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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S2005
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Art. 1.
1. L'articolo 71, secondo comma, della Costituzione é sostituito
dal seguente:
"Art. 71- bis. - 1. Il popolo esercita l'iniziativa legislativa
ordinaria mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori,
di un progetto redatto in articoli.
2. Entro un anno dalla presentazione di un progetto di legge di
iniziativa popolare, le Camere devono espressamente adottare le
deliberazioni di loro competenza.
3. A richiesta del Comitato promotore della iniziativa popolare, i
progetti di legge di cui al presente articolo, sottoscritti da almeno
cinquecentomila elettori, sono sottoposti a referendum se, ad un
anno dalla loro presentazione, non sono giunti ad una deliberazione
definitiva da parte delle Camere, ovvero se tale deliberazione contrasta con
i princípi e le finalità della iniziativa popolare.
4. Il progetto di legge di iniziativa popolare sottoposto a
referendum
é approvato se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto al voto per l'elezione della Camera dei deputati, e se
é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge determina le modalità di attuazione della iniziativa
legislativa popolare".
| | Art. 2.
1. L'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 75. - 1. É indetto referendum
popolare per deliberare l'abrogazione totale di una legge, di un atto
avente valore di legge, ovvero di articoli degli stessi, quando lo
richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.
2. Non é ammesso il referendum
per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di
autorizzazione a ratificare trattati internazionali, salvo che da essi non
derivi una limitazione della sovranità nazionale ovvero che
concernano armi nucleari, chimiche e batteriologiche; non é ammesso
altresí referendum per le leggi costituzionali, per le
leggi necessarie al funzionamento degli organi costituzionali o di rilevanza
costituzionale e per quelle a contenuto costituzionalmente vincolato.
3. La proposta soggetta a referendum deve avere ad oggetto
disposizioni normative omogenee. A tal fine, la legge che determina le
modalità di attuazione del referendum stabilisce i criteri
di formulazione delle richieste referendarie, fissandone i limiti e le
condizioni di ammissibilità e di svolgimento, tali comunque da
garantire l'espressione di voto libera e consapevole di ciascun elettore ed
elettrice. Alla legge é altresí riservata la determinazione
del numero massimo di referendum
esperibili in ciascuna consultazione popolare.
4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i
cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.
5. La proposta soggetta a referendum
é approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli
aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voi validamente
espressi". | |