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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2012 |
Art. 1.
1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione
é sostituita dalla seguente: "Le Regioni e i Comuni".
| Art. 2.
1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - La Repubblica ha una struttura federale costituita da
Regioni autonome".
| Art. 3.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Le Regioni sono enti dotati di ordinamenti autonomi,
nell'ambito delle disposizioni della Costituzione".
| Art. 4.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Ciascuna Regione adotta uno statuto, che disciplina gli
organi rappresentativi, la forma di governo, l'organizzazione amministrativa
e definisce l'autonomia dei Comuni e degli altri enti locali nel rispetto
dei princípi di cui all'articolo 128.
| Art. 5.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - Le Regioni esercitano la potestà legislativa in via
esclusiva nelle materie non riservate alla normazione europea e allo Stato.
In assenza di legislazione regionale si applicano le norme legislative e
regolamentari dello Stato".
| Art. 6.
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 117- bis.
- Il Governo dello Stato é tenuto alla consultazione preventiva
delle Regioni in vista della stipulazione di trattati e della determinazione
delle politiche dell'Unione europea destinate ad avere applicazione in
settori di competenza esclusiva delle Regioni stesse.
| Art. 7.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Le Regioni sono titolari delle funzioni amministrative nelle
materie nelle quali sono titolari di potestà legislativa e di norma
le esercitano avvalendosi dei Comuni e degli altri enti locali, secondo il
principio di sussidiarietà, nelle forme determinate dagli statuti
regionali.
| Art. 8.
1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria, nell'ambito del
coordinamento generale della finanza pubblica stabilito da leggi organiche
statali.
| Art. 9.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, possono
concludere accordi per lo svolgimento comune di funzioni e compiti
amministrativi".
| Art. 10.
1. L 'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Nessuno puó appartenere contemporaneamente a
piú Parlamenti regionali, o ad un Parlamento regionale e al
Parlamento statale.
| Art. 11.
1. L'articolo 123 della Costituzione é abrogato.
| Art. 12.
1. L'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 125. - Nelle Regioni sono istituiti organi di giustizia
amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito con legge
della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo
della Regione".
| Art. 13.
1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 126. - Il Parlamento regionale puó essere sciolto quando
compia atti contrari alla Costituzione o per gravi ragioni di sicurezza
nazionale.
| Art. 14.
1. L'articolo 127 della Costituzione é abrogato.
| Art. 15.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni
attribuiti dalla legge nel rispetto del principio di sussidiarietà.
| Art. 16.
1. L'articolo 129 della Costituzione é abrogato.
| Art. 17.
1. L'articolo 130 della Costituzione é abrogato.
| Art. 18.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - Per la fusione di Regioni esistenti, la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, il distacco di Comuni da una Regione per aggregazione ad un'altra, i Parlamenti regionali interessati possono indire un referendum quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. Se la proposta é approvata si procede con legge costituzionale". |