DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2040



Art. 1.

1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica é composto dal Primo ministro, dai ministri e dai viceministri.
Il Primo ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il numero dei ministri non puó essere superiore a diciotto. La legge determina il numero e le attribuzioni dei viceministri.
Le funzioni di ministro e di viceministro sono incompatibili con il mandato parlamentare.
Il Primo ministro é eletto dal Parlamento a maggioranza dei suoi componenti.
A tale fine il Parlamento procede per appello nominale, anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei suoi componenti.
Se entro un mese dalla prima riunione del Parlamento nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al quinto comma, il candidato é designato dal presidente della Repubblica.
Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non é eletto, il Parlamento é sciolto".

Art. 2.

1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente.

"Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Primo ministro eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.
Il Primo ministro nomina con proprio decreto i ministri e i viceministri. Allo stesso modo puó revocarli.
Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e i viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo ministro".

Art. 3.

1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Parlamento puó esprimere la sfiducia al Primo ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Parlamento e non puó essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo ministro e la decadenza dei ministri in carica.
In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, il Parlamento elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo ministro é dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Corte costituzionale, previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato".

Art. 4.

1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente.

"Art. 95. - Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne é responsabile. Promuove e coordina l'attività dei ministri.
Il Primo ministro ed i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Con siglio dei ministri. I ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato".




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