ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge costituzionale si
prefigge l'obiettivo di attribuire al legislatore ordinario il compito di
prevedere un numero massimo di mandati elettivi che un parlamentare
nazionale puó ricoprire.
La sede per questa innovazione é stata individuata nell'articolo
65, che già riservava alla legge ordinaria la definizione di un
quadro di limiti all'esercizio del diritto di elettorato passivo, attraverso
l'individuazione dei casi di ineleggibilità e di
incompatibilità nell'elezione a deputato o senatore.
Questa proposta intende inserirsi nel processo piú ampio e
necessario di riforma della nostra Carta fondamentale che si aprirà
in questa legislatura mediante la creazione dell'apposito strumento
rappresentato dalla Commissione bicamerale. Processo che costituisce
risposta alle indifferibili esigenze di ammodernamento delle nostre
istituzioni per adeguarle al mutato contesto politico nazionale e per
restituire loro efficienza e agibilità.
In tale direzione, ci appare del tutto coerente la modifica proposta che
é diretta a incidere sulle modalità di selezione della
rappresentanza parlamentare. L'integrazione dell'articolo 65 comporta la
possibilità, rimessa al legislatore ordinario che potrà fare
le opportune valutazioni e contemperamenti degli interessi da tutelare, di
porre un limite al numero di mandati elettivi che i membri del Parlamento
nazionale possono ricoprire. Questa innovazione comporta senza dubbio una
compressione del diritto di ciascun cittadino di candidarsi ed essere scelto
dagli elettori quale rappresentante della nazione. Tuttavia limiti a tale
diritto sono già ampiamente previsti dal nostro ordinamento, in
corrispondenza di casi di conflitto d'interessi nel sistema della
rappresentanza o in conseguenza di particolari casi di indegnità
civile, o ancora in funzione della tutela della libertà di
espressione del voto e di tutela da condizionamenti per l'esercizio di
funzioni delicate come quelle giudiziarie. E sono completati dalle ipotesi
di incompatibilità che costringono il parlamentare eventualmente
eletto a optare successivamente tra piú incarichi che dovesse essere
chiamato a ricoprire.
Porre un limite al numero dei mandati che possono essere ricoperti
risponde a un interesse parzialmente diverso da quelli indicati, ma non di
minor spessore: assicurare un adeguato ricambio delle rappresentanze
parlamentari - e quindi in senso piú largo alla classe dirigente del
paese - consentendo un piú ampio ricambio. Ció garantirebbe
una maggiore circolazione delle idee e delle energie, piú veloce,
piú adeguata al mutare vorticoso delle condizioni sociali.
Questa proposta é tutt'altro che nuova nel dibattito che riguarda
le modifiche all'assetto politico-istituzionale del paese. Nell'XI
legislatura, in sede di esame della legge elettorale per l'elezione delle
Camere, il Senato della Repubblica approvó, nella seduta del 1º
luglio 1993 un emendamento con il quale si fissava in tre legislature -
ovvero in quindici anni nel caso di interruzioni anticipate - il limite
massimo di durata del mandato parlamentare. La Camera dei deputati,
eccependo la portata costituzionale dell'emendamento, ne decise lo stralcio
e il trasferimento della questione alla Commissione bicamerale per le
riforme istituzionali istituita in quella legislatura.
A questa proposta sono state avanzate peraltro alcune obiezioni, circa
gli interessi che sarebbero sacrificati, quali la stabilità politica,
la dispersione delle competenze acquisite e delle esperienze maturate, e
circa alcuni effetti negativi, quali la deresponsabilizzazione degli eletti
nella fase terminale della loro carriera parlamentare, la delegittimazione
che verrebbe ai maggiori leaders politici da una limitazione
predefinita del mandato parlamentare.
I proponenti riconoscono che queste obiezioni e ragioni contrarie alla
proposta hanno fondamento. Tuttavia non mancano argomenti per ribattere
puntualmente a ciascuna di esse, nessuna delle quali perció appare
decisiva: ad esempio, all'obiezione piú frequente, relativa alla
dispersione delle competenze ed esperienze acquisite nel corso del mandato
parlamentare, a parte l'ovvia considerazione che nessuna esperienza
individuale é insostituibile e ogni competenza é comunque
utilizzabile, si puó replicare che nulla vieta di impegnare
competenze e esperienze particolarmente rilevanti in funzioni di governo, o
altre funzioni istituzionali, utili al Paese. I firmatari ritengono, in
verità, che siano nettamente prevalenti le ragioni favorevoli,
specialmente se si intende compiere uno sforzo di sintonizzazione con gli
orientamenti dell'opinione pubblica e con la qualità degli sbocchi da
offrire alla decisa e insopprimibile domanda di innovazione politica,
elettorale ed istituzionale.
A giudizio dei proponenti gli elementi positivi contenuti nel presente
disegno di legge costituzionale sono prevalenti e possono essere,
schematicamente, cosí riassunti:
inversione di tendenza nei comportamenti degli esponenti politici, con
il passaggio dai vecchi meccanismi di autoriproduzione alle nuove regole di
autolimitazione;
superamento del paradosso italiano della durata minima dei Governi e
della stabilità massima del personale politico, attraverso nuovi
meccanismi che portino, invece, nel quadro di un pieno compimento della
democrazia dell'alternanza, al rinnovamento del personale politico nelle
istituzioni;
impulso significativo al superamento della identificazione tra vita e
politica, fra ciclo vitale e mandato elettivo, anche al fine di impedire che
la rappresentanza diventi mestiere, consuetudine, ceto politico, categoria,
e di affermare, inoltre, nella vita politica la cultura e la prassi del
"limite";
modifica delle logiche prevalenti nel sistema politico e nella maggior
parte dei partiti, sulla base dei nuovi fattori di cambiamento e di
discontinuità che indubbiamente favoriscono il rinnovamento degli
uomini e dei metodi;
trasmissione ai cittadini di un segnale chiaro e preciso di
cambiamento reale, di disinteresse personale o categoriale, di liberazione
di spazi per nuove energie e nuove esperienze e di concreto ricambio della
classe politica italiana.
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