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DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1975 |
PRINCÍPI FONDAMENTALI
Art. 1.
1. L'articolo 1 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 1. - L'Italia é una Repubblica federale fondata sui principi
della democrazia e dello Stato di diritto. I suoi valori fondamentali sono
la libertà individuale e la solidarietà tra i cittadini. La
sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei
limiti della Costituzione.
| Art. 2.
1. L'articolo 2 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 2. - La Repubblica federale italiana é costituita da Comuni,
Province, Regioni, Stati e Federazione; ciascuno di essi é fornito di
autonomi poteri di imposizione fiscale in ragione del perseguimento dei
rispettivi compiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione.
| Art. 3.
1. L'articolo 3 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 3. - Ogni persona ha diritto alla vita.
| Art. 4.
1. L'articolo 4 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 4. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua,
di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
| Art. 5.
1. L'articolo 5 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 5. - La Repubblica federale riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro in tutte le sue forme e promuove le condizioni che rendano
effettivo questo diritto.
| Art. 6.
1. L'articolo 6 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 6. - La Repubblica federale é composta dai seguenti Stati:
1. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
e dalle seguenti Regioni
La città di Roma é capitale della Repubblica federale e
costituisce il distretto federale.
| Art. 7.
1. L'articolo 7 della Costituzione é sostituito dal seguente.
"Art. 7. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti
alla legge. Esse hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti,
purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
| Art. 8.
L'articolo 8 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 8. - La Repubblica federale protegge l'ecosistema ed il patrimonio
storico, artistico e culturale".
| Art. 9.
1. L'articolo 9 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 9. - La Repubblica federale promuove lo sviluppo della cultura e la
ricerca scientifica e tecnica".
| Art. 10.
1. L'articolo 10 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 10. - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del
diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica
dello straniero é regolata dalla legge in conformità delle
norme e dei trattati internazionali.
| Art. 11.
1. L'articolo 11 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 11. - La Repubblica federale ripudia la guerra come strumento di
offesa alla li bertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione
delle controversie internazionali.
| Art. 12.
1. L'articolo 12 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 12. - La lingua ufficiale della Repubblica federale é
l'italiano; la Repubblica federale tutela con apposite norme le minoranze
linguistiche, anche attraverso l'utilizzo di lingue diverse dall'italiano".
PARTE I
DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI
TITOLO I
RAPPORTI CIVILI
| Art. 13.
1. L'articolo 18 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 18. - Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza
autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
| Art. 14.
1. L'articolo 21 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio
pensiero con la parola, lo scritto, l'immagine ed ogni altro mezzo di
diffusione, con i soli limiti tassativamente previsti dalla legge a tutela
dei diritti della persona.
| Art. 15.
1. L'articolo 23 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale, ordinaria o
straordinaria, puó essere imposta se non in base alla legge".
| Art. 16.
1. L'articolo 26 della Costituzione é sostituto dal seguente:
"Art. 26. L'estradizione del cittadino puó essere consentita
soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
| Art. 17.
1. L'articolo 27 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 27. - La responsabilità penale é personale.
L'imputato non é considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di
umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
| Art. 18.
1. L'articolo 28 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 28. - I funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente
responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti
compiuti. In tali casi la re sponsabilità civile si estende agli enti
di appartenenza".
TITOLO II
RAPPORTI ETICO-SOCIALI
| Art. 19.
1. L'articolo 29 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 29. - La Repubblica federale riconosce e tutela i diritti della
famiglia. Il matrimonio é ordinato sull'eguaglianza morale e
giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia
dell'unità familiare".
| Art. 20.
1. L'articolo 30 della Costituzione é sostituto dal seguente:
"Art. 30. - É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed
educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di
incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro
compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela
giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei componenti della famiglia
legittima.
| Art. 21.
1. L'articolo 31 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 31. - La Repubblica federale agevola con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
| Art. 22.
1. L'articolo 32 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 32. - La Repubblica federale tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.
| Art. 23.
1. L'articolo 33 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 33. - L'arte, la tecnica e la scienza sono libere e libero ne
é l'insegnamento.
| Art. 24.
1. L'articolo 34 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 34. - La scuola é aperta a tutti.
TITOLO III
RAPPORTI ECONOMICI
| Art. 25.
1. L'articolo 35 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 35. - L'economia della Repubblica federale si basa sul libero
mercato, sul lavoro in tutte le sue forme, sulla libera iniziativa economica
dei cittadini.
| Art. 26.
1. L'articolo 36 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata
alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso adeguata
ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
| Art. 27.
1. L'articolo 37 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 37. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità
di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni
di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione
familiare, assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata
protezione.
| Art. 28.
1. L'articolo 38 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi
necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
| Art. 29.
1. L'articolo 39 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 39. - L'organizzazione sindacale é libera ed autofinanziata.
| Art. 30.
1. L'articolo 41 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 41. - L'iniziativa economica privata é libera e non
puó svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana".
| Art. 31.
1. L'articolo 42 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 42. - La proprietà é pubblica o privata.
| Art. 32.
1. L'articolo 43 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 43. La proprietà pubblica di attività e beni
economici é limitata alla produzione di quei beni e servizi di
interesse pubblico che non siano altrimenti offerti dall'iniziativa
privata".
| Art. 33.
1. L'articolo 44 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 44. - Al fine di conseguire un razionale ed adeguato sfruttamento
del suolo, sono promosse la bonifica e la valorizzazione delle terre, la
ricostituzione ed il potenziamento delle unità produttive agricole;
la Repubblica federale aiuta la piccola e media proprietà terriera".
| Art. 34.
1. L'articolo 45 della Costituzione é sostituto dal seguente:
"Art. 45. - É riconosciuta la funzione sociale della cooperazione
che abbia comprovato carattere di mutualità. La legge ne promuove e
favorisce l'incremento con i mezzi piú idonei e ne assicura, con gli
opportuni controlli, il carattere e le finalità.
| Art. 35.
1. L'articolo 46 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 46. - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in
armonia con le esigenze della produzione, é riconosciuto il diritto
dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi,
alla gestione delle aziende".
| Art. 36.
1. L'articolo 47 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 47. - É incoraggiato e tutelato il risparmio in tutte le sue
forme; la Repubblica federale disciplina, coordina e controlla l'esercizio
del credito.
TITOLO IV
RAPPORTI POLITICI
| Art. 37.
1. L'articolo 48 della Costituzione é sostituto dal seguente:
"Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno
raggiunto la maggiore età.
| Art. 38.
1. L'articolo 49 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 49. - La Repubblica federale riconosce a tutti i cittadini il
diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la
politica nazionale secondo i principi fissati dalla Costituzione.
| Art. 39.
1. L'articolo 50 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 50. - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Assemblee
per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.
| Art. 40.
1. L'articolo 51 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono
accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di
eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
| Art. 41.
1. L'articolo 52 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 52. - La difesa della patria é dovere del cittadino.
| Art. 42.
1. L'articolo 54 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 54. - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla
Repubblica federale e di osservarne la Costituzione e le leggi.
PARTE II
ORDINAMENTO
TITOLO I
IL PARLAMENTO
SEZIONE I - Le Assemblee
| Art. 43.
1. L'articolo 55 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 55. - Il Parlamento si compone dell'Assemblea federale e
dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni.
| Art. 44.
1. L'articolo 56 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 56. - L'Assemblea federale é eletta a suffragio universale e
diretto.
| Art. 45.
1. L'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 57. - L'Assemblea degli Stati e delle Regioni, é costituita
dai componenti dei Governi degli Stati e dei Governi delle Regioni, che li
nominano e li revocano".
| Art. 46.
1. L'articolo 58 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 58. - Ogni Stato ha cinque voti; ogni Regione ha almeno due voti;
quelle con piú di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle
con piú di cinque milioni di abitanti ne hanno sei.
| Art. 47.
1. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.
| Art. 48.
1. L'articolo 60 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 60. - L' Assemblea federale é eletta per quattro anni".
| Art. 49.
1. L'articolo 61 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 61. - L'elezione della nuova Assemblea federale ha luogo entro
trenta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non
oltre il decimo giorno dalle elezioni.
| Art. 50.
1. L'articolo 62 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 62. - Ciascuna Assemblea si riunisce di diritto il primo giorno non
festivo di febbraio e di ottobre.
| Art. 51.
1. L'articolo 63 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 63. - Ciascuna Assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente
e l'Ufficio di Presidenza.
| Art. 52.
1. L'articolo 64 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 64. - Ciascuna Assemblea adotta il proprio regolamento a
maggioranza assoluta dei suoi componenti.
| Art. 53.
1. L'articolo 65 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 65. - La legge federale determina i casi di ineleggibilità e
di incompatibilità con l'ufficio di componente del Parlamento.
| Art. 54.
1. L'articolo 66 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 66. - L'Assemblea federale e l'Assemblea degli Stati e delle
Regioni giudica no dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle
cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".
| Art. 55.
1. L'articolo 67 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 67. - Ogni componente dell'Assemblea federale esercita le sue
funzioni nell'interesse della Repubblica federale".
| Art. 56.
1. L'articolo 68 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 68. - I componenti del Parlamento non possono essere perseguiti per
le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
| Art. 57.
1. L'articolo 69 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 69. - I componenti del Parlamento ricevono una indennità
stabilita dalla legge".
SEZIONE II - La formazione delle leggi
| Art. 58.
1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 70. - La Federazione é competente ad esercitare la funzione
legislativa in via esclusiva nelle seguenti materie mediante deliberazione
collettiva e conforme dei due rami del Parlamento:
affari esteri, fatta salva la possibilità per le Regioni di
stipulare accordi relativi alle materie di proprio interesse non di
competenza dello Stato;
| Art. 59.
1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 70- bis. - La Federazione é altresí
competente ad esercitare la funzione legislativa in via esclusiva nelle
seguenti materie, mediante la deliberazione dell'Assemblea federale:
bilancio della Federazione;
Le funzioni amministrative per le materie elencate dagli articoli 69 e 70
spettano alla Federazione.
| Art. 60.
1. L'articolo 71 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, e a ciascun
componente delle Assemblee.
| Art. 61.
1. L'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Assemblea é,
secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi
dalla Assemblea stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione
finale.
| Art. 62.
1. L'articolo 73 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica
federale entro un mese dall'approvazione. Se le Assemblee, ciascuna a
maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la
legge é promulgata nel termine da esse stabilito.
| Art. 63.
1. L'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica federale, prima di promulgare
la legge, puó, con messaggio motivato alle Assemblee, chiedere una
nuova deliberazione.
| Art. 64.
1. L'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 75. - É indetto referendum
popolare consultivo, abrogativo e approvativo di una legge o di un atto
avente valore di legge della Repubblica federale, quando lo richiedano
cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o due Parlamenti
statali.
| Art. 65.
1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Assemblee,
emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
| Art. 66.
1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 78. - Le Assemblee deliberano lo stato di guerra e conferiscono al
Governo i poteri necessari.
| Art. 67.
1. L'articolo 79 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della
Repubblica federale su legge di delegazione delle Assemblee.
| Art. 68.
1. L'articolo 80 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 80. - Ogni accordo o trattato di natura internazionale é
portato dal Governo a conoscenza delle Assemblee prima della sua
sottoscrizione.
| Art. 69.
1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 81. - Le Assemblee approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto
consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non
puó essere concesso se non per legge e per periodi non superiori
complessivamente a quattro mesi.
| Art. 70.
1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 82. - L'Assemblea federale puó disporre inchieste su materie
di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una
commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi.
La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli
stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria".
TITOLO II
IL PRESIDENTE
| Art. 71.
1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica federale é eletto dal
Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
| Art. 72.
1. L'articolo 84 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 84. - Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni
cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti
civili e politici.
| Art. 73.
1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica federale é eletto per
sei anni e non é rinnovabile nel mandato.
| Art. 74.
1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica federale, in ogni
caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente
dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni.
| Art. 75.
1. L'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale rappresenta
l'unità della Nazione italiana. Svolge anche le funzioni di Capo di
Stato della Federazione.
| Art. 76.
1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica federale puó, sentito
il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea federale.
| Art. 77.
1. L'articolo 89 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica federale é
valido se non é controfirmato dai ministri proponenti, che ne
assumono la responsabilità.
| Art. 78.
1. L'articolo 90 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica federale non é
responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne
che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
| Art. 79.
1. L'articolo 91 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 91. - Il Presidente della Repubblica federale, prima di assumere le
sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica federale e
di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune".
TITOLO III
IL GOVERNO
SEZIONE I - Il Consiglio dei ministri
| Art. 80.
1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 92. - Il Governo della Repubblica federale é composto del
Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono, insieme, il
Consiglio dei ministri.
| Art. 81.
1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima
di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della
Repubblica federale".
| Art. 82.
1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea federale.
| Art. 83.
1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica
generale del Governo e ne é responsabile.
| Art. 84.
1. L'articolo 96 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche
se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi
nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa
autorizzazione dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni o dell'Assemblea
federale, secondo le norme stabilite con legge".
SEZIONE II - La Pubblica amministrazione
| Art. 85.
1. L'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 97. - L'amministrazione pubblica é disciplinata da statuti e
regolamenti sulla base di principi determinati dalle leggi.
| Art. 86.
1. L'articolo 98 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 98. - Costituisce pubblico interesse che tutto il personale delle
pubbliche amministrazioni operi esclusivamente con criteri di efficacia,
efficienza, produttività, funzionalità, imparzialità e
trasparenza.
| Art. 87.
1. L'articolo 99 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 99. - Contro le azioni ed omissioni dell'amministrazione é
sempre ammessa la tutela giurisdizionale per motivi di legittimità.
| Art. 88.
1. Dopo l'articolo 99 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 99- bis . - L'amministrazione svolge la sua
attività secondo criteri di efficacia, efficienza,
produttività, funzionalità, imparzialità e trasparenza.
| Art. 89.
1. Dopo l'articolo 99- bis
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 99- ter. - Gli impiegati pubblici ed i funzionari
professionali sono assunti ed accedono alle qualifiche superiori solo
mediante concorsi pubblici che sono svolti su base regionale e per ruoli
organici regionali.
SEZIONE III - Gli organi ausiliari
| Art. 90.
1. L'articolo 100 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 100. - La Banca d'Italia é la Banca centrale della
Repubblica federale; essa é autonoma ed ha come compito fondamentale
di garantire la stabilità dei prezzi. Le sue funzioni e le sue
competenze possono essere trasferite alla Banca centrale dell'Unione
Europea.
TITOLO IV
LA MAGISTRATURA
| Art. 91.
1. L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente
da ogni altro potere.
| Art. 92.
1. L'articolo 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
| Art. 93.
1. L'articolo 110 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della
magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".
TITOLO V
GLI STATI
| Art. 94.
1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 114. - Gli Stati sono enti territoriali con propri poteri e
funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
| Art. 95.
1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 115. - Ogni Stato ha un Parlamento la cui composizione é
fissata dalla Costituzione statale. Nessuno puó appartenere a
piú di un Parlamento statale o ad un Parlamento statale ed
all'Assemblea federale; i componenti dei Parlamenti degli Stati non possono
essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati
nell'esercizio delle rispettive funzioni.
| Art. 96.
1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 116. - Ogni Stato esercita la funzione legislativa nelle materie
non riservate dalla presente Costituzione alla Federazione o ad altri enti
territoriali. Puó delegare funzioni legislative a Regioni, Province e
Comuni di appartenenza".
| Art. 97.
1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 117. - Lo Stato non puó istituire dazi d'importazione o
esportazione o transito fra gli Stati.
TITOLO VI
LE REGIONI,
| Art. 98.
1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 117- bis.
- Ogni Regione fissa nello Statuto l'istituzione e la composizione dei
propri organi".
| Art. 99.
1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le
materie di competenza dello Stato, salvo quelle di interesse locale che sono
attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali".
| Art. 100.
1. Gli articoli 119 e 120 della Costituzione sono abrogati.
| Art. 101.
1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 121. - La Regione esercita le potestà legislative e
regolamentari ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello
Stato.
| Art. 102.
1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero ed i casi di
ineleggibilità dei componenti degli organi legislativi regionali sono
stabiliti con legge della Regione.
| Art. 103.
1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 123. - Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la
Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative
all'organizzazione interna della Regione.
| Art. 104.
1. L'articolo 124 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 124. - Un Commissario del Governo federale, residente nel capoluogo
della Regione sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dalla
Federazione".
| Art. 105.
1. L'articolo 125 della Costituzione é abrogato.
| Art. 106.
1. L'articolo 126 della Costituzione é abrogato.
| Art. 107.
1. L'articolo 127 della Costituzione é abrogato.
| Art. 108.
1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 128. - I Comuni e le Province hanno autonomia normativa ed
amministrativa, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, autogoverno
nelle forme della democrazia diretta e rappresentativa, autonomia statutaria
ed organizzativa".
| Art. 109.
1. L'articolo 129 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 129. - Ogni ente territoriale previsto dalla Costituzione sostiene
le spese relative ai propri compiti in modo autonomo, salvo diversa
disposizione della Costituzione".
| Art. 110.
1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 130. - La redazione dei conti pubblici deve essere fondata sui
principi della trasparenza e della chiarezza, in modo che siano individuate
le fonti, la natura, la destinazione e l'entità delle entrate e delle
spese annuali, pluriennali e permanenti.
| Art. 111.
1. L'articolo 131 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 131. - Gli enti pubblici territoriali sono autonomi e
reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.
| Art. 112.
1. Dopo l'articolo 131 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 131- bis. - Ogni legge, diversa da quella di bilancio,
che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi di copertura
finanziaria per l'intero periodo di applicazione e deve essere approvata dai
due terzi dei presenti dell'assemblea elettiva. Per l'approvazione di tali
leggi é sufficiente la maggioranza dei votanti, se esse si pongono in
diretta e mera esecuzione di disposizioni costituzionali".
| Art. 113.
1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 132. - Si puó con legge dello Stato o degli Stati
interessati disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove
Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta
tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni
interessate, e la proposta sia approvata con referendum
dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
| Art. 114.
1. L'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 133. - Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la
istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti, su
iniziativa dei comuni, con legge regionale.
TITOLO VII
LE GARANZIE COSTITUZIONALI
| Art. 115.
1. L'articolo 134 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 134. - La Corte costituzionale federale giudica:
sulle controversie relative alla legittimità costituzionale
delle leggi e degli atti aventi forza di legge, nonché dei
regolamenti, della Federazione e dello Stato;
| Art. 116.
1. L'articolo 135 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 135. - La Corte costituzionale federale é composta di
quindici giudici nominati per un terzo dall'Assemblea federale, per un terzo
dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni e per un terzo dalle supreme
magistrature ordinaria ed amministrative.
| Art. 117.
1. L'articolo 136 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 136. - Quando la Corte costituzionale dichiara
l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto
avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno
successivo alla pubblicazione della decisione.
TITOLO VIII
LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE
SEZIONE I - Procedimento ordinario
| Art. 118.
1. L'articolo 138 della Costituzione é sostituito dal seguente:
"Art. 138. - Se non altrimenti previsto dalla Costituzione, le leggi di
revisione della Costituzione sono adottate a maggioranza assoluta
dall'Assemblea federale con due successive deliberazioni ad intervallo non
minore di tre mesi e, successivamente, dall'Assemblea degli Stati e delle
Regioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
SEZIONE II - Procedimenti speciali
| Art. 119.
1. Dopo l'articolo 138 della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 138- bis.
- Una legge che modifica disposizioni costituzionali in conseguenza
dell'esercizio delle competenze della Federazione in materia internazionale
e di Unione Europea, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta
dell'Assemblea federale e dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni e dalla
maggioranza dei voti validi espressi in occasione di un referendum
popolare confermativo".
| Art. 120.
1. Dopo l'articolo 138- bis
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 138- ter.
- Una legge che modifica la ripartizione delle competenze tra i vari enti
territoriali, stabilita dalla Costituzione, deve essere approvata dalla
maggioranza assoluta dell'Assemblea federale e dalla maggioranza dei tre
quarti dei componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni".
| Art. 121.
1. Dopo l'articolo 138- ter
della Costituzione é inserito il seguente:
"Art. 138- quater.
- Oltre ai casi indicati espressamente dalla presente Costituzione, con
legge che necessita della maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea
federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni, si possono introdurre
altre ipotesi di partecipazione popolare alle decisioni fondamentali di ogni
tipo ed in ogni momento della procedura, ad eccezione della funzione
giurisdizionale".
SEZIONE III - Limiti
| Art. 122.
1. Dopo l'articolo 139 della Costituzione é aggiunto il seguente:
"Art. 139- bis.
- La presente Costituzione é la legge suprema della Repubblica
Italiana; essa rende invalida ed inefficace ogni disposizione normativa
incompatibile.
| Art. 123.
(Disposizioni finali e transitorie)
1. Le leggi di ratifica ed esecuzione dei trattati in vigore alla data di
entrata in vigore della presente legge costituzionale, anche se in contrasto
con essa, hanno piena validità ed efficacia e possono essere
modificate o abrogate solo con leggi di revisione costituzionale di cui
all'articolo 138- bis
della Costituzione.
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