ONOREVOLI SENATORI. - La tematica del conflitto di interessi, emersa
prepotentemente all'epoca del governo Berlusconi e riapparsa piú
volte nel dibattito politico di questi mesi, ha una valenza generale che va
ben oltre casi specifici, come testimonia l'adozione in piú
ordinamenti di norme tese a prevenire l'insorgere di tali conflitti.
Un esame comparato delle varie legislazioni e ancor piú la
valutazione del diverso valore strategico che singoli settori hanno
nell'economia di un paese, mostrano chiaramente che il solo istituto del
blind trust non é sufficiente a prevenire l'insorgere di
conflitti di interessi in ogni possibile caso, e che in taluni casi é
necessario giungere sino all'alienazione dei beni fonte di possibili
conflitti di interessi.
Tale limite al diritto di proprietà, o all'esercizio di imprese e
libere professioni, appare già fondato nella nostra Costituzione
dagli articoli 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo e terzo comma.
Poiché tuttavia nel corso dell'esame delle proposte di legge in
materia di conflitto di interessi presentate nella XII Legislatura furono da
taluni avverso tali proposte sollevate eccezioni di costituzionalità,
peraltro respinte dal Senato, appare opportuno riaffermare ulteriormente il
principio già affermato dai predetti articoli 41 e 42 con uno
specifico richiamo al valore costituzionale della prevenzione dei conflitti
di interesse.
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