SEDUTA ANTIMERIDIANA DI MERCOLEDI' 28 MAGGIO 1997

ARTICOLATI PRESENTATI DAL SENATORE SALVI,
RELATORE SULLA FORMA DI GOVERNO

(TESTO A)

28 maggio 1997


ART. 1.


Il Governo della Repubblica è composto del Primo ministro e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri.
La candidatura alla carica di Primo ministro avviene mediante collegamento con i candidati all'elezione del Parlamento, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale, che assicura altresi la pubblicazione del nome del candidato Primo ministro sulla scheda elettorale.
La legge può stabilire e regolamentare lo svolgimento di elezioni primarie per la candidatura alla carica di Primo ministro.
Non può essere candidato alla carica di Primo ministro chi abbia svolto tale funzione per tre legislature consecutive.
I finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, sono regolati dalla legge, al fine di assicurare equilibrio di condizioni tra i candidati.
Il Presidente della Repubblica, alla proclamazione dei risultati per l'elezione del Parlamento, nomina Primo ministro il candidato a tale carica al quale è collegata la maggioranza dei parlamentari eletti.


ART. 2.


Il Primo ministro, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
Il Primo ministro nomina e revoca con proprio decreto i ministri.
Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
La legge determina le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.
Entro dieci giorni dalla formazione del governo, il Primo ministro presenta il suo programma al Parlamento.


ART. 3.


Il Primo ministro, sentito il Consiglio dei ministri, sotto la sua esclusiva responsabilità, può chiedere lo scioglimento del Parlamento, che sarà decretato dal Presidente della Repubblica. Il decreto di scioglimento fissa la data delle elezioni.
La richiesta di scioglimento non può essere avanzata dopo la presentazione della mozione di sfiducia di cui ai commi seguenti.
Il Parlamento può esprimere la sfiducia al Primo ministro mediante l'approvazione di una mozione, che deve contenere la designazione di un nuovo Primo ministro, con votazione per appello nominale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Parlamento e non può essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
Il Presidente della Repubblica nomina Primo ministro la persona designata nella mozione entro cinque giorni dall'approvazione.


ART. 4.


Nell'ipotesi di morte, dimissioni o impedimento del Primo ministro, il Parlamento elegge il Primo ministro con il voto della maggioranza assoluta dei suoi componenti. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta in due votazioni successive, e comunque entro dieci giorni, il Presidente della Repubblica scioglie il Parlamento e indice nuove elezioni.
Il Primo ministro dimissionario non è immediatamente rieleggibile e non può far parte del nuovo governo.


ART. 5.


Il Primo ministro dirige la politica generale del governo e ne è responsabile; assicura l'unità di indirizzo politico e amministrativo; esercita l'iniziativa legislativa e presenta al Parlamento i disegni di legge approvati dal Consiglio dei ministri.
Nel rispetto dell'unità di indirizzo, ogni ministro adotta sotto la sua responsabilità gli atti di competenza.


ART. 6.


Il Primo ministro può chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dal regolamento parlamentare.


ART. 7.


Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservata dalla Costituzione alla legge. Con legge è disciplinato in via generale l'esercizio della funzione regolamentare, al fine di determinare il procedimento, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale dei diversi tipi di regolamento.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento può determinare con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.


ART. 8.


Il Capo dell'opposizione è eletto, sulla base di un'esposizione programmatica, dai parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento parlamentare ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del Parlamento. Il regolamento determina altresì i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.


ART. 9.


Può essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile.


ART. 10.


Il Presidente della Repubblica è eletto da un collegio formato dai parlamentari nazionali, dai parlamentari europei eletti in Italia, e da un numero di rappresentanti delle Regioni e delle Autonomie locali pari a quello dei parlamentari nazionali, designati secondo le modalità previste dalla legge.
L'elezione ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti. Dopo il terzo scrutinio si procede al ballottaggio tra i due candidati più votati.


ART. 11.


Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.
Può inviare messaggi al Parlamento.
Può porre il veto alla presentazione al Parlamento di disegni di legge di iniziativa del Governo che presentino manifesti vizi di legittimità costituzionale.
Decreta lo scioglimento del Parlamento, ne indice le elezioni e ne fissa la prima riunione.
Promulga le leggi ed emana i regolamenti. Può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento e al Governo.
Nomina, nei casi e secondo le modalità previsti dalla Costituzione e dalla legge, i soggetti preposti alle autorità indipendenti e i funzionari dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione del Parlamento.
Presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge e dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Può concedere grazia e commutare le pene.
Esercita gli altri poteri conferitigli dalla Costituzione o con legge.


ART. 12.


Gli atti del Presidente della Repubblica sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità. Non sono controfirmati la nomina del Primo ministro, la nomina dei giudici della Corte costituzionale, la nomina dei soggetti preposti alle autorità indipendenti, l'indizione delle elezioni e dei referendum, il rinvio delle leggi e dei regolamenti con messaggio motivato, i messaggi al Parlamento, il veto di cui all'articolo precedente.


ART. 13.


Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento e attentato alla Costituzione. In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.


(TESTO B)


ART. 1.


Il Presidente della Repubblica è eletto per cinque anni a suffragio universale e diretto, e può essere rieletto una sola volta.
Può essere eletto ogni cittadino che abbia compiuto quaranta anni d'età e goda dei diritti civili e politici. L'ufficio è incompatibile con qualsiasi altra carica, ufficio e attività pubblica o privata.
Le candidature sono presentate da parlamentari, da consiglieri regionali, da presidenti di Province e da sindaci, che vi provvedono nel numero e secondo le modalità stabilite dalla legge.
È eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Qualora nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza predetta, si procede nella seconda Domenica successiva al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero dei voti.
La legge regola i finanziamenti e le spese per la campagna elettorale, nonché la partecipazione alle trasmissioni televisive, al fine di assicurare l'equilibrio di condizioni tra i candidati.


ART. 2.


Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È il garante dell'indipendenza e dell'integrità della nazione. Assicura il rispetto dei trattati e dei vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia a organizzazioni internazionali e sovranazionali. Vigila sul rispetto della Costituzione.


ART. 3.


Il Presidente della Repubblica:


presiede il Consiglio dei ministri, o delega a presiederlo, eventualmente per determinate materie, il Primo ministro;


nomina il Primo ministro, tenendo conto dell'indirizzo politico espresso dall'elettorato e della composizione del Parlamento;


su proposta del Primo ministro, nomina e revoca gli altri membri del Governo;


autorizza la presentazione al Parlamento dei disegni di legge di iniziativa del Governo;


promulga le leggi e i regolamenti del Governo; può, con messaggio motivato, chiederne il riesame, rispettivamente, al Parlamento e al Governo;


indice le elezioni del Parlamento e ne fissa la prima riunione;


indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione;


invia messaggi al Parlamento che possono dar luogo a dibattito;


presiede il Consiglio Supremo di Difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dal Parlamento;


può concedere grazia e commutare le pene;


nomina, nei casi stabiliti dalle legge, i funzionari dello Stato;


accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa quando occorre l'autorizzazione del Parlamento.


ART. 4.


Il Presidente della repubblica può sciogliere il Parlamento, sentito il Primo ministro e il Presidente del Parlamento.
Non si può procedere allo scioglimento durante l'anno che segue le elezioni. Detto termine è di due anni se l'elezione del Parlamento è avvenuta successivamente all'elezione del Presidente della Repubblica.


ART. 5.


Gli atti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Primo ministro o dei ministri sono controfirmati dal proponente, che ne assume la responsabilità.
Non sono sottoposti a controfirma la nomina del Primo ministro, l'indizione delle elezioni delle Camere e lo scioglimento di queste, l'indizione dei referendum nei casi previsti dalla Costituzione, il rinvio delle leggi con messaggio motivato, la promulgazione delle leggi, l'invio dei messaggi al Parlamento.


ART. 6.


Il Primo ministro e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica.
La legge determina le incompatibilità tra le cariche di governo e la titolarità o lo svolgimento di attività private.
Entro dieci giorni dalla formazione del Governo, il Primo ministro espone al Parlamento il suo programma.


ART. 7.


Il Governo determina e dirige la politica nazionale. Dispone dell'amministrazione e delle forze armate.
Il Primo ministro dirige l'azione del Governo. È responsabile della difesa nazionale. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei ministri. Quando ne ha delega, sostituisce il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio dei ministri. Presenta al Parlamento i disegni di legge deliberati dal Consiglio dei ministri.
I ministri rispondono individualmente degli atti dei loro dicasteri.
Il Primo ministro esercita il comando delle Forze Armate, è responsabile della politica della sicurezza e può supplire il Presidente della Repubblica nella presidenza del Consiglio Supremo di difesa, secondo le modalità previste dalla legge.


ART. 8.


Il Parlamento esprime la sfiducia al Governo mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un terzo dei componenti e votata dalla maggioranza assoluta dei medesimi. In tal caso, il Primo ministro presenta le dimissioni del Governo al Presidente della Repubblica.


ART. 9.


Il Primo ministro può chiedere che un disegno di legge del Governo sia votato entro una data determinata, secondo le modalità stabilite dal regolamento parlamentare.


ART. 10.


Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. Con legge è disciplinato in via generale l'esercizio della funzione regolamentare, al fine di determinare il procedimento, la pubblicità, l'efficacia e la tutela giurisdizionale dei diversi tipi di regolamento.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento può determinare con legge le linee fondamentali della disciplina del settore, stabilendo principi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.


ART. 11.


Il Capo dell'opposizione è eletto dai parlamentari che abbiano dichiarato di appartenere all'opposizione, sulla base di un'esposizione programmatica. Egli è sentito dal Presidente della Repubblica e dal Primo ministro nei casi di guerra e di grave pericolo per la sicurezza nazionale, e negli altri casi previsti dalla legge. Il regolamento parlamentare ne regola le modalità di elezione ed i poteri, in particolare con riferimento alla formazione dell'ordine del giorno del Parlamento. Il regolamento determina altresi i poteri di altri gruppi parlamentari di opposizione.


ART. 12.


Il Parlamento, su richiesta della maggioranza dei suoi componenti, quando ritenga che il Presidente della Repubblica abbia violato norme costituzionali, può deliberare la decadenza con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.