DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2057


ONOREVOLI SENATORI. - La tematica del conflitto di interessi, emersa prepotentemente all'epoca del governo Berlusconi e riapparsa piú volte nel dibattito politico di questi mesi, ha una valenza generale che va ben oltre casi specifici, come testimonia l'adozione in piú ordinamenti di norme tese a prevenire l'insorgere di tali conflitti.
Un esame comparato delle varie legislazioni e ancor piú la valutazione del diverso valore strategico che singoli settori hanno nell'economia di un paese, mostrano chiaramente che il solo istituto del blind trust non é sufficiente a prevenire l'insorgere di conflitti di interessi in ogni possibile caso, e che in taluni casi é necessario giungere sino all'alienazione dei beni fonte di possibili conflitti di interessi.
Tale limite al diritto di proprietà, o all'esercizio di imprese e libere professioni, appare già fondato nella nostra Costituzione dagli articoli 41, secondo e terzo comma, e 42, secondo e terzo comma. Poiché tuttavia nel corso dell'esame delle proposte di legge in materia di conflitto di interessi presentate nella XII Legislatura furono da taluni avverso tali proposte sollevate eccezioni di costituzionalità, peraltro respinte dal Senato, appare opportuno riaffermare ulteriormente il principio già affermato dai predetti articoli 41 e 42 con uno specifico richiamo al valore costituzionale della prevenzione dei conflitti di interesse.


Testo articoli - S2057
Indice