DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S0291
ONOREVOLI SENATORI. - La disparità di elettorato attivo esistente
tra le nostre due Camere non ha riscontro negli altri Paesi europei di
piú lontana tradizione democratica.
La legge 8 marzo 1975, n. 39, ha abbassato la maggiore età dai 21
anni ai 18 anni e quindi ha consentito a molti giovani di esprimere le
proprie posizioni politiche attraverso il voto per l'elezione dei
rappresentanti della Camera dei deputati.
Era una risposta adeguata che si é voluta dare alle esigenze di
una società in costante evoluzione, sicuramente piú complessa
e difficile ma che coinvolgeva fasce della popolazione piú giovane
nella partecipazione sociale ed economica e che quindi richiedeva un'analoga
piena partecipazione dei giovani anche alle decisioni democratiche del Paese
che vedono appunto nell'esercizio del diritto di voto la loro massima
espressione.
Nel far ció il legislatore non ha provveduto, forse per non
affrontare il complesso iter
delle leggi di revisione, a metter mano alla Costituzione per abbassare il
limite di età per il voto alla Camera Alta, dilatando quindi, dai 4
ai 6 anni, quella fascia di giovani privati del diritto di voto al Senato,
che sono divenuti nelle ultime elezioni politiche oltre sei milioni.
Non ha piú senso anche alla luce di una sempre maggiore
responsabilizzazione dei giovani nella vita sociale, che vede addirittura
minorenni come soggetti attivi di norme giuridiche, escluderli dalla
elezione di uno dei due rami del Parlamento.
Il nostro sistema bicamerale paritario trova finora un'unica ed
anacronistica discriminante nella differenza di età dell'elettorato.
Noi non siamo dei sostenitori del "bicameralismo perfetto" fonte soprattutto
di diseconomie e lungaggini e crediamo sia indispensabile un parlamentarismo
nuovo basato sulla differenziazione delle funzioni delle due Camere. Ma una
tale modifica comporta, comunque, un maggior approfondimento e quindi dei
tempi piú lunghi.
Nel frattempo sentiamo quanto meno stretto questo vincolo anagrafico che
distingue senza piú un reale motivo gli elettori della Camera da
quelli del Senato.
L'intento del presente disegno di legge costituzionale é quello di
porre rimedio a questa inutile discriminante, modificando il primo comma
dell'articolo 58 della Costituzione, senza per questo entrare nel dibattito
piú generale delle riforme istituzionali.