Art 1.
1. La Sezione II del Titolo III della Parte II della Costituzione
é sostituita dalla seguente:
Sezione II - La Pubblica Amministrazione - Art. 97. -
L'amministrazione é disciplinata da statuti e da regolamenti. Leggi
generali ne determinano i principi.
Art. 98. - L'amministrazione é separata dagli organi di direzione
politica. Questi, nell'ambito dei fini indicati con legge, ne determinano
gli indirizzi.
Appositi uffici coadiuvano gli organi di direzione politica
nell'esercizio delle loro attribuzioni.
Le leggi determinano le autorità amministrative indipendenti.
Art. 98- bis.
- I funzionari pubblici operano esclusivamente per il raggiungimento del
pubblico interesse.
Essi sono responsabili degli uffici cui sono preposti e rendono conto dei
risultati della loro attività.
I loro compiti sono definiti in modo che si possano far valere le loro
responsabilità nei confronti dei privati e della pubblica
amministrazione, conseguenti alla violazione dei loro doveri professionali.
I funzionari professionali sono assunti e accedono alle qualifiche
superiori solo mediante concorsi pubblici aperti a tutti. La legge determina
le carriere e le qualifiche per l'accesso alle quali il concorso puó
essere riservato a chi abbia determinati titoli di servizio.
Gli organi che provvedono all'assunzione, alla gestione e alla disciplina
del personale sono composti in modo da garantirne l'indipendenza e
l'imparzialità.
I funzionari professionali, se sono membri del Parlamento e dei Consigli
regionali, non possono conseguire promozioni.
Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai
partiti politici e ai sindacati per i funzionari professionali.
Art. 98- ter.
- L'attività amministrativa é soggetta alla legge,
nell'interesse del pubblico.
L'amministrazione svolge la sua attività secondo criteri di buon
andamento e funzionalità, imparzialità e trasparenza.
Le amministrazioni provvedono alla rilevazione dei costi di gestione ed
elaborano specifici indicatori delle attività.
Le amministrazioni rispettano gli equilibri finanziari preventivamente
determinati.
L'articolazione dei procedimenti é disposta, sulla base di leggi
generali, con statuti e regolamenti, in modo che siano assicurati la
tempestività, la proporzionalità e l'efficacia delle decisioni
amministrative.
Nella disciplina dell'attività amministrativa sono garantiti i
diritti all'informazione, alla partecipazione nei procedimenti, al controllo
dei servizi, alla motivazione delle decisioni.
I procedimenti devono concludersi, entro termini congrui, con
provvedimenti espressi. Devono essere assicurati i rimedi sostitutivi in
caso di inerzia dell'amministrazione.
Art. 98- quater.
- In ogni amministrazione é istituito, con regolamento, un ufficio
di valutazione dell'attività svolta in relazione ai suoi risultati.
La legge determina le forme di pubblicità degli esiti delle
valutazioni.
Art. 98- quinquies.
- 1. La legge prevede organi di tutela dell'indipendenza del Consiglio di
Stato e della Corte dei conti, e dei loro componenti, di fronte al Governo.
La Corte dei conti controlla l'attività delle amministrazioni
pubbliche per assicurare la regolarità dei conti e il rispetto dei
fini pubblici. Verifica periodicamente il funzionamento degli uffici di
valutazione delle amministrazioni. Svolge la sua attività in
contraddittorio con gli uffici pubblici e riferisce periodicamente al
Parlamento e ai Consigli regionali.
Il Consiglio di Stato é organo di consulenza e di giustizia
nell'amministrazione.
Art. 98- sexies.
- Contro le azioni e omissioni dell'amministrazione, é sempre
ammessa la tutela giurisdizionale per motivi di legittimità.
La tutela deve essere efficace e comprendere il risarcimento per ogni
lesione arrecata illegittimamente.
La legge prevede ricorsi amministrativi e altri istituti idonei a
favorire la risoluzione non giurisdizionale delle controversie con la
pubblica amministrazione.
La legge definisce i requisiti di ammissione e i criteri di
specializzazione dei magistrati addetti agli organi giurisdizionali che
conoscono delle controversie con la pubblica amministrazione."