DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1598
ONOREVOLI SENATORI. - Il referendum
popolare abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, é
stato nel corso degli anni uno strumento utile all'affermazione di
princípi importanti per uno Stato democratico. Basti pensare ai
referendum
sul divorzio e sull'aborto, per quanto attiene ai diritti civili, e a
quello in materia elettorale che ha determinato il primo passaggio dal
sistema proporzionale a quello maggioritario.
Contemporaneamente si é peró anche assistito ad un uso
distorto del referendum,
spesso richiesto per questioni di scarsa rilevanza generale e su cui
l'intervento del Parlamento era invece auspicabile: ció rischia di
prefigurare una possibile svalutazione della funzione legislativa del
Parlamento e del suo ruolo a favore di un modello di democrazia diretta
intesa in modo plebiscitario.
Gli elettori si sono trovati, si trovano e si troveranno, se non si
interviene subito, sempre di fronte ad un numero eccessivo di domande, le
piú disparate, che spesso ineriscono a problemi di rilevanza
particolare.
Il corretto esercizio del diritto di voto, in questo caso, viene
altresí inficiato, in concreto, dalla scarsa possibilità da
parte dell'elettore di comprendere l'oggetto di un numero cosí alto
di referendum.
Il presente disegno di legge contiene due modifiche all'articolo 75 della
Costituzione.
Con la prima proposta, s'innalza il numero delle firme necessarie per le
richieste di referendum
da cinquecentomila a un milione.
Nel 1946 quando fu posto dal costituente, il limite di cinquecentomila
elettori si poteva considerare congruo visto che il corpo elettorale
chiamato a votare proprio per l'Assemblea costituente fu di ventotto milioni
circa. La consistenza attuale del corpo elettorale, come rilevata alle
ultime elezioni politiche, é di circa quarantotto milioni di
cittadini. Appare dunque evidente la necessità di adeguare questo
limite ormai non corrispondente alla realtà del paese.
L'altra modifica concerne la possibilità di richiedere
l'abrogazione di un testo normativo o nella sua totalità o nelle sue
parti, articoli e commi, mentre, con il testo vigente, essa é
possibile addirittura su frazioni di testo inferiori come, ad esempio, la
punteggiatura. Con questa proposta, si vuole evitare il caso dei
referendum cosiddetti "manipolativi" attraverso i quali, snaturando la
loro natura abrogativa e non propositiva, si arriva a formulare una nuova
disciplina nella materia oggetto di referendum,
anche utilizzando la non conoscenza da parte degli elettori e scavalcando,
di fatto, il ruolo legislativo del Parlamento.
Il presente disegno di legge risponde ad una forte esigenza presente
nell'opinione pubblica. Occorre intervenire al piú presto per
restituire dignità all'istituto referendario, ora svilito,
perché svolga la propria funzione che é essenziale in una
democrazia compiuta e per qualificarlo come reale strumento di
partecipazione dei cittadini.