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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2040
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Art. 1.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica é composto dal Primo
ministro, dai ministri e dai viceministri.
Il Primo ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il numero dei ministri non puó essere superiore a diciotto. La
legge determina il numero e le attribuzioni dei viceministri.
Le funzioni di ministro e di viceministro sono incompatibili con il
mandato parlamentare.
Il Primo ministro é eletto dal Parlamento a maggioranza dei suoi
componenti.
A tale fine il Parlamento procede per appello nominale, anche con
successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei
suoi componenti.
Se entro un mese dalla prima riunione del Parlamento nessun candidato
abbia ottenuto la maggioranza di cui al quinto comma, il candidato é
designato dal presidente della Repubblica.
Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non é
eletto, il Parlamento é sciolto".
| | Art. 2.
1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente.
"Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il
Primo ministro eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta
giuramento nelle sue mani.
Il Primo ministro nomina con proprio decreto i ministri e i viceministri.
Allo stesso modo puó revocarli.
Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica e i viceministri prestano giuramento nelle
mani del Primo ministro".
| | Art. 3.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Il Parlamento puó esprimere la sfiducia al Primo
ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente
l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a
maggioranza dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
componenti il Parlamento e non puó essere messa in discussione prima
che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo ministro da parte del Presidente della
Repubblica comporta la revoca del Primo ministro e la decadenza dei ministri
in carica.
In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento
permanente all'esercizio delle funzioni, il Parlamento elegge il successore
secondo le procedure dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo ministro é dichiarato
congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del
Senato della Repubblica e dal Presidente della Corte costituzionale, previo
accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato".
| | Art. 4.
1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente.
"Art. 95. - Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e
ne é responsabile. Promuove e coordina l'attività dei
ministri.
Il Primo ministro ed i ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Con siglio dei ministri. I ministri sono individualmente
responsabili degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri.
I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla
competenza dello Stato". | |