DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2026



Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per quattro anni".

Art. 2.

1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dallo Stato e dalle regioni.
Lo Stato ha la competenza legislativa nelle seguenti materie:

1) politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
2) rapporti regolati dagli articoli 7 ed 8;
3) difesa nazionale;
4) sicurezza pubblica;
5) diritti pubblici soggettivi previsti dagli articoli da 13 a 22, 29, 30, 31, 33, 39, 40, 49 e 51;
6) ordinamento giudiziario e degli organi ausiliari previsti dagli articoli 99 e 100;
7) ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa, tributaria e contabile;
8) ordinamento civile e penale e sanzioni penali;
9) contabilità dello Stato; moneta; attività finanziarie e credito sovraregionali;
10) tributi statali;
11) programmi economici generali e azioni di riequilibrio; partecipazioni dello Stato;
12) politiche industriali; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
13) trasporti e comunicazioni nazionali; disciplina generale della circolazione;
14) grandi calamità naturali e condizioni essenziali dell'igiene pubblica;
15) tutela dell'ecosistema; beni culturali e naturali di interesse nazionale;
16) ricerca scientifica e tecnologica; tutela della proprietà letteraria, artistica ed intellettuale;
17) previdenza sociale; assicurazioni; ordinamento generale della tutela e della sicurezza del lavoro;
18) ordinamenti e programmazione generale dell'istruzione; ordinamento universitario;
19) materia elettorale, salvo quanto disposto dall'articolo 122;
20) disciplina generale dell'organizzazione e del procedimento amministrativi;
21) opere pubbliche strettamente funzionali alle competenze riservate allo Stato;
22) ordinamento delle professioni;
23) statistica nazionale; pesi e misure; determinazione del tempo;
24) armi ed esplosivi;
25) poste e telecomunicazioni;
26) ordinamenti sportivi di interesse nazionale.

É comunque riservata allo Stato la definizione del contenuto essenziale dei diritti riconosciuti nella parte prima della Costituzione.
La regione ha la competenza legislativa, esclusiva o concorrente, in ogni altra materia.
Lo Stato, nelle materie in cui le regioni non hanno la competenza legislativa esclusiva, puó fissare con leggi organiche i princípi fondamentali delle funzioni che attengono alle esigenze di carattere unitario. Le leggi organiche vincolano le regioni e non hanno come destinatari i cittadini.
I progetti di legge organica sono presentati al Senato della Repubblica e sono approvati a maggioranza dei componenti, previa consultazione con le regioni. Puó essere promosso referendum abrogativo, totale o parziale, di una legge organica solo con il consenso preventivo di cinque con sigli regionali su un quesito successivamente sottoscritto da cinquecentomila cittadini.
Il quesito sottoposto a referendum é approvato se hanno partecipato alla votazione i due terzi degli aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Le leggi organiche possono essere derogate solo con espressa previsione.
Le regioni possono ricorrere alla Corte costituzionale perché sia dichiarata l'illegittimità di una legge organica entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge stessa".

Art. 3.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Il Governo puó adottare provvedimenti provvisori con forza di legge, in casi di necessità ed urgenza concernenti la sicurezza nazionale, calamità naturali, l'introduzione di norme finanziarie che debbano entrare immediatamente in vigore o il recepimento e l'attuazione di atti normativi delle Comunità europee, quando dalla mancata tempestiva adozione dei medesimi possa derivare responsabilità dello Stato per inadempimento di obblighi comunitari. Il Governo deve, il giorno stesso, presentare il decreto alle Camere chiedendo la conversione in legge. Le Camere, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
Il Governo non puó, mediante decreti, rinnovare disposizioni di decreti non convertiti in legge, né ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale.
I decreti devono contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico ed omogeneo.
Le Camere sono tenute a deliberare sulla conversione in legge dei decreti entro sessanta giorni dalla pubblicazione e non possono modificarli salvo che per quanto attie ne alla copertura degli oneri finanziari. I regolamenti parlamentari attribuiscono ai Presidenti i poteri necessari.
I decreti perdono efficacia fin dall'inizio se entro sessanta giorni non sono convertiti in legge. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".

Art. 4.

1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione, pluriennale e annuale, e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
I bilanci dello Stato devono rispettare il principio dell'equilibrio finanziario della parte corrente. Gli emendamenti al disegno di legge di approvazione del bilancio e agli altri disegni di legge che costituiscono la manovra annuale di finanza pubblica sono ammessi nell'ambito dei limiti massimi dei saldi di bilancio previamente fissati.
Disposizioni recanti nuove o maggiori spese o minori entrate possono essere stabilite solo con legge. La legge deve indicare i mezzi per farvi fronte con riferimento all'intero periodo di efficacia della legge medesima e nel rispetto dei limiti per il ricorso all'indebitamento autorizzati con la legge di approvazione del bilancio.
Le norme per l'attuazione dei precedenti commi sono stabilite con legge. Le disposizioni di tale legge non possono essere abrogate né derogate dalle leggi di approvazione o di variazione del bilancio, né dalle leggi di spesa o di entrata".

Art. 5.

1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 82. - Ciascuna Camera dispone inchieste su materie di pubblico interesse su proposta di ciascuno dei suoi componenti. Si procede comunque all'inchiesta, se la proposta é sottoscritta da un quinto dei componenti la Camera.
Per lo svolgimento di una inchiesta ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai propri regolamenti, atti, documenti o informazioni, con i soli limiti derivanti dalla legge penale".

Art. 6.

1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica é composto dal Primo ministro, dai ministri e dai viceministri.
Il Primo ministro e i ministri costituiscono il Consiglio dei ministri.
Il numero dei ministri non puó essere superiore a diciotto. La legge determina il numero e le attribuzioni dei viceministri.
Le funzioni di ministro e di viceministro sono incompatibili con il mandato parlamentare.
Il Primo ministro é eletto dal Parlamento a maggioranza dei suoi componenti.
A tale fine il Parlamento procede per appello nominale, anche con successive votazioni, su candidature sottoscritte da almeno un terzo dei suoi componenti.
Se entro un mese dalla prima riunione del Parlamento nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza di cui al comma quinto, il candidato é designato dal Presidente della Repubblica.
Se il candidato designato dal Presidente della Repubblica non é eletto, il Parlamento é sciolto".

Art. 7.

1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Presidente della Repubblica nomina con proprio decreto il Primo ministro eletto, il quale, prima di assumere le funzioni, presta giuramento nelle sue mani.
Il Primo ministro nomina con proprio decreto i ministri e i viceministri. Allo stesso modo puó revocarli.
Prima di assumere le funzioni, i ministri prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica e i viceministri prestano giuramento nelle mani del Primo ministro".

Art. 8.

1. L'articolo 94 della Costituzione e sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Parlamento puó esprimere la sfiducia al Primo ministro solo mediante l'approvazione di una mozione motivata, contenente l'indicazione del successore, con votazione per appello nominale a maggioranza dei suoi componenti.
La mozione di sfiducia deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il Parlamento e non puó essere messa in discussione prima che siano trascorsi tre giorni dalla presentazione.
La nomina del nuovo Primo ministro da parte del Presidente della Repubblica comporta la revoca del Primo ministro e la decadenza dei ministri in carica.
In caso di dimissioni del Primo ministro, di morte o di impedimento permanente all'esercizio delle funzioni, il Parlamento elegge il successore secondo le procedure dell'articolo 92.
L'impedimento permanente del Primo ministro é dichiarato congiuntamente dal Presidente della Camera dei deputati, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Corte costituzionale, previo accertamento da parte di un collegio medico dagli stessi designato.
Il Primo ministro dimissionario non é immediatamente rieleggibile".

Art. 9.

1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Primo ministro dirige la politica generale del Governo e ne é responsabile. Promuove e coordina l'attività dei ministri.
Il Primo ministro ed i ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri. I ministri sono individualmente responsabili degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento del Governo e determina le attribuzioni e l'organizzazione dei ministeri.
I ministeri possono essere istituiti solo nelle materie riservate alla competenza dello Stato".

Art. 10.

1. Dopo l'articolo 95 della Costituzione inserito il seguente:

"Art. 95- bis . - Il Governo esercita la potestà regolamentare nelle materie di competenza statale non riservate dalla Costituzione alla legge. L'esercizio della funzione regolamentare é disciplinato dalla legge, che determina il procedimento, la pubblicità e l'efficacia dei diversi tipi di regolamento.
Le norme di attuazione delle leggi e degli atti con forza di legge sono riservate alla fonte regolamentare.
Nelle materie non coperte da riserva assoluta di legge, il Parlamento determina con legge le linee fondamentali della disciplina del settore stabilendo princípi e criteri direttivi nel rispetto dei quali il Governo esercita la potestà regolamentare.
La Corte dei conti, ove nell'esercizio del controllo preventivo di legittimità riscontri violazione della riserva di legge o delle norme di principio di cui al comma precedente, sottopone la questione di legittimità del regolamento al giudizio della Corte costituzionale.
La questione puó essere sollevata anche da un quinto dei componenti di ciascuna Camera".

Art. 11.

1. L'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 97. - I pubblici uffici sono organizzati con regolamenti sulla base di princípi stabiliti dalla legge, in modo che siano assicurati l'imparzialità, la trasparenza e l'efficienza dell'amministrazione. La legge assicura il diritto di accesso agli atti ed ai procedimenti dell'amministrazione e ne disciplina le forme ed i limiti.
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti in via generale e preventiva dalla legge".

Art. 12.

1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite, con legge costituzionale, forme e condizioni particolari di autonomia con competenze esclusive nelle materie non riservate allo Stato.
Gli statuti speciali sono adottati con legge costituzionale su proposta di ciascuna regione e previa intesa della medesima regione sul testo approvato da entrambe le Camere nella prima lettura.
Gli statuti speciali possono indicare materie nelle quali Stato e regioni esercitano competenze concorrenti.
Gli statuti speciali definiscono forme ed istituti di cooperazione tra Stato e regioni".

Art. 13.

1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 117. - La regione ha la competenza legislativa nelle materie che non sono riservate allo Stato.
La regione ha la competenza esclusiva, in armonia con la Costituzione e con i princípi generali posti dalle leggi di riforma economico-sociale dello Stato, nelle seguenti materie:

1) agricoltura e foreste;
2) commercio;
3) industria;
4) artigianato;
5) assetto urbanistico del territorio;
6) turismo;
7) formazione professionale;
8) polizia urbana;
9) musei e biblioteche di enti locali;
10) trasporti locali e regionali;
11) navigazione e porti lacustri;
12) cave e torbiere;
13) pesca nelle acque interne.

Nelle altre materie, la legge regionale rispetta i princípi fissati dalle leggi organiche.
Le norme della legge regionale non devono essere in contrasto con l'interesse nazionale o con quello delle altre regioni. Le relative controversie sono definite dal Parlamento.
Le leggi dello Stato possono demandare alla regione il potere di emanare norme per la loro attuazione".

Art. 14.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione inserito il seguente:

"Art. 117- bis . - Le regioni, nelle materie di propria competenza, possono stipulare accordi fra di loro ed istituire organismi comuni.
L'accordo é stipulato dal Presidente della regione previa autorizzazione del consiglio o della giunta regionale secondo le rispettive competenze.
Lo Stato disciplina con legge organica le relative procedure".

Art. 15.

1. Dopo l'articolo 117- bis della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 117- ter . - La Repubblica promuove, nelle relazioni internazionali, la stipulazione di trattati che consentano accordi tra le regioni ed enti territoriali di altri Stati.
La legge dello Stato disciplina le relative procedure".

Art. 16.

1. Dopo l'articolo 117- ter della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 117- quater . - La regione partecipa, nei modi previsti dalla legge, alle procedure di formazione della volontà dello Stato in relazione agli atti comunitari che incidono sulle materie di competenza regionale.
La regione dà attuazione alle direttive delle Comunità europee nelle materie di propria competenza. Lo Stato esercita il relativo potere sostitutivo.
Le regioni designano i componenti degli organi comunitari destinati a rappresentarle, secondo modalità stabilite con legge dello Stato ed in conformità agli accordi comunitari".

Art. 17.

1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Le funzioni amministrative nelle materie non riservate alla competenza dello Stato spettano alle regioni, alle provincie e ai comuni. La legge regionale riser va alla regione le funzioni di indirizzo e di coordinamento e le funzioni amministrative di carattere unitario regionale. La legge regionale attribuisce alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali tutte le altre funzioni amministrative.
Lo Stato puó con legge delegare alla regione l'esercizio di altre funzioni amministrative".

Art. 18.

1. Dopo l'articolo 118 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 118- bis . - Nell'esercizio delle funzioni di eminente valore sociale, la regione garantisce a ciascun cittadino la prestazione minima prevista dalla legge organica. La legge organica prevede le procedure per l'esercizio dei poteri sostitutivi dello Stato in caso di inadempienza della regione dopo motivato richiamo".

Art. 19.

1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 119. - L'autonomia finanziaria e l'autonomia della imposizione tributaria sono parte costitutiva dell'autonomia di regioni, provincie e comuni.
La legge organica detta norme per il coordinamento tra la finanza dello Stato, la finanza delle regioni e la finanza di provincie e comuni".

Art. 20.

1. Dopo l'articolo 119 della Costituzione inserito il seguente:

"Art. 119- bis . - Alle regioni competono, secondo i princípi stabiliti da legge organica:

1) tributi propri istituiti e regolati dalle leggi regionali;
2) sovraimposte e addizionali su tributi erariali;
3) proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi:
4) quote di partecipazione al gettito prodotto nelle singole regioni da tributi erariali con particolare riferimento alle imposte indirette.

L'assunzione di prestiti e di impegni di spesa in annualità puó essere disposta dalle regioni nei limiti stabiliti dalla legge organica.
Per la tutela delle regioni economicamente svantaggiate lo Stato istituisce un apposito fondo perequativo il cui ammontare é definito in misura non superiore a quanto necessario per compensare la minore capacità di produrre gettiti tributari e contributivi rispetto alla media nazionale per abitante. Quote di un ulteriore fondo possono essere devolute alle regioni di minore dimensione demografica per compensare le maggiori spese per abitante cui queste sono soggette per l'erogazione di servizi. I trasferimenti sono fissati d'intesa con la regione.
I trasferimenti dello Stato derivanti dai fondi perequativi non possono in ogni caso avere vincoli di destinazione.
Per provvedere a scopi determinati lo Stato puó intervenire con finanziamenti aggiuntivi, d'intesa con le regioni interessate.
Le leggi dello Stato che attuano delega di funzioni alle regioni adeguano i mezzi finanziari a disposizione delle medesime, attraverso una corrispondente ridefinizione delle quote di partecipazione al gettito di tributi erariali.
Le regioni hanno un proprio demanio e patrimonio secondo le modalità stabilite con legge dello Stato".

Art. 21.

1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 121. - Sono organi della regione: il consiglio regionale, la giunta e il suo Presidente.
Il consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla regione e ogni altra funzione conferitagli dalla Costituzione e dalla legge; determina con legge i limiti e le modalità di esercizio della potestà regolamentare del consiglio, della giunta e del Presidente della regione. Puó presentare proposte di legge alle Camere. La Giunta regionale é l'organo esecutivo della regione.
Il presidente della giunta rappresenta la regione; promulga le leggi ed i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative, incluse quelle delegate dallo Stato alla regione per le quali si conforma alle istruzioni del Governo centrale.
I pubblici uffici della regione sono organizzati con regolamenti sulla base di princípi stabiliti dalla legge regionale, in modo che siano assicurati il buon andamento, il diritto di accesso, la trasparenza e l'imparzialità dell'amministrazione".

Art. 22.

1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità dei consiglieri regionali sono stabiliti con legge dello Stato, approvata secondo il procedimento fissato per le leggi organiche.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente a un consiglio regionale e ad una delle Camere o al Parlamento europeo o ad un altro consiglio regionale.
Il consiglio elegge nel suo seno un presidente e un ufficio di presidenza per i propri lavori.
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Il presidente della giunta é eletto a scrutinio palese dal consiglio tra i suoi componenti, e nomina e revoca i componenti della giunta medesima. L'ufficio di consigliere regionale é incompatibile con quello di componente della giunta. Il consiglio revoca il presidente della giunta con votazione a maggioranza dei propri componenti, su mozione che indica contestual mente il nome del nuovo presidente della giunta.
La regione puó adottare una diversa disciplina della forma di governo con disposizioni statutarie approvate con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al consiglio regionale e, con la stessa maggioranza, puó adottare con legge regionale un sistema di elezione dei consiglieri regionali diverso da quello stabilito dalla legge dello Stato. Un quinto dei consiglieri regionali o un ventesimo degli elettori della regione possono chiedere che le disposizioni statutarie o legislative di cui al presente articolo vengano sottoposte a referendum popolare entro tre mesi dalla pubblicazione delle disposizioni medesime nel Bollettino Ufficiale della Regione. Le disposizioni sono approvate se ottengono il consenso della maggioranza degli aventi diritto".

Art. 23.

1. Nell'articolo 123 della Costituzione, il primo comma é sostituito dal seguente:

"Ogni regione ha uno statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della regione. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e dei referendum abrogativi, confermativi o consultivi, su leggi e provvedimenti amministrativi della regione. Ai referendum si applicano i limiti stabiliti dall'articolo 75 in relazione a materie di competenza regionale. Lo statuto regola inoltre la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali".

Art. 24.

1. Nell'articolo 125 della Costituzione, il primo comma é sostituito dal seguente:

"Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della regione é esercitato, nei casi, nei limiti e con le modalità stabiliti con legge dello Stato, da sezioni decentrate della Corte dei conti".

Art. 25.

1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 126. - Il consiglio regionale puó essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi e persistenti violazioni di legge e quando si verifichino dimissioni o decadenza di oltre la metà dei consiglieri ovvero sia accertata l'impossibilità di formare una maggioranza.
Lo scioglimento é disposto con decreto motivato del Presidente della Repubblica, sentita una commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge dello Stato. La stessa commissione esprime altresí parere per la decisione della questione di merito per contrasto di interessi promossa dal Governo davanti al Parlamento.
Con il decreto di scioglimento é nominata una commissione di tre cittadini eleggibili al consiglio regionale, che indíce le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo consiglio".

Art. 26.

1. Nell'articolo 127 della Costituzione, il primo comma é sostituito dal seguente:

"Ogni legge approvata dal consiglio regionale é comunicata al commissario il quale deve vistarla nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione, sempre che nel medesimo termine il Governo non promuova la questione di legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per contrasto di interessi davanti al Parlamento. Sulle questioni di merito, le Camere decidono nei modi e nei termini stabiliti dai regolamenti parlamentari".

2. Nel medesimo articolo 127 della Costituzione i commi terzo e quarto sono abrogati.

Art. 27.

1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 128. - Le provincie e i comuni sono enti autonomi rappresentativi delle comunità locali. Ad essi é riconosciuta autonomia statutaria e sono attribuite funzioni proprie nel quadro della comunità nazionale e regionale.
L'ordinamento e le funzioni delle province e dei comuni sono disciplinati dalle leggi regionali secondo i princípi fissati dalla legge organica, che determina altresí le forme di autonomia statutaria".

Art. 28.

1. All'articolo 130 della Costituzione, il primo comma é sostituito dal seguente:

"Sezioni decentrate della Corte dei conti esercitano, nei limiti e con le modalità stabiliti da leggi dello Stato, il controllo di legittimità sugli atti delle province, dei comuni e degli altri enti locali".

2. All'articolo 130 della Costituzione il secondo comma é abrogato.

Art. 29.

1. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e in ogni caso fino a quando entro questo stesso termine non sia stata approvata la legge organica, la Regione puó legiferare nelle singole materie nel rispetto dei princípi stabiliti dalle leggi statali già vigenti e organizza il conseguente trasferimento delle strutture amministrative dello Stato, previa intesa con lo Stato.



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