DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0291


ONOREVOLI SENATORI. - La disparità di elettorato attivo esistente tra le nostre due Camere non ha riscontro negli altri Paesi europei di piú lontana tradizione democratica.
La legge 8 marzo 1975, n. 39, ha abbassato la maggiore età dai 21 anni ai 18 anni e quindi ha consentito a molti giovani di esprimere le proprie posizioni politiche attraverso il voto per l'elezione dei rappresentanti della Camera dei deputati.
Era una risposta adeguata che si é voluta dare alle esigenze di una società in costante evoluzione, sicuramente piú complessa e difficile ma che coinvolgeva fasce della popolazione piú giovane nella partecipazione sociale ed economica e che quindi richiedeva un'analoga piena partecipazione dei giovani anche alle decisioni democratiche del Paese che vedono appunto nell'esercizio del diritto di voto la loro massima espressione.
Nel far ció il legislatore non ha provveduto, forse per non affrontare il complesso iter delle leggi di revisione, a metter mano alla Costituzione per abbassare il limite di età per il voto alla Camera Alta, dilatando quindi, dai 4 ai 6 anni, quella fascia di giovani privati del diritto di voto al Senato, che sono divenuti nelle ultime elezioni politiche oltre sei milioni.
Non ha piú senso anche alla luce di una sempre maggiore responsabilizzazione dei giovani nella vita sociale, che vede addirittura minorenni come soggetti attivi di norme giuridiche, escluderli dalla elezione di uno dei due rami del Parlamento.
Il nostro sistema bicamerale paritario trova finora un'unica ed anacronistica discriminante nella differenza di età dell'elettorato. Noi non siamo dei sostenitori del "bicameralismo perfetto" fonte soprattutto di diseconomie e lungaggini e crediamo sia indispensabile un parlamentarismo nuovo basato sulla differenziazione delle funzioni delle due Camere. Ma una tale modifica comporta, comunque, un maggior approfondimento e quindi dei tempi piú lunghi.
Nel frattempo sentiamo quanto meno stretto questo vincolo anagrafico che distingue senza piú un reale motivo gli elettori della Camera da quelli del Senato.
L'intento del presente disegno di legge costituzionale é quello di porre rimedio a questa inutile discriminante, modificando il primo comma dell'articolo 58 della Costituzione, senza per questo entrare nel dibattito piú generale delle riforme istituzionali.


Testo articoli - S0291
Indice