SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDI' 29 MAGGIO 1997


ARTICOLATO PRESENTATO DALLA SENATRICE DENTAMARO,
RELATRICE SUL PARLAMENTO E LE FONTI NORMATIVE


Il titolo I, «Il Parlamento», della parte II della Costituzione è sostituito dal seguente:

Sezione I - Le Camere.

ART. 55.


Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, eletti a suffragio universale e diretto.
Le leggi elettorali e le altre leggi prevedono strumenti e modalità per promuovere l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

ART. 56.


Il numero dei deputati è di quattrocento. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i venticinque anni di età.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

ART. 57.


Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale dagli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i diciotto anni di età. Sono eleggibili a senatori tutti gli elettori che nel giorno della elezione hanno compiuto i quaranta anni di età.
Il numero dei senatori è di duecento.
Ad ogni regione sono attribuiti cinque senatori, salvo il Molise e la Valle d'Aosta cui sono attribuiti rispettivamente due senatori e un senatore.
La ripartizione dei restanti seggi tra le regioni, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica.

ART. 58.


La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

ART. 59.


L'elezione di ciascuna Camera ha luogo entro sessanta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il quindicesimo giorno dall'elezione. Finchè non sia riunita la nuova Camera sono prorogati i poteri della precedente.
Ciascuna Camera elegge tra i suoi componenti il Presidente a maggioranza di due terzi e l'ufficio di presidenza.

ART. 60.


Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere con- vocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un quinto dei componenti.

ART. 61.


Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza di due terzi dei componenti.
Le sedute sono pubbliche. I regolamenti stabiliscono forme per assicurare la massima pubblicità di tutti i lavori parlamentari.
I regolamenti stabiliscono i requisiti per la validità delle sedute e per l'approvazione delle deliberazioni.
I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedano.
I regolamenti garantiscono i diritti delle opposizioni.

ART. 62.


La legge approvata da entrambe le Camere determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con gli uffici di deputato e di senatore. Gli uffici di deputato e di senatore sono incompatibili tra loro e con quelli di componente di un'assemblea legislativa regionale o del Parlamento europeo.

ART. 63.


Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità. Le relative deliberazioni sono impugnabili dall'interessato davanti alla Corte costituzionale entro quindici giorni dall'adozione.

ART. 64.


Ogni componente del Parlamento rappresenta tutto il popolo ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

ART. 65.


I componenti del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i componenti del Parlamento a intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni o a sequestro di corrispondenza.

ART. 66.


I componenti del Parlamento ricevono un'indennità stabilita con legge approvata da entrambe le Camere.

ART. 67.


Compete al Senato l'elezione di ... giudici della Corte costituzionale, ... componenti del Consiglio superiore della magistratura, ... componenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, nonchè ogni elezione o nomina parlamentare che la Costituzione o leggi costituzionali non attribuiscono espressamente anche alla Camera dei deputati. Il Senato elegge i presidenti e i componenti delle autorità amministrative indipendenti, previa discussione delle candidature e audizione dei candidati in seduta pubblica della commissione competente.
Nei casi stabiliti con legge approvata da entrambe le Camere, il Senato esprime parere, previa eventuale audizione in seduta pubblica delle commissioni competenti, sulle nomine, proposte o designazioni dei funzionari dello Stato e degli amministratori di istituti ed enti pubblici anche economici.

Sezione II - La formazione delle leggi.

ART. 68.


La funzione legislativa dello Stato è esercitata dalle Camere secondo le disposizioni della presente sezione.
Sono approvate da entrambe le Camere le leggi in materia di:


a) organi costituzionali e di rilievo costituzionale;


b) istituzione e disciplina delle autorità amministrative indipendenti;


c) norme generali sull'azione amministrativa e sui rapporti tra cittadino e pubbliche amministrazioni;


d) elezioni nazionali ed europee, norme generali per le elezioni regionali e locali;


e)
norme generali su diritti fondamentali civili e politici, libertà inviolabili della persona, rapporti politici;


f) informazione, diffusione radiotelevisiva;


g) codificazione penale sostanziale e processuale;


h) concessione di amnistia e di indulto;


i) autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali nelle materie di cui al presente articolo;


l) delegazione legislativa nelle materie di cui al presente articolo;


m) tutte le altre previste dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali.

ART. 69.


L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun componente delle Camere, a ciascun Consiglio regionale e agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge costituzionale.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.

ART. 70.


I disegni di legge sono presentati alla Camera dei deputati, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette al Senato della Repubblica.
Entro i cinque giorni successivi alla trasmissione un quinto dei componenti del Senato può chiedere che il disegno di legge sia preso in considerazione. Sulla richiesta il Senato delibera nei dieci giorni successivi. In caso di accoglimento il Senato nei trenta giorni successivi riesamina il disegno di legge secondo le disposizioni dell'articolo 72 e propone modifiche sulle quali la Camera delibera in via definitiva.

ART. 71.


Quando la legge deve essere approvata da entrambe le Camere, i disegni di legge sono presentati al Senato, che li approva secondo le disposizioni dell'articolo 72 e li trasmette alla Camera dei deputati.
Se questa approva il disegno di legge in un testo diverso da quello approvato dal Senato, le parti non approvate nell'identico testo sono assegnate per l'esame a una speciale commissione formata da un uguale numero di componenti delle due Camere nominati dai rispettivi presidenti in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi in ciascuna Camera.
Il testo deliberato dalla commissione speciale è sottoposto alla approvazione di ciascuna Camera articolo per articolo e con votazione finale. Non sono ammessi emendamenti.
Ai fini dei commi secondo e terzo i regolamenti delle Camere stabiliscono speciali procedure.

ART. 72.


Ogni disegno di legge presentato o trasmesso a una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Possono altresì stabilire in quali casi e forme il disegno di legge esaminato in commissione è sottoposto all'approvazione finale della Camera con sole dichiarazioni di voto.
Su richiesta del Governo sono inseriti con priorità nel calendario e iscritti all'ordine del giorno delle Camere, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, i disegni di legge presentati o i progetti accettati dal Governo. Per i progetti dichiarati urgenti dal Governo i regolamenti stabiliscono termini e procedure per la deliberazione finale. I regolamenti disciplinano l'assegnazione di tempi all'iniziativa legislativa parlamentare e prevedono una riserva per le proposte e le iniziative delle opposizioni.

ART. 73.


La legge è promulgata dal Presidente della Repubblica entro 30 giorni dall'approvazione o entro il termine più breve da essa stabilito. Entro quindici giorni dalla promulgazione un quinto dei componenti di ciascuna Camera può proporre ricorso alla Corte Costituzionale per vizi del procedimento. La Corte si pronuncia nei successivi trenta giorni.

ART. 74.


Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può chiedere una nuova deliberazione con messaggio motivato alla Camera dei deputati o a entrambe le Camere nel caso di cui all'articolo 71. La legge nuovamente approvata dalla Camera o dalle Camere è promulgata.

ART. 75.


È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione di una legge o di un atto avente valore di legge o di uno o più articoli, commi o capoversi degli stessi, quando lo richiedano ottocentomila elettori o cinque consigli regionali.
Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie, di bilancio, di amnistia e di indulto.
La proposta sottoposta a referendum deve avere a oggetto disposizioni normative omogenee.
La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum dopo che siano state raccolte duecentomila firme.

ART. 76.


È indettoreferendum popolare per deliberare l'approvazione di una legge di iniziativa popolare presentata da almeno un milione di elettori, quando entro diciotto mesi dalla presentazione il Parlamento non abbia deliberato sulla proposta.
Si applicano i commi secondo e terzo dell'articolo 75.
La Corte Costituzionale valuta l'ammissibilità del referendum decorso il termine di cui al primo comma.

ART. 77.


Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini elettori. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge approvata da entrambe le Camere disciplina le modalità di attuazione del referendum. Prevede che i quesiti siano formulati in modo da renderne chiaro il contenuto.
Il contenuto normativo delle disposizioni abrogate o approvate mediante referendum non può essere rispettivamente ripristinato o abrogato fino al termine della legislatura e comunque nei tre anni successivi alla pubblicazione dell'esito del referendum.

ART. 78.


L'esercizio della funzione legislativa può essere delegato al Governo con legge per oggetti definiti ed omogenei, con determinazione di principi e criteri direttivi, per la durata massima di un anno e nei limiti di spesa stabiliti dalla legge di delegazione.

ART. 79.


In casi straordinari di necessità e d'urgenza il Governo può adottare sotto la sua responsabilità provvedimenti provvisori con forza di legge contenenti misure di carattere specifico, omogeneo e di immediata applicazione, con efficacia limitata nel tempo, al fine di garantire la sicurezza nazionale, fronteggiare pubbliche calamità e adempiere a obblighi comunitari da cui derivi responsabilità dell'Italia.
I provvedimenti di cui al primo comma non possono rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Costituzionale, conferire deleghe legislative, disciplinare gli effetti prodotti o i rapporti giuridici sorti sulla base di decreti non convertiti, disciplinare oggetti riservati alle leggi che devono essere approvate da entrambe le Camere.
Il Governo deve, il giorno stesso dell'adozione, presentare il decreto alla Camera dei deputati chiedendo la conversione in legge.
La Camera, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
La Camera non può modificare i decreti se non su proposta del Governo o di un quinto dei componenti e nel rispetto dei commi primo e secondo del presente articolo.
La Camera delibera entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto. Nei successivi venti giorni il Senato, su iniziativa del Governo o di un quinto dei componenti, può proporre modifiche, sulle quali la Camera delibera in via definitiva.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. I regolamenti stabiliscono speciali procedure per assicurare il rispetto dei termini.
Le Camere possono regolare con legge gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.

ART. 80.


Il Parlamento in seduta comune dei componenti delibera lo stato di guerra e conferisce al Governo (in alternativa, secondo la forma di governo: al Presidente della Repubblica) i poteri necessari.
La Camera dei deputati delibera sulla proposta del Governo di partecipazione dell'Italia a operazioni multinazionali con la partecipazione di forze armate.

ART. 81.


L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza di due terzi di ciascuna Camera. La legge che concede l'amnistia o l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione. In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.

ART. 82.


È autorizzata con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica o militare, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Il Governo informa le Camere dell'apertura e dello svolgimento dei procedimenti di negoziazione dei trattati internazionali. Se un trattato incide direttamente sulla condizione di una o più Regioni determinate, l'assemblea o le assemblee legislative delle Regioni interessate esprimono parere al Governo prima della sottoscrizione.

ART. 83.


Le Camere esaminano ogni anno i bilanci dello Stato, il bilancio complessivo della pubblica amministrazione e i rendiconti consuntivi finanziari e patrimoniali presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
I bilanci dello Stato e degli enti pubblici devono rispettare i vincoli derivanti dall'adesione a trattati internazionali.
La legge approvata da entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 84 disciplina il contenuto dei bilanci e dei rendiconti e i limiti delle leggi ordinarie e di bilancio in materia di spesa e di entrata, prevedendo in ogni caso il principio della compensazione. Essa non può essere abrogata o modificata o derogata dalle leggi di approvazione e di variazione del bilancio né dalle leggi di spesa o di entrata. La formulazione dei bilanci dello Stato e degli altri enti pubblici è disciplinata in modo da favorire il controllo di efficienza e di economicità nella gestione delle risorse pubbliche.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese né modificare la vigente disciplina legislativa dei tributi e delle spese.
Nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge che indichi i mezzi per farvi fronte per l'intero periodo di applicazione e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio. In caso di opposizione del Governo, la Camera dei deputati può approvare emendamenti che comportano nuovi o maggiori oneri, ancorchè provvisti di copertura finanziaria, solo a maggioranza assoluta dei componenti.
La Corte dei Conti o un quinto dei componenti di ciascuna Camera promuove, entro trenta giorni dalla promulgazione, il giudizio di legittimità costituzionale delle leggi adottate in violazione delle disposizioni del presente articolo o delle norme di attuazione di cui al comma precedente.

ART. 84.


I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi statali, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati. Il disegno di legge da questa approvato viene trasmesso al Senato ed esaminato da una speciale commissione composta per la metà da senatori, per un quarto dai presidenti delle Regioni e per un quarto da rappresentanti delle autonomie locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere. Il testo approvato dalla commissione può essere modificato dal Senato a maggioranza assoluta dei componenti. Le modifiche approvate dal Senato sono sottoposte all'approvazione della Camera dei deputati che delibera in via definitiva.
Nel caso di approvazione definitiva di un testo difforme da quello deliberato dalla speciale commissione, le Regioni, con il voto favorevole della metà più uno delle assemblee legislative, possono proporre ricorso alla Corte Costituzionale, relativamente alle parti difformi, per violazione dell'ambito della potestà legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni. Il ricorso si propone entro trenta giorni dalla promulgazione della legge. La Corte costituzionale decide nei trenta giorni successivi.

ART. 85.


Le Camere controllano l'attuazione delle leggi nello svolgimento delle funzioni normativa e amministrativa del Governo e di tutti gli enti pubblici.
Il Senato, nell'esercizio del controllo, propone alla Camera dei deputati, al Presidente della Repubblica e al Governo le misure conseguenti.
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Vi provvede in ogni caso su proposta di un quinto dei componenti.
Per lo svolgimento dell'inchiesta ciascuna Camera nomina tra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Ai fini dell'attività conoscitiva delle commissioni parlamentari, il Governo, le amministrazioni pubbliche, i soggetti pubblici e privati forniscono ogni notizia, informazione, documentazione, chiarimento su questioni di pubblico interesse.

REGOLAMENTI DEL GOVERNO


L'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri sono disciplinati dal Governo con regolamenti, sulla base di principi stabiliti dalla legge.
Spetta al Governo disciplinare con regolamenti l'organizzazione della pubblica amministrazione statale. Nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge il Governo può emanare regolamenti fino a quando e nell'ambito in cui la disciplina non sia stabilita con legge. Nelle stesse materie la legge può, determinando le linee generali di disciplina del settore, autorizzare il regolamento a disporre nei limiti stabiliti dalla legge stessa e ad abrogare norme di legge vigenti in materia.
Con regolamento è disciplinata altresì l'attuazione delle leggi e degli atti aventi forza di legge.
La legge approvata da entrambe le Camere stabilisce il procedimento di approvazione e le forme di pubblicità dei regolamenti.
I regolamenti di cui ai commi primo e secondo sono impugnati dinanzi alla Corte costituzionale nelle forme ordinarie.

REVISIONE COSTITUZIONALE


ART. 138.


Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono approvate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni separate da un intervallo non inferiore a tre mesi e a maggioranza di due terzi nella seconda deliberazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla pubblicazione, ne fanno richiesta un quinto dei componenti di una Camera o ottocentomila elettori o cinque consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non partecipa alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali che modificano il titolo V, approvate ai sensi del primo comma, sono promulgate se entro tre mesi dall'ultima deliberazione sono approvate da almeno tre quinti delle assemblee legislative regionali.
Non possono essere oggetto di revisione costituzionale la forma repubblicana, i principi supremi dell'ordinamento, i diritti inviolabili della persona.
Entro dieci giorni dall'approvazione di una legge costituzionale un quinto dei componenti di ciascuna Camera può chiedere che la Corte costituzionale giudichi della sua conformità alla disposizione di cui al comma precedente. La Corte si pronuncia entro sessanta giorni. Il ricorso sospende la promulgazione.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA


I senatori a vita già nominati ai sensi dell'articolo 59 nel testo abrogato conservano la carica.

ART. 84.

(testo alternativo).


I disegni di legge in materia di bilanci e rendiconti, di finanza e contabilità pubblica, di tributi, di istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono presentati alla Camera dei deputati.
I disegni di legge da questa approvati sono trasmessi al Senato ed esaminati da una speciale commissione composta per la metà da senatori, per un quarto dai presidenti delle Regioni e per un quarto da rappresentanti delle autonomie locali eletti con le modalità stabilite con legge approvata da entrambe le Camere.
Le disposizioni in materia di finanza regionale e locale, istituzione, disciplina e ripartizione dei fondi perequativi sono approvate dalla speciale commissione.
Sulle modifiche introdotte dal Senato delibera in via definitiva la Camera dei deputati.
Con la medesima procedura sono approvati i disegni di legge di trasferimento di poteri e risorse e quelli per la tutela di interessi nazionali o interregionali nelle materie attribuite alle Regioni (se previsti nella definizione della Forma di Stato).

Marida DENTAMARO, relatrice.


SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDI' 29 MAGGIO 1997


ARTICOLATO PRESENTATO DAL DEPUTATO D'AMICO, RELATORE SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA


ART. A

(Partecipazione all'edificazione comunitaria e procedure per i conferimento di ulteriori poteri).


La Repubblica italiana partecipa al processo di integrazione europea. A tale fine può conferire ulteriori poteri e competenze all'Unione europea nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento costituzionale e dei diritti inviolabili della persona umana.
La Repubblica svolge la propria azione nell'Unione europea in vista del rafforzamento dei principi di libertà, dello Stato sociale e di diritto, dell'articolazione dei poteri secondo il criterio di sussidiarietà e di una sempre più ampia partecipazione democratica dei cittadini alle decisioni.
Ogni conferimento di poteri all'Unione, se comporta modifiche o deroghe alla Costituzione, richiede l'adozione del procedimento di revisione costituzionale.
Un terzo dei componenti della Camera dei deputati, il Presidente della Repubblica, un terzo dei Governi regionali o duecentomila elettori possono richiedere che i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica dei Trattati dell'Unione Europea siano sottoposti al giudizio preventivo della Corte costituzionale. La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta giorni dalla richiesta. La legge sul funzionamento della Corte detta le norme necessarie per l'attuazione del presente articolo.

ART. B

(Efficacia delle fonti comunitarie ed obbligo di rispetto).


Gli atti normativi dell'Unione Europea sono direttamente vigenti nell'ordinamento interno. Gli organi competenti provvedono, ove necessario, alla loro integrazione ed esecuzione.
Nei limiti delle competenze conferite all'Unione e nel rispetto dei principi supremi dell'ordinamento e dei diritti inviolabili della persona umana, le norme europee prevalgono su quelle nazionali.

ART. C

(Competenza della Corte costituzionale in materia comunitaria).


In osservanza del diritto comunitario e nell'ambito delle proprie attribuzioni, la Corte costituzionale garantisce il rispetto delle competenze e delle norme dell'Unione europea e coopera con gli organi giurisdizionali di essa, sospendendo, all'occorrenza, i procedimenti davanti a sé.

ART. D

(Partecipazione degli organi statali alla politica comunitaria).


La Camera dei deputati e, nelle materie di competenza delle Regioni, il Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali], partecipano alla formazione degli indirizzi di politica comunitaria.
Il Governo informa preventivamente ed in modo esauriente le Camere sulle questioni relative all'Unione europea.
Nelle questioni che incidono su materie riservate all'esclusiva competenza legislativa delle Regioni, i poteri della Repubblica italiana quale Stato membro dell'Unione europea devono essere esercitati dal rappresentante del Governo d'intesa con un rappresentante delle Regioni designato dal Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero dalla speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali].
Nelle questioni attinenti all'Unione europea, la Camera dei Deputati ed il Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali] possono esercitare i propri poteri mediante una commissione speciale costituita in modo tale da rispecchiarne la composizione. Tali commissioni possono operare congiuntamente.

ART. E

(Nomine di componenti di organi per le quali i trattati europei o altre fonti attribuiscano una competenza ai governi nazionali).


Il Governo concorre alla nomina di membri degli organi comunitari, previa acquisizione del parere della Camera dei Deputati e del Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali].
Per ciò che riguarda la nomina dei componenti di organi giurisdizionali dell'Unione europea, il Governo, per quanto di sua competenza, sosterrà esclusivamente la nomina dei componenti italiani che abbiano i requisiti per la nomina di giudice costituzionale.
La legge stabilisce le modalità attraverso le quali il concorso del Governo italiano alla nomina dei componenti di organi rappresentativi di enti territoriali avviene sulla base delle proposte del Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero della speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali].

ART. F

(Regioni ed Unione europea).


Le Regioni, per quanto di propria competenza, attuano ed integrano direttamente gli obblighi comunitari.
Nel caso in cui una Regione sia inadempiente, il Governo, previo parere del Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero della speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali], può intimare alla Regione di provvedere.
Nel caso in cui la Regione non provveda, il Governo, informato il Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali] adotta le misure necessarie. Tali misure hanno efficacia fino al successivo intervento regionale.
Le Regioni possono, nel rispetto del diritto comunitario, stipulare accordi con altre Regioni italiane o enti territoriali di altri Stati membri, per l'esercizio delle proprie competenze in materia comunitaria.

ART. G

(Garanzia delle competenze regionali di fronte all'Unione europea).


Qualora una competenza regionale sia reputata illegittimamente lesa da un atto comunitario e non siano previsti mezzi di ricorso regionale diretto in sede comunitaria, il Senato delle Regioni e delle Autonomie [ovvero la speciale Commissione parlamentare composta dai capi degli esecutivi regionali], di propria iniziativa o su richiesta di una Regione, può, con deliberazione a maggioranza assoluta, richiedere che il Governo adisca gli organi giurisdizionali comunitari competenti, sulla base della legittimazione che, in materia, i trattati europei o altre fonti riconoscono agli Stati membri.

ART. H

(Politica economica e Banca d'Italia).


La politica economica e monetaria si svolge nel rispetto dei principi e degli obiettivi stabiliti dai trattati europei e dagli altri atti dell'Unione europea.
La legge garantisce l'indipendenza della Banca d'Italia e detta le altre norme necessarie per la partecipazione italiana agli organismi comunitari che esercitano competenze in campo monetario.

Natale D'AMICO, relatore.