DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2014



Art. 1.

1. L'articolo 59 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 59. - É senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi é stato Presidente della Repubblica".

Art. 2.

1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - Compete allo Stato la potestà legislativa nelle seguenti materie:

a) politica estera, relazioni internazionali, commercio estero;
b) Forze armate e difesa;
c) sicurezza pubblica e servizi sociali;
d) governo della moneta, risparmio, credito e attività finanziaria contabilità dello Stato, tributi statali;
e) ordinamento civile, penale, processuale;
f) disciplina delle giurisdizioni;
g) pesi, misure, tempo e normativa tecnica;
h) trasporti e comunicazioni sovraregionali;
i) cittadinanza, condizione dello straniero, stato civile;
l) ordinamenti didattici, titoli di studio, assetto delle professioni;
m) armi, sostanze pericolose e materiale strategico;
n) fissazione dei livelli minimi dei servizi sociali;
o) tutela dei beni culturali, storici ed artistici;
p) ricerca scientifica e tecnica, ordinamento universitario;
q) parchi nazionali;
r) poste, telecomunicazioni e informazione radiotelevisiva nazionale;
s) tutela e sicurezza del lavoro;
t) lavori pubblici di rilevanza statale;
u) raccolta, elaborazione e diffusione dei dati statistici;
v) tutela della concorrenza".

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 70- bis - La funzione legislativa dello Stato viene esercitata dalle due Camere secondo le disposizioni della presente sezione.
Le leggi dello Stato sono leggi organiche o leggi ordinarie, sono leggi organiche quelle previste come tali dalla Costituzione e le leggi elettorali politiche e amministrative; sono altresí leggi organiche quelle contenenti principi generali e disciplina normativa relativi a settori omogenei, vincolanti la legislazione regionale.
Le leggi costituzionali, i trattati, gli accordi internazionali e comunitari, i bilanci e le leggi organiche sono approvati da ambedue le Camere.
Le leggi ordinarie sono approvate dalla sola Camera dei deputati; qualora venga richiesto dal Governo o da un quinto dei senatori il disegno di legge é sottoposto anche all'approvazione del Senato.
Per i decreti-legge di cui ai commi terzo e quarto la funzione legislativa é esercitata collettivamente dalle due Camere".

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 70- bis della Costituzione é inserito il seguente:

Art. 70- ter . - Spetta al Senato, oltre la funzione legislativa nei limiti prima indicati la vigilanza sul coordinamento tra le norme comunitarie, nazionali e regionali e sull'efficacia dello svolgimento delle funzioni amministrative nelle stesse materie, l'approvazione degli interventi statali sostitutivi proposti dal Governo in caso di inerzia delle Regioni in materie di loro competenza, la deliberazione di scioglimento dei Consigli regionali nei casi previsti dalla Costituzione.
Il Senato vigila sull'effettività della tutela dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, in tutte le loro manifestazioni e, se necessario, propone alla Camera dei deputati o al Presidente della Repubblica le misure necessarie per garantirne l'effettività".

Art. 5.

1. All'articolo 76 della Costituzione é aggiunto il seguente comma:

"Non é consentita la delegazione legislativa per le leggi organiche, per l'autorizzazione a ratificare trattati, per l'approvazione dei bilanci".

Art. 6.

1. L 'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione della Camera dei deputati, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, che, anche se sciolta, é appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. La Camera dei deputati puó tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti".

Art. 7.

1. All'articolo 81 della Costituzione, in fine, sono aggiunti i seguenti commi:

"La spesa statale di parte corrente trova copertura integrale nel bilancio dello Stato; la spesa in conto capitale, ove non integralmente coperta, non puó determinare un deficit superiore al tre per cento delle entrate complessive dell'esercizio.
La spesa del settore pubblico allargato non puó superare in ciascun esercizio finanziario una percentuale del prodotto nazionale lordo determinata con periodicità quinquennale in legge organica da approvarsi entro sei mesi dall'inizio di ciascuna legislatura e non modificabile durante il corso della stessa legislatura".



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