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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2015
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CAPO I.
IL POTERE ESECUTIVO
Art. 1.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica é eletto a suffragio
universale e diretto, con scrutinio a turno unico, secondo le norme
stabilite dalla legge.
L'elezione ha luogo sulla base di candidature proposte da cinquecentomila
elettori.
Qualora il numero delle candidature regolarmente presentate sia superiore
a due, in ciascuna regione ha luogo, alla data stabilita dalla giunta
regionale e comunque entro quaranta giorni dalla conclusione della verifica
delle candidature, un turno di elezioni primarie a suffragio universale e
diretto, al quale partecipano i candidati ammessi. I due candidati che
abbiano ottenuto il maggior numero di voti su base nazionale partecipano
all'elezione del Presidente della Repubblica.
É eletto Presidente della Repubblica il candidato che abbia
conseguito la metà piú uno dei voti validamente espressi".
| | Art. 2.
1. Il primo comma dell'articolo 84 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
goda dei diritti civili e politici; i casi di ineleggibilità e di
incompatibilità con l'ufficio di Presidente della Repubblica sono
determinati con legge costituzionale".
| | Art. 3.
1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica é eletto per quattro
anni e puó essere rieletto una sola volta; il medesimo limite si
applica a chi abbia rivestito la carica o svolto le funzioni per piú
di due anni durante il mandato di un altro Presidente.
Novanta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati fissa la data della elezione, che deve avere luogo entro sessanta
giorni dalla data di indizione.
Il Presidente della Repubblica assume le funzioni entro trenta giorni
dalla proclamazione. Nel frattempo, ove necessario, sono prorogati i poteri
del precedente".
| | Art. 4.
1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in
cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Vice Presidente della
Repubblica, che é eletto contestualmente al Presidente per quattro
anni, secondo le norme stabilite dalla legge.
In caso di impedimento permanente, di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Vice Presidente ne assume le funzioni e le
esercita sino alla scadenza del mandato.
Qualora anche il Vice Presidente sia nell'impossibilità di
svolgere le funzioni presidenziali, queste sono affidate sino alla scadenza
del mandato ad un supplente eletto dalla Camera dei deputati a maggioranza
assoluta dei suoi componenti".
| | Art. 5.
1. L'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica rappresenta l'unità
nazionale ed é il Capo del Governo.
Determina e dirige la politica generale del Governo e ne é
responsabile.
Nomina i Ministri dopo aver acquisito il parere di ciascuna delle Camere,
ne promuove e coordina l'attività e puó revocarli, anche a
seguito di censura da parte di una delle Camere.
Presenta alla Camera dei deputati i disegni di legge.
Promulga le leggi ed emana i regolamenti.
Puó inviare messaggi alle Camere su questioni urgenti e le informa
sull'attuazione delle leggi.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, dopo aver acquisito il parere del Senato della Repubblica, i
dirigenti generali dello Stato e, nei casi previsti dalla legge, i dirigenti
degli enti pubblici.
Rappresenta la Repubblica nei rapporti internazionali, ratifica i
trattati previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere, accredita e
riceve i rappresentanti diplomatici.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di
difesa, costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato
dalle Camere.
Puó concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".
| | Art. 6.
1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica puó essere messo in
stato di accusa dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, a
maggioranza assoluta di ciascuna di esse, per alto tradimento, corruzione o
attentato alla Costituzione. Le stesse accuse possono essere promosse, con
il medesimo procedimento, nei confronti del Vice Presidente".
| | Art. 7.
1. L'articolo 89 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 89. - Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue
funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di
osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune. Il
giuramento é prestato, con le medesime modalità, dal Vice
Presidente e dal Presidente supplente nel momento in cui subentrano
nell'esercizio delle funzioni presidenziali".
| | Art. 8.
1. L'articolo 90 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 90. - L'ufficio di Ministro é incompatibile con
l'appartenenza ad una delle due Camere.
I Ministri sono responsabili degli atti dei loro dicasteri e prima di
assumere le funzioni prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica.
Un terzo dei membri di ciascuna Camera puó presentare una mozione
di censura nei confronti di singoli Ministri. L'approvazione della mozione
non obbliga il Presidente della Repubblica a revocare il Ministro.
Chi ha ricoperto l'ufficio di Ministro non puó candidarsi
all'elezione al Parlamento prima che siano decorsi tre anni dalla cessazione
delle funzioni governative.
L'ordinamento della Presidenza della Repubblica, il numero, le
attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri sono determinati dal Governo
con regolamento, sulla base di principi stabiliti dalla legge".
| | Art. 9.
1. L'articolo 91 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 91. - L'attuazione e l'esecuzione delle leggi nonchè la
disciplina delle materie di competenza dello Stato non ri servate alla legge
spettano ai regolamenti del Governo.
Le materie non coperte da riserva assoluta di legge sono disciplinate da
regolamenti, nel rispetto dei princípi desumibili dalla legge.
Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'esame parlamentare dei
disegni di legge, puó proporre ricorso alla Corte costituzionale per
motivi di competenza, secondo le modalità e con gli effetti stabiliti
da una legge costituzionale.
La legge determina il procedimento di formazione e la pubblicità
dei regolamenti".
| | Art. 10.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - I Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione
ordinaria, previa deliberazione della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale".
| | Art. 11.
1. Gli articoli 59, 93, 94, 95 e 96 della Costituzione sono abrogati.
CAPO II.
NORME SULLA FORMAZIONE
DELLE LEGGI
| | Art. 12.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- bis . - La funzione legislativa nelle materie
spettanti allo Stato é esercitata dalle due Camere nei modi previsti
dal presente articolo.
Le leggi sono deliberate dalla Camera dei deputati e sono trasmesse al
Senato della Repubblica.
Il Senato, entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione, su
proposta di almeno un terzo dei suoi componenti, puó chiedere il
riesame della legge deliberata dalla Camera dei deputati o proporre
modifiche ad essa. In tali casi la legge é sottoposta a una nuova
deliberazione definitiva della Camera dei deputati.
Sono deliberate da entrambe le Camere le leggi costituzionali, quelle di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di
bilanci e consuntivi e di coordinamento della finanza pubblica,
nonchè quelle che stabiliscono i principi e gli indirizzi per la
legislazione regionale o disciplinano procedimenti di competenza delle
Regioni".
| | Art. 13.
1. Il primo comma dell'articolo 71 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"L'iniziativa delle leggi appartiene al Presidente della Repubblica, a
ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da
legge costituzionale".
| | Art. 14.
1. Il terzo comma dell'articolo 72 della Costituzione é sostituito
dai seguenti:
"Qualora il Presidente della Repubblica lo richieda, la Camera dei
deputati delibera su un disegno di legge entro un termine dato.
Il regolamento puó altresí stabilire in quali casi e forme
i disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, per la
deliberazione dei singoli articoli, riservando alla Camera dei deputati
l'approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento
determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni".
2. Al quarto comma dell'articolo 72 della Costituzione le parole: "di
delegazione legislativa," sono soppresse.
3. Gli articoli 76 e 77 della Costituzione sono abrogati.
| | Art. 15.
1. L'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge,
puó chiedere alla Camera dei deputati con messaggio motivato, una
nuova deliberazione.
Se la Camera dei deputati, a maggioranza dei tre quinti dei propri
componenti, approva nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.
Qualora la richiesta riguardi leggi per le quali la Costituzione prevede la
deliberazione da parte delle due Camere, la promulgazione é
subordinata ad una nuova deliberazione di entrambe le Camere".
| | Art. 16.
1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 78. - Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Presidente della Repubblica i poteri necessari.
Una legge costituzionale definisce i poteri del Presidente della
Repubblica nelle situazioni di crisi".
| | Art. 17.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Le Camere approvano ogni anno i bilanci di previsione,
pluriennale e annuale, ed il rendiconto consuntivo presentati dal Presidente
della Repubblica.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi
tributi e nuove spese.
I bilanci non possono presentare disavanzi tra le entrate correnti e le
spese correnti. Il totale delle altre spese, nonchè delle entrate di
natura fiscale, non puó aumentare ad un tasso maggiore del prodotto
interno lordo. Le Camere fissano i limiti massimi dei saldi di bilancio
prima dell'inizio dell'esame dello stesso.
Il bilancio non puó essere approvato prima dei disegni di legge in
materia di finanza pubblica presentati dal Presidente della Repubblica
contestualmente al bilancio stesso.
Ogni legge che rechi nuove o maggiori spese o minori entrate deve
indicare, con riferimento a ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio
pluriennale e comunque all'intero periodo di efficacia della legge, i mezzi
necessari per farvi fronte. A tal fine, nel rispetto dei vincoli
costituzionali di bilancio, la legge puó stabilire la riduzione di
altre spese o l'introduzione di nuove o maggiori imposte. Il ricorso
all'indebitamento oltre i limiti predetti deve comunque essere approvato da
ciascuna Camera a maggioranza dei tre quarti dei suoi componenti.
Il Presidente della Repubblica, nel corso dell'esame parlamentare dei
disegni di legge, puó opporsi all'approvazione di disposizioni che
importino variazioni di spesa o di entrata; ciascuna Camera puó
tuttavia approvare nuovamente tali disposizioni a maggioranza dei tre quinti
dei propri componenti.
L'ordinamento finanziario e contabile di tutti gli enti del settore
pubblico deve garantire il rispetto del divieto di disavanzo tra le entrate
e le spese correnti.
L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere autorizzato se
non per legge e per periodi non superiori complessivamente a sei mesi, nel
corso di ognuno dei quali possono effettuarsi spese, nel limite di un
dodicesimo di quelle previste da ciascun capitolo del bilancio dell'anno
precedente, eventualmente ridotte in proporzione per garantire il rispetto
del divieto di disavanzo tra le entrata e le spese correnti.
La Corte dei conti puó sollevare la questione di
costituzionalità delle leggi, entro trenta giorni dall'entrata in
vigore delle stesse, in relazione ai vincoli posti dal presente articolo,
secondo le modalità e con gli effetti stabiliti da una legge
costituzionale.
Le norme per l'attuazione del presente articolo sono stabilite con legge,
le cui disposizioni non possono essere abrogate nè derogate dalle
leggi di approvazione o di variazione del bilancio, nè dalle leggi di
spesa o di entrata".
| | Art. 18.
1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 82. - Ciascuna Camera puó disporre inchieste su materie di
pubblico interesse. L'inchiesta viene comunque disposta quando lo richieda
un quinto dei componenti della Camera.
Per lo svolgimento di una inchiesta ciascuna Camera nomina fra i propri
componenti una commissione formata in modo da rispettare la proporzione dei
vari gruppi. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami
con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità
giudiziaria.
Le Camere possono acquisire, secondo le modalità stabilite dai
propri regolamenti, atti documenti o informazioni, con i soli limiti
derivanti dalla legge penale".
CAPO III.
IL PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA
E LE AUTONOMIE TERRITORIALI
| | Art. 19.
1. Il secondo comma dell'articolo 56 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Il numero dei deputati é di quattrocentosettantacinque".
| | Art. 20.
1. Il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 57 della Costituzione
sono sostituiti dai seguenti:
"Il numero dei senatori elettivi é di duecentotrentacinque.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua in proporzione alla
popolazione delle Regioni stesse quale risulta dall'ultimo censimento
generale, sulla base dei quozienti interi e dei piú alti resti.
Nessuna Regione puó avere un numero di senatori inferiore a tre.
Alle sedute del Senato della Repubblica partecipano, con diritto di voto,
i Presidenti delle Regioni ogniqualvolta il Senato sia chiamato a discutere
e deliberare su progetti di legge costituzionali, di ratifica di trattati
internazionali che importino obblighi per le Regioni, di coordinamento della
finanza pubblica, nonché quelle che stabiliscono i principi e gli
indirizzi per la legislazione regionale o disciplinano procedimenti di
competenza delle Regioni.
| | Art. 21.
1. Il primo comma dell'articolo 60 della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono eletti per
quattro anni".
| | Art. 22.
1. I primi due commi dell'articolo 61 della Costituzione sono sostituiti
dai seguenti:
"L'elezione della Camera dei deputati ha luogo contemporaneamente a
quella del Presidente della Repubblica.
L'elezione del Senato della Repubblica ha luogo nel ventiquattresimo mese
successivo all'elezione del Presidente della Repubblica.
La prima riunione di ciascuna delle Camere ha luogo entro e non oltre il
quindicesimo giorno del mese successivo alla elezione della stessa".
| | Art. 23.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La funzione legislativa é esercitata dallo Stato e
dalle Regioni.
É riservata allo Stato la potestà legislativa nelle
seguenti materie:
politica estera, commercio con l'estero e relazioni internazionali;
difesa e impiego delle forze armate;
sicurezza pubblica e misure di prevenzione;
ordinamento giudiziario;
ordinamento della giustizia civile, penale, amministrativa e
contabile;
cittadinanza, stato civile, condizione giuridica degli stranieri;
contabilità dello Stato, moneta, tributi erariali,
attività finanziarie e governo del credito, salve le funzioni in
materia di credito locale attribuite alle regioni con legge costituzionale;
ordinamento delle professioni;
grandi calamità naturali;
livelli minimi inderogabili a tutela della salute pubblica e
dell'ambiente;
tutela del patrimonio storico e artistico di interesse nazionale;
parchi sovraregionali;
trasporti e comunicazioni sovraregionali;
produzione, trasporto e distribuzione dell'energia;
poste e telecomunicazioni;
ricerca scientifica e tecnologica di rilievo nazionale;
ordinamento e programmazione generale dell'istruzione superiore;
informazione radiotelevisiva sovraregionale;
tutela del lavoro e istituti previdenziali obbligatori di carattere
generale;
tutela della concorrenza;
lavori pubblici strettamente funzionali alle competenze riservate allo
Stato;
statistica nazionale;
pesi e misure, determinazione del tempo;
ordinamenti sportivi di interesse nazionale;
altre materie individuate con legge costituzionale.
Nelle altre materie la potestà legislativa é esercitata
dalle Regioni negli ambiti e nei limiti previsti per ciascuna Regione dalla
legge costituzionale che disciplina le forme specifiche della rispettiva
autonomia".
| | Art. 24.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le Regioni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni
fissati da legge costituzionale".
| | Art. 25.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - La legge costituzionale attribuisce a ciascuna Regione, su
iniziativa della medesima e secondo i princípi della Costituzione,
gli ambiti e le forme specifiche della rispettiva autonomia.
Le particolari condizioni etniche, culturali e linguistiche delle
popolazioni sono tutelate dall'ordinamento della Regione, nel rispetto delle
norme costituzionali e dei trattati internazionali sottoscritti dallo
Stato".
| | Art. 26.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - La Regione esercita la potestà legislativa nelle
materie che non siano espressamente riservate allo Stato dalla Costituzione
o da leggi costituzionali.
Ulteriori norme statali valgono solamente in assenza di legislazione
regionale.
Le Regioni, nelle materie di propria competenza, stipulano accordi fra
loro e istituiscono organismi comuni".
| | Art. 27.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Spettano ai Comuni, alle Province ed alle Regioni le
funzioni ammini strative per le materie non riservate alla competenza
legislativa dello Stato.
Le funzioni amministrative dei Comuni, delle Province e delle Regioni
sono determinate sulla base dei princípi stabiliti da leggi generali
dello Stato secondo criteri di autonomia e di sussidiarietà.
I Comuni, le Province e le Regioni esercitano le funzioni amministrative
nell'osservanza dei regolamenti locali e delle leggi regionali.
Le funzioni amministrative decentrate nelle materie di competenza
legislativa dello Stato sono esercitate attraverso le amministrazioni delle
Regioni, delle Province e dei Comuni, ad eccezione di quelle relative alla
giustizia, alla difesa, alla sicurezza pubblica, alla finanza ed ai servizi
pubblici svolti dallo Stato.
Possono essere istituiti uffici decentrati dell'amministrazione statale
per l'esercizio, nell'ambito delle singole Regioni, di altre funzioni che la
legge costituzionale sull'autonomia di ciascuna Regione non abbia ad esse
attribuito".
| | Art. 28.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Le Regioni, le Province e i Comuni hanno autonomia
finanziaria nelle forme e nei limiti stabiliti da leggi generali statali di
coordinamento della finanza pubblica.
Le Regioni possono imporre tributi propri in armonia con i
princípi dell'ordinamento tributario nazionale; ad esse spettano
altresí quote del gettito dei tributi erariali riscossi nel
rispettivo territorio, in rapporto con le funzioni ad esse attribuite.
Lo Stato trasferisce fondi alle Regioni esclusivamente allo scopo di
promuovere il riequilibrio delle aree meno favorite.
Alle Province e ai Comuni sono attribuiti tributi propri, quote del
gettito dei tributi erariali riscossi nel rispettivo territorio e fondi
trasferiti dai bilanci statale e regionale idonei ad assicurare i servizi
essenziali in tutto il territorio nazionale.
Eventuali vincoli di destinazione delle risorse trasferite dallo Stato
alle Province ed ai Comuni riguardano esclusivamente le materie riservate
allo Stato".
| | Art. 29.
1. L'articolo 127 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 127. - La legge approvata dal Consiglio regionale é
promulgata entro dieci giorni ed entra in vigore non prima di trenta giorni
dalla sua pubblicazione. Se una legge é dichiarata urgente dal
Consiglio regionale ed il Governo lo consente, la promulgazione e l'entrata
in vigore della legge stessa non sono subordinate ai termini indicati.
Il Governo della Repubblica, quando ritenga che una legge approvata dal
Consiglio regionale ecceda la competenza della Regione o contrasti con gli
interessi nazionali o con quelli di altre Regioni, promuove, entro trenta
giorni dalla comunicazione della legge stessa, la questione di
legittimità davanti alla Corte costituzionale o quella di merito per
contrasto di interessi davanti alle Camere. In caso di dubbio, la Corte
decide di chi sia la competenza. La proposizione del ricorso sospende
l'efficacia della legge impugnata".
CAPO IV.
GARANZIE COSTITUZIONALI
| | Art. 30.
1. All'articolo 134, primo comma, della Costituzione, dopo l'alinea, sono
inseriti i seguenti capoversi:
"sui ricorsi presentati da chiunque lamenti di essere stato leso da un
atto dei pubblici poteri nei diritti di libertà garantiti dalle norme
di cui al titolo primo della parte prima della Costituzione;
sui ricorsi presentati da almeno un quinto dei componenti di una
Camera per promuovere la questione di legittimità costituzionale di
una legge;".
| | Art. 31.
1. Il primo comma dell'articolo 137 della Costituzione é
sostituito dal seguente:
"Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini
di proponibilità dei ricorsi a tutela dei diritti di libertà e
dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie di
indipendenza dei giudici della Corte".
| | Art. 32.
1. La prima elezione del Presidente della Repubblica successiva alla data
di entrata in vigore della presente legge costituzionale avrà luogo
entro sei mesi dalla stessa; contemporaneamente ad essa si procederà
alla elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. |
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