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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2026
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Art. 1.
1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per
quattro anni".
| | Art. 2.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dallo Stato e
dalle regioni.
Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:
1) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
2) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8;
3) difesa nazionale;
4) sicurezza pubblica;
5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29,
30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;
6) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli
articoli 99 e 100;
7) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa,
tributaria e contabile;
8) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
9) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie
e credito sovraregionali;
10) tributi statali;
11) programmi economici generali e azioni di riequilibrio;
partecipazioni dello Stato;
12) politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione
nazionale dell'energia;
13) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della
circolazione;
14) grandi calamità naturali e condizioni essenziali
dell'igiene pubblica;
15) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse
nazionale;
16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà
letteraria, artistica ed intellettuale;
17) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della
tutela e della sicurezza del lavoro;
18) ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento
universitario;
19) materia elettorale, salvo quanto disposto dall'articolo 122;
20) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento
amministrativi;
21) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate
allo Stato;
22) ordinamento delle professioni;
23) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;
24) armi ed esplosivi;
25) poste e telecomunicazioni;
26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.
É comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto
essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione.
La regione ha la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni
altra materia.
Lo Stato, nelle materie in cui le regioni non hanno la competenza
legislativa esclusiva, puó fissare con leggi organiche i
princípi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di
carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le regioni e non hanno come
destinatari i cittadini.
I progetti di legge organica sono presentati al Senato della Repubblica e
sono approvati a maggioranza dei componenti, previa consultazione con le
regioni. Puó essere promosso referendum abrogativo, totale
o parziale, di una legge organica solo con il consenso preventivo di cinque
con sigli regionali su un quesito successivamente sottoscritto da
cinquecentomila cittadini.
Il quesito sottoposto a referendum é approvato se hanno
partecipato alla votazione i due terzi degli aventi diritto e se é
raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le leggi organiche
possono essere derogate solo con espressa previsione.
Le regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia
dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro trenta giorni
dalla pubblicazione della legge stessa".
| | Art. 3.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo puó adottare provvedimenti provvisori con forza di
legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza
nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che
debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di
atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata
tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello
Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno
stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge.
Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono
entro cinque giorni.
Il Governo non puó, mediante decreti, rinnovare disposizioni di
decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di
disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di
carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti
entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo
che per quanto attie ne alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti
parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non
sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i
rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".
| | Art. 4.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione,
pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio
finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di
approvazione del bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono
la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti
massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono
essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi
fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima
e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con
la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge.
Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate
dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle
leggi di spesa o di entrata".
| | Art. 5.
1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico
interesse su proposta di ciascuno dei suoi componenti. Si procede comunque
all'inchiesta, se la proposta é sottoscritta da un quinto dei
componenti la Camera.
Per lo svolgimento di una inchiesta ciascuna Camera nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione
dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli
esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai
propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti
derivanti dalla legge penale".
| | Art. 6.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica é composto dal Primo
ministro, dai ministri e dai viceministri.
Il Primo ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il numero dei ministri non puó essere superiore a diciotto. La
legge determina il numero e le attribuzioni dei viceministri.
Le funzioni di ministro e di viceministro sono incompatibili con il
mandato parlamentare.
Il Primo ministro é eletto dal Parlamento a maggioranza dei suoi
componenti.
A tale fine il Parlamento procede per appello nominale, anche con
successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei
suoi componenti.
Se entro un mese dalla prima riunione del Parlamento nessun candidato
abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma quinto, il candidato é
designato dal Presidente della Repubblica.
Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non é
eletto, il Parlamento é sciolto".
| | Art. 7.
1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il
Primo ministro eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta
giuramento nelle sue mani.
Il Primo ministro nomina con proprio decreto i ministri e i viceministri.
Allo stesso modo puó revocarli.
Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani
del Presidente della Repubblica e i viceministri prestano giuramento nelle
mani del Primo ministro".
| | Art. 8.
1. L'articolo 94 della Costituzione e sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Il Parlamento puó esprimere la sfiducia al Primo
ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente
l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a
maggioranza dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei
componenti il Parlamento e non puó essere messa in discussione prima
che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo ministro da parte del Presidente della
Repubblica comporta la revoca del Primo ministro e la decadenza dei ministri
in carica.
In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento
permanente all'esercizio delle funzioni, il Parlamento elegge il successore
secondo le procedure dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo ministro é dichiarato
congiuntamente dal
Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato della
Repubblica e dal Presidente della Corte costituzionale, previo accertamento
da parte di un collegio medico dagli stessi designato.
Il Primo ministro dimissionario non é immediatamente
rieleggibile".
| | Art. 9.
1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e
ne é responsabile. Promuove e coordina l'attività dei
ministri.
Il Primo ministro ed i ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei ministri. I ministri sono individualmente
responsabili degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni
e l'organizzazione dei ministeri.
I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla
competenza dello Stato".
| | Art. 10.
1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione inserito il seguente:
"Art. 95- bis . - Il Governo esercita la potestà
regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla
Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare é
disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la
pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono
riservate alla fonte regolamentare.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento
determina con legge le linee fondamentali della disciplina del settore
stabilendo princípi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il
Governo esercita la potestà regolamentare.
La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di
legittimità riscontri violazione della riserva di legge o delle norme
di principio di cui al comma precedente, sottopone la questione di
legittimità del regolamento al giudizio della Corte costituzionale.
La questione puó essere sollevata anche da un quinto dei
componenti di ciascuna Camera".
| | Art. 11.
1. L'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base
di princípi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati
l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione.
La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti
dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le
attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante
concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge".
| | Art. 12.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al
Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con legge
costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze
esclusive nelle materie non riservate allo Stato.
Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale su proposta
di ciascuna regione e previa intesa della medesima regione sul testo
approvato da entrambe le Camere nella prima lettura.
Gli statuti speciali possono indicare materie nelle quali Stato e regioni
esercitano competenze concorrenti.
Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di cooperazione tra
Stato e regioni".
| | Art. 13.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La regione ha la competenza legislativa nelle materie che
non sono riservate allo Stato.
La regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e
con i princípi generali posti dalle leggi di riforma
economico-sociale dello Stato, nelle seguenti materie:
1) agricoltura e foreste;
2) commercio;
3) industria;
4) artigianato;
5) assetto urbanistico del territorio;
6) turismo;
7) formazione professionale;
8) polizia urbana;
9) musei e biblioteche di enti locali;
10) trasporti locali e regionali;
11) navigazione e porti lacustri;
12) cave e torbiere;
13) pesca nelle acque interne.
Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i princípi
fissati dalle leggi organiche.
Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con
l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni. Le relative
controversie sono definite dal Parlamento.
Le leggi dello Stato possono demandare alla regione il potere di emanare
norme per la loro attuazione".
| | Art. 14.
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione inserito il seguente:
"Art. 117- bis . - Le regioni, nelle materie di propria
competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi
comuni.
L'accordo é stipulato dal Presidente della regione previa
autorizzazione del consiglio o della giunta regionale secondo le rispettive
competenze.
Lo Stato disciplina con legge organica le relative procedure".
| | Art. 15.
1. Dopo l'articolo 117- bis
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 117- ter . - La Repubblica promuove, nelle relazioni
internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le
regioni ed enti territoriali di altri Stati.
La legge dello Stato disciplina le relative procedure".
| | Art. 16.
1. Dopo l'articolo 117- ter
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 117- quater . - La regione partecipa, nei modi previsti
dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato
in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza
regionale.
La regione dà attuazione alle direttive delle Comunità
europee nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo
potere sostitutivo.
Le regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a
rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge dello Stato ed
in conformità agli accordi comunitari".
| | Art. 17.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla
competenza dello Stato spettano alle regioni, alle provincie e ai comuni. La
legge regionale riser va alla regione le funzioni di indirizzo e di
coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale.
La legge regionale attribuisce alle provincie, ai comuni o ad altri enti
locali tutte le altre funzioni amministrative.
Lo Stato puó con legge delegare alla regione l'esercizio di altre
funzioni amministrative".
| | Art. 18.
1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 118- bis . - Nell'esercizio delle funzioni di eminente
valore sociale, la regione garantisce a ciascun cittadino la prestazione
minima prevista dalla legge organica. La legge organica prevede le procedure
per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza
della regione dopo motivato richiamo".
| | Art. 19.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione
tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia di regioni, provincie e
comuni.
La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza dello
Stato, la finanza delle regioni e la finanza di provincie e comuni".
| | Art. 20.
1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione inserito il seguente:
"Art. 119- bis . - Alle regioni competono, secondo i
princípi stabiliti da legge organica:
1) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
2) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
3) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi:
4) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni
da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.
L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità
puó essere disposta dalle regioni nei limiti stabiliti dalla legge
organica.
Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate lo Stato
istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare é definito
in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore
capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla
media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere
devolute alle regioni di minore dimensione demografica per compensare le
maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di
servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la regione.
I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono
in ogni caso avere vincoli di destinazione.
Per provvedere a scopi determinati lo Stato puó intervenire con
finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le regioni interessate.
Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle regioni adeguano
i mezzi finanziari a disposizione delle medesime, attraverso una
corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al gettito di
tributi erariali.
Le regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le
modalità stabilite con legge dello Stato".
| | Art. 21.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta
e il suo Presidente.
Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite
alla regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla
legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della
potestà regolamentare del consiglio, della giunta e del Presidente
della regione. Puó presentare proposte di legge alle Camere. La
Giunta regionale é l'organo esecutivo della regione.
Il presidente della giunta rappresenta la regione; promulga le leggi ed i
regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle
delegate dallo Stato alla regione per le quali si conforma alle istruzioni
del Governo centrale.
I pubblici uffici della regione sono organizzati con regolamenti sulla
base di princípi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano
assicurati il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza e
l'imparzialità dell'amministrazione".
| | Art. 22.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero e i casi di
ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali
sono stabiliti con legge dello Stato, approvata secondo il procedimento
fissato per le leggi organiche.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente a un consiglio
regionale e ad una delle Camere o al Parlamento europeo o ad un altro
consiglio regionale.
Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza
per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle
opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il presidente della giunta é eletto a scrutinio palese dal
consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della giunta
medesima. L'ufficio di consigliere regionale é incompatibile con
quello di componente della giunta. Il consiglio revoca il presidente della
giunta con votazione a maggioranza dei propri componenti, su mozione che
indica contestual mente il nome del nuovo presidente della giunta.
La regione puó adottare una diversa disciplina della forma di
governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due
terzi dei consiglieri assegnati al consiglio regionale e, con la stessa
maggioranza, puó adottare con legge regionale un sistema di elezione
dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello
Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori
della regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative
di cui al presente articolo vengano sottoposte a referendum
popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel
Bollettino Ufficiale
della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso
della maggioranza degli aventi diritto".
| | Art. 23.
1. Nell'articolo 123 della Costituzione, il primo comma é
sostituito dal seguente:
"Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e
con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione
interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di
iniziativa e dei referendum abrogativi, confermativi o
consultivi, su leggi e provvedimenti amministrativi della regione. Ai
referendum si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in
relazione a materie di competenza regionale. Lo statuto regola inoltre la
pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali".
| | Art. 24.
1. Nell'articolo 125 della Costituzione, il primo comma é
sostituito dal seguente:
"Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
regione é esercitato, nei casi, nei limiti e con le modalità
stabiliti con legge dello Stato, da sezioni decentrate della Corte dei
conti".
| | Art. 25.
1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Il consiglio regionale puó essere sciolto quando
compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di
legge e quando si verifichino dimissioni o decadenza di oltre la metà
dei consiglieri ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una
maggioranza.
Lo scioglimento é disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita,
per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge dello Stato. La
stessa commissione esprime altresí parere per la decisione della
questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo davanti
al Parlamento.
Con il decreto di scioglimento é nominata una commissione di tre
cittadini eleggibili al consiglio regionale, che indíce le elezioni
entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della
giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo
consiglio".
| | Art. 26.
1. Nell'articolo 127 della Costituzione, il primo comma é
sostituito dal seguente:
"Ogni legge approvata dal consiglio regionale é comunicata al
commissario il quale deve vistarla nel termine di quaranta giorni dalla
comunicazione, sempre che nel medesimo termine il Governo non promuova la
questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella
di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. Sulle questioni
di merito, le Camere decidono nei modi e nei termini stabiliti dai
regolamenti parlamentari".
2. Nel medesimo articolo 127 della Costituzione i commi terzo e quarto
sono abrogati.
| | Art. 27.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - Le provincie e i comuni sono enti autonomi rappresentativi
delle comunità locali. Ad essi é riconosciuta autonomia
statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della
comunità nazionale e regionale.
L'ordinamento e le funzioni delle province e dei comuni sono disciplinati
dalle leggi regionali secondo i princípi fissati dalla legge
organica, che determina altresí le forme di autonomia statutaria".
| | Art. 28.
1. All'articolo 130 della Costituzione, il primo comma é
sostituito dal seguente:
"Sezioni decentrate della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le
modalità stabiliti da leggi dello Stato, il controllo di
legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti
locali".
2. All'articolo 130 della Costituzione il secondo comma é
abrogato.
| | Art. 29.
1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
costituzionale, e in ogni caso fino a quando entro questo stesso termine non
sia stata approvata la legge organica, la Regione puó legiferare
nelle singole materie nel rispetto dei princípi stabiliti dalle leggi
statali già vigenti e organizza il conseguente trasferimento delle
strutture amministrative dello Stato, previa intesa con lo Stato. | |