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DISEGNO DI LEGGE - S1995
Art. 1.
1. Il titolo secondo e la sezione prima del titolo terzo della
Costituzione sono sostituiti dai seguenti:
"TITOLO II
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 83.
Il Presidente della Repubblica é eletto dal Parlamento in seduta
comune dei suoi membri integrato come indicato nel comma successivo.
All'elezione partecipano:
a)
i presidenti delle Giunte regionali e delle province autonome di Trento e
Bolzano;
b)
i presidenti dei Consigli regionali e i presidenti dei Consigli provinciali
di Trento e Bolzano;
c)
tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che
sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un
solo delegato;
d)
i presidenti delle province;
e)
i sindaci dei comuni capoluoghi di provincia.
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto
a maggioranza dei due terzi dell'Assemblea.
Art. 84.
Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che
abbia compiuto cinquanta anni di età e goda dei diritti civili e
politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica é incompatibile con
qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge.
Art. 85.
Il Presidente della Repubblica é eletto per sei anni.
Trenta giorni prima che scada il termine, il Presidente della Camera dei
deputati convoca in seduta comune il Parlamento e gli altri elettori di cui
al secondo comma dell'articolo 83, per eleggere il nuovo Presidente della
Repubblica.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione,
la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere
nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica.
Art. 86.
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso in cui egli non
possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del
Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati
indíce l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro
quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte
o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.
Art. 87.
Il Presidente della Repubblica é il capo dello Stato e rappresenta
l'unità nazionale.
Puó inviare messaggi alle Camere.
Indíce le elezioni delle nuove Camere al termine della legislatura
e negli altri casi previsti dalla Costituzione e fissa la data della prima
riunione.
Promulga le leggi.
Indíce referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina i funzionari dello Stato e i titolari delle autorità di
garanzia nei casi indicati dalla legge.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati
internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa
costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle
Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puó concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.
Art. 88.
Nessun atto del Presidente della Repubblica é valido se non
é controfirmato dal Primo ministro, che se ne assume la
responsabilità.
Il Presidente della Repubblica non é responsabile degli atti
compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o
per attentato alla Costituzione.
In tali casi é messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta
comune a maggioranza assoluta dei suoi membri.
Art. 89.
Il Presidente della Repubblica, prima di assumere le sue funzioni, presta
giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della
Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune.
TITOLO III.
L'ESECUTIVO
SEZIONE I:
IL PRIMO MINISTRO E IL VICE PRIMO MINISTRO
Art. 90.
Il Primo ministro é eletto a suffragio universale diretto dagli
elettori che hanno raggiunto la maggiore età, secondo procedure
stabilite dalla legge.
L'elezione del Primo ministro avviene a maggioranza dei voti validi,
congiuntamente all'elezione dei membri del Parlamento. Spetta alle Sezioni
unite della Corte di cassazione la verifica e la proclamazione del risultato
elettorale.
Ciascun candidato alla carica di Primo ministro indica, al momento della
presentazione della propria candidatura, il nominativo del candidato da lui
designato alla carica di Vice Primo ministro. L'elezione del Vice Primo
ministro avviene congiuntamente con quella del Primo ministro e con analoghe
procedure.
Sono eleggibili a Primo ministro ed a Vice Primo ministro gli elettori
che hanno i requisiti per essere eletti deputati.
Art. 91.
Il Primo ministro é eletto per cinque anni.
Un quarto dei componenti di ciascuna Camera puó presentare una
motivata mozione di sfiducia al Primo ministro. Essa é votata per
appello nominale dal Parlamento riunito in seduta comune e non puó
essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione; se
approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto, comporta
l'obbligo per il Primo ministro di dimettersi e per il Presidente della
Repubblica di sciogliere le Camere e di indire entro settanta giorni le
elezioni del nuovo Primo ministro e delle nuove Camere. In que sto caso il
Primo ministro e l'Esecutivo da lui nominato restano in carica
esclusivamente per il disbrigo degli affari correnti fino al giuramento del
nuovo Primo ministro.
Nel caso di decesso o di accertato impedimento fisico che gli renda
durevolmente impossibile l'esercizio delle sue funzioni, al Primo ministro
subentra il Vice Primo ministro, che procede alla nomina di un nuovo Vice
Primo ministro. In ogni altro caso di cessazione dall'incarico del Primo
ministro, il Presidente della Repubblica deve sciogliere le Camere ed indire
nuove elezioni per il rinnovo delle Camere stesse e per l'elezione del Primo
ministro.
Nel caso di decesso, di impedimento fisico a svolgere durevolmente le
funzioni, o di dimissioni del Vice Primo ministro, il Primo ministro nomina
un nuovo Vice Primo ministro.
Il Vice Primo ministro che non sia stato eletto a suffragio universale
diretto non puó succedere nella carica di Primo ministro. In tal caso
si procede allo scioglimento delle Camere ed a nuove elezioni sia del Primo
ministro sia delle Camere.
Art. 92.
Il Primo ministro, all'atto di assumere le funzioni, giura davanti al
Parlamento in seduta comune.
Il Vice Primo ministro, all'atto di assumere le funzioni, giura nelle
mani del Primo ministro.
Art. 93.
Spettano al Primo ministro le funzioni di indirizzo politico e di alta
amministrazione proprie dell'Esecutivo. Egli dirige la politica generale
dell'Esecutivo e ne é responsabile. Presenta, da solo o
congiuntamente ai Ministri proponenti, i disegni di legge di iniziativa
dell'Esecutivo. Emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Presiede il Consiglio dei Ministri e nomina e revoca i Ministri ed i
sottosegretari di Stato.
SEZIONE I- bis :
IL CONSIGLIO DEI MINISTRI E I MINISTRI
Art. 94.
I Ministri e i sottosegretari di Stato, prima di assumere le funzioni,
prestano giuramento nelle mani del Primo ministro.
Il Primo ministro, il Vice Primo ministro e i Ministri compongono il
Consiglio dei Ministri.
Il Consiglio dei Ministri, in caso di assenza del Primo ministro,
é presieduto dal Vice Primo ministro.
Il Primo ministro e i Ministri sono responsabili collegialmente degli
atti del Consiglio dei Ministri. I Ministri sono responsabili
individualmente degli atti dei loro dicasteri.
L'ordinamento e le attribuzioni dell'ufficio del Primo ministro, del
Consiglio dei Ministri e dei Ministeri sono stabiliti con legge.
Art. 95.
Il Primo ministro, il Vice Primo ministro e i Ministri, anche se cessati
dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle
loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme
stabilite con legge costituzionale". |