DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE - S1975



PRINCÍPI FONDAMENTALI

Art. 1.

1. L'articolo 1 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 1. - L'Italia é una Repubblica federale fondata sui principi della democrazia e dello Stato di diritto. I suoi valori fondamentali sono la libertà individuale e la solidarietà tra i cittadini. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.
La Repubblica riconosce il diritto di autodeterminazione dei popoli".

Art. 2.

1. L'articolo 2 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 2. - La Repubblica federale italiana é costituita da Comuni, Province, Regioni, Stati e Federazione; ciascuno di essi é fornito di autonomi poteri di imposizione fiscale in ragione del perseguimento dei rispettivi compiti fissati dalla Costituzione e dalle leggi di attuazione.
La Repubblica federale si organizza conformemente al principio di sussidiarietà, sia per quanto riguarda i singoli cittadini e le formazioni sociali, sia per quanto riguarda i soggetti pubblici territoriali e non territoriali, nazionali ed internazionali.
La bandiera della Repubblica federale é il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni".

Art. 3.

1. L'articolo 3 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 3. - Ogni persona ha diritto alla vita.
La Repubblica federale riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale".

Art. 4.

1. L'articolo 4 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 4. - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
É compito della Repubblica federale rimuovere tutti gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".

Art. 5.

1. L'articolo 5 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 5. - La Repubblica federale riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro in tutte le sue forme e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso morale, materiale e culturale dell'intera comunità italiana".

Art. 6.

1. L'articolo 6 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 6. - La Repubblica federale é composta dai seguenti Stati:

1. Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria;
2. Lombardia;
3. Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia;
4. Emilia, Toscana;
5. Romagna, Umbria, Marche;
6. Abruzzi, Molise, Lazio;
7. Campania, Calabria, Puglia, Lucania;
8. Sicilia;
9. Sardegna;

e dalle seguenti Regioni
1. Piemonte;
2. Valle d'Aosta;
3. Lombardia;
4. Trentino-Alto Adige;
5. Veneto;
6. Friuli-Venezia Giulia;
7. Liguria;
8. Emilia;
9. Romagna;
10. Toscana;
11. Umbria;
12. Marche;
13. Lazio;
14. Abruzzi;
15. Molise;
16. Campania;
17. Puglia;
18. Lucania;
19. Calabria;
20. Sicilia;
21. Sardegna.

La città di Roma é capitale della Repubblica federale e costituisce il distretto federale.
Le Province ed i Comuni, costituiti in enti autonomi all'interno di ciascuna Regione con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione, sono gli ordinamenti territoriali di base in cui si forma, si sviluppa e si consolida la vita democratica della Repubblica federale".

Art. 7.

1. L'articolo 7 della Costituzione é sostituito dal seguente.

"Art. 7. - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Esse hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con la Repubblica federale sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze".

Art. 8.

L'articolo 8 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 8. - La Repubblica federale protegge l'ecosistema ed il patrimonio storico, artistico e culturale".

Art. 9.

1. L'articolo 9 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 9. - La Repubblica federale promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica".

Art. 10.

1. L'articolo 10 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 10. - L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero é regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.
Lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica federale secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Non é ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici, salvo che per delitti di genocidio".

Art. 11.

1. L'articolo 11 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 11. - La Repubblica federale ripudia la guerra come strumento di offesa alla li bertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali.
A tale scopo la Repubblica federale aderisce ai principi ed ai valori delle Nazioni Unite e si impegna a realizzarli.
La Repubblica federale collabora allo sviluppo dell'Unione Europea per la realizzazione della Federazione degli Stati Uniti d'Europa".

Art. 12.

1. L'articolo 12 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 12. - La lingua ufficiale della Repubblica federale é l'italiano; la Repubblica federale tutela con apposite norme le minoranze linguistiche, anche attraverso l'utilizzo di lingue diverse dall'italiano".

PARTE I

DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TITOLO I

RAPPORTI CIVILI

Art. 13.

1. L'articolo 18 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 18. - Tutti hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare".

Art. 14.

1. L'articolo 21 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 21. - Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto, l'immagine ed ogni altro mezzo di diffusione, con i soli limiti tassativamente previsti dalla legge a tutela dei diritti della persona.
Nessuna manifestazione del pensiero puó essere soggetta a censura. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a reprimere manifestazioni contrarie al buon costume, nonché a prevenire ed a reprimere quelle che possano ledere i minori nella formazione della loro personalità e cultura.
Particolare disciplina é riservata alle manifestazioni lesive attuate attraverso il mezzo televisivo.
Nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge tutti hanno il diritto di ricercare, trasmettere e ricevere informazioni. Sono vietate la raccolta e l'uso di informazioni che implichino discriminazioni o lesioni dei diritti fondamentali della persona.
La Repubblica federale garantisce il pluralismo dei sistemi informativi. La legge detta le norme necessarie per impedire le concentrazioni. Stabilisce la pubblicità della proprietà e dei mezzi di finanziamento della stampa e delle emittenti radiofoniche e televisive. Riconosce carattere di preminente interesse generale al servizio pubblico radiotelevisivo e definisce le modalità per l'istituzione e l'esercizio di emittenti radiotelevisive da parte di privati. Disciplina il diritto di rettifica e le condizioni per l'accesso di singoli e di gruppi al servizio pubblico radiotelevisivo. La stampa non puó essere soggetta ad autorizzazioni, iscrizioni, procedure o altri obblighi, eccettuati quelli posti dalle leggi fiscali e di tutela del lavoro, che limitino, vincolino o ritardino in qualunque modo la possibilità di libera espressione del pensiero.
Si puó procedere a sequestro di mezzi di diffusione dell'informazione soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge lo preveda, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro puó essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto".

Art. 15.

1. L'articolo 23 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 23. - Nessuna prestazione personale o patrimoniale, ordinaria o straordinaria, puó essere imposta se non in base alla legge".

Art. 16.

1. L'articolo 26 della Costituzione é sostituto dal seguente:

"Art. 26. L'estradizione del cittadino puó essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali.
Non puó in alcun caso essere ammessa per reati politici, salvo che per i delitti di genocidio".

Art. 17.

1. L'articolo 27 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 27. - La responsabilità penale é personale. L'imputato non é considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non é ammessa la pena di morte".

Art. 18.

1. L'articolo 28 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 28. - I funzionari e i dipendenti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti. In tali casi la re sponsabilità civile si estende agli enti di appartenenza".

TITOLO II

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 19.

1. L'articolo 29 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 29. - La Repubblica federale riconosce e tutela i diritti della famiglia. Il matrimonio é ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare".

Art. 20.

1. L'articolo 30 della Costituzione é sostituto dal seguente:

"Art. 30. - É dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei componenti della famiglia legittima.
La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità e della maternità".

Art. 21.

1. L'articolo 31 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 31. - La Repubblica federale agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventú, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.
Promuove un'equa e sollecita normativa in materia di adozioni, affidamenti e affiliazioni".

Art. 22.

1. L'articolo 32 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 32. - La Repubblica federale tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno puó essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non puó in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana".

Art. 23.

1. L'articolo 33 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 33. - L'arte, la tecnica e la scienza sono libere e libero ne é l'insegnamento.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per la Repubblica federale.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole pubblicamente gestite.
Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, svolgono la loro attività secondo statuti che ne garantiscono l'autonomia".

Art. 24.

1. L'articolo 34 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 34. - La scuola é aperta a tutti.
L'istruzione inferiore é obbligatoria e gratuita ed é impartita per un periodo minimo prefissato dalla legge federale.
La Repubblica federale assicura alle famiglie la libertà di scelta tra scuola a gestione pubblica e scuola a gestione privata, secondo le forme prefissate dalla legge.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi economici, hanno diritto di raggiungere i gradi piú alti degli studi.
La Repubblica federale rende effettivo questo diritto".

TITOLO III

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 25.

1. L'articolo 35 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 35. - L'economia della Repubblica federale si basa sul libero mercato, sul lavoro in tutte le sue forme, sulla libera iniziativa economica dei cittadini.
La legge fissa le norme che disciplinano e garantiscono la concorrenza ed il libero accesso ai mercati.
La Repubblica federale garantisce la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori; promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali, intesi ad affermare e regolare i diritti della libera iniziativa e del lavoro; riconosce la libertà di emigrazione e di mobilità dei capitali e dei beni al proprio interno e verso l'estero, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge; tutela il lavoro italiano all'estero".

Art. 26.

1. L'articolo 36 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 36. - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso adeguata ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa é stabilita dalla legge federale.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale ed a ferie annuali retribuite, e non puó rinunziarvi".

Art. 27.

1. L'articolo 37 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 37. - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare, assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione.
La legge federale stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica federale tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione".

Art. 28.

1. L'articolo 38 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 38. - Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.
I lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.
I disabili fisici e psichici hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti pubblici o con pubblico contributo.
L'assistenza privata é libera. É garantita ai cittadini la libertà di scelta tra assistenza pubblica ed assistenza privata secondo le forme prefissate dalla legge".

Art. 29.

1. L'articolo 39 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 39. - L'organizzazione sindacale é libera ed autofinanziata.
L'ordinamento interno e l'attività dell'organizzazione sindacale devono essere conformi ai principi della democrazia.
La legge, ai fini del conferimento di efficacia obbligatoria generale ai contratti collettivi di lavoro e ai fini della produzione di altri effetti giuridici, determina i criteri per l'accertamento della rappresentatività dei sindacati.
I bilanci dei sindacati debbono essere pubblici e depositati nelle forme di legge".

Art. 30.

1. L'articolo 41 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 41. - L'iniziativa economica privata é libera e non puó svolgersi in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana".

Art. 31.

1. L'articolo 42 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 42. - La proprietà é pubblica o privata.
La proprietà privata é riconosciuta e garantita; la legge ne determina i modi di acquisto, di godimento e di trasferimento.
La proprietà privata puó essere, nei casi previsti dalla legge e salvo equo indennizzo, espropriata per motivi di comprovato interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti della Repubblica federale sulle eredità".

Art. 32.

1. L'articolo 43 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 43. La proprietà pubblica di attività e beni economici é limitata alla produzione di quei beni e servizi di interesse pubblico che non siano altrimenti offerti dall'iniziativa privata".

Art. 33.

1. L'articolo 44 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 44. - Al fine di conseguire un razionale ed adeguato sfruttamento del suolo, sono promosse la bonifica e la valorizzazione delle terre, la ricostituzione ed il potenziamento delle unità produttive agricole; la Repubblica federale aiuta la piccola e media proprietà terriera".

Art. 34.

1. L'articolo 45 della Costituzione é sostituto dal seguente:

"Art. 45. - É riconosciuta la funzione sociale della cooperazione che abbia comprovato carattere di mutualità. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi piú idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità.
La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato".

Art. 35.

1. L'articolo 46 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 46. - Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, é riconosciuto il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".

Art. 36.

1. L'articolo 47 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 47. - É incoraggiato e tutelato il risparmio in tutte le sue forme; la Repubblica federale disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito.
Il potere di vigilanza sulle aziende di credito é affidato dalla legge ad un organo autonomo, distinto dalla Banca centrale.
La Repubblica federale favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei complessi industriali, commerciali, bancari ed assicurativi del Paese".

TITOLO IV

RAPPORTI POLITICI

Art. 37.

1. L'articolo 48 della Costituzione é sostituto dal seguente:

"Art. 48. - Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.
Il voto é personale ed eguale, libero e segreto.
Il suo esercizio é dovere civico. Il diritto di voto non puó essere limitato se non per incapacità civile e per effetto di sentenza penale irrevocabile e nei casi di indegnità morale indicati dalla legge".

Art. 38.

1. L'articolo 49 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 49. - La Repubblica federale riconosce a tutti i cittadini il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere a determinare la politica nazionale secondo i principi fissati dalla Costituzione.
L'ordinamento interno e l'attività dei partiti devono essere conformi ai principi ed alla prassi della democrazia.
I bilanci dei partiti debbono essere pubblici e depositati nelle forme di legge".

Art. 39.

1. L'articolo 50 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 50. - Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Assemblee per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 40.

1. L'articolo 51 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 51. - Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge.
La legge puó, per l'ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica federale ed i cittadini dell'Unione Europea.
Chi é chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro".

Art. 41.

1. L'articolo 52 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 52. - La difesa della patria é dovere del cittadino.
Il servizio militare é obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa ai princípi della Costituzione".

Art. 42.

1. L'articolo 54 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 54. - Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica federale e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle, con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge".

PARTE II

ORDINAMENTO
DELLA REPUBBLICA FEDERALE



TITOLO I

IL PARLAMENTO

SEZIONE I - Le Assemblee

Art. 43.

1. L'articolo 55 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 55. - Il Parlamento si compone dell'Assemblea federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni.
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei componenti delle due Assemblee nei soli casi stabiliti dalla Costituzione".

Art. 44.

1. L'articolo 56 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 56. - L'Assemblea federale é eletta a suffragio universale e diretto.
Il numero dei deputati all'Assemblea federale é di quattrocento.
Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto la maggiore età.
La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica federale, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quattrocento e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni Regione, sulla base dei quozienti interi e dei piú alti resti".

Art. 45.

1. L'articolo 57 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 57. - L'Assemblea degli Stati e delle Regioni, é costituita dai componenti dei Governi degli Stati e dei Governi delle Regioni, che li nominano e li revocano".

Art. 46.

1. L'articolo 58 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 58. - Ogni Stato ha cinque voti; ogni Regione ha almeno due voti; quelle con piú di due milioni di abitanti ne hanno quattro; quelle con piú di cinque milioni di abitanti ne hanno sei.
Ogni Stato ed ogni Regione invia tanti componenti quanti sono i suoi voti. I voti di uno Stato o di una Regione possono essere espressi solo unitariamente e solo dai componenti presenti o dai loro sostituti.
L'Assemblea degli Stati e delle Regioni elegge il suo Presidente per un anno.
L'Assemblea é convocata dal Presidente secondo le norme del proprio regolamento e quando lo richiedano almeno due Stati, o almeno quattro Regioni, o il Governo federale o il Presidente della Repubblica.
I componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni hanno il diritto di assistere alle sedute, anche segrete, dell'Assemblea federale e delle sue commissioni".

Art. 47.

1. L'articolo 59 della Costituzione é abrogato.

Art. 48.

1. L'articolo 60 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 60. - L' Assemblea federale é eletta per quattro anni".

Art. 49.

1. L'articolo 61 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 61. - L'elezione della nuova Assemblea federale ha luogo entro trenta giorni dalla fine della precedente. La prima riunione ha luogo non oltre il decimo giorno dalle elezioni.
Finché non sia riunita la nuova Assemblea federale sono prorogati i poteri della precedente".

Art. 50.

1. L'articolo 62 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 62. - Ciascuna Assemblea si riunisce di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.
Ciascuna Assemblea puó essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti".

Art. 51.

1. L'articolo 63 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 63. - Ciascuna Assemblea elegge tra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'ufficio di Presidenza sono quelli dell'Assemblea federale".

Art. 52.

1. L'articolo 64 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 64. - Ciascuna Assemblea adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Assemblee e il Parlamento riunito possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.
Le deliberazioni di ciascuna Assemblea e del Parlamento in seduta comune non sono valide se non é presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.
I componenti del Governo, anche se non fanno parte delle Assemblee, hanno diritto di assistere alle sedute. Se richiesti, hanno l'obbligo di assistere alle sedute, anche tramite rappresentanti appartenenti al proprio dicastero.
Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono".

Art. 53.

1. L'articolo 65 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 65. - La legge federale determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di componente del Parlamento.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente alle due Assemblee".

Art. 54.

1. L'articolo 66 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 66. - L'Assemblea federale e l'Assemblea degli Stati e delle Regioni giudica no dei titoli di ammissione dei propri componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità".

Art. 55.

1. L'articolo 67 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 67. - Ogni componente dell'Assemblea federale esercita le sue funzioni nell'interesse della Repubblica federale".

Art. 56.

1. L'articolo 68 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 68. - I componenti del Parlamento non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
Senza autorizzazione dell'Assemblea alla quale appartiene, nessun componente del Parlamento puó essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, salvo che sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale é obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.
Eguale autorizzazione é richiesta per trarre in arresto o mantenere in detenzione un componente del Parlamento in esecuzione di una sentenza anche irrevocabile".

Art. 57.

1. L'articolo 69 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 69. - I componenti del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge".

SEZIONE II - La formazione delle leggi

Art. 58.

1. L'articolo 70 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 70. - La Federazione é competente ad esercitare la funzione legislativa in via esclusiva nelle seguenti materie mediante deliberazione collettiva e conforme dei due rami del Parlamento:

affari esteri, fatta salva la possibilità per le Regioni di stipulare accordi relativi alle materie di proprio interesse non di competenza dello Stato;
difesa federale;
organizzazione federale della sicurezza pubblica;
ordinamento della navigazione marittima ed aerea;
servizi postali, telefonici e radiotelevisivi, interni ed internazionali;
codificazione penale, ordinamento e reclutamento delle giurisdizioni superiori;
moneta;
organizzazione e funzionamento degli organi costituzionali;
misure restrittive della libertà personale;
tutela federale delle minoranze linguistiche".

Art. 59.

1. Dopo l'articolo 70 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 70- bis. - La Federazione é altresí competente ad esercitare la funzione legislativa in via esclusiva nelle seguenti materie, mediante la deliberazione dell'Assemblea federale:

bilancio della Federazione;
calamità naturali;
politica energetica federale;
beni culturali e paesistici, di rilievo federale, parchi e riserve federali, tutela ecologica di interesse federale;
finanza federale, compresa la codificazione sanzionatoria e procedurale relativa ai tributi federali;
ricerca scientifica e tecnologica, attività aerospaziale di interesse federale;
pesi, misure e determinazioni del tempo;
rilevazioni statistiche federali;
passaporti, immigrazione ed emigrazione;
diritti politici, elettorali, di circolazione, soggiorno e residenza;
norme elettorali per il Parlamento europeo e norme di incompatibilità per i componenti dell'Assemblea federale;
cittadinanza;
dogane;
stato civile;
esplosivi ed armi non di uso individuale;
energia nucleare;
diritto del lavoro;
istituti previdenziali obbligatori;
esercizio di arti e professioni;

Le funzioni amministrative per le materie elencate dagli articoli 69 e 70 spettano alla Federazione.
Le Regioni a Statuto speciale conservano competenze legislative esclusive definite nei rispettivi Statuti, ancorché ricomprese nell'elenco di cui al primo comma".

Art. 60.

1. L'articolo 71 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 71. - L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, e a ciascun componente delle Assemblee.
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto per articoli.
Tutti i progetti di legge sono presentati all'Assemblea federale. I componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni presentano i propri progetti di legge all'Assemblea di appartenenza, qualora essi concernano le materie di cui all'articolo 69".

Art. 61.

1. L'articolo 72 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 72. - Ogni disegno di legge, presentato ad una Assemblea é, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Assemblea stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali é dichiarata l'urgenza.
Puó altresí stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti, composte in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge é rimesso all'Assemblea, se il Governo o un decimo dei componenti dell'Assemblea o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dall'Assemblea stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea é sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi".

Art. 62.

1. L'articolo 73 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 73. - Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica federale entro un mese dall'approvazione. Se le Assemblee, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge é promulgata nel termine da esse stabilito.
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso".

Art. 63.

1. L'articolo 74 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 74. - Il Presidente della Repubblica federale, prima di promulgare la legge, puó, con messaggio motivato alle Assemblee, chiedere una nuova deliberazione.
Se le Assemblee approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata".

Art. 64.

1. L'articolo 75 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 75. - É indetto referendum popolare consultivo, abrogativo e approvativo di una legge o di un atto avente valore di legge della Repubblica federale, quando lo richiedano cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o due Parlamenti statali.
Non é ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere l'Assemblea federale. La proposta soggetta a referendum é approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se é raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
La legge determina le modalità di attuazione del referendum ".

Art. 65.

1. L'articolo 77 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 77. - Il Governo non puó, senza delegazione delle Assemblee, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, nelle sole materie relative alla sicurezza nazionale, alle calamità naturali, all'introduzione di norme finanziarie urgenti ed indifferibili, o al recepimento di atti normativi dell'Unione Europea, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Assemblee che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.
L'entrata in vigore dei decreti é subordinata all'espressione da parte del Presidente della Repubblica, di parere positivo circa l'esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma; qualora il parere risulti positivo limitatamente a parti o singole disposizioni, queste sole entrano in vigore.
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Assemblee possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.
Non é consentito riprodurre in successivi decreti elementi contenuti in decreti respinti o non approvati".

Art. 66.

1. L'articolo 78 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 78. - Le Assemblee deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

Art. 67.

1. L'articolo 79 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 79. - L'amnistia e l'indulto sono concessi dal Presidente della Repubblica federale su legge di delegazione delle Assemblee.
Non possono applicarsi ai reati commessi dal Presidente della Repubblica federale.
Non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla proposta di delegazione".

Art. 68.

1. L'articolo 80 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 80. - Ogni accordo o trattato di natura internazionale é portato dal Governo a conoscenza delle Assemblee prima della sua sottoscrizione.
Su richiesta di un terzo dei componenti di una delle Assemblee, da presentarsi entro i successivi trenta giorni, il Parlamento si pronuncia sull'accordo o trattato.
Il termine puó essere ridotto, in casi eccezionali, su richiesta del Governo.
Decorso il termine senza che sia stata presentata la richiesta di esame, si intende che il Parlamento consente, a tutti i fini, l'ulteriore corso dell'accordo o trattato.
É sempre autorizzata con legge la ratifica degli accordi o trattati internazionali che importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi e di quelli relativi all'assunzione di obblighi militari.
La procedura di cui ai commi precedenti si applica anche in caso di denuncia o di recesso dagli accordi vigenti".

Art. 69.

1. L'articolo 81 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 81. - Le Assemblee approvano ogni anno i bilanci e il rendiconto consuntivo presentati dal Governo. L'esercizio provvisorio del bilancio non puó essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.
Con la legge di approvazione del bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese.
Ogni altra legge che importi nuove e maggiori spese deve indicare i mezzi per farvi fronte".

Art. 70.

1. L'articolo 82 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 82. - L'Assemblea federale puó disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della autorità giudiziaria".

TITOLO II

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA FEDERALE



Art. 71.

1. L'articolo 83 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 83. - Il Presidente della Repubblica federale é eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.
All'elezione partecipano dieci delegati per ogni Regione estratti a sorte fra i cittadini iscritti nelle liste elettorali.
L'elezione del Presidente della Repubblica federale ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio é sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti computando tra i voti anche le schede bianche. Qualora non si raggiunga questa maggioranza, dopo il sesto scrutinio complessivo si procede al ballottaggio fra i due eleggibili che hanno ottenuto nel precedente scrutinio il maggior numero di voti. Viene eletto quello che consegue la maggioranza, anche relativa.
A parità di voti é eletto od entra in ballottaggio il piú anziano di età".

Art. 72.

1. L'articolo 84 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 84. - Puó essere eletto Presidente della Repubblica ogni cittadino che abbia compiuto quarant'anni di età e goda dei diritti civili e politici.
L'ufficio di Presidente della Repubblica é incompatibile con qualsiasi altra carica.
L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge".

Art. 73.

1. L'articolo 85 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 85. - Il Presidente della Repubblica federale é eletto per sei anni e non é rinnovabile nel mandato.
Sessanta giorni prima che scada il termine, il Presidente dell'Assemblea federale convoca in seduta comune il Parlamento per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.
Se le Assemblee sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle nuove Assemblee. Nel frattempo sono prorogati i poteri del Presidente in carica".

Art. 74.

1. L'articolo 86 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 86. - Le funzioni del Presidente della Repubblica federale, in ogni caso in cui egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni.
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica federale, il Presidente dell'Assemblea federale indice l'elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Assemblee sono sciolte o mancano meno di tre mesi alla loro cessazione".

Art. 75.

1. L'articolo 87 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 87. - Il Presidente della Repubblica federale rappresenta l'unità della Nazione italiana. Svolge anche le funzioni di Capo di Stato della Federazione.
Puó inviare messaggi alle Assemblee.
Indice le elezioni delle nuove Assemblee e ne fissa la prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Assemblee dei disegni di legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
Indíce il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari della Federazione.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Assemblee.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Assemblee.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puó concedere grazie e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica".

Art. 76.

1. L'articolo 88 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 88. - Il Presidente della Repubblica federale puó, sentito il suo Presidente, sciogliere l'Assemblea federale.
Non puó esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura".

Art. 77.

1. L'articolo 89 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 89. - Nessun atto del Presidente della Repubblica federale é valido se non é controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità.
Gli atti che hanno valore legislativo e gli altri indicati dalla legge sono controfirmati anche dal Presidente del Consiglio dei ministri".

Art. 78.

1. L'articolo 90 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 90. - Il Presidente della Repubblica federale non é responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.
In tali casi é messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi componenti".

Art. 79.

1. L'articolo 91 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 91. - Il Presidente della Repubblica federale, prima di assumere le sue funzioni, presta giuramento di fedeltà alla Repubblica federale e di osservanza della Costituzione dinanzi al Parlamento in seduta comune".

TITOLO III

IL GOVERNO

SEZIONE I - Il Consiglio dei ministri

Art. 80.

1. L'articolo 92 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 92. - Il Governo della Repubblica federale é composto del Presidente del Consiglio e dei Ministri, che costituiscono, insieme, il Consiglio dei ministri.
Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i Ministri".

Art. 81.

1. L'articolo 93 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 93. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, prima di assumere le funzioni, prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica federale".

Art. 82.

1. L'articolo 94 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 94. - Il Governo deve avere la fiducia dell'Assemblea federale.
La stessa accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale; non puó porsi questione di fiducia da parte del Governo su alcuna materia in votazione da parte dell'Assemblea federale.
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta all'Assemblea per ottenere la fiducia. Il voto contrario dell'Assemblea su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti dell'Assemblea federale e non puó essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione".

Art. 83.

1. L'articolo 95 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 95. - Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne é responsabile.
Mantiene la unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando l'attività dei Ministri.
I Ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente degli atti dei loro dicasteri.
La legge provvede all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e determina il numero, le attribuzioni e l'organizzazione dei Ministeri.
Non puó essere conferita ai Ministri, Sottosegretari, Commissari o ad altre istituzioni governative alcuna attribuzione concernente materie non elencate negli articoli 70 e 70- bis.".

Art. 84.

1. L'articolo 96 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 96. - Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni o dell'Assemblea federale, secondo le norme stabilite con legge".

SEZIONE II - La Pubblica amministrazione

Art. 85.

1. L'articolo 97 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 97. - L'amministrazione pubblica é disciplinata da statuti e regolamenti sulla base di principi determinati dalle leggi.
Gli indirizzi dell'amministrazione sono determinati dagli organi istituzionali degli enti.
Le amministrazioni sono separate dai rispettivi organi istituzionali.
Gli organi istituzionali sono coadiuvati, nell'esercizio delle proprie funzioni, da uffici composti da personale strettamente necessario allo scopo.
Le autorità indipendenti sono costituite con legge. Gli organi istituzionali non ne determinano gli indirizzi né la composizione".

Art. 86.

1. L'articolo 98 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 98. - Costituisce pubblico interesse che tutto il personale delle pubbliche amministrazioni operi esclusivamente con criteri di efficacia, efficienza, produttività, funzionalità, imparzialità e trasparenza.
Ogni pubblico dipendente risponde periodicamente dell'applicazione di tali criteri nello svolgimento della sua attività e nell'organizzazione del lavoro all'ufficio al quale appartiene.
Una quota della retribuzione é rapportata ai criteri di cui al secondo comma ed é periodicamente verificata e determinata.
I funzionari pubblici, rendendo conto periodicamente della loro attività, documentano i risultati progressivamente conseguiti nell'efficienza dell'ufficio o del servizio, la riduzione dei costi perseguita, il miglioramento della qualità.
I compiti dei funzionari pubblici sono definiti in modo che risultino le responsabilità professionali personali, in conseguenza di atti, omissioni e ritardi nei confronti dei cittadini, delle imprese e delle pubbliche amministrazioni".

Art. 87.

1. L'articolo 99 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 99. - Contro le azioni ed omissioni dell'amministrazione é sempre ammessa la tutela giurisdizionale per motivi di legittimità.
La tutela deve essere efficace e comprendere il risarcimento per ogni lesione arrecata illegittimamente.
La legge prevede ricorsi amministrativi ed altri istituti idonei a favorire la risoluzione non giurisdizionale delle controversie con la pubblica amministrazione.
La legge definisce i requisiti di ammissione ed i criteri di specializzazione dei magistrati addetti agli organi giurisdizionali che conoscono delle controversie con la pubblica amministrazione.
Il reclutamento e gli organici dei giudici amministrativi di primo grado sono previsti solo su base regionale".

Art. 88.

1. Dopo l'articolo 99 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 99- bis . - L'amministrazione svolge la sua attività secondo criteri di efficacia, efficienza, produttività, funzionalità, imparzialità e trasparenza.
Le amministrazioni pubbliche sono dirette e gestite attraverso un sistema di controllo interno di gestione che rileva periodicamente i costi delle unità di prodotto e di servizio ed i risultati conseguiti, sulla base di indicatori specifici continuamente aggiornati anche in relazione a quelli delle amministrazioni similari.
Sui risultati dell'esercizio del controllo interno di gestione, viene data comunicazione, su richiesta, ai cittadini, ai componenti degli organi istituzionali elettivi ed alle altre amministrazioni.
I procedimenti amministrativi sono regolati in modo che sia assicurato il pieno ed assoluto rispetto dei criteri di cui al primo comma.
Le leggi sulla pubblica amministrazione e le decisioni amministrative sono adottate ed approvate previo esame analitico delle loro conseguenze sull'organizzazione amministrativa e sulla sua efficienza.
Nella disciplina dell'attività amministrativa sono garantiti i diritti all'informazione, alla partecipazione nei procedimenti, al controllo dei servizi, alla motivazione delle decisioni.
I procedimenti amministrativi devono essere conclusi entro i termini previsti. Per ogni inerzia dell'amministrazione é previsto rimedio sostitutivo".

Art. 89.

1. Dopo l'articolo 99- bis della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 99- ter. - Gli impiegati pubblici ed i funzionari professionali sono assunti ed accedono alle qualifiche superiori solo mediante concorsi pubblici che sono svolti su base regionale e per ruoli organici regionali.
Nelle piú alte cariche federali devono trovarsi, in un rapporto adeguato, funzionari di tutti gli Stati.
Le persone adibite agli altri uffici federali devono, di regola, provenire dallo Stato in cui esplicano la loro attività.
L'indipendenza e l'imparzialità nella gestione e nella disciplina del personale sono garantiti anche dalla composizione degli organi ad essi preposti.
I funzionari professionali all'atto dell'inserimento ed in permanenza del rapporto di lavoro dichiarano ed aggiornano la personale appartenenza a partiti, movimenti politici, sindacati e associazioni volontarie".

SEZIONE III - Gli organi ausiliari

Art. 90.

1. L'articolo 100 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 100. - La Banca d'Italia é la Banca centrale della Repubblica federale; essa é autonoma ed ha come compito fondamentale di garantire la stabilità dei prezzi. Le sue funzioni e le sue competenze possono essere trasferite alla Banca centrale dell'Unione Europea.
Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti sono indipendenti. La nomina dei loro componenti non é di competenza del Governo. Essi svolgono esclusivamente le funzioni dell'amministrazione di appartenenza.
Le Corti dei conti federali e regionali controllano la legittimità dell'attività delle amministrazioni della rispettiva circoscrizione, assicurano la regolarità dei conti, raccolgono e confrontano gli indicatori di efficienza e riferiscono all'Assemblea federale ed ai Consigli regionali.
Il Consiglio di Stato é organo di consulenza delle amministrazioni pubbliche e della giustizia nell'amministrazione di secondo grado".

TITOLO IV

LA MAGISTRATURA

Art. 91.

1. L'articolo 104 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura é presieduto dal Presidente della Repubblica federale. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento.
I componenti elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte di un Parlamento o di un'Assemblea regionale".

Art. 92.

1. L'articolo 106 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 106. - Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso.
I magistrati inquirenti sono eletti dai cittadini secondo norme stabilite con legge della Repubblica federale.
La legge sull'ordinamento giudiziario puó ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni non inquirenti attribuite a giudici singoli.
Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all'ufficio di consiglieri di Cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni di esercizio e siano o siano stati iscritti negli Albi speciali per le giurisdizioni superiori per almeno dieci anni".

Art. 93.

1. L'articolo 110 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 110. - Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministero della giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia".

TITOLO V

GLI STATI

Art. 94.

1. L'articolo 114 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 114. - Gli Stati sono enti territoriali con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione.
Sono organi dello Stato il Parlamento, che svolge la funzione legislativa; il Presidente che svolge la funzione esecutiva; la Corte costituzionale che svolge la funzione di giustizia costituzionale.
Il Presidente rappresenta lo Stato.
Ogni Stato ha una propria Costituzione".

Art. 95.

1. L'articolo 115 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 115. - Ogni Stato ha un Parlamento la cui composizione é fissata dalla Costituzione statale. Nessuno puó appartenere a piú di un Parlamento statale o ad un Parlamento statale ed all'Assemblea federale; i componenti dei Parlamenti degli Stati non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle rispettive funzioni.
Ogni Stato fissa nella propria Costituzione l'istituzione e la composizione dei propri organi, fra i quali un'Assemblea eletta a suffragio universale e diretto".

Art. 96.

1. L'articolo 116 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 116. - Ogni Stato esercita la funzione legislativa nelle materie non riservate dalla presente Costituzione alla Federazione o ad altri enti territoriali. Puó delegare funzioni legislative a Regioni, Province e Comuni di appartenenza".

Art. 97.

1. L'articolo 117 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 117. - Lo Stato non puó istituire dazi d'importazione o esportazione o transito fra gli Stati.
Non puó adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose fra gli Stati.
Non puó limitare il diritto dei cittadini di esercitare in qualunque parte del territorio federale la loro professione, impiego o lavoro".

TITOLO VI

LE REGIONI,
LE PROVINCE, I COMUNI



Art. 98.

1. Dopo l'articolo 117 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 117- bis. - Ogni Regione fissa nello Statuto l'istituzione e la composizione dei propri organi".

Art. 99.

1. L'articolo 118 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 118. - Spettano alla Regione le funzioni amministrative per le materie di competenza dello Stato, salvo quelle di interesse locale che sono attribuite alle Province, ai Comuni o ad altri enti locali".

Art. 100.

1. Gli articoli 119 e 120 della Costituzione sono abrogati.

Art. 101.

1. L'articolo 121 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 121. - La Regione esercita le potestà legislative e regolamentari ad essa attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.

Art. 102.

1. L'articolo 122 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 122. - Il sistema di elezione, il numero ed i casi di ineleggibilità dei componenti degli organi legislativi regionali sono stabiliti con legge della Regione.
Nessuno puó appartenere contemporaneamente ad un organo legislativo regionale e ad una delle Assemblee federali o ad un altro organo legislativo regionale o statale.
I componenti degli organi legislativi regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 103.

1. L'articolo 123 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 123. - Ogni Regione ha uno Statuto il quale, in armonia con la Costituzione e con le leggi dello Stato, stabilisce le norme relative all'organizzazione interna della Regione.
Lo Statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali".

Art. 104.

1. L'articolo 124 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 124. - Un Commissario del Governo federale, residente nel capoluogo della Regione sopraintende alle funzioni amministrative esercitate dalla Federazione".

Art. 105.

1. L'articolo 125 della Costituzione é abrogato.

Art. 106.

1. L'articolo 126 della Costituzione é abrogato.

Art. 107.

1. L'articolo 127 della Costituzione é abrogato.

Art. 108.

1. L'articolo 128 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 128. - I Comuni e le Province hanno autonomia normativa ed amministrativa, autonomia finanziaria di entrata e di spesa, autogoverno nelle forme della democrazia diretta e rappresentativa, autonomia statutaria ed organizzativa".

Art. 109.

1. L'articolo 129 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 129. - Ogni ente territoriale previsto dalla Costituzione sostiene le spese relative ai propri compiti in modo autonomo, salvo diversa disposizione della Costituzione".

Art. 110.

1. L'articolo 130 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 130. - La redazione dei conti pubblici deve essere fondata sui principi della trasparenza e della chiarezza, in modo che siano individuate le fonti, la natura, la destinazione e l'entità delle entrate e delle spese annuali, pluriennali e permanenti.
La Federazione é competente a prevedere la concessione di aiuti finanziari a Stati o a Regioni per investimenti di particolare importanza in tali aree, al fine di impedire una turbativa dell'equilibrio economico generale e per equilibrare la natura e lo stato dei servizi prestati alle rispettive popolazioni. Gli aiuti finanziari hanno luogo sulla base di contributi sostenuti per metà con risorse della Federazione e per metà con risorse degli Stati o delle Regioni interessate. Tali aiuti devono essere autonomamente evidenziati nei bilanci dei rispettivi enti territoriali a seconda che siano in uscita o in entrata. La politica di coesione e solidarietà tra gli Stati e le Regioni sono attuate dalla Federazione mediante risorse derivanti da specifica imposizione federale.
La Federazione con legge puó adottare per i vari enti territoriali misure volte a tutelare l'ordinamento generale da perturbazioni dell'equilibrio economico generale. Tali misure, in via indicativa, possono concernere l'assunzione di prestiti o il mantenimento di fondi infruttiferi presso la Banca d'Italia".

Art. 111.

1. L'articolo 131 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 131. - Gli enti pubblici territoriali sono autonomi e reciprocamente indipendenti in materia di bilancio.
La legge di bilancio puó, con espresso voto favorevole dei due terzi dei presenti dell'Assemblea elettiva, stabilire nuovi o maggiori oneri, indicando i mezzi per farvi fronte per tutta la loro durata. Per l'approvazione di tali nuovi o maggiori oneri é sufficiente la maggioranza dei votanti, se esse si pongono in diretta e mera esecuzione di disposizioni costituzionali".

Art. 112.

1. Dopo l'articolo 131 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 131- bis. - Ogni legge, diversa da quella di bilancio, che comporti nuovi o maggiori oneri deve indicare i mezzi di copertura finanziaria per l'intero periodo di applicazione e deve essere approvata dai due terzi dei presenti dell'assemblea elettiva. Per l'approvazione di tali leggi é sufficiente la maggioranza dei votanti, se esse si pongono in diretta e mera esecuzione di disposizioni costituzionali".

Art. 113.

1. L'articolo 132 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 132. - Si puó con legge dello Stato o degli Stati interessati disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione d'abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.
Una parte di territorio della Repubblica con un numero di abitanti non inferiore al milione o centomila se appartenenti ad un gruppo etnico riconosciuto ha diritto di secedere, costituendosi in stato indipendente o aggregandosi ad altro stato, dopo l'approvazione con referendum di una proposta avanzata da non meno di un decimo dei cittadini residenti nel territorio e che abbia ricevuto il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto.
Si puó, con referendum e con legge dello Stato o degli Stati interessati e sentite le Regioni, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione ed aggregati ad un'altra".

Art. 114.

1. L'articolo 133 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 133. - Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove province nell'ambito di una Regione sono stabiliti, su iniziativa dei comuni, con legge regionale.
La Regione, sentite le popolazioni interessate, puó con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

TITOLO VII

LE GARANZIE COSTITUZIONALI

Art. 115.

1. L'articolo 134 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 134. - La Corte costituzionale federale giudica:

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, nonché dei regolamenti, della Federazione e dello Stato;
sui conflitti di attribuzione tra i poteri della Federazione e su quello tra la Federazione e gli Stati e tra gli Stati;
sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica federale;
sull'ammissibilità dei referendum popolari a livello federale".

Art. 116.

1. L'articolo 135 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 135. - La Corte costituzionale federale é composta di quindici giudici nominati per un terzo dall'Assemblea federale, per un terzo dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinarie ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno venti anni e siano stati iscritti negli Albi per le giurisdizioni speciali per almeno dieci anni.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, costituzionale e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.
La Corte costituzionale elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica sino alla scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte costituzionale é incompatibile con quello di componente del Parlamento o di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica federale intervengono, ol tre i giudici ordinari della Corte costituzionale, sedici componenti tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari".

Art. 117.

1. L'articolo 136 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 136. - Quando la Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
La decisione della Corte costituzionale é pubblicata e comunicata all'Assemblea federale ed all'Assemblea degli Stati e delle Regioni e ai Parlamenti statali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali".

TITOLO VIII

LA REVISIONE DELLA COSTITUZIONE

SEZIONE I - Procedimento ordinario

Art. 118.

1. L'articolo 138 della Costituzione é sostituito dal seguente:

"Art. 138. - Se non altrimenti previsto dalla Costituzione, le leggi di revisione della Costituzione sono adottate a maggioranza assoluta dall'Assemblea federale con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e, successivamente, dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei componenti dell'Assemblea federale, un terzo delle Assemblee regionali, o cinquecentomila elettori.
La legge sottoposta a referendum non é promulgata se non é approvata dalla maggioranza dei voti validi".

SEZIONE II - Procedimenti speciali

Art. 119.

1. Dopo l'articolo 138 della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 138- bis. - Una legge che modifica disposizioni costituzionali in conseguenza dell'esercizio delle competenze della Federazione in materia internazionale e di Unione Europea, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea federale e dall'Assemblea degli Stati e delle Regioni e dalla maggioranza dei voti validi espressi in occasione di un referendum popolare confermativo".

Art. 120.

1. Dopo l'articolo 138- bis della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 138- ter. - Una legge che modifica la ripartizione delle competenze tra i vari enti territoriali, stabilita dalla Costituzione, deve essere approvata dalla maggioranza assoluta dell'Assemblea federale e dalla maggioranza dei tre quarti dei componenti dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni".

Art. 121.

1. Dopo l'articolo 138- ter della Costituzione é inserito il seguente:

"Art. 138- quater. - Oltre ai casi indicati espressamente dalla presente Costituzione, con legge che necessita della maggioranza assoluta dei voti dell'Assemblea federale e dell'Assemblea degli Stati e delle Regioni, si possono introdurre altre ipotesi di partecipazione popolare alle decisioni fondamentali di ogni tipo ed in ogni momento della procedura, ad eccezione della funzione giurisdizionale".

SEZIONE III - Limiti

Art. 122.

1. Dopo l'articolo 139 della Costituzione é aggiunto il seguente:

"Art. 139- bis. - La presente Costituzione é la legge suprema della Repubblica Italiana; essa rende invalida ed inefficace ogni disposizione normativa incompatibile.
Nessuna disposizione di questa Costituzione rende invalide od inefficaci le leggi emanate, gli atti adottati o le misure prese dai competenti enti territoriali, necessari in conseguenza degli obblighi discendenti dalla partecipazione della Repubblica federale italiana all'Unione Europea o alle Comunità o alle relative istituzioni, o impedisce agli atti adottati dagli organismi competenti in forza dei trattati istitutivi delle Comunità di avere forza di legge nella Repubblica federale".

Art. 123.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le leggi di ratifica ed esecuzione dei trattati in vigore alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, anche se in contrasto con essa, hanno piena validità ed efficacia e possono essere modificate o abrogate solo con leggi di revisione costituzionale di cui all'articolo 138- bis della Costituzione.
Se non altrimenti disposto dalla Costituzione, come modificata alla presente legge costituzionale, tutte le leggi e gli atti aventi valore di legge, in vigore alla data di entrata in vigore della predetta legge costituzionale, come pure tutti gli organi ed i soggetti pubblici attualmente esistenti, continuano rispettivamente ad avere validità e ad esercitare le proprie funzioni; essi nondimeno possono essere abrogati o modificati dagli organi e soggetti competenti in conformità ai poteri conferiti dalla presente legge costituzionale.




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