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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2038 |
Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente: "É indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono un milione di elettori o cinque consigli regionali. L'abrogazione parziale che si propone con il referendum deve riferirsi a singoli articoli o a singoli commi della legge o dell'altro atto avente forza di legge". |