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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2025 |
Art. 1.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dalla Camera dei
deputati e dal Senato della Repubblica nei casi e nei modi previsti dalla
Costituzione".
| Art. 2.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- bis . - La Camera dei deputati e il Senato della
Repubblica approvano i disegni di legge: in materia costituzionale ed
elettorale; di delegazione legislativa; di autorizzazione a ratificare
trattati internazionali; di approvazione di bilanci e leggi finanziarie; di
conversione di decreti-legge. Con le stesse modalità le Camere
approvano i disegni di legge che si riferiscono a: garanzie fondamentali dei
diritti e dei doveri dei cittadini e delle formazioni sociali; minoranze
linguistiche; confessioni religiose e rapporti con la Chiesa cattolica;
tributi e previdenza sociale; situazioni conseguenti all'abrogazione di
norme legislative disposta con referendum
popolare; ordinamento giurisdizionale; princípi inerenti
all'ordinamento della pubblica amministrazione; organizzazione delle
regioni, delle province e dei comuni.
| Art. 3.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- ter . - La Camera dei deputati approva le leggi di
adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento comunitario".
| Art. 4.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- quater . - Il Senato della Repubblica stabilisce con
legge i princípi fondamentali nelle materie di competenza regionale e
approva le leggi di adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento
comunitario quando esso si riferisce a materie di competenza regionale.
| Art. 5.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- quinquies . - Il disegno di legge approvato da una
Camera é trasmesso all'altra e si intende da essa approvato se entro
trenta giorni la maggioranza dei componenti di questa non richiede che il
disegno di legge sia sottoposto all'approvazione della Camera di
appartenenza.
| Art. 6.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- sexies . - Quando insorge un contrasto tra le Camere,
il disegno di legge, dopo due successive deliberazioni adottate da ciascuna
di esse, é rimesso ad una Commissione composta da un egual numero di
deputati e di senatori in modo da rispecchiare la proporzione dei vari
Gruppi, su richiesta del Governo o di un terzo dei componenti di una Camera.
| Art. 7.
1. Dopo l'articolo 81 della Costitzione é inserito il seguente:
"Art. 81- bis . - Le Camere svolgono funzioni ispettive nei
confronti del Governo e della pubblica amministrazione secondo quanto
previsto dai rispettivi regolamenti.
| Art. 8.
1. All'articolo 82 della Costituzione é aggiunto il seguente
comma:
"Salvo i casi previsti dalla Costituzione e dalle leggi costituzionali,
non possono esse re istituite Commissioni di deputati e senatori, se non per
i fini previsti dal presente articolo".
| Art. 9.
1. Al secondo comma dell'articolo 123 della Costituzione, dopo le parole:
"con legge" sono inserite le altre: "dal Senato".
| Art. 10.
1. Il quarto comma dell'articolo 126 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Lo scioglimento é disposto con decreto motivato del Presidente
della Repubblica, sentito il Senato della Repubblica".
| Art. 11.
1. Al quarto comma dell'articolo 127 della Costituzione, le parole:
"davanti alle Camere" sono sostituite dalle altre: "davanti al Senato della
Repubblica".
| Art. 12.
1. Al secondo comma dell'articolo 73 della Costituzione, dopo le parole:
"se le Camere" sono inserite le altre: "o una Camera nei casi previsti dagli
articoli 70- ter
e 70- quater ".
| Art. 13.
1. Al primo comma dell'articolo 74 della Costituzione, dopo le parole:
"alle Camere" sono inserite le altre: "o a una di esse".
| Art. 14.
1. Il secondo comma dell'articolo 72 della Costituzione é
soppresso.
"Il regolamento stabilisce un procedimento abbreviato per il disegno di
legge del quale la Camera a maggioranza assoluta dell'Assemblea abbia
riconosciuto l'urgenza, su richiesta del Governo o di un terzo dei
componenti. Il Presidente fissa i termini per l'esame del disegno di legge,
il quale é sottoposto alla votazione finale entro trenta giorni; un
termine maggiore, comunque non superiore a venti giorni, é stabilito
per la votazione finale del disegno di legge deferito alla deliberazione di
una sola Camera. Quando sia richiesta una seconda deliberazione sul disegno
di legge, a norma dell'articolo 70- quinquies , la dichiarazione di
urgenza da parte di una Camera importa l'adozione del procedimento
abbreviato anche da parte dell'altra Camera. In tal caso il regolamento
prevede che l'approvazione del disegno di legge sia deferita ad una
Commissione. Non é ammessa la rimessione del disegno di legge alla
Commissione di cui all'articolo 70- sexies ; se l'approvazione
definitiva non interviene entro sessanta giorni, il disegno di legge si
considera respinto. Non si fa ricorso al procedimento abbreviato per i
disegni di legge che devono essere sottoposti all'esame e all'approvazione
delle due Camere".
| Art. 15.
1. All'articolo 97 della Costituzione é aggiunto il seguente
comma:
"Nei casi consentiti dalla Costituzione e soltanto previa indicazione
delle norme generali per la disciplina della materia, la legge puó
autorizzare l'esercizio del potere regolamentare del Governo e disporre
l'abrogazione di norme legislative con effetto dall'entrata in vigore del
regolamento".
| Art. 16.
1. Dopo l'articolo 11 della Costituzione é introdotto il seguente:
"Art. 11- bis . - L'Italia, nel rispetto dei princípi
fondamentali dell'ordinamento co stituzionale, conferisce all'Unione europea
i poteri previsti dai trattati istitutivi, nonché dalle convenzioni
stipulate tra gli Stati membri che ne estendono le attribuzioni. Promuove e
favorisce la formazione di un'effettiva unione politica tra questi Stati,
ordinata secondo il principio democratico e nella salvaguardia dei diritti
inalienabili della persona umana".
| Art. 17.
1. Il secondo comma dell'articolo 59 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il Presidente della Repubblica puó nominare senatori a vita
cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo
sociale, scientifico, artistico o letterario. Il numero complessivo dei
senatori a vita nominati a questo titolo non puó comunque essere
superiore a cinque".
| Art. 18.
1. L'articolo 56 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 56. - La Camera dei deputati é eletta a suffragio universale
e diretto.
| Art. 19.
1. L'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 57. - Il Senato della Repubblica é eletto a base regionale.
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