DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1985



Art 1.

1. La Sezione II del Titolo III della Parte II della Costituzione é sostituita dalla seguente:

Sezione II - La Pubblica Amministrazione - Art. 97. - L'amministrazione é disciplinata da statuti e da regolamenti. Leggi generali ne determinano i principi.

Art. 98. - L'amministrazione é separata dagli organi di direzione politica. Questi, nell'ambito dei fini indicati con legge, ne determinano gli indirizzi.
Appositi uffici coadiuvano gli organi di direzione politica nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Le leggi determinano le autorità amministrative indipendenti.

Art. 98- bis. - I funzionari pubblici operano esclusivamente per il raggiungimento del pubblico interesse.
Essi sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei risultati della loro attività.
I loro compiti sono definiti in modo che si possano far valere le loro responsabilità nei confronti dei privati e della pubblica amministrazione, conseguenti alla violazione dei loro doveri professionali.
I funzionari professionali sono assunti e accedono alle qualifiche superiori solo mediante concorsi pubblici aperti a tutti. La legge determina le carriere e le qualifiche per l'accesso alle quali il concorso puó essere riservato a chi abbia determinati titoli di servizio.
Gli organi che provvedono all'assunzione, alla gestione e alla disciplina del personale sono composti in modo da garantirne l'indipendenza e l'imparzialità.
I funzionari professionali, se sono membri del Parlamento e dei Consigli regionali, non possono conseguire promozioni.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici e ai sindacati per i funzionari professionali.

Art. 98- ter. - L'attività amministrativa é soggetta alla legge, nell'interesse del pubblico.
L'amministrazione svolge la sua attività secondo criteri di buon andamento e funzionalità, imparzialità e trasparenza.
Le amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi di gestione ed elaborano specifici indicatori delle attività.
Le amministrazioni rispettano gli equilibri finanziari preventivamente determinati.
L'articolazione dei procedimenti é disposta, sulla base di leggi generali, con statuti e regolamenti, in modo che siano assicurati la tempestività, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni amministrative.
Nella disciplina dell'attività amministrativa sono garantiti i diritti all'informazione, alla partecipazione nei procedimenti, al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni.
I procedimenti devono concludersi, entro termini congrui, con provvedimenti espressi. Devono essere assicurati i rimedi sostitutivi in caso di inerzia dell'amministrazione.

Art. 98- quater. - In ogni amministrazione é istituito, con regolamento, un ufficio di valutazione dell'attività svolta in relazione ai suoi risultati.
La legge determina le forme di pubblicità degli esiti delle valutazioni.

Art. 98- quinquies. - 1. La legge prevede organi di tutela dell'indipendenza del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, e dei loro componenti, di fronte al Governo.
La Corte dei conti controlla l'attività delle amministrazioni pubbliche per assicurare la regolarità dei conti e il rispetto dei fini pubblici. Verifica periodicamente il funzionamento degli uffici di valutazione delle amministrazioni. Svolge la sua attività in contraddittorio con gli uffici pubblici e riferisce periodicamente al Parlamento e ai Consigli regionali.
Il Consiglio di Stato é organo di consulenza e di giustizia nell'amministrazione.

Art. 98- sexies. - Contro le azioni e omissioni dell'amministrazione, é sempre ammessa la tutela giurisdizionale per motivi di legittimità.
La tutela deve essere efficace e comprendere il risarcimento per ogni lesione arrecata illegittimamente.
La legge prevede ricorsi amministrativi e altri istituti idonei a favorire la risoluzione non giurisdizionale delle controversie con la pubblica amministrazione.
La legge definisce i requisiti di ammissione e i criteri di specializzazione dei magistrati addetti agli organi giurisdizionali che conoscono delle controversie con la pubblica amministrazione."

Art. 2.

1. L'articolo 100 della Costituzione é abrogato.




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