|
DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1979
| |
Art. 1.
1. All'articolo 100 della Costituzione il primo comma é sostituito
dal seguente:
"Il Consiglio di Stato é organo di consulenza
giuridico-amministrativa e di tutela della giustizia nell'amministrazione.
La legge determina i casi in cui il Consiglio di Stato esprime parere sui
disegni di legge e sugli atti normativi di competenza del Governo e delle
singole Amministrazioni".
| | Art. 2.
1. All'articolo 101 della Costituzione é aggiunto il seguente
comma:
"I magistrati titolari degli uffici del pubblico ministero sono soggetti
soltanto alla legge. Essi coordinano l'attività degli altri
magistrati assegnati al medesimo ufficio".
| | Art. 3.
1. All'articolo 102 della Costituzione é aggiunto il seguente
comma:
"La legge prevede le ipotesi in cui, nel caso di reati contro la Pubblica
Amministrazione, il collegio penale é integrato da un magistrato
amministrativo".
| | Art. 4.
1. All'articolo 103 della Costituzione il primo comma é sostituito
dai seguenti:
"La giurisdizione amministrativa é esercitata dal Consiglio di
Stato e dai tribunali amministrativi di prima e seconda istanza.
Le Regioni istituiscono con legge uno o piú tribunali
amministrativi di Regioni. Con leggi regionali di identico contenuto, due o
piú Regioni possono istituire tribunali amministrativi di seconda
istanza, con competenza territoriale estesa a piú Regioni e possono
altresí attribuire ai tribunali amministrativi di seconda istanza
l'esercizio di funzioni consultive nell'interesse della legge.
Il Consiglio di Stato, nelle controversie devolute agli organi di
giustizia amministrativa, esercita le funzioni di giudice di ultima istanza,
di regola per assicurare l'uniforme applicazione delle leggi, ovvero le
funzioni di giudice di unico grado per le controversie aventi ad oggetto gli
atti delle autorità alla cui nomina concorra un organo del
Parlamento, nonché nelle altre ipotesi previste dalla legge.
La legge regionale disciplina l'organizzazione dei tribunali
amministrativi delle Regioni per ogni aspetto non riservato alle leggi dello
Stato".
| | Art. 5.
1. L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e
indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura
é presieduto dal Presidente della Repubblica ed é composto da
tre sezioni, la prima per i giudici della Corte di cassazione o equiparati,
la seconda per i giudici di merito, la terza per i magistrati del pubblico
ministero; ciascuna delle tre sezioni é composta da 9 membri. La
legge della Repubblica determina i casi in cui le sezioni riunite ovvero le
singole sezioni decidono sulle materie di interesse comune.
Della prima sezione fa parte di diritto il primo Presidente della Corte
di cassazione, della terza il procuratore generale presso la Corte di
cassazione.
Gli altri componenti sono eletti, per ciascuna delle tre sezioni, per un
terzo dai giudici e per due terzi dal Parlamento in seduta comune a
maggioranza dei due terzi, tra professori ordinari di università in
materie giuridiche e tra avvocati con quindici anni di esercizio della
professione.
Ciascuna sezione del Consiglio superiore della magistratura elegge un
Vice Presidente tra i componenti designati dal Parlamento.
I magistrati che compongono la prima sezione sono eletti dai magistrati
in servizio presso la Corte di cassazione.
I magistrati che compongono la seconda sezione sono eletti dagli altri
magistrati ordinari.
I magistrati che compongono la terza sezione sono eletti dai magistrati
con funzioni di pubblico ministero.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono
immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi
professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio
Regionale".
| | Art. 6.
1. All'articolo 107 della Costituzione il terzo comma é sostituito
dal seguente:
"I magistrati si distinguono per funzioni giudicanti o requirenti. La
scelta della funzione, effettuata dopo il tirocinio, é definitiva".
| | Art. 7.
1. All'articolo 111 della Costituzione il terzo comma é sostituito
dai seguenti:
"I conflitti di giurisdizione e le impugnazioni per motivi di
giurisdizione delle sentenze della Corte di cassazione e delle decisioni del
Consiglio di Stato e della Corte dei conti in ultima istanza sono decisi dal
Tribunale dei conflitti, di cui fanno parte componenti dei medesimi organi
secondo modalità stabilite dalla legge.
La nomina a Consigliere della Corte di cassazione ed a Consigliere di
Stato avviene di regola per concorso pubblico per titoli ed esami. La legge
della Repubblica ne determina i requisiti di ammissione e le modalità
di svolgimento".
| | Art. 8.
1. L'articolo 112 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 112. - Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione
penale senza discriminazioni per categorie di reati.
Esercita innanzi al giudice ordinario e al giudice amministrativo le
azioni e le facoltà di intervento previste dalla legge in difesa
della legalità, dei diritti dei cittadini e dell'interesse pubblico
tutelato dalla legge.
Esercita innanzi al giudice contabile l'azione per l'affermazione della
responsabilità patrimoniale di pubblici funzionari in materia di
contabilità pubblica e negli altri casi previsti dalla legge.
La legge assicura la parità delle parti nei giudizi cui partecipi
il pubblico ministero.
La legge nazionale prevede i casi in cui la procedibilità
dell'azione penale é subordinata ad una decisione del giudice
amministrativo sulla illegittimità di un atto amministrativo".
| | Art. 9.
1. Dopo l'articolo 113 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 113- bis. - Il Consiglio superiore della magistratura
amministrativa é presieduto dal presidente del Consiglio di Stato ed
é composto da due sezioni, la prima per i giudici del Consiglio di
Stato, la seconda per i giudici di prima e seconda istanza. La legge della
Repubblica determina i casi in cui le sezioni riunite ovvero le singole
sezioni decidono sulle materie di interesse comune.
I componenti sono eletti, per ciascuna delle due sezioni, per un terzo
dai giudici e per due terzi, quanto alla sezione per il Consiglio di Stato,
dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza dei due terzi, e, quanto ai
tribunali amministrativi, dalle Regioni, con modalità stabilite
d'intesa tra le stesse. La scelta avviene tra professori ordinari di
università in materie giuridiche e tra avvocati con quindici anni di
esercizio della professione. Ciascuna sezione del Consiglio elegge un Vice
Presidente tra i componenti designati rispettivamente dal Parlamento e dalle
Regioni". | |