivi articoli della Costituzione vigente, conservandone anche la relativa numerazione.
Articolo 97-bis
Testo proposto |
Osservazioni |
Dopo l'articolo 97 della Costituzione è inserito il seguente:
Articolo 97-bis
La legge istituisce l'ufficio del difensore civico quale organo di garanzia nei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, determinandone le competenze e coordinandone l'attività con quella degli analoghi uffici istituiti dalle regioni, dalle province e dai comuni.* Chiunque vi abbia interesse può rivolgersi al difensore civico per esporre casi di cattiva amministrazione.** Fermi gli ordinari mezzi di tutela giurisdizionale, il difensore civico può proporre la risoluzione di controversie tra i cittadini e la pubblica amministrazione e segnalare agli organi competenti, anche ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti dei funzionari e dipendenti pubblici, i casi di cattiva amministrazione riscontrati. La legge assicura le condizioni di indipendenza del difensore civico e ne disciplina la facoltà di accesso agli uffici e ai documenti amministrativi per lo svolgimento delle relative funzioni. |
* Da coordinare in relazione alle scelte in materia di forma di Stato.
** Da coordinare con le eventuali modifiche all'articolo 97 Cost. Si ricorda che, sulla base dell'articolo 138 E del Trattato di Maastricht dell'Unione Europea, il Mediatore europeo è competente a ricevere le denunce "riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni o degli organi comunitari".
Articolo 99-bis
Testo proposto |
Osservazioni |
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Dopo l'articolo 99 della Costituzione è inserito il seguente: Articolo 99-bis
Per lo svolgimento di attività imparziali di garanzia o di vigilanza su determinate materie la legge può istituire apposite autorità. Ad esse la legge può altresì attribuire, nelle materie di loro competenza, poteri di regolazione imparziale, di risoluzione delle controversie e sanzionatori, determinando le forme di impugnazione, anche in unico grado, dei relativi atti presso gli organi giurisdizionali.
Il Parlamento in seduta comune* elegge a maggioranza dei tre quinti dei suoi componenti i titolari delle autorità di garanzia e di vigilanza. La legge ne stabilisce la durata del mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza nello svolgimento delle funzioni. |
* Da precisare in relazione alla forma di governo.
Articolo 100
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione. |
Il Consiglio di Stato è organo di consulenza giuridico-amministrativa del Governo. |
L'ipotesi di modifica proposta deve leggersi in relazione a quella prevista al comma 1 dell'articolo 103. |
La Corte dei conti esercita il controllo preventivo di legittimità sugli atti del Governo, e anche quello successivo sulla gestione del bilancio dello Stato. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere sul risultato del riscontro eseguito. |
La Corte dei conti è organo di controllo dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa. Partecipa, nei casi e nelle forme stabilite dalla legge, al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria. Riferisce direttamente alle Camere e ai Consigli regionali sul risultato del controllo eseguito nonché sulla gestione finanziaria del bilancio dello Stato e delle Regioni.*
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La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti di fronte al Governo. |
La legge assicura l'indipendenza dei due istituti e dei loro componenti.
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* La disposizione relativa alla Corte dei conti dovrà comunque essere coordinata con quanto sarà deciso in merito alla forma di Stato, in particolare in relazione alle competenze che verranno attribuite alle Regioni.
Articolo 101
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
La giustizia è amministrata in nome del popolo. |
Identico. |
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I giudici sono soggetti soltanto alla legge. |
I giudici e i magistrati del pubblico ministero sono soggetti soltanto alla legge. Le norme sull'ordinamento giudiziario assicurano il coordi-namento interno e l'unità di azione degli uffici del pubblico ministero. |
In alternativa a questo comma, è stato proposto di aggiungere al secondo comma dell'articolo 101 vigente il quarto comma dell'articolo 107 vigente, con ulteriore previsione del coordinamento e dell'unità di azione degli uffici del pubblico ministero. |
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La giurisdizione si attua mediante giusti processi regolati dalla legge, che ne assicura la ragionevole durata. |
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Il procedimento si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, secondo il principio dell'oralità e davanti a giudice imparziale. |
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La legge assicura l'effettivo esercizio del diritto di difesa, in ogni fase del procedimento, anche da parte dei non abbienti.
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Per costituire un effettivo sviluppo del terzo comma dell'articolo 24, questo comma dovrebbe essere meglio specificato, eventualmente prevedendo l'istituzione di uffici pubblici di assistenza legale. |
Articolo 102
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
La funzione giurisdizionale è eser-citata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. |
La funzione giurisdizionale è unitaria ed è esercitata dai giudici ordinari e amministrativi istituiti e regolati dalle norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari. |
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Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. |
Non possono essere istituiti giudici straordinari. Presso gli organi giudiziari ordinari e amministrativi possono istituirsi sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. Possono essere istituiti giudici speciali esclusivamente per determinate materie diverse da quella penale e per il solo giudizio di primo grado. Per la giustizia tributaria possono tuttavia essere istituiti giudici speciali anche per il giudizio di secondo grado. La legge stabilisce per quali materie possono essere nominati giudici non professionali, anche al fine di giudizi di sola equità.
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La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all'amministrazione della giustizia. |
Identico. |
Articolo 103
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi |
La giurisdizione amministrativa è esercitata dai giudici dei tribunali amministrativi regionali e della Corte di giustizia amministrativa sulla base di materie omogenee indicate dalla legge. (Conseguentemente è soppressa la disposizione del comma secondo dell'articolo 125). |
In alternativa, è stato ipotizzato che il Consiglio di Stato continui a svolgere sia funzioni consultive che giurisdizionali, con una totale incompatibilità tra l'una e l'altra funzione.
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Il giudice amministrativo, su iniziativa del pubblico ministero, giudica della responsabilità patrimoniale dei pubblici funzionari nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre materie specificate dalla legge. |
In alternativa è stata ipotizzata al riguardo la competenza del giudice ordinario. |
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La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. |
Soppresso. |
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I Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. |
I Tribunali militari sono istituiti solo per il tempo di guerra o per l'adempimento di obblighi internazionali ed hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle forze armate. |
Articolo 104
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. |
I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero costituiscono un ordine autonomo e indipendente da ogni potere. |
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Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. |
Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria è presieduto dal Presidente della Repubblica. |
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Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. |
Identico. |
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Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria si compone di una sezione per i giudici e di una sezione per i magistrati del pubblico ministero. Il diverso numero dei componenti di ciascuna sezione è determinato dalla legge. La legge stabilisce funzioni e competenze delle sezioni riunite.
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In alternativa è stato proposto un CSM non diviso in sezioni, ovvero due distinti CSM per giudici e pubblici ministeri. |
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Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
I componenti di ciascuna sezione sono eletti per tre quinti rispettivamente dai giudici e dai magistrati del pubblico ministero tra gli appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento* tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici ovvero la conservazione della proporzione di 2/3 e 1/3 tra togati e laici. |
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. |
Il Consiglio elegge un vice presidente e ciascuna sezione elegge il proprio presidente tra i componenti designati dal Parlamento. |
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Il Ministro della giustizia può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni delle sezioni riunite e di ciascuna sezione del Consiglio e presentare proposte e richieste. |
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I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. |
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. |
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Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale. |
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive. |
* Da precisare in relazione alla forma di governo.
Articolo 104-bis
Testo proposto |
Osservazioni |
Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa è presieduto dal Presidente della Repubblica* |
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Ne fa parte di diritto il presidente della Corte di giustizia amministrativa.** |
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Gli altri componenti sono eletti per tre quinti da tutti i magistrati amministrativi appartenenti alle varie categorie e per due quinti dal Parlamento 1 tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. |
La composizione del CSM amministrativo deve essere omogenea, anche nel rapporto tra togati e laici, con quella del CSM ordinario. La possibilità di prevedere due sezioni anche per il CSM amministrativo dipende dalla eventuale istituzione del PM presso la giurisdizione amministrativa. |
Il Consiglio elegge un vice presidente tra i componenti designati dal Parlamento. Il Ministro della giustizia può partecipare alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto e presentare proposte e richieste. |
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I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono rieleggibili. |
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Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né assumere cariche pubbliche elettive. |
* Da precisare in relazione alla forma di governo.
** Ne farebbe parte di diritto anche l’eventuale procuratore generale della Corte di giustizia amministrativa.
Articolo 105
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati. |
Spettano ai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti giudiziari, esclusivamente le funzioni amministrative riguardanti le assunzioni, le assegnazioni, i trasferimenti e le promozioni nei riguardi dei giudici e dei magistrati del pubblico ministero. |
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E' stato proposto di introdurre un secondo comma, con la previsione del divieto di atti o deliberazioni di indirizzo politico. |
Articolo 105-bis
Testo proposto |
Osservazioni |
Spettano alla Corte di giustizia della magistratura i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. La Corte è altresì organo di tutela giurisdizionale in unico grado contro i provvedimenti amministrativi assunti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.
La Corte è formata da nove membri, eletti tra i propri componenti dai Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa.
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Il Consiglio superiore della magistratura ordinaria elegge sei componenti, di cui quattro tra quelli eletti dai giudici e dai magistrati pubblico ministero e due tra quelli designati dal Parlamento. Il Consiglio superiore della magistratura amministrativa elegge tre componenti, di cui due tra quelli eletti dai giudici* e uno tra quelli designati dal Parlamento. I componenti designati tra quelli eletti dai magistrati sono scelti assicurando la rappresentanza delle varie categorie. |
In alternativa è stata proposta una composizione paritaria tra togati e laici. |
La Corte elegge un presidente tra i componenti eletti tra quelli designati dal Parlamento.
I componenti della Corte non possono partecipare ad altra attività dei rispettivi Consigli di provenienza e durano in carica fino allo scadere del mandato di tali organi. |
* E dai magistrati del pubblico ministero nel caso in cui venga istituito l'ufficio del pubblico ministero presso la giurisdizione amministrativa.
Articolo 106
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. |
Le nomine dei magistrati ordinari e amministrativi hanno luogo per concorso e previo tirocinio. |
In alternativa è stata proposta la netta separazione delle carriere, con concorsi differenziati, ovvero il rinvio alla legge ordinaria per la distinzione delle funzioni. |
Tutti i magistrati ordinari esercitano inizialmente funzioni giudicanti per un periodo di tre anni, al termine del quale il Consiglio superiore della magistratura ordinaria a sezioni riunite li assegna all'esercizio di funzioni giudicanti ovvero inquirenti, previa apposita formazione e valutazione di idoneità. Il passaggio tra l'esercizio delle funzioni giudicanti e del pubblico ministero è successivamente consentito a seguito di concorso riservato, secondo modalità stabilite dalla legge. In nessun caso le funzioni giudicanti penali e quelle del pubblico ministero possono essere svolte nel medesimo distretto giudiziario. |
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La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. |
La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici di primo grado. |
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Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori. |
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La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina di avvocati e professori universitari in materie giuridiche negli altri gradi della giurisdizione.
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Articolo 107
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. |
I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie del contraddittorio stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso. La legge disciplina i periodi di permanenza nell'ufficio e nella sede dei giudici ordinari e amministrativi e dei magistrati del pubblico ministero. |
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Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l'azione disciplinare. |
Soppresso (ma vedi art. 110). |
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I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni. |
Identico. |
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Il Pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull'ordinamento giudiziario. |
Soppresso (ma vedi art. 101). |
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Nell'esercizio delle rispettive funzioni, i giudici ordinari e amministrativi ed i magistrati del pubblico ministero si attengono ai principi di responsabilità, correttezza e riservatezza. |
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L'ufficio di giudice ordinario e amministrativo e di magistrato del pubblico ministero è incompatibile con qualunque altro ufficio, incarico e professione. I giudici ordinari e amministrativi e i magistrati del pubblico ministero non possono far parte di collegi arbitrali, né essere distaccati presso Ministeri o altre pubbliche amministrazioni. Possono partecipare alle competizioni elettorali solo se si dimettono prima della presentazione delle liste elettorali. |
In alternativa all'ultimo periodo, è stato proposto che i magistrati che prendono parte alle competizioni elettorali siano in ogni caso assegnati ad altra sede. |
Articolo 108
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Le norme sull'ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. |
Le norme sugli ordinamenti giudiziari ordinario e amministrativo sono stabilite esclusivamente con legge. |
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La legge assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia. |
Identico. |
Articolo 109
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
L'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.
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Identico. |
Articolo 110
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.
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Ferme le competenze dei Consigli superiori della magistratura ordinaria e amministrativa, il Ministro della giustizia provvede all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, promuove la comune formazione propedeutica all'esercizio delle professioni giudiziarie e forensi, esercita la funzione ispettiva sul corretto funzionamento degli uffici giudiziari, promuove l'azione disciplinare.
La legge può individuare altri soggetti titolari in via sussidiaria dell'azione disciplinare.*
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In alternativa all'attribuzione al Ministro della titolarità dell'azione disciplinare e della funzione ispettiva, è stato ipotizzato di affidare tali competenze ad un organo di garanzia di nomina parlamentare. |
* Può eventualmente qui aggiungersi, come terzo comma, il secondo comma della proposta di modifica dell'articolo 112.
Articolo 111
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati. |
Identico. |
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Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giuri-sdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei Tribunali militari in tempo di guerra. |
Identico.
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In alternativa al vigente secondo comma, è stato proposto di ammettere il ricorso in cassazione per le sentenze nei soli casi previsti dalla legge.
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La legge assicura che la persona accusata di un reato sia informata, nel più breve tempo possibile, della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa; abbia la facoltà di interrogare o far interrogare le persone da cui provengono le accuse a suo carico; abbia la facoltà di ottenere la convocazione e l'interrogatorio di persone a discarico nelle stesse condizioni di quelle di accusa e l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo.
Nuove norme penali sono ammesse solo se modificano il codice penale ovvero se contenute in leggi disciplinanti organicamente l'intera materia cui esse si riferiscono.
Le norme penali non possono essere interpretate in modo analogico o estensivo.
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Questo comma prevede la costituzionalizzazione dei diritti dell'accusato contenuti nell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Tra tali diritti, tuttavia, la Convenzione prevede anche la possibilità di difendersi personalmente ovvero con l'assistenza di un difensore di propria scelta o d'ufficio. |
|
Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione. |
Contro le decisioni della Corte di giustizia amministrativa il ricorso in cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.
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Articolo 112
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. |
Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale. La legge stabilisce le misure idonee ad assicurarne l'effettivo esercizio.
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In relazione all'azione penale, è stata proposta la costituzionalizzazione di alcune ipotesi riguardanti il suo esercizio in via sussidiaria e concorrente da parte di altri soggetti e la sua improcedibilità nei casi di inoffensività o tenuità del fatto e di occasionalità del comportamento. |
|
Il Ministro della giustizia riferisce annualmente al Parlamento sullo stato della giustizia, sull'esercizio dell'azio-ne penale e sull'uso dei mezzi di indagine.* |
* Tale disposizione può anche essere inserita, come terzo comma, alla proposta di modifica dell'articolo 110.
Articolo 113
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. |
Nei confronti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale, con le modalità stabilite dalla legge. |
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Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. |
Identico.
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La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.
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Identico. |
Articolo 134
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; |
La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; |
|
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; |
sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; |
|
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione. |
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione; |
|
sulla ammissibilità dei referendum abrogativi di leggi e di atti aventi valore di legge; |
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sui ricorsi presentati da chiunque ritenga di essere stato leso in uno dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione da un atto dei pubblici poteri avverso il quale non sia dato rimedio giurisdizionale.*
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In alternativa a questo capoverso è stato ipotizzato di ammettere i ricorsi diretti esclusivamente avverso le leggi e gli atti aventi forza di legge dello Stato e delle Regioni, rinviando ad una legge costituzionale la disciplina dell'istituto. |
* Per il filtro di ammissibilità su questi ricorsi, cfr. la proposta di modifica al co. 3 dell'art. 137.
Articolo 135
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministra-tive. |
La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Cinque giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrativa; sei giudici sono nominati dal Parlamento in seduta comune, di cui tre su designazione delle Regioni.* |
In alternativa, è stato ipotizzato di elevare a 16 il numero dei componenti, prevedendo la nomina di un quarto dei giudici direttamente da parte delle Regioni. |
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i pro-fessori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. |
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio. |
|
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. |
Identico. |
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Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. |
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni; nei successivi cinque anni non può ricoprire le cariche e gli uffici indicati dalla legge. |
|
La Corte elegge tra i suoi compo-nenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in ca-rica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di sca-denza dall'ufficio di giudice. |
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice. Non sono eleggibili a Presidente i giudici negli ultimi due anni del loro mandato, salvo in caso di rielezione. |
|
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge . |
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con qualunque carica pubblica elettiva, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge. |
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E' stata ipotizzata la possibilità per la Corte di organizzarsi in due sezioni. |
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Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica interven-gono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari . |
Identico. |
* Da precisare, sia per quanto riguarda il Parlamento in seduta comune sia per le Regioni, in relazione alle scelte in tema di bicameralismo e di forma di Stato.
Articolo 136
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Quando la Corte dichiara l'illegit-timità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. |
Quando la Corte dichiara l'illegit-timità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno.
I giudici della Corte possono esprimere e motivare opinioni in dissenso rispetto alle decisioni adottate dalla maggioranza del collegio o alle relative motivazioni.
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E' stato proposto di inserire, come primo comma, la previsione della tipizzazione delle sentenze della Corte. |
La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. |
La decisione della Corte, con le eventuali opinioni in dissenso dei giudici, è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali. |
Articolo 137
Costituzione della Repubblica |
Proposta di modifica |
Osservazioni |
Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d'indi-pendenza dei giudici della Corte . |
Identico.
Un quinto dei membri di una Camera può comunque sollevare la questione di legittimità costituzionale di una legge entro quindici giorni dalla sua pubblicazione. In tal caso la Corte decide nei sessanta giorni successivi.* |
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Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. |
Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte, nonché per la valutazione dell'ammissibilità dei ricorsi presentati per la tutela dei diritti fondamentali. |
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Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione. |
Identico. |
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* Questo secondo comma potrebbe essere collocato, in analogia con quanto previsto dall'art. 127 Cost. per l'impugnazione diretta delle leggi regionali, nella sezione riguardante la formazione delle leggi, ad es. come art. 74-bis.
Eventuali disposizioni transitorie.
(Pro memoria)
Marco BOATO, relatore.