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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2027 |
Art. 1.
1. L'articolo 100 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 100. - Il Consiglio di Stato é organo di consulenza
giuridico-amministrativo.
| Art. 2.
1. L'articolo 101 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 101. - La giustizia é amministrata in nome del popolo.
| Art. 3.
1. L'articolo 102 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 102. - La giurisdizione é unica e articolata in Sezioni:
civili, penali, amministrative e contabili.
| Art. 4.
1. L'articolo 103 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 103. - I tribunali militari sono costituiti soltanto in tempo di
guerra e hanno la giurisdizione stabilita dalla legge".
| Art. 5.
1. L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 104. - La magistratura giudicante é autonoma e indipendente
da ogni altro potere.
| Art. 6.
1. L'articolo 105 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 105. - Spettano al Consiglio superiore della magistratura
giudicante, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario, le assunzioni, le
assegnazioni e i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari
nei riguardi dei giudici".
| Art. 7.
1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione, é inserito il seguente:
"Art. 105- bis. - La magistratura requirente é autonoma
e indipendente da ogni altro potere.
| Art. 8.
1. Dopo l'articolo 105 della Costituzione, é inserito il seguente:
"Art. 105- ter. - Spettano al Consiglio superiore della
magistratura requirente, se condo le norme dell'ordinamento giudiziario, le
assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni ed i
provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati requirenti".
| Art. 9.
1. L'articolo 106 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 106. - I magistrati giudicanti e requirenti vengono nominati, a
seguito di concorsi differenziati, secondo le modalità previste dalle
norme sull'ordinamento giudiziario.
| Art. 10.
1. L'articolo 107 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 107. - I giudici sono inamovibili. Non possono essere dispensati o
sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in
seguito a decisione dal Consiglio superiore della magistratura giudicante,
adottata o per motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento
giudiziario o con il loro consenso.
| Art. 11.
1. Dopo l'articolo 107 della Costituzione, é inserito il seguente:
"Art. 107- bis. - Le norme sull'ordinamento giudiziario
disciplinano l'organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero.
| Art. 12.
1. L'articolo 108 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 108. - Le norme sul'ordinamento giudiziario sono stabilite con
legge.
| Art. 13.
1. L'articolo 109 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 109. - La magistratura requirente dispone della polizia giudiziaria
secondo le norme del codice di procedura penale e dell'ordinamento
giudiziario".
| Art. 14.
1. L'articolo 110 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 110. - Ferme le competenze dei Consigli superiori della
magistratura giudicante e della magistratura requirente, spettano al
Ministro della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi
relativi alla giustizia".
| Art. 15.
1. L'articolo 111 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 111. - Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere
motivati.
| Art. 16.
L'articolo 112 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 112. - Il Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore
della magistratura requirente e il Ministro dell'interno, propone al
Parlamento ogni anno i criteri e le priorità al fine dell'esercizio
dell'azione penale.
| Art. 17.
1. L'articolo 113 della Costituzione, é sostituito dal seguente:
"Art. 113. - Contro gli atti della pubblica amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale". |