DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1598


ONOREVOLI SENATORI. - Il referendum popolare abrogativo, previsto dall'articolo 75 della Costituzione, é stato nel corso degli anni uno strumento utile all'affermazione di princípi importanti per uno Stato democratico. Basti pensare ai referendum sul divorzio e sull'aborto, per quanto attiene ai diritti civili, e a quello in materia elettorale che ha determinato il primo passaggio dal sistema proporzionale a quello maggioritario.
Contemporaneamente si é peró anche assistito ad un uso distorto del referendum, spesso richiesto per questioni di scarsa rilevanza generale e su cui l'intervento del Parlamento era invece auspicabile: ció rischia di prefigurare una possibile svalutazione della funzione legislativa del Parlamento e del suo ruolo a favore di un modello di democrazia diretta intesa in modo plebiscitario.
Gli elettori si sono trovati, si trovano e si troveranno, se non si interviene subito, sempre di fronte ad un numero eccessivo di domande, le piú disparate, che spesso ineriscono a problemi di rilevanza particolare.
Il corretto esercizio del diritto di voto, in questo caso, viene altresí inficiato, in concreto, dalla scarsa possibilità da parte dell'elettore di comprendere l'oggetto di un numero cosí alto di referendum.
Il presente disegno di legge contiene due modifiche all'articolo 75 della Costituzione.
Con la prima proposta, s'innalza il numero delle firme necessarie per le richieste di referendum da cinquecentomila a un milione.
Nel 1946 quando fu posto dal costituente, il limite di cinquecentomila elettori si poteva considerare congruo visto che il corpo elettorale chiamato a votare proprio per l'Assemblea costituente fu di ventotto milioni circa. La consistenza attuale del corpo elettorale, come rilevata alle ultime elezioni politiche, é di circa quarantotto milioni di cittadini. Appare dunque evidente la necessità di adeguare questo limite ormai non corrispondente alla realtà del paese.
L'altra modifica concerne la possibilità di richiedere l'abrogazione di un testo normativo o nella sua totalità o nelle sue parti, articoli e commi, mentre, con il testo vigente, essa é possibile addirittura su frazioni di testo inferiori come, ad esempio, la punteggiatura. Con questa proposta, si vuole evitare il caso dei referendum cosiddetti "manipolativi" attraverso i quali, snaturando la loro natura abrogativa e non propositiva, si arriva a formulare una nuova disciplina nella materia oggetto di referendum, anche utilizzando la non conoscenza da parte degli elettori e scavalcando, di fatto, il ruolo legislativo del Parlamento.
Il presente disegno di legge risponde ad una forte esigenza presente nell'opinione pubblica. Occorre intervenire al piú presto per restituire dignità all'istituto referendario, ora svilito, perché svolga la propria funzione che é essenziale in una democrazia compiuta e per qualificarlo come reale strumento di partecipazione dei cittadini.

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