DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2012



Art. 1.

1. La rubrica del titolo V della parte seconda della Costituzione é sostituita dalla seguente: "Le Regioni e i Comuni".

Art. 2.

1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 114. - La Repubblica ha una struttura federale costituita da Regioni autonome".

Art. 3.

1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 115. - Le Regioni sono enti dotati di ordinamenti autonomi, nell'ambito delle disposizioni della Costituzione".

Art. 4.

1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Ciascuna Regione adotta uno statuto, che disciplina gli organi rappresentativi, la forma di governo, l'organizzazione amministrativa e definisce l'autonomia dei Comuni e degli altri enti locali nel rispetto dei princípi di cui all'articolo 128.
Lo statuto é deliberato a maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento regionale e approvato con referendum .
Gli statuti della Sicilia, della Sardegna, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia e della Valle d'Aosta restano in vigore e possono essere modificati con le procedure in essi previste".

Art. 5.

1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 117. - Le Regioni esercitano la potestà legislativa in via esclusiva nelle materie non riservate alla normazione europea e allo Stato. In assenza di legislazione regionale si applicano le norme legislative e regolamentari dello Stato".

Art. 6.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 117- bis. - Il Governo dello Stato é tenuto alla consultazione preventiva delle Regioni in vista della stipulazione di trattati e della determinazione delle politiche dell'Unione europea destinate ad avere applicazione in settori di competenza esclusiva delle Regioni stesse.
Compete alle Regioni l'attuazione della normativa dell'Unione europea rientrante in materie di loro competenza esclusiva. Lo Stato puó tuttavia intervenire in forma sostitutiva in caso di inadempimento".

Art. 7.

1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Le Regioni sono titolari delle funzioni amministrative nelle materie nelle quali sono titolari di potestà legislativa e di norma le esercitano avvalendosi dei Comuni e degli altri enti locali, secondo il principio di sussidiarietà, nelle forme determinate dagli statuti regionali.
Con leggi dello Stato possono essere delegate alle Regioni altre funzioni amministrative".

Art. 8.

1. L'articolo 119 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 119. - Le Regioni hanno autonomia finanziaria, nell'ambito del coordinamento generale della finanza pubblica stabilito da leggi organiche statali.
Esse sono titolari di potestà impositiva propria, nell'osservanza dei princípi dell'ordinamento tributario nazionale, e di quote del gettito dei tributi erariali prodotti nel proprio territorio.
Per promuovere il riequilibrio territoriale a favore delle aree economicamente depresse é ammesso il trasferimento di fondi dallo Stato alle Regioni".

Art. 9.

1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 121. - Le Regioni, nell'ambito della loro autonomia, possono concludere accordi per lo svolgimento comune di funzioni e compiti amministrativi".

Art. 10.

1. L 'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Nessuno puó appartenere contemporaneamente a piú Parlamenti regionali, o ad un Parlamento regionale e al Parlamento statale.
I parlamentari regionali non possono essere chiamati a rispondere dei voti dati e delle opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni".

Art. 11.

1. L'articolo 123 della Costituzione é abrogato.

Art. 12.

1. L'articolo 125 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 125. - Nelle Regioni sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito con legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione".

Art. 13.

1. L'articolo 126 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 126. - Il Parlamento regionale puó essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi ragioni di sicurezza nazionale.
Lo scioglimento del Parlamento regionale é disposto con decreto motivato dal Presidente della Repubblica su deliberazione del Senato adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.
Con il decreto di scioglimento é nominata una Commissione di tre senatori indicati dal Senato eletti in Regioni diverse da quelle interessate, che indice le elezioni entro tre mesi e provvede all'ordinaria amministrazione di competenza della Giunta e agli atti improrogabili, da sottoporre alla ratifica del nuovo Parlamento regionale".

Art. 14.

1. L'articolo 127 della Costituzione é abrogato.

Art. 15.

1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 128. - I Comuni sono enti autonomi con propri poteri e funzioni attribuiti dalla legge nel rispetto del principio di sussidiarietà.
Hanno autonomia statutaria, amministrativa e finanziaria. Il loro ordinamento e quello degli altri enti locali é disciplinato dallo statuto regionale e dalle leggi nel rispetto dei princípi stabiliti dalla Costituzione.
Le norme di cui al secondo comma assicurano ai Comuni una forma di governo caratterizzata da un'assemblea e da un sindaco eletti a suffragio universale diretto.
La legge garantisce ai Comuni entrate proprie e quote di tributi regionali adeguate al corretto svolgimento delle funzioni e dei compiti propri e delegati dalla Regione".

Art. 16.

1. L'articolo 129 della Costituzione é abrogato.

Art. 17.

1. L'articolo 130 della Costituzione é abrogato.

Art. 18.

1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 132. - Per la fusione di Regioni esistenti, la creazione di nuove Regioni con un minimo di due milioni di abitanti, il distacco di Comuni da una Regione per aggregazione ad un'altra, i Parlamenti regionali interessati possono indire un referendum quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate. Se la proposta é approvata si procede con legge costituzionale".




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